Sentenza 5 gennaio 1983
Massime • 2
Ai fini della sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., l'Azione penale deve ritenersi iniziata soltanto quando il giudice sia stato investito dell'Azione stessa mediante richiesta di istruzione formale o di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, ovvero, trattandosi di reato appartenente alla cognizione del pretore, mediante l'emissione del decreto penale di condanna o l'instaurazione del giudizio direttissimo. L'Onere di provare l'effettivo inizio dell'Azione penale è a carico della parte che chiede la sospensione. ( Conf 2413/81, mass n 413181; ( Conf 4129/79, mass n 400635).*
L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, non può essere proposta per la prima volta in Sede di legittimità, in quanto la concessione del richiesto provvedimento esula dalla funzione istituzionale della Corte di Cassazione, cui è demandato soltanto il Sindacato di legittimità sulle decisioni dei giudici del merito. ( V 3078/79, mass n 399434; ( Conf 1686/80, mass n 405256; ( Conf 3104/75, mass n 377207; ( contra 881/72, mass n 357110).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/1983, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1983 |
Testo completo
Ai fini della sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., l'Azione penale deve ritenersi iniziata soltanto quando il giudice sia stato investito dell'Azione stessa mediante richiesta di istruzione formale o di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, ovvero, trattandosi di reato appartenente alla cognizione del pretore, mediante l'emissione del decreto penale di condanna o l'instaurazione del giudizio direttissimo. L'Onere di provare l'effettivo inizio dell'Azione penale è a carico della parte che chiede la sospensione. ( Conf 2413/81, mass n 413181; ( Conf 4129/79, mass n 400635).*