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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3522 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 per la disciplina della genitorialità al di fuori del matrimonio promosso da
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Bruno, presso il cui studio a Palermo, via G.
Cusmano n. 4, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/03/2024 premettendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è nato in [...] Controparte_1
11/03/2018 il figlio e di avere interrotto la convivenza nel mese di ottobre del 2020, Per_1
ha lamentato il disinteresse affettivo e materiale dell'ex compagno nei confronti del figlio minore, che incontra raramente ed al cui mantenimento non provvede in modo regolare;
ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore e la previsione di un assegno di € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente , ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 04/07/2024 è stata ascoltata la ricorrente, la quale ha dichiarato: “ci siamo separati da quattro anni;
in questi anni ci siamo organizzati tra di noi per la gestione di
1 nostro figlio e abbiamo concordato un assegno di mantenimento di € 150,00 al mese;
il problema è che lui non è costante nel pagamento;
lui e il bambino non si vedono spesso;
ogni tanto si incontrano per strada perché io e lui abitiamo vicino, ma ad esempio non viene mai a prenderlo per portarlo a casa sua;
forse all'inizio si faceva vedere di più, ma piano piano si è allontanato;
mio figlio non ha alcun rapporto con la famiglia paterna;
la nonna è deceduta mentre il nonno vive fuori;
il mio ex è stato agli arresti domiciliari nella casa in cui prima vivevamo insieme in via Dammuso;
questa casa è condotta in locazione;
quando ci siamo lasciati io sono andata a vivere a casa dei miei genitori;
lui è rimasto a vivere nella casa di via Dammuso lì, dove tuttora vive insieme alla sua nuova compagna, dalla quale ha avuto un bambino nato nel dicembre 2022; anche se nel citofono non risulta il suo cognome, lui vive lì, lo so perché mi capita di passarci davanti;
mio figlio ha conosciuto il fratellino solo quando era neonato;
sono disoccupata;
ho la licenza media;
vorrei trovare un lavoro ma mia madre ha bisogno di aiuto perché è invalida;
l'unica entrata è la pensione di mio padre che ammonta a circa € 1.100-1.200,00 al mese;
non percepisco l'assegno di inclusione;
percepisco solo l'assegno unico per il bambino che ammonta a € 200,00; durante la nostra relazione il mio ex lavorava come cuoco in un ristorante a Sferracavallo;
da quello che so continua a lavorare lì; dovrebbe essere messo in regola;
lui è stato arrestato per rapina;
io
l'ho scoperto quando i carabinieri sono venuti a casa nostra ad arrestarlo;
in quel periodo stavamo ancora insieme;
poi ci siamo lasciati e non so bene com'è andato a finire il processo, ma ha trascorso quattro anni agli arresti domiciliari”.
2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella specie, le dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza e la mancata costituzione in giudizio del resistente denotano un'incapacità del medesimo a gestire le responsabilità e gli impegni che richiede un regime di affidamento congiunto, con la conseguenza che appare più rispondente alle esigenze del figlio prevedere un regime di affidamento esclusivo a favore della madre, la quale potrà in tal modo avere maggiore autonomia nell'assunzione delle decisioni da adottare e così tutelare più speditamente gli interessi del minore;
difatti, la gestione paritaria della responsabilità si palesa di impossibile realizzazione, con la
2 conseguenza, fra l'altro, che occorrerebbe di volta in volta chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Tribunale in surroga del consenso paterno per il compimento dei più disparati atti che necessitino della volontà congiunta dei titolari della potestà genitoriale (si pensi all'assenso per l'iscrizione scolastica e per le gite ivi organizzate, per i documenti validi per l'espatrio, per i trattamenti sanitari ecc).
Pertanto, ritiene questo Tribunale, avuto, altresì, riguardo ai trascorsi penali del resistente, che il regime genitoriale più adeguato per il figlio minore delle parti sia proprio quello dell'affido esclusivo alla madre, da prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3,
c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
Quanto al regime di visita da parte del padre, va previsto che eventuali incontri dovranno essere concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze del minore;
peraltro, il convenuto, non costituendosi nel presente procedimento, non ha neanche chiesto di poter vedere ed incontrare il figlio, né ha formulato richieste volte a dimostrare l'interesse e la volontà di recupero del rapporto genitoriale.
3. Passando alle richieste di natura economica, va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il concorso all'obbligo di mantenimento dei figli deve avvenire da parte di ciascun genitore in misura proporzionale al proprio reddito;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, quanto alla situazione economica delle parti, la ricorrente ha dichiarato di essere priva di un'occupazione lavorativa e di non beneficiare dell'assegno di inclusione.
La stessa, inoltre, percepisce l'assegno unico per il figlio minore per un importo pari ad €
200,00 e vive, unitamente al figlio presso la casa del padre, titolare di pensione. Per_1
Quanto alla situazione economico reddituale del resistente, dalla documentazione acquisita all'esito dell'ordine di esibizione, risulta che lo stesso presta attività lavorativa.
L'acquisizione in giudizio della documentazione dell'Agenzia delle Entrate ha messo in luce i seguenti dati:
3 - anno di imposta 2021: € 1.833,94 (reddito lavoro dipendente tempo determinato) - €
356,95 (imposta netta); € 9.030,33 (reddito da lavoro dipendente tempo indeterminato) - €
243,52 (imposta netta);
- anno di imposta 2022: € 13.070,64 (reddito da lavoro dipendente tempo indeterminato) - €
1.126,25 (imposta netta);
- anno di imposta 2023: € 13.546,12 (reddito da lavoro dipendente tempo indeterminato) –
€ 1.235,61 (imposta netta).
Dalle risultanze istruttorie sopra evidenziate ed avuto riguardo ai ridotti tempi di accudimento del minore da parte del padre ed alla circostanza che la gestione del figlio è ad esclusivo carico della madre e tenuto, altresì, conto del fatto che il resistente ha generato un altro figlio, al cui mantenimento è tenuto a provvedere, ritiene il Tribunale congruo prevedere un contributo economico da parte del di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese CP_1
extra assegno da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
4. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore , nato a [...] in Persona_2
data 11/03/2018, alla madre anche per le decisioni di maggior Parte_1
interesse, con diritto di visita da parte del padre secondo quanto indicato in parte motiva.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del 02/07/2019.
3) Lascia a carico della ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3522 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 per la disciplina della genitorialità al di fuori del matrimonio promosso da
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Bruno, presso il cui studio a Palermo, via G.
Cusmano n. 4, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/03/2024 premettendo di aver Parte_1
intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è nato in [...] Controparte_1
11/03/2018 il figlio e di avere interrotto la convivenza nel mese di ottobre del 2020, Per_1
ha lamentato il disinteresse affettivo e materiale dell'ex compagno nei confronti del figlio minore, che incontra raramente ed al cui mantenimento non provvede in modo regolare;
ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore e la previsione di un assegno di € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente , ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 04/07/2024 è stata ascoltata la ricorrente, la quale ha dichiarato: “ci siamo separati da quattro anni;
in questi anni ci siamo organizzati tra di noi per la gestione di
1 nostro figlio e abbiamo concordato un assegno di mantenimento di € 150,00 al mese;
il problema è che lui non è costante nel pagamento;
lui e il bambino non si vedono spesso;
ogni tanto si incontrano per strada perché io e lui abitiamo vicino, ma ad esempio non viene mai a prenderlo per portarlo a casa sua;
forse all'inizio si faceva vedere di più, ma piano piano si è allontanato;
mio figlio non ha alcun rapporto con la famiglia paterna;
la nonna è deceduta mentre il nonno vive fuori;
il mio ex è stato agli arresti domiciliari nella casa in cui prima vivevamo insieme in via Dammuso;
questa casa è condotta in locazione;
quando ci siamo lasciati io sono andata a vivere a casa dei miei genitori;
lui è rimasto a vivere nella casa di via Dammuso lì, dove tuttora vive insieme alla sua nuova compagna, dalla quale ha avuto un bambino nato nel dicembre 2022; anche se nel citofono non risulta il suo cognome, lui vive lì, lo so perché mi capita di passarci davanti;
mio figlio ha conosciuto il fratellino solo quando era neonato;
sono disoccupata;
ho la licenza media;
vorrei trovare un lavoro ma mia madre ha bisogno di aiuto perché è invalida;
l'unica entrata è la pensione di mio padre che ammonta a circa € 1.100-1.200,00 al mese;
non percepisco l'assegno di inclusione;
percepisco solo l'assegno unico per il bambino che ammonta a € 200,00; durante la nostra relazione il mio ex lavorava come cuoco in un ristorante a Sferracavallo;
da quello che so continua a lavorare lì; dovrebbe essere messo in regola;
lui è stato arrestato per rapina;
io
l'ho scoperto quando i carabinieri sono venuti a casa nostra ad arrestarlo;
in quel periodo stavamo ancora insieme;
poi ci siamo lasciati e non so bene com'è andato a finire il processo, ma ha trascorso quattro anni agli arresti domiciliari”.
2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella specie, le dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza e la mancata costituzione in giudizio del resistente denotano un'incapacità del medesimo a gestire le responsabilità e gli impegni che richiede un regime di affidamento congiunto, con la conseguenza che appare più rispondente alle esigenze del figlio prevedere un regime di affidamento esclusivo a favore della madre, la quale potrà in tal modo avere maggiore autonomia nell'assunzione delle decisioni da adottare e così tutelare più speditamente gli interessi del minore;
difatti, la gestione paritaria della responsabilità si palesa di impossibile realizzazione, con la
2 conseguenza, fra l'altro, che occorrerebbe di volta in volta chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Tribunale in surroga del consenso paterno per il compimento dei più disparati atti che necessitino della volontà congiunta dei titolari della potestà genitoriale (si pensi all'assenso per l'iscrizione scolastica e per le gite ivi organizzate, per i documenti validi per l'espatrio, per i trattamenti sanitari ecc).
Pertanto, ritiene questo Tribunale, avuto, altresì, riguardo ai trascorsi penali del resistente, che il regime genitoriale più adeguato per il figlio minore delle parti sia proprio quello dell'affido esclusivo alla madre, da prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3,
c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
Quanto al regime di visita da parte del padre, va previsto che eventuali incontri dovranno essere concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze del minore;
peraltro, il convenuto, non costituendosi nel presente procedimento, non ha neanche chiesto di poter vedere ed incontrare il figlio, né ha formulato richieste volte a dimostrare l'interesse e la volontà di recupero del rapporto genitoriale.
3. Passando alle richieste di natura economica, va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il concorso all'obbligo di mantenimento dei figli deve avvenire da parte di ciascun genitore in misura proporzionale al proprio reddito;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, quanto alla situazione economica delle parti, la ricorrente ha dichiarato di essere priva di un'occupazione lavorativa e di non beneficiare dell'assegno di inclusione.
La stessa, inoltre, percepisce l'assegno unico per il figlio minore per un importo pari ad €
200,00 e vive, unitamente al figlio presso la casa del padre, titolare di pensione. Per_1
Quanto alla situazione economico reddituale del resistente, dalla documentazione acquisita all'esito dell'ordine di esibizione, risulta che lo stesso presta attività lavorativa.
L'acquisizione in giudizio della documentazione dell'Agenzia delle Entrate ha messo in luce i seguenti dati:
3 - anno di imposta 2021: € 1.833,94 (reddito lavoro dipendente tempo determinato) - €
356,95 (imposta netta); € 9.030,33 (reddito da lavoro dipendente tempo indeterminato) - €
243,52 (imposta netta);
- anno di imposta 2022: € 13.070,64 (reddito da lavoro dipendente tempo indeterminato) - €
1.126,25 (imposta netta);
- anno di imposta 2023: € 13.546,12 (reddito da lavoro dipendente tempo indeterminato) –
€ 1.235,61 (imposta netta).
Dalle risultanze istruttorie sopra evidenziate ed avuto riguardo ai ridotti tempi di accudimento del minore da parte del padre ed alla circostanza che la gestione del figlio è ad esclusivo carico della madre e tenuto, altresì, conto del fatto che il resistente ha generato un altro figlio, al cui mantenimento è tenuto a provvedere, ritiene il Tribunale congruo prevedere un contributo economico da parte del di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese CP_1
extra assegno da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
4. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
1) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore , nato a [...] in Persona_2
data 11/03/2018, alla madre anche per le decisioni di maggior Parte_1
interesse, con diritto di visita da parte del padre secondo quanto indicato in parte motiva.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno di € 200,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del 02/07/2019.
3) Lascia a carico della ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 29/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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