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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4452/2022 tra le parti:
ATTORE
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. TIROZZI MATTEO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTI
cf Controparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. PASETTO LEONARDO, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore e
, cf CP_2 C.F._4
CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale Decisa a Verona sulle seguenti conclusioni:
Attore: Nel merito In via principale:
Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità in capo alla signora , conducente CP_2 del veicolo Fiat Punto, Tg. FL487SS, nella causazione del sinistro stradale avvenuto in
NO di SO (Verona) in Via Aleardi (in prossimità dell'intersezione con Via
Brennero) in data 11/12/2019, condannarsi la stessa , in solido con la CP_2 compagnia assicuratrice in persona del proprio legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del signor della Parte_1 somma di € 678.605,40, (già detratto l'acconto pari a € 337.400,00 corrisposto dalla compagnia assicuratrice), quale danno per le lesioni subite nonché quello patrimoniale a seguito della perdita del lavoro o della diversa somma che venisse ritenuta di giustizia, quale risarcimento del danno da perdita parentale.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse vi fosse un, anche minimo, concorso di colpa per la causazione del sinistro de quo tra la conducente del veicolo Fiat Punto, Tg.
FL487SS e il signor condannarsi la signora e la Parte_1 CP_2 compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento a favore del signor delle minori somme Parte_1 determinate in proporzione all'eventuale concorso di colpa accertato.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi oltre rimborso forfettario 15% ai sensi di legge.
Convenuta: Controparte_4
Nel merito: dichiararsi l'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa, per l'effetto respingendone ogni domanda perché infondata in fatto e diritto;
nel merito e in subordine: dichiararsi prevalente il concorso di colpa dell'attore per l'effetto respingendone ogni maggior domanda rispetto all'invocato e come accertato concorso di colpa. Dichiararsi, in ogni caso, eque e totalmente satisfattive le somme ante causam erogategli;
in ogni caso: spese e compensi rifusi oltre a contributo integrativo e ad ogni accessorio Convenuta : contumace CP_2
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha citato in Parte_1 giudizio e al fine di sentir accertare la responsabilità CP_2 Controparte_3 della sig.ra in ordine al sinistro occorso l'11/12/2019 e, quindi, condannare le convenute CP_2 in solido al pagamento di euro 678.605,40, già detratto l'acconto di euro 337.400,000 corrisposto dalla compagnia di assicurazione.
In subordine, ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento di quanto dovuto, in proporzione dell'eventuale concorso di colpa che fosse stato riconosciuto in corso di giudizio.
In particolare, l'attore ha dichiarato che, in data 11/12/2019 alle ore 16,50 circa, mentre si trovava a bordo del proprio ciclomotore Scarabeo 50, Tg. X87TDG, in NO di SO
(VR), Via Aleardi, veniva travolto dal veicolo Fiat Punto Tg. FL487SS, condotto dalla signora , la quale, proveniente da Via Brennero, nello svoltare a sinistra verso la CP_2 laterale Via Aleardi, aveva invaso completamente l'opposto senso di marcia.
Ha, poi, affermato che stava procedendo regolarmente e a velocità moderata, all'interno della propria carreggiata;
che gli agenti intervenuti sul posto avevano redatto il verbale di accertamento;
che la convenuta aveva ammesso la propria responsabilità; di aver riportato importanti lesioni, tanto che era rimasto ricoverato presso il nosocomio di Verona Borgo
Trento sino al 6/3/2020 e che il medico legale aveva stimato il danno patito, quantificandolo in una IP del 55%, ITT (100%) di 130 gg, una ITT (75%) di 120 giorni e una ITT (60%) di 90 gg. Il medico aveva, inoltre, stimato il livello di sofferenza temporanea in grado grave per i primi 250 gg e medio grave per i successivi 90.
L'attore ha, poi, dichiarato di aver raggiunto il limite del periodo di comporto e che, pertanto, era stato licenziato;
di aver ottenuto dalla un acconto a titolo di Controparte_3 provvisionale pari a € 10.000,00 in data 03/03/2020, € 10.000,00 il 02/09/2020, € 5.000,00 nel dicembre 2020, ed € 12.400,00 in data 19/06/2021 per complessivi € 37.400,00.
Inoltre, l'attore ha dichiarato che, con raccomandata del 09/06/2021, Controparte_3 aveva per la prima volta, contestato la responsabilità del sinistro, imputando un concorso di colpa del 30% all'attore per il fatto che era risultato positivo al test alcolemico e, pertanto, aveva offerto un risarcimento di euro 302.000,00 in considerazione dell'allegato concorso di colpa. Ciò premesso, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 434.016,00 per il danno da invalidità permanente ed euro 37.730,00 per quello da invalidità temporanea oltre a euro 7.323,45 per spese mediche (totale euro 479.069,45).
Inoltre, l'attore ha chiesto euro 538.935,65 per il danno da lesione della capacità lavorativa.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa, per l'esclusiva Controparte_3 responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro per cui è causa;
in subordine, dichiararsi prevalente il concorso di colpa dell'attore e per l'effetto rigettare ogni maggior domanda rispetto al concorso di colpa;
dichiararsi, in ogni caso, eque e totalmente satisfattive le somme ante causam erogate.
In particolare, la convenuta costituita ha dichiarato che effettivamente, mentre l'attore percorreva Via Aleardi e intendeva immettersi su via Brennero, la sig.ra eseguendo CP_2 manovra esattamente inversa, si era trovata a percorrere la carreggiata in contromano al momento dell'urto. Tuttavia, via Aleardi, allo sbocco su via Brennero, era gravata da stop al quale l'attore non si era fermato;
l'urto era avvenuto dopo almeno 4 mt dalla immissione del motocilista;
il convenuto si era immesso a velocità non inferiore a 25-30 km/h; il sig. viaggiava in stato di ebbrezza (tasso al. 1,43), senza essere Parte_1 patentato, senza essere assicurato, senza rispettare l'obbligo di tenere, comunque, la stretta mano destra.
Pur ritualmente citata in giudizio, la sig.ra è rimasta contumace. CP_2
Concessi i termini per le memorie 183 VI cpc, la causa è stata istruita per testi.
Successivamente si è dato corso alla CTU dinamica e CTU medica.
All'udienza del 18/1/24, il procuratore di tenuto conto della somma Controparte_3 già versata e pari a euro 339.400,00, ha proposto di definire la controversia rinunciando a pretendere la restituzione di euro 48.000,00, che in tesi di parte convenuta sarebbero stati corrisposti all'attore in eccesso.
Parte attrice non ha accettato la proposta.
All'udienza del 14/10/25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, senza termini 190 cpc stante la rinuncia sul punto dei procuratori.
Rimessa la causa sul ruolo al fine di consentire il deposito della prova della notifica a CP_5
, all'udienza del 4/11/25, il giudice – verificata la ritualità della notifica – ha dichiarato la
[...] contumacia di e ha trattenuto la causa in decisione senza termini 190 cpc, CP_5 avendovi le parti rinunciato.
Motivi della decisione
1. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue alla luce della documentazione prodotta.
2. La domanda è fondata per quanto di ragione.
Come noto, l'art. 2054 II c.c. prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente.
La norma ha, tuttavia, carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
Va evidenziato che la giurisprudenza ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla citata norma affermando che, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr.Cass. Civ. Sezione III, 18631/15; Cass. Civ. 3543/13; Cass. Civ.
Sezione III, 4639/2002).
Quindi, la “prova liberatoria” di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro.
2.1 Ora, detta prova non risulta efficacemente svolta da parte attrice, posto che dalla dinamica dell'incidente, per come ricostruita sulla base degli elementi documentali raccolti in giudizio
(verbale del sinistro stradale redatto dalla Polizia Municipale Comune e CP_6 successiva integrazione), dalla CTU dinamica (che deve essere richiamata integralmente) e dalle prove testimoniali escusse, è emerso quanto segue.
In particolare, dal verbale del sinistro è emerso che il veicolo A, condotto dalla signora CP_2 stava percorrendo via Brennero e, giunta all'intersezione stradale con via Alfieri, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra irregolare, in quanto ha tagliato per metà la linea di arresto e, quindi, si è trovata parzialmente in contromano. Così facendo, la signora è venuta in CP_2 collisione con il veicolo B condotto dall'attore, il quale percorreva via Alfieri e stava sopraggiungendo al termine della stessa via, regolata dalla linea di arresto “stop”. I verbalizzanti hanno annotato di aver subito appreso le ss.ii. da parte della sig.ra , CP_2 mentre quelle rilasciate dal sig. sono state acquisite in un secondo momento Pt_1
(l'11/2/2020), in quanto già trasportato presso il nosocomio.
I verbalizzanti hanno, infine, proposto di elevare nei confronti del veicolo A l'illecito amministrativo di cui all'articolo 154 comma III b) e VIII CdS per avere effettuato da via
Brennero una manovra di svolta a sinistra su via Alfieri imboccando quest'ultimo in contromano;
hanno, invece, proposto di elevare nei confronti del veicolo B l'illecito amministrativo di cui all'art. 80 XIV CdS per aver circolato con un ciclomotore privo di revisione periodica, di cui all'articolo 116 XV e XVII CdS per aver condotto un ciclomotore privo di patente o alcun titolo di conduzione alla guida e 193 I e II per aver circolato senza la prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.
Con memoria del 4/1/23, parte convenuta ha depositato annotazione di PG, dalla quale si evince che il sig. al momento del sinistro, si trovava in stato di ebbrezza alcolica e in Pt_1 stato di alterazione da stupefacenti.
All'udienza del 25/5/23, il teste sentito in qualità di vice sovrintendente Testimone_1 in servizio presso la Polizia stradale, sezione di ha dichiarato che “… i veicoli sono CP_6 stati riportati come rinvenuti, in prossimità del segnale di stop, come risulta dalla planimetria in atti;
il ciclomotore era stato rinvenuto vicino al suddetto segnale di stop;
abbiamo quindi dedotto la direzione del motoveicolo e, in base ai danni riportato dallo stesso, abbiamo dedotto che quest'ultimo provenisse da la Via Aleardi. La linea direzionale a forma di curva, posta sul lato sinistro della planimetria è stata apposta in base alle dichiarazioni rese dall'attore, dichiarazioni acquisite dal mio collega, , vice sovrintendente della Testimone_2
Polizia di Stato”.
Il teste si riferisce al fatto che dal verbale redatto dagli agenti accertatori, la direzione del ciclomotore risultava contraria a quella che si è verificata e ciò evidentemente, per il fatto che al momento del sinistro era stata sentita solo la sig.ra , la quale non ha saputo riferire la CP_2 direzione del ciclomotore (cfr quanto riportato dal CTU cinematico a pagina 17 laddove evidenzia che la sig.ra abbia dichiarato “come ho riferito anche alla polizia, non posso CP_2 giurare da che parte provenisse l'attore, se quindi provenisse frontalmente o da una strada laterale.”).
2.2 In realtà, la direzione di marcia del ciclomotore segnalato nel verbale di accertamento della PG è stata contrastata dalla perizia di parte della compagnia assicurativa prodotta dallo stesso attore (doc. 21) e in merito alla direzione del ciclomotore (come proveniente da via
Aleardi su via del Brennero) non risulta esservi contestazione da parte dell'attore (il cui procuratore all'udienza del 14/10/2025 ha appunto osservato che il sig. giunto al Pt_1 termine di Via Aleardi avrebbe svoltato su Via del Brennero verso destra).
Inoltre, appare dirimente il fatto che anche la CTU svolta in corso di causa abbia dato conto del fatto che il ciclomotore stesse transitando da Via Aleardi a Via del Brennero.
In particolare, il CTU, con valutazione approfondita e scevra da vizi di ordine logico, tenendo conto del posizionamento dei due veicoli incidentati immediatamente dopo l'urto e dell'entità dei relativi danni, ha affermato che:
- la sig.ra ha iniziato la manovra di svolta a sinistra, occupando la corsia di CP_2 marcia riservata ai veicoli in transito in senso opposto ed anticipando la svolta.
- nel mentre il ciclomotorista si stava immettendo su Via Brennero, svoltando a destra, ragionevolmente senza arrestarsi allo STOP.
- i due veicoli sono venuti in collisione in maniera frontale sulla corsia di marcia riservata alla direzione Bussolengo-NO;
- il ciclomotorista risultava positivo all'alcolemia e alle sostanze stupefacenti, in violazione degli art. 186 e 187 del Codice della Strada.
- la causa dell'evento sarebbe da ascrivere sia alla manovra di svolta a sinistra messa in atto dalla conducente della vettura che ha anticipato la manovra di svolta prima dell'intersezione sia al mancato arresto allo STOP da parte del ciclomotorista, che si stava immettendo su Via Brennero.
Il CTU ha, quindi, concluso nel senso che “Pare che nessuno dei due conducenti si sia avveduto della presenza del veicolo antagonista nei secondi che hanno preceduto l'evento, vista anche la conformazione dei luoghi;
entrambi i conducenti avrebbero dovuto invece adottare la necessaria attenzione nel compiere le rispettive manovre. Se entrambi i conducenti avessero adempiuto a quanto previsto dal Codice della Strada, il sinistro non si sarebbe verificato”.
2.3 Ora, rispetto al verbale della Polizia stradale, ciò che emerge dalla CTU è che il sig. non si sarebbe fermato allo stop e tale assunto è comprovato dalle varie emergenze Pt_1 processuali, valorizzate dal perito.
Del resto, lo stesso in sede di ss.ii. rilasciate l'11/2/2020 agli Parte_1 agenti, ha dichiarato “Il giorno 11/12/2019 verso le ore 16.50 percorrevo la via Brennero con direzione di marcia Grande Mela- Via Aleardi. Giunto sulla laterale sinistra che adduce a via
Aleardi effettuavo una manovra di svolta e improvvisamente venivo colpito da una vettura.
Non mi sono subito reso conto della presenza del veicolo poiché la strada è a senso unico e quella vettura non dovrebbe circolare in quel luogo….”.
Cioè è lo stesso sig. che parlando di svolta, non esplicita di essersi fermato allo stop. Pt_1
Del resto, non sono attendibili le dichiarazioni rese dal sig. in sede di dichiarazioni Pt_1 libere, rilasciate all'udienza del 25/5/23, a mente delle quali egli ha dichiarato che proveniva
“dal Centro Commerciale Grande Mela;
dopo averlo lasciato alle mie spalle, mi sono messo quindi sulla Via Brennero, quella che porta versa casa mia e, a un certo punto, prima dello stop, non ho capito più niente avendo sentito un grande botto;”.
Ed, infatti, l'urto si è verificato dopo il segnale dello stop.
Erra ancora parte attrice, laddove afferma che (verbale del 14/10/25) “Il veicolo attoreo, invece, dovendo girare alla propria destra, nel caso la manovra di cui sopra, fosse stata svolta correttamente, non avrebbe avuto alcuna relazione con il mezzo della convenuta e, pertanto, pur fermandosi al segnale di stop, avrebbe dovuto controllare esclusivamente i veicoli provenienti dalla sua sinistra, ma non certo quelli provenienti da destra con cui non avrebbe avuto alcun incrocio/contatto. Da qui, pertanto, l'ovvia conclusione dell'assoluta irrilevanza della circostanza che il signor si sia o meno arrestato allo stop.”. Pt_1
Come noto, infatti, l'art. 145 CdS prevede in primis che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.” e secondo tale prescrizione, la giurisprudenza anche di legittimità ha evidenziato che “… il segnale di stop a un incrocio stradale non comporta soltanto l'obbligo dell'arresto ma anche quello successivo, una volta ripresa la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. (Cass.
11/11/1975, n. 3804; Cass. 19/02/2009, n. 4055)” (Cassazione civile sez. III, 26/07/2012,
n.13202).
A ciò si aggiunga il ragionamento critico svolto dal CTU sulla base del punto d'urto, a mente del quale:
- se il ciclomotore fosse partito da fermo, alla vista dell'autovettura, si sarebbe arrestato e l'eventuale urto, avrebbe dovuto sospingere il ciclomotore a tergo lungo Via Aleardi;
- peraltro, con ripartenza da fermo, anche la traiettoria del ciclomotore doveva risultare differente, mantenendosi più vicino al margine destro di Via Brennero;
- i due veicoli venivano in collisione in maniera frontale sulla corsia di marcia riservata alla direzione Bussolengo-NO.
2.4 Inoltre, si deve osservare che il sig. non ha osservato un ulteriore obbligo sullo Pt_1 stesso incombente ovvero quello di viaggiare tenendo la stretta destra, condotta che se fosse stata tenuta, probabilmente avrebbe evitato che il veicolo condotto dall'attore fosse travolto dalla vettura in arrivo in contromano.
2.5 Infine, non può sottacersi come l'attore sia risultato positivo all'alcolemia e alle sostanze stupefacenti, in violazione degli art. 186 e 187 del Codice della Strada e tale dato, lungi dall'essere irrilevante, come vorrebbe argomentare parte attrice, risulta essere al contrario un ulteriore indice del concorso di colpa del sig. Parte_1
Del resto, la perizia di parte attrice (doc. 20, pagina 23) evidenzia chiaramente come il sinistro sia intervenuto, allorquando il motociclo aveva già superato l'intersezione per immettersi su
Via Brennero (e quindi dopo il segnale di Stop) e, quindi, erra il perito di parte attrice quando deduce che l'alterazione psico fisica del sig. non fosse da ritenere collegata Pt_1 causalmente al verificarsi dell'evento.
In tal caso, infatti non risulta rilevante – come vorrebbe far ritenere il perito attoreo – il fatto che il tempo trascorso tra l'avvistamento del veicolo e l'impatto sarebbe stato inferiore al tempo necessario all'attore per porre in essere le manovre di frenatura, quanto piuttosto il fatto stesso che l'attore non si sia fermato allo stop e non abbia tenuto la stretta destra, il che può essere dipeso anche dallo stato psicofisico in cui questi versava e risulta strettamente connesso all'urto.
3. Ciò posto, appare del tutto ragionevole ravvisare un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, posto che egli non ha ottemperato all'onere probatorio sullo stesso gravante circa il fatto di essere completamente esente da responsabilità.
In ragione dei plurimi addebiti ravvisabili in capo all'attore, si stima equo indicare nella misura del 30% la responsabilità sullo stesso gravante.
4. Passando al quantum del danno subìto dal sig. posto che la Parte_1
CTU medico – legale ha ravvisato in capo all'attore un danno biologico (crf. p. 7 rel. peritale) nella misura rispettivamente di:
1. 120 gg per ITA
2. 120 gg per ITP al 75%
3. 90 gg per ITP al 60% 4. e postumi permanenti nella misura del 50%, applicate le tabelle elaborate dal tribunale di Milano per l'anno 2024, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (47 anni) debbono ritenersi spettanti al danneggiato €
284.969,00 per invalidità permanente, oltre ad € 30.360,00 per inabilità temporanea assoluta e parziale (riconoscendosi € 115,00 die e frazioni in ragione dell'entità dell'inabilità parziale).
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno e l'incidenza sull'integrità psico-fisica del danneggiato, il CTU ha indicato una media ripercussione sulla sfera individuale, sulla sfera relazionale e sull'espletamento delle attività e consuetudini quotidiane. In tal senso, la perizia svolta ha, inoltre, specificato che “… i postumi e le menomazioni correlate rendono maggiormente difficoltosi gli spostamenti dell'infortunato col proprio mezzo di trasporto
(utilizzava lo scooter ante evento) e con i mezzi pubblici;
lo stesso, infatti, successivamente agli eventi ha dovuto trasferirsi a Trento, città di residenza del compagno, per evitare appunto i lunghi e continui viaggi in treno. Inoltre, anche l'espletamento di alcune normali attività della vita quotidiana, come ad esempio il camminare per lunghi/medi tragitti, sollevare e trasportare oggetti anche di medio peso e dimensioni nonché flettere il busto per indossare calzature, calze o indumenti e mantenere a lungo la posizione eretta, risulta abbastanza compromesso. Inoltre le suddette menomazioni compromettono in modo significativo l'espletamento dell'attività sportiva in genere.”.
Va, quindi, riconosciuto anche il danno non patrimoniale, da individuarsi nella misura di euro
142.485,00 (cioè entro i limiti di tabella).
Totale per danno biologico e danno non patrimoniale: € 457.814,00.
Sulle somme tutte indicate, previa devalutazione alla data del sinistro (dicembre 2019), andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro, ai singoli acconti e, quindi, alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Su tale importo, trattandosi di debito di valuta, dovranno computarsi gli interessi legali ex lege. Tale conteggio sarà tuttavia svolto in fase conclusiva, all'esito della determinazione di tutte le poste di danno.
5. Procedendo nella disamina dei danni lamentati, il sig. ha, infatti, evidenziato che a Pt_1 causa del sinistro de quo e del raggiungimento del periodo di comporto, in data 23/12/2020, era stato licenziato dal proprio datore di lavoro, AO Atelier, con cui aveva in essere un contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, ha chiesto il risarcimento da lucro cessante per perdita dei redditi futuri, indicando una somma di euro 538.935,95.
5.1 Come noto, “… è stato precisato che per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore- danneggiato (cfr. la già citata Cass. n. 26641/2023, Cass. n. 19922/2023, Cass.
n.15301/2008 e Cass. n. 3961/1999), e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass. n. 17464/2007 e Cass. n.
1879/2011), e che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso (v. Cass. n.9444/2010 e Cass.
n.17397/2007).” (Cassazione civile sez. III, 14/09/2025, n.25156).
Ove, tale danno sia provato nell'an, la Corte appena citata sottolinea che ““…nei casi in cui una rilevante percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi;
la liquidazione di detto danno può avvenire appunto attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. n. 25634/2013; sulla stessa linea, fra tante, cfr. Cass. n.
20003/2014; Cass. n. 15737/2018 -correttamente invocata dal ricorrente -; Cass. ord. n.
19922/2023 - anch'essa da lui citata -; Cass. ord. n. 25910/2023).”. Disaminando ora il caso concreto, risulta provata la perdita parziale del reddito futuro, non solo in quanto il danneggiato ha riportato una invalidità permanente del 50% (trattandosi di una lesione di rilevante entità si deve valorizzare la stessa alla stregua di un indice della lesione alla capacità lavorativa specifica), ma anche perché il CTU ha dichiarato che “Alla luce delle attitudini lavorative del ricorrente e del quadro lesivo-menomativo riportato, si può riconoscere un pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del soggetto pari ad 1/3 della totale da ricondursi alla necessità di continui cambi posturali per difficoltà a mantenere a lungo la posizione seduta o eretta;
all'impaccio nella manualità ed alla difficoltà nell'utilizzo della macchina per cucire”.
Né d'altra parte, ha pregio il fatto che il danneggiato non abbia ripreso la propria attività dopo il sinistro e che sia di fatto disoccupato, posto che la giurisprudenza ha sul punto affermato che: “In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.”
(Cassazione civile sez. III, 16/02/2024, n. 4289).
Orbene, considerando che il rapporto di lavoro è cessato per superamento del periodo di comporto, dovuto a sua volta alla lunghezza della invalidità temporanea, alcuna colpa può essere attribuita sul punto all'attore, in merito all'attuale stato di disoccupazione.
Del resto, parte convenuta stessa ha allegato delle foto relative ai profili social del sig.
dalle quali si evince che, quanto meno al 22/2/2021, lo stesso intendesse tornare a Pt_1
“fare il sarto” e, quindi, non vi è prova che il sig. sia stato totalmente inerte. Pt_2
Al momento non risulta che il sig. svolga una prestazione lavorativa e, tuttavia, Pt_1 tenendo conto degli indici sopra indicati dalla Suprema Corte, si deve ritenere che egli possa intraprendere un nuovo rapporto di lavoro avente la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale, sia pure con l'aggravio fisico (e quindi la presumibile riduzione del reddito), così come indicata dalla CTU (1/3 della capacità lavorativa specifica).
5.2 Ciò posto, dovendosi ora monetizzare tale pregiudizio, occorre prendere le mosse dai redditi dichiarati e allegati dall'attore.
In particolare, posto che l'attore ha allegato buste paga per il periodo marzo 2019, aprile
2019, luglio 2019, settembre 2019, ottobre 2019 e altra busta paga di euro 1262,00 illeggibile quanto al mese di spettanza, se ne desume un reddito di euro 8.008,30 che equivale a circa euro 1.334,70 mensili. Si tratta tuttavia di due distinti rapporti di lavoro, posto che lo stesso attore allega (cfr. perizia di parte contabile pagina 1) di essere stato assunto alle dipendenze della ditta dal 2/9/2019, con qualifica di operaio di 3° livello con contratto di Controparte_7 lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno.
La dichiarazione dei redditi per il 2020 (come allegato alla perizia del consulente Dott.
, doc. 23 pagina 53), evidenzia che l'attore ha percepito per il periodo in esame euro Per_1
9.502,63 (ovvero euro 9.124,23 detratte le imposte nette per euro 378,40 posto che il reddito da porre a base del calcolo per la liquidazione del danno da incapacità di guadagno deve essere quello al netto delle imposte, in quanto anche queste ultime costituiscono per il lavoratore un'uscita e non un'entrata (cfr. Cass. 6321/2000)).
Ora, i redditi del 2020 scontano la situazione di invalidità temporanea che evidentemente non restituisce la capacità di guadagno dell'attore.
E, pertanto, occorre aver riguardo, come base di partenza, alle uniche due buste paga dimesse in atti relative all'ultimo contratto di lavoro siglato dall'attore e precedenti il periodo di invalidità temporanea. Si deve, quindi, far riferimento al periodo settembre – ottobre 2019
(che riguardano appunto l'ultimo rapporto lavorativo dell'attore), dalle cui buste paga si evince un reddito medio di euro di 1.280,50.
Tale importo, moltiplicato per 12, dà un reddito annuo di euro 15.366,00.
Ora, parte attrice ha chiesto il danno da perdita di lucro cessante futura, a decorrere dal
1/1/2021 fino al 31/10/41 cioè fino alla data in cui avrebbe avuto accesso alla pensione di vecchiaia.
Ebbene, tale voce di danno, determinata in forma capitale, deve essere ridotta del c.d. montante di anticipazione, ossia del vantaggio economico che la parte riceve per l'anticipata percezione di redditi continuativi che la parte medesima avrebbe percepito in futuro. Secondo la tabella realizzata e approvata dall'Osservatorio Milanese (2023) occorre utilizzare una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, 2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione, 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella 2022 è basata sulla mortalità del 2021, 5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022, 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022).
Per la stima del danno conseguente alla ridotta capacità lavorativa specifica, si utilizza la formula:
D = R x K
D = € 15.366,00 x 21,01= € 322.839,66
"D" indica il danno da liquidare;
"R" il reddito, mentre "K" corrisponde al coefficiente indicato dalla Tabella dell'Osservatorio, nella parte relativa a soggetto maschile di 48 anni con 20 anni di lavoro ancora da svolgere prima dell'età pensionabile.
A tale reddito deve essere applicata la riduzione indicata dal CTU in quanto la perdita di capacità lavorativa specifica è stata determinata solo nella misura di 1/3).
Ed, infatti, (come ricordato dalla giurisprudenza di merito cui si intende conformarci, ex multis Corte appello Brescia sez. II, 30/01/2025, (ud. 14/01/2025, dep. 30/01/2025), n.84) il reddito effettivamente percepito dalla vittima e perduto in ragione del sinistro costituisce solo la base di calcolo. Il danno patrimoniale in esame non può del resto considerarsi pari, per l'intera vita, alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che il danneggiato non svolgerà più, ma va considerata, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita.
Per cui, legittimamente, la quantificazione del danno patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego.
Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, il danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa (cfr. Cass. 1424/2023).
Pertanto, tenuto conto della sopra indicata riduzione della capacità lavorativa specifica, si ritiene di dover riconoscere per tale voce di pregiudizio l'importo di euro 107.613,22.
Si ha pertanto un importo di Euro 107.613,22 attualizzato al momento della pubblicazione della presente sentenza, per il quale, trattandosi di danno futuro, spettano solo gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6. Devono, ancora, riconoscersi le spese mediche sostenute dall'attore, documentate e ritenute congrue e pertinenti dal C.T.U., pari a un importo complessivo di Euro 3.315,25.
7. Ciò posto, le somme da riconoscere all'attore a titolo di risarcimento del danno, senza considerare il riconosciuto concorso di colpa al 35%, ammontano a euro: 568.742,47 (= €
457.814,00 + 107.613,22+ 3.315,25).
Infine, dato il concorso di colpa dell'attore, la somma da ultimo riconoscibile è pari a euro:
398.119,73.
Venendo ora al calcolo dell'importo devalutato e rivalutato, con decurtazione dei vari acconti, si osserva quanto segue.
Il valore di euro 398.119,72 devalutato all'11/12/19 (€ 335.399,93) e rivalutato al 3/3/2020
(data in cui veniva versato l'acconto di euro 10.000,00) dà un risultato di euro 335.911,47.
Da tale somma occorre scomputare l'acconto di euro 10.000,00 ottenendo l'importo di euro
325.911,47, che andrà rivalutato con interessi fino alla data del secondo acconto di euro
10.000,00 (2/9/2020).
Si otterrà un valore di euro € 323.711,22, dal quale andrà detratto il secondo acconto (euro
10.000,00) per un valore di euro € 313.711,22.
Tale importo andrà a sua volta rivalutato con interessi fino alla data del terzo acconto
(14/12/2020), ottenendosi la somma di euro 315.010,50, da cui scomputando l'acconto di euro 5.000,00, si arriva a euro 310.010,50.
Ancora, tale somma va rivalutata con interessi al 19/6/2021, data del quarto acconto per euro
12.400,00. Se ne trae un valore di euro 319.758,00, da cui occorre appunto detrarre euro 12.400,00 ottenendosi euro 307.358,00.
Tale importo va, infine, rivalutato con interessi al 1/9/2021 (data dell'ultimo pagamento da parte della compagnia assicurativa) e, quindi, ottenuto euro € 309.515,78, occorre defalcare la somma corrisposta pari a euro 302.000,00, con un residuo finale per tale tipo di danno pari a euro 7.515,78.
Tale importo, infine, va rivalutato con interessi ad oggi per una somma finale di euro
9.638,15, su cui decorrono gli interessi di legge ex art. 1284 I c.c. dal deposito della presente sentenza al saldo.
8. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico delle convenute, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa per come effettivamente riconosciuto (5.201,00 – 260.000,00), parametro medio, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Sono dovute le spese esenti per euro 1.713,00 (contributo unificato e marca da bollo).
Le spese delle CCTTUU devono porsi definitivamente a carico delle convenute nei limiti del
60%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e per l'effetto ACCERTA e DICHIARA che il sinistro di causa è avvenuto con il concorso di colpa di nella Parte_1 misura del 30% e che per l'effetto questi ha diritto al risarcimento dei danni patiti, al netto degli acconti già ricevuti, nei limiti della somma di euro 9.638,15, oltre interessi ex art. 1284 I
c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
CO e in solido tra loro al pagamento in Controparte_3 CP_2 favore di della somma di euro 9.638,15, oltre interessi ex art. Parte_1
1284 I c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
CO e al pagamento delle spese di lite in Controparte_3 CP_2 favore di liquidate nella somma di euro 5.077,00, oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per euro 1.686,00; Pone definitivamente a carico di e le spese delle Controparte_3 CP_2
CCTTUU svolte, nei limiti del 60% dovendosi il residuo porre a carico dell'attore.
Verona, 5/11/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello