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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n.7 del 2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa NI NO, nella causa tra:
, ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PERNA LAURA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 05/11/2025 svolta in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente sentenza
Accerta che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi ai fini del beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
Condanna l previa compensazione, al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi euro 1.345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del Dott. liquidate Parte_2 nell'importo di euro 580,00, oltre IVA se dovuta. FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza della riduzione ridotta a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità (legge 222/1982, art. 1).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con sentenza emessa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che il ricorrente ha avuto una riduzione della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta a meno di un terzo.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione globale della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini nella misura superiore ai due terzi con decorrenza dalla domanda amministrativa, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984. Le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 05/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa NI NO
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa NI NO, nella causa tra:
, ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PERNA LAURA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 05/11/2025 svolta in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente sentenza
Accerta che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi ai fini del beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
Condanna l previa compensazione, al pagamento delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi euro 1.345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del Dott. liquidate Parte_2 nell'importo di euro 580,00, oltre IVA se dovuta. FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza della riduzione ridotta a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità (legge 222/1982, art. 1).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con sentenza emessa all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che il ricorrente ha avuto una riduzione della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta a meno di un terzo.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione globale della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini nella misura superiore ai due terzi con decorrenza dalla domanda amministrativa, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984. Le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 05/11/2025 Il Giudice
Dott.ssa NI NO