TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17142 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49219/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
TA IL, TA RT, PR TO e
PELLEGRINO PAOLA;
con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.07.2022 ha chiesto al Tribunale Parte_1 la pronuncia della separazione dal coniuge Controparte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio il 5 novembre 2017 precisando:
[...] che in precedenza, in data 19 giugno 2016, la signora e il signor Pt_1
avevano contratto matrimonio religioso di rito islamico presso il centro CP_1 islamico di Paola, in Malta, dove entrambi risiedevano;
che nel mese di agosto 2017 la ricorrente si era trasferita in Italia, dove era stata raggiunta poche settimane dopo da e che dal matrimonio era nata la figlia il 29 gennaio CP_1 Persona_1
2018.
1 La ricorrente, altresì, rappresentava: che il matrimonio era stato caratterizzato da una serie di criticità legate alla differenza di credo religioso delle parti e dalla volontà del marito di imporre un diverso stile di vita alla moglie improntato sui principi islamici;
che in particolar modo il marito spingeva la moglie a visionare video a contenuto religioso, o sulla storia e sui costumi del mondo arabo, fino a convincerla a convertirsi all'Islam; che il rapporto coniugale era stato reso difficoltoso dalla barriera linguistica esistente, tanto che il coniugi dialogavano tra loro in un inglese piuttosto stentato, parlando ciascuno nella propria lingua madre con la figlia;
che in seguito ad uno dei viaggi a Tripoli intrapreso 09.03.2022 il marito e la figlia minore non facevano più ritorno;
che dopo settimane di silenzio, i coniugi e la figlia hanno iniziato a sentirsi una volta la settimana, con videochiamate di pochi minuti;
che in queste telefonate controparte affermava di essere a Bengasi e di avere difficoltà con la
“milizia” che lo inseguiva costantemente;
che la condotta del marito, il quale aveva sottratto la figlia alla madre adducendo il pretesto di una visita alla famiglia di origine, integrava gli estremi di reato, per cui la ricorrente aveva presentato denuncia- querela all'Autorità di Polizia a giugno 2022; che la ricorrente lavorava come impiegata amministrativa presso la con uno stipendio netto mensile di CP_2 circa € 1.800,00, non disponendo di altri redditi;
che non aveva pressoché CP_1 mai svolto attività lavorativa;
che l'immobile adibito a residenza familiare, in locazione alla ricorrente, era sito nel Comune di Roma, via dei Sassi, 19.
La ricorrente pertanto chiedeva: che in via preliminare, disposto in rientro in Italia della figlia, fosse statuito l'affidamento esclusivo rafforzato, cosiddetto “super esclusivo”, della figlia alla madre con collocazione abitativa presso la predetta, con assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
che fosse ordinato al marito di non fare ritorno presso la casa coniugale;
che, nell'ipotesi in cui il padre volesse mantenere un rapporto con la figlia fossero incaricati i Servizi Sociali competenti sul territorio attivando incontri in luogo neutro e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali;
che fosse disposto che il padre corrispondesse alla ricorrente, per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 180,00, somma per legge rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie documentante nell'interesse della figlia.
All'udienza presidenziale del 27.10.2022 è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
ha affidato la figlia minore in via esclusiva, alla madre la quale avrebbe esercitato in via esclusiva la Per_1 responsabilità genitoriale assumendo autonomamente le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa, tenuto conto della sua capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
ha disposto il collocamento della figlia minore presso la madre, previo immediato Per_1 rimpatrio della stessa;
ha disposto che il padre avrebbe potuto vedere e tenere con sé figlia minore con modalità protetta secondo un calendario indicato dai Servizi Per_1
2 Sociali competenti per territorio in ragione della residenza abituale della figlia minore solo se richiesti dal padre e se ritenuti conformi all'interesse della predetta;
ha posto a carico di un assegno pari ad € 200,00 mensili quale Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore da corrispondersi alla madre Per_1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia minore come Per_1 da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
In data 10.12.2024 il Giudice dato atto della regolarità delle notifiche degli atti di causa effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a parte resistente che, nonostante ciò, non si è costituita nel presente giudizio, ha dichiarato la contumacia di
[...]
Controparte_1
In data 09.07.2025 il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29.05.2025 ha riservato la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.1 c.p.c. a decorrere dal 16.07.2025.
§§§
Separazione personale
La domanda di separazione personale proposta da deve essere Parte_1 accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è altresì contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Ripristino residenza, rimpatrio, affidamento, collocamento della figlia minore
diritto di visita paterno e assegnazione casa familiare e mantenimento Per_1 ordinario e straordinario di Per_1
Quanto alle richieste inerenti al ripristino della residenza, all'affidamento, al collocamento della figlia minore al diritto di visita paterno, all'assegnazione Per_1 casa familiare e al mantenimento ordinario e straordinario di codesto Collegio Per_1 prende atto che pende il giudizio di divorzio avanti al Tribunale di Roma r.g.n.
14288/2024 e pertanto le relative determinazioni, già rese in via provvisoria e urgente, competono al Giudice del giudizio dinnanzi indicato.
Spese di giudizio
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
05.11.2017;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n. 00629, parte I, serie 04);
3. compensa le spese di lite;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26/11/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
4