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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.738/2022 del R.G.A.C., pendente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Luigi Parte_1
Barone
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lauro;
Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e comparse depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Sorrento, nei Controparte_1 confronti di il decreto ingiuntivo n. 170/2019 con cui veniva Parte_1 ingiunto il pagamento dell'importo di euro 4.260,78 oltre interessi e spese, corrispondente al valore dei tre buoni postali, fruttiferi ed a termine, in titolarità dell'attrice.
A sostegno della domanda monitoria allegava di essere titolare di tre buoni postali fruttiferi a termine, del valore di un milione di vecchie lire ciascuno, appartenenti alla Co serie a termine , emessi l' 11.3.1991 e l'8.5.1990 , non rimborsati da Parte_1 nonostante le reiterate richieste.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione Parte_1 eccependo la prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso dei buoni.
1 Part A sostegno sosteneva per i per cui è causa, appartenenti alla serie “AD” a termine, istituita con D.M. Tesoro del 23.7.1987, era previsto il raddoppio e la triplicazione dopo 7 o 11 anni e alla scadenza dell'undicesimo anno divenivano infruttiferi, decorrendo da tale data il termine decennale di prescrizione. L'art. 8 del D.M. del
19.12.2000, applicabile ai BFP emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore, oltre a prolungare il termine di prescrizione, da 5 a 10 anni, ne aveva modificato la decorrenza, facendola coincidere con la data di scadenza del titolo, corrispondente al primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessavano di essere fruttiferi, sicchè per i titoli emessi l'11.3.1991, scaduti in data11.3.2002, la prescrizione sarebbe maturata il 12.3.2012, mentre per quello emesso l'8.5.1990, scaduto in data 8.5.2001, la prescrizione si era maturata il 9.5.2011, con conseguente legittimità del rifiuto opposto al rimborso del titolo.
In primo grado si costituiva l'opposta assumendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo illeggibile il timbro apposto sul retro dei titoli che avrebbe dovuto indicare anche la data della relativa scadenza, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, chiamando a sostegno la pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testi dei buoni di volta in volta sottoscritti”, per cui stante l'illeggibilità del timbro, e l'invalidità della clausola i titoli erano rimborsabili sine die o,in subordine, chiedeva il rigetto della opposizione dovendo applicarsi il termine di prescrizione trentennale.
Con la sentenza n. 1237/2021, depositata in data il 23/08/2021, l'adito G.d.P. rigettava l'opposizione proposta da ritenendo che l'opposta non fosse stata Parte_1 messa nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto, attesa la mancata prova della consegna del foglio informativo indicante, altresì, la data di scadenza del titolo e la parziale illeggibilità del timbro apposto sui titoli, tanto da renderne incomprensibile la data di scadenza.
Avverso la suddetta decisione, ha proposto gravame chiedendo, in Parte_1 accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata di: - “accertare e dichiarare la piena legittimità dell'operato di nell'ambito nello svolgimento dei Pt_1 fatti per cui è causa essendo intervenuta ope legis la prescrizione del diritto al rimborso dei titoli per cui è causa” e per l'effetto rigettare le domande avverse dichiarando non
2 dovute le somme liquidate dal giudice di primo grado, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata: - per violazione e falsa applicazione l'art. 8 comma 1 del D.M. Tesoro del 19.12.2000 nonché del D.M. Tesoro del
23.7.1987, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che prevedono, per i titoli a termine, serie
“AD”, la prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza del titolo prevista dalla specifica normativa regolante la materia;
- e perché il primo giudice avrebbe erroneamente affermato che al momento della sottoscrizione non Parte_1 aveva consegnato all'investitore il foglio informativo, poiché all'epoca della emissione e sottoscrizione dei titoli per cui è causa, ossia il 1990 e 1991, non era obbligatoria la consegna del foglio informativo introdotta solo con il successivo D.M. Tesoro del
19.12.2000 applicabile, alla fattispecie, solo in relazione al termine di prescrizione;
- contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure nessun obbligo informativo gravava a carico di non essendo la disciplina prevista dall'art. 21 Parte_1 tuf e dagli artt. 28 e 29 reg. consob applicabili ai BPF qualificati come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e non quali titoli di credito. Trattandosi di titoli di debito pubblico soggiacciono alla relativa disciplina ossia dal D.P.R. n. 398 del 2003 che all'art. 23 richiama, per quanto attiene i termini di prescrizione, le disposizioni del codice civile.
Ha altresì cesurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che la prescrizione inizia a decorrere da quanto si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, prevendendo l'art. 2941 c.c. specifiche e tassative ipotesi di sospensione del termine di prescrizione tra cui non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Si è costituita l'appellata assumendo l'infondatezza dell'avverso gravame che, peraltro, non avrebbe in alcun modo censurato la motivazione resa dal giudice di prime cure, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione altresì per la accertata illeggibilità del timbro apposto sul retro dei titoli che, quindi, non rendeva conoscibile il dies a quo di decorrenza della prescrizione da ritenersi in ogni caso trentennale.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
L'appello è fondato.
3 Occorre premettere che la vicenda in esame concerne il mancato rimborso di due buoni postali fruttiferi pacificamente rientranti nella serie AD a termine emessi l'
11/3/1991 e l'8/5/1990 di cui è controversa l'intervenuta prescrizione o meno del diritto ad ottenere il relativo rimborso.
Osserva il giudicante che la pronuncia in tale sede impugnata, si fonda sulla ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dall'opponente, odierna appellante, che è sorretta da una duplice ratio decidendi.
E, infatti, nella motivazione di rigetto, il giudice di prime cure, afferma,
“preliminarmente”, che non ha provato di aver consegnato Parte_1 all'opposta, al momento della sottoscrizione dei buoni, alcun foglio informativo e quindi appare evidente che non ha adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto a quella di rendere nota la data di scadenza del titolo” poi, aggiunge “inoltre” che “i buoni fruttiferi sono stati consegnati con un timbro parzialmente illeggibile tanto da non essere comprensibile la data di scadenza dei titoli. In ogni caso, i buoni fruttiferi depositati in atti da parte opposta, emessi prima della entrata in vigore del decreto Ministero del
Tesoro del 19 dicembre 2000 che ha previsto che i buoni postali cartacei non dovessero più contenere la puntuale indicazione dei rendimenti, delle scadenze e del termine di prescrizione, non riportano indicazioni leggibili, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso. Ne consegue quindi che l'opposta non è stata messa nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso…”.
Ciò posto si rileva che i BFP “a termine” appartenenti alla serie “AD” sono stati istituiti giusto Decreto del Ministero del Tesoro del 23/7/1987, il cui art. 2 prevede che tali titoli “avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente ad uno o due volte il capitale stesso”.
Dunque, la durata e, perciò, la scadenza dei BFP oggetto di causa, indipendentemente dalla circostanza che fosse o meno indicata o leggibile sui titoli, risulta normativamente prevista, ossia dopo 11 anni dalla emissione.
Essendo i buoni postali dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, a norma dell'art. 2002 c.c., non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito, per cui restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità tant'è che è operante il meccanismo di integrazione
4 contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
In base all'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Tuttavia, il suddetto articolo è stato abrogato dall'articolo 7 del D.LGS. 30 luglio 1999,
n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, e definitivamente abrogato dall'articolo 9 del D.M. 19 dicembre 2000.
Come dedotto dall'appellante, con riferimento alla prescrizione dei buoni, l'art. 8 del
D.M. 19/12/2000 ha previsto che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” ed il successivo art. 10, comma 2, del medesimo D.M. precisa che la disposizione del citato art 8 si applica “anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”.
La normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene, quindi, nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023).
Ne consegue che, come dedotto dall'appellante buoni emessi in data 11.3.1991 e l'8.5.1990, sono scaduti rispettivamente in data 11.3.2002 e 8.5.2001- ossia dopo 11 anni dall'emissione-, la data di scadenza normativamente prevista rappresenta il dies a quo da cui decorreva il termine di prescrizione decennale che, pertanto, si è maturato il 12.3.12 ed il 9.5.2011, mentre la domanda monitoria risulta proposta solo nell'anno
2019 e non avendo l'appellata fornito prova di aver interrotto il decorso del suddetto termine di prescrizione, il diritto al rimborso dei buoni si è prescritto.
Per quanto innanzi esposto l'appello va accolto ed in riforma della sentenza impugnata l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
5 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. accoglie l'appello ed in riforma della sentenza resa dal Giudice di Pale di Sorrento n.
1237/2017 accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 170/2019.
2. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
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