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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/08/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1078/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.07.2025 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Largo Parte_1 C.F._1
Nino Franchellucci n. 61 presso e nello studio dell'Avv. Antonello Felici, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Largo Controparte_1 C.F._2
Nino Franchellucci n. 61 presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Felici che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra gli stessi contratto in
Roma il 16.09.2001 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma al numero
00852, parte 2, serie A04 dell'anno 2001 alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa familiare sita in Fiano Romano alla Via dello Sport 67 M, in proprietà esclusiva del signor ed in sede di separazione assegnata alla NO , per accordo tra le parti CP_1 Pt_1 sarà venduta e il ricavato della vendita sarà così suddiviso: quanto al 50% lo stesso sarà dal signor
1 corrisposto alla di lui sorella nata a [...] il [...] e residente in [...]
Roma alla Via B. Bardanzellu 104 (CF ); con il restante 50% il signor C.F._3
acquisterà, entro e non oltre mesi 12 dalla avvenuta vendita, altro e diverso immobile che CP_1 sarà dallo stesso intestato alla IG con usufrutto vitalizio alla madre SI Per_2 Parte_1
[...]
2) Il padre verserà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento della stessa la somma Per_2 di € 300,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 25, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il padre terrà a proprio carico l'80 % delle spese extra assegno relative alla IG così come dettagliatamente indicate nel Protocollo di Rieti
3) Il signor corrisponderà, alla SI , anticipatamente entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Agosto e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, a titolo di assegno divorzile, una somma mensile per il mantenimento della stessa di importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00)
4) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dichiarare compensate le spese legali.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma in data 16.09.2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (att. n. 00852, parte II, serie A04, anno
2001), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nata (il 03.02.2005); il Per_2 matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza n. 183/2021 pubblicata il 30.03.2021, il
Tribunale di Rieti dichiarava la separazione dei coniugi;
dalla separazione i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.07.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
2 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza n.
183/2021 del 30.03.2021 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti in quanto congrui e conformi alla legge.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma in data 16.09.2001, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 predetto Comune (att. n. 00852, parte II, serie A04, anno 2001);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.07.2025 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Largo Parte_1 C.F._1
Nino Franchellucci n. 61 presso e nello studio dell'Avv. Antonello Felici, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Largo Controparte_1 C.F._2
Nino Franchellucci n. 61 presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Felici che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra gli stessi contratto in
Roma il 16.09.2001 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma al numero
00852, parte 2, serie A04 dell'anno 2001 alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa familiare sita in Fiano Romano alla Via dello Sport 67 M, in proprietà esclusiva del signor ed in sede di separazione assegnata alla NO , per accordo tra le parti CP_1 Pt_1 sarà venduta e il ricavato della vendita sarà così suddiviso: quanto al 50% lo stesso sarà dal signor
1 corrisposto alla di lui sorella nata a [...] il [...] e residente in [...]
Roma alla Via B. Bardanzellu 104 (CF ); con il restante 50% il signor C.F._3
acquisterà, entro e non oltre mesi 12 dalla avvenuta vendita, altro e diverso immobile che CP_1 sarà dallo stesso intestato alla IG con usufrutto vitalizio alla madre SI Per_2 Parte_1
[...]
2) Il padre verserà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento della stessa la somma Per_2 di € 300,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 25, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il padre terrà a proprio carico l'80 % delle spese extra assegno relative alla IG così come dettagliatamente indicate nel Protocollo di Rieti
3) Il signor corrisponderà, alla SI , anticipatamente entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Agosto e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, a titolo di assegno divorzile, una somma mensile per il mantenimento della stessa di importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00)
4) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dichiarare compensate le spese legali.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma in data 16.09.2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (att. n. 00852, parte II, serie A04, anno
2001), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nata (il 03.02.2005); il Per_2 matrimonio non ha avuto effetti felici;
con sentenza n. 183/2021 pubblicata il 30.03.2021, il
Tribunale di Rieti dichiarava la separazione dei coniugi;
dalla separazione i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.07.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
2 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza n.
183/2021 del 30.03.2021 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti in quanto congrui e conformi alla legge.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma in data 16.09.2001, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 predetto Comune (att. n. 00852, parte II, serie A04, anno 2001);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.8.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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