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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Pasquale Spinicelli e Daniele Fantini
Parte opponente
E
P. IVA: , e per essa, quale procuratrice, CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
P. IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino
[...] P.IVA_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2022, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
1758/2022, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.233,99, a titolo di saldo debitorio del contratto di conto corrente n. 103122222 stipulato tra l'opponente e la CP_3
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
[...]
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo alla che non avrebbe dimostrato la titolarità del credito in Controparte_2
capo a sé, acquistato tramite cessione c.d. in blocco;
il difetto di prova del credito, non essendo stati versati in atti il contratto di conto corrente, il contratto di affidamento bancario,
gli estratti integrali del conto corrente.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo e/o inefficace per le ragioni di cui sopra.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando che la prova della cessione del credito in proprio favore e della conseguente titolarità del credito si ricaverebbe dalla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, con cui sarebbe stato assolto anche l'onere di comunicazione della cessione al debitore opponente;
che l'estratto conto ex art. 50 TUB costituirebbe prova scritta del credito anche nel giudizio di opposizione;
che dall'estratto conto ex art. 50 t.u.b., affiancato nel giudizio di opposizione anche dalla produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di c/c, si ricaverebbe anche la precisa indicazione del rapporto oggetto della pretesa creditoria e del debito maturato dall'opponente per capitale e per interessi.
Per i suesposti motivi l'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere,
in via preliminare, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
di rigettare, nel merito, l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 666/2022; di accertare,
in via subordinata all'accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, che parte opponente
è debitrice nei propri confronti dell'eventuale minor somma risultante all'esito dell'istruttoria e di condannare l'opponente al relativo pagamento.
Concessa la provvisoria esecuzione all'udienza del 3.10.2023, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025.
******
1. La censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva, rectius
titolarità del credito controverso, della società opposta è infondata.
pagina 2 di 6 È opportuno ricordare anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso
agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale
presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29.09.2020). A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza
n. 2780 del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, parte opposta ha dato piena prova della propria legittimazione ad agire, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 19.12.2019 (allegato al doc. n. 6 – fascicolo monitorio) e la lettera raccomandata di diffida e messa in mora del 11.05.2022, ricevuta dall'opponente, con cui al medesimo è stata comunicata l'avvenuta cessione (allegato al doc. n.
6 - fascicolo monitorio).
Quanto all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10.02.2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra pagina 3 di 6 indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata). Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della
cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti
ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso
nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa.
E infatti, dai criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge come i contratti di conto corrente siano ricompresi tra i crediti ceduti all'opposta. Già solo basterebbe a ritenere provata la titolarità attiva in capo all'opposta.
Di più parte opposta ha prodotto in giudizio l'estratto dell'accordo di cessione (doc. n. 5,
all. comparsa di costituzione e risposta), da cui si evince che nella cessione in questione è
ricompreso il credito vantato dalla cedente nei confronti dell'opponente.
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto della doglianza dell'opponente.
2. Merita, invece, accoglimento il motivo di opposizione riferito alla mancanza di prova scritta del credito ingiunto dall'opposta.
Va fin d'ora rammentato il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe su l'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (Cass. n.
2356/2024).
pagina 4 di 6 Poste tali premesse, parte opposta ritiene di aver provato il proprio credito avendo allegato l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB che assumerebbe efficacia probatoria anche nel giudizio di opposizione (allegato al doc. n.
6 - fascicolo monitorio); gli estratti conto periodici relativi all'intero rapporto di conto corrente n. 10312222 (doc. 7 all. comparsa di costituzione).
Tuttavia l'orientamento della Cassazione circoscrive l'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b. (“l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (che
consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla
certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del
credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente
instaurato dall'istituto” (Cass., n. 21092/2016; Cass., n. 14640/2018); “In sede di opposizione al
decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la
conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di
attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo
del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto
conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante
dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a
cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640 /2018;
cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021).”.
Anche la produzione, eseguita nel giudizio di opposizione da parte dell'opposta, della sequenza integrale degli estratti conto del rapporto di c/c in contestazione non consente di ritenere integralmente assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, non avendo quest'ultima versato in atti il contratto di c/c: “in tema di rapporto bancario di conto corrente,
infatti, qualora la in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta non fornisca prova del credito
vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117
T.U.B., il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato, in quanto l'indisponibilità del contratto impedisce
pagina 5 di 6 di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto,
con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di
dare ed avere tra le parti in causa.” (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 157 del 14.1.2025).
In mancanza del contratto di c/c non è possibile verificare quali criteri concorrono a formare il “saldo debitore” di cui l'opposta chiede il pagamento, come condivisibilmente eccepito dall'opponente, e risulta, pertanto, assolutamente incerta la quantificazione di quanto dovuto dall'opponente.
3. Tirando le fila delle argomentazioni svolte, in accoglimento dell'eccezione di difetto di prova scritta del credito e, quindi, dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto viene revocato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e dello svolgimento, da parte dell'opponente, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 666/2022, emesso dall'intestato
Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 1758/2022;
2. condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 849,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dell'opponente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Spoleto, il 29.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Pasquale Spinicelli e Daniele Fantini
Parte opponente
E
P. IVA: , e per essa, quale procuratrice, CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
P. IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino
[...] P.IVA_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2022, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
1758/2022, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.233,99, a titolo di saldo debitorio del contratto di conto corrente n. 103122222 stipulato tra l'opponente e la CP_3
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
[...]
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo alla che non avrebbe dimostrato la titolarità del credito in Controparte_2
capo a sé, acquistato tramite cessione c.d. in blocco;
il difetto di prova del credito, non essendo stati versati in atti il contratto di conto corrente, il contratto di affidamento bancario,
gli estratti integrali del conto corrente.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo e/o inefficace per le ragioni di cui sopra.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando che la prova della cessione del credito in proprio favore e della conseguente titolarità del credito si ricaverebbe dalla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, con cui sarebbe stato assolto anche l'onere di comunicazione della cessione al debitore opponente;
che l'estratto conto ex art. 50 TUB costituirebbe prova scritta del credito anche nel giudizio di opposizione;
che dall'estratto conto ex art. 50 t.u.b., affiancato nel giudizio di opposizione anche dalla produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di c/c, si ricaverebbe anche la precisa indicazione del rapporto oggetto della pretesa creditoria e del debito maturato dall'opponente per capitale e per interessi.
Per i suesposti motivi l'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere,
in via preliminare, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
di rigettare, nel merito, l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 666/2022; di accertare,
in via subordinata all'accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, che parte opponente
è debitrice nei propri confronti dell'eventuale minor somma risultante all'esito dell'istruttoria e di condannare l'opponente al relativo pagamento.
Concessa la provvisoria esecuzione all'udienza del 3.10.2023, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025.
******
1. La censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva, rectius
titolarità del credito controverso, della società opposta è infondata.
pagina 2 di 6 È opportuno ricordare anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso
agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale
presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29.09.2020). A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza
n. 2780 del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, parte opposta ha dato piena prova della propria legittimazione ad agire, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 19.12.2019 (allegato al doc. n. 6 – fascicolo monitorio) e la lettera raccomandata di diffida e messa in mora del 11.05.2022, ricevuta dall'opponente, con cui al medesimo è stata comunicata l'avvenuta cessione (allegato al doc. n.
6 - fascicolo monitorio).
Quanto all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10.02.2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra pagina 3 di 6 indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata). Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della
cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti
ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso
nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa.
E infatti, dai criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge come i contratti di conto corrente siano ricompresi tra i crediti ceduti all'opposta. Già solo basterebbe a ritenere provata la titolarità attiva in capo all'opposta.
Di più parte opposta ha prodotto in giudizio l'estratto dell'accordo di cessione (doc. n. 5,
all. comparsa di costituzione e risposta), da cui si evince che nella cessione in questione è
ricompreso il credito vantato dalla cedente nei confronti dell'opponente.
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto della doglianza dell'opponente.
2. Merita, invece, accoglimento il motivo di opposizione riferito alla mancanza di prova scritta del credito ingiunto dall'opposta.
Va fin d'ora rammentato il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe su l'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (Cass. n.
2356/2024).
pagina 4 di 6 Poste tali premesse, parte opposta ritiene di aver provato il proprio credito avendo allegato l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB che assumerebbe efficacia probatoria anche nel giudizio di opposizione (allegato al doc. n.
6 - fascicolo monitorio); gli estratti conto periodici relativi all'intero rapporto di conto corrente n. 10312222 (doc. 7 all. comparsa di costituzione).
Tuttavia l'orientamento della Cassazione circoscrive l'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b. (“l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (che
consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla
certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del
credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente
instaurato dall'istituto” (Cass., n. 21092/2016; Cass., n. 14640/2018); “In sede di opposizione al
decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la
conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di
attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo
del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto
conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante
dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a
cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640 /2018;
cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021).”.
Anche la produzione, eseguita nel giudizio di opposizione da parte dell'opposta, della sequenza integrale degli estratti conto del rapporto di c/c in contestazione non consente di ritenere integralmente assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta, non avendo quest'ultima versato in atti il contratto di c/c: “in tema di rapporto bancario di conto corrente,
infatti, qualora la in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta non fornisca prova del credito
vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117
T.U.B., il decreto ingiuntivo va senz'altro revocato, in quanto l'indisponibilità del contratto impedisce
pagina 5 di 6 di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto,
con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di
dare ed avere tra le parti in causa.” (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 157 del 14.1.2025).
In mancanza del contratto di c/c non è possibile verificare quali criteri concorrono a formare il “saldo debitore” di cui l'opposta chiede il pagamento, come condivisibilmente eccepito dall'opponente, e risulta, pertanto, assolutamente incerta la quantificazione di quanto dovuto dall'opponente.
3. Tirando le fila delle argomentazioni svolte, in accoglimento dell'eccezione di difetto di prova scritta del credito e, quindi, dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto viene revocato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e dello svolgimento, da parte dell'opponente, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 666/2022, emesso dall'intestato
Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 1758/2022;
2. condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 849,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dell'opponente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Spoleto, il 29.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6