Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1167 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, svoltasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Pimpini, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
attore opponente;
e
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa, , la quale ha conferito a sua volta procura a Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Zingone, in virtù di Controparte_3
delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: contratti bancari;
fideiussione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 10 luglio 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ed ha ottenuto dal Tribunale di Chieti il decreto ingiuntivo n. 289/2022, con il quale è stato ingiunto ad e in qualità di fideiussori, il pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di € 65.613,48, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Il credito azionato derivava da un contratto di conto corrente stipulato in data 21 aprile 2010 tra
[...]
e la , Parte_3 Controparte_4 garantito da fideiussione omnibus rilasciata dagli ingiungendi fino alla concorrenza di €
300.000,00.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione , contestando Parte_1
la fondatezza della pretesa creditoria sotto molteplici profili. In particolare, l'opponente ha eccepito: i) il difetto di prova del credito per mancata produzione degli estratti conto;
ii)
la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
iii) l'inefficacia della cessione del credito;
iv) la violazione dei doveri di diligenza e buona fede da parte della banca;
v) la concessione abusiva del credito.
Si è costituita ritualmente la società contestando integralmente le Controparte_1
avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Per ragioni di ordine logico deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, in merito alla quale va osservato quanto segue.
L'opponente ha contestato che non vi sarebbe prova sufficiente della cessione del credito oggetto di causa.
Il motivo di opposizione è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 17944/2023, la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è
rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
2 La giurisprudenza distingue tra: la prova dell'esistenza della cessione in sé, ossia dell'avvenuto trasferimento del portafoglio crediti;
la prova dell'inclusione di uno specifico credito tra quelli ceduti, nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto, la Cassazione, Sez. III, ord. n. 9412/2023, ha affermato che quando la contestazione riguarda solo l'inclusione di uno specifico credito nella cessione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione può costituire prova sufficiente, purché
le indicazioni fornite siano precise e dettagliate.
Nel caso di specie, ha prodotto: l'avviso di cessione pubblicato in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale;
la dichiarazione della banca cedente attestante l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione.
Tale documentazione è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 17592/2024; Cass. civ., n.
17636/2022), che riconosce alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale valore probatorio nelle operazioni di cartolarizzazione.
Nella Gazzetta Ufficiale, prodotta sin dalla fase monitoria, si legge chiaramente che i crediti oggetto della cessione derivano da rapporti di finanziamento (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma sorti tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019. Tale indicazione consente di affermare con certezza che il credito oggetto di causa, derivante da un'apertura di credito concessa alla Controparte_5
rientra perfettamente nel perimetro della cessione.
Ne consegue che, in mancanza di una specifica contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, l'unico fatto da provare è l'inclusione del credito nell'ambito dell'operazione di cessione. Tale prova risulta ampiamente soddisfatta dalla documentazione in atti.
Come detto, quando l'opponente non contesta la cessione in sé, ma solo l'inclusione del credito, non è necessaria la produzione del contratto di cessione, potendosi ritenere sufficiente la prova fornita dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Diversamente, se l'opponente avesse contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione, sarebbe stata necessaria la produzione integrale del contratto di cessione, non
3 potendosi ritenere sufficiente una dichiarazione della cessionaria (Cass. civ., n.
9412/2023).
Tuttavia, nel caso in esame, l'opponente non ha mai contestato in modo specifico l'esistenza della cessione (è presente nell'atto di citazione solo una generica contestazione), limitandosi a dubitare dell'inclusione del proprio credito. La contestazione è quindi infondata, in quanto la documentazione fornita è idonea a dimostrare l'inclusione del credito nella cessione.
Per queste ragioni, l'eccezione di difetto di titolarità del credito deve essere rigettata, con conseguente conferma della legittimazione attiva di Controparte_1
Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, in via preliminare va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di un'istruttoria piena e completa (Cass. civ., n. 10263/2021). Non si tratta di un mero controllo sulla fase monitoria, ma di un accertamento del merito, nel quale trovano applicazione le regole generali in tema di riparto dell'onere della prova (Cass. civ.,
n. 15659/2011; Cass. civ., n. 826/2015; Cass. civ., n. 23759/2016; Cass. civ., n. 13685/2019).
Pertanto, grava sulla parte opposta, l'onere di provare la titolarità del Controparte_1
credito azionato e il suo ammontare, mentre spetta all'opponente, , l'onere di Parte_1
provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito (Cass. civ., n.
9201/2015).
L'opponente ha sollevato una questione giuridicamente fondata, contestando l'insufficienza della prova del credito, in particolare evidenziando la mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente garantito dalla fideiussione. Tale eccezione trova pieno riscontro nei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Per quanto concerne il valore probatorio dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50
T.U.B., la giurisprudenza ha chiarito che tale documento ha efficacia probatoria limitata alla sola fase monitoria, mentre nel giudizio di merito è necessario che la banca fornisca una documentazione contabile completa idonea a dimostrare l'ammontare del credito richiesto
(questo principio è stato recentemente confermato dalla Cassazione civile con l'ordinanza n.
20600 del 17 luglio 2023).
4 Nel caso di specie, la parte opposta non ha prodotto gli estratti conto né altra documentazione dettagliata che consenta di ricostruire in modo analitico l'andamento del rapporto bancario e la formazione del saldo finale richiesto in via monitoria. La mancata produzione degli estratti conto completi impedisce di verificare la presenza di eventuali clausole nulle e di ricostruire il corretto rapporto di dare/avere tra le parti, con conseguente impossibilità di accertare la sussistenza e l'ammontare del credito vantato (Trib. Rovigo, 11
febbraio 2022).
La banca deve fornire la completa dimostrazione della propria pretesa mediante la produzione sia del contratto che dell'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura del rapporto fino alla sua chiusura (Trib. Lodi, 21 marzo 2022). L'assenza di tale documentazione impedisce di verificare la correttezza del saldo finale e la legittimità delle poste inserite nella pretesa creditoria.
Per queste ragioni l'opposizione proposta dal deve essere accolta e, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 289/22 emesso dal Tribunale di Chieti;
- condanna la convenuta opposta alla refusione delle spese legali, in favore di parte attrice opponente, che si quantificano in totali € 406,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 28 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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