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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 934/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 934 R.G. dell'anno
2023 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. SABELLA GIUSEPPE (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._3
LISTA ROBERTO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE APPELLATA nonché di
(P. IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore
PARTE APPELLATA CONTUMACE
N. R.G. 2 / 11
nonché di
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
PARTE APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 116/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Chiaromonte, dott. Giovanni Ferrara, a definizione del giudizio iscritto al numero 386/2022 di R.G.A.C. – n.
388/2023 REG. CRON. e n. 74/2023 REP., pubblicata in data 29 aprile 2023, notificata unitamente all'atto di precetto in data
21.5.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato, esponeva e deduceva:
- che l'appellato con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio, avevo dedotto in fatto che: a) l'appellato Controparte_1 quando era ancora socio della società precisamente CP_2 nell'anno 2015, aveva sottoscritto unitamente all'appellante una fideiussione c.d. a prima richiesta, con la quale, entrambi, si erano impegnati a garantire l'obbligazione assunta dalla loro società con la per la locazione operativa di Controparte_3 non meglio precisati macchinari medici;
b) la
[...]
a causa dell'inadempimento di più rate del Controparte_3 contratto di locazione finanziaria, previa risoluzione dello stesso, N. R.G. 3 / 11
notificava sia al debitore principale ) sia ai fideiussori CP_2
e il decreto ingiuntivo n. 4680/2020, emesso dal CP_1 Pt_1
Tribunale di Milano, con il quale ingiungeva sia la restituzione dei macchinari, sia il pagamento dei canoni di locazione finanziaria scaduti, per il corrispettivo di €. 4.836,60; c) Controparte_1 risultati infruttuosi i tentativi esperiti con il socio Parte_1
affinché onorassero per le relative porzioni
[...]
l'obbligazione rinveniente dalla fideiussione, si vedeva costretto a provvedervi in proprio, per l'intero importo portato dal decreto ingiuntivo;
rappresentava in diritto che: i) ai sensi dell'art. 1950
c.c. “il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale”; ii) ai sensi dell'art. 1954 c.c. ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione;
iii) ai sensi dell'art. 1949
c.c. è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore;
– che in virtù di quanto premesso, evocava in giudizio dinanzi al
Giudice di pace di Chiaromonte, sia il debitore principale ) CP_2 sia il confideiussore ), rassegnando, in Parte_1 via alternativa, le seguenti, testuali, conclusioni: “
1. In via principale, previa declaratoria di responsabilità, condannare
(p.i. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché personalmente e in solido il suo accomandatario
[...]
(C.F. ) al pagamento in favore CP_2 C.F._5 dell'attore, a titolo di regresso, della somma di €. 4.836,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
2. In via alternativa, previa declaratoria di responsabilità, condannare (C.F. Parte_1 N. R.G. 4 / 11
), nella qualità di confideiussore, al pagamento C.F._1 in favore dell'attore, a titolo di surroga, della somma corrispondente al debito del convenuto nei confronti di
[...]
e/o condannarlo al pagamento in favore Controparte_3 dell'attore, a titolo di regresso, della somma corrispondente alla porzione a lui spettante in ragione della fideiussione da egli rilasciata nel 2015. In ambo i casi, condannare altresì il convenuto confideiussore –anche tenuto conto del contegno dilatorio avuto- al pagamento in favore dell'istante, a titolo d'indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale, della somma pari ad €.
1.000,00 o quella che l'On. Giudice adito riterrà giusta liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario”;
- che l'odierno appellante formalizzava la costituzione in giudizio, con comparsa depositata in data 24.9.2022, mentre rimanevano contumaci il debitore principale ed il socio di CP_2 quest'ultima ), dando atto dell'inutilità Controparte_2 della sua evocazione in giudizio, atteso che anche nella fase stragiudiziale aveva proposto all'odierno appellato di CP_1 versare la rispettiva porzione di sua competenza, essendo egli confideiussore, quindi in applicazione dell'art. 1954 c.c;
- che il Giudice di Pace, con la sentenza n. 110/2023, depositata in data 29.4.2023, così disponeva: “a. Accoglie per quanto in narrativa la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti
[...]
Controparte_4 Controparte_2
e al pagamento, in solido tra
[...] Parte_1 N. R.G. 5 / 11
loro, in favore di della complessiva somma di €. Controparte_1
4.836,60, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
b. condanna altresì i medesimi convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 1.579,75, di cui €. 1265,00 per competenze legali, €. 189,75 per rimborso spese forfettarie 15%
(ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147 del 13.08.22) ed €. 125,00 per esborsi, oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione all'Avv. Roberto Lista dichiaratosi antistatario”.
L'odierno appellante quindi lamenta che con motivazione apparente e illogica, il Giudice di pace avesse completamente violato i principi di diritto in materia di fideiussione, giungendo a confondere la posizione del debitore principale ( con quelle dei CP_2 confideiussori ( e ), Controparte_1 Parte_1 mentre il giudicante di prime cure, riunendole nel vincolo della solidarietà passiva e decidendo nei seguenti termini, accoglieva per quanto in narrativa la domanda e, per l'effetto, condannava i convenuti Controparte_4 [...]
e al pagamento, Controparte_2 Parte_1 in solido tra loro, in favore di della complessiva Controparte_1 somma di €. 4.836,60, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
L'appellato si costituiva nella presente fase in Controparte_1 data 31.01.2024, contestando le domande di controparte in quanto infondate, chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'appello per manifesta infondatezza del medesimo e/o
l'inammissibilità trattandosi di domanda ed eccezioni nuove;
- Nel N. R.G. 6 / 11
merito e in ogni caso, rigettare l'appello e confermare la sentenza
n. 116/2023, n. cronologico 388/2023, emessa dal Giudice di Pace di Chiaromonte, Dott. Giovanni Ferrara, il 14.04.2023 e depositata in cancelleria il 29.04.2023, all'esito del giudizio rubricato al R.G.N
386/2022, e convalidare la condanna, in solido fra loro, dei convenuti;
- Accogliere l'impugnazione incidentale sul capo e punto della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento inerente alla condanna per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. e, conseguentemente, riformare l'impugnata con condanna dell'appellante al pagamento del risarcimento dei danni e/o al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.; - Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio con distrazione”.
Non si costituivano invece, seppur regolarmente citati, la società
Controparte_5
e pertanto se ne dichiara la contumacia
[...] anche in tale grado di giudizio.
Espletati gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 25.11.2024, stante il rifiuto di parte appellante alla proposta conciliativa di rinuncia all'appello a spese compensate formulata con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 21.02.2024 con adesione dell'appellata, il giudice fissava l'udienza dell'02.12.2024 per la precisazione delle conclusioni ed all'esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. R.G. 7 / 11
La presente sentenza viene redatta in applicazione del principio di sinteticità degli atti processuali.
L'appello è infondato.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (così ex multis, Cassazione civile sez. III,
24/05/2024, n.14555).
Va poi considerato che per dottrina e giurisprudenza preferibili (cfr
Cass. n. 13180 del 5.06.2007), l'azione di regresso e l'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c. costituiscono strumenti alternativi con cui il debitore che abbia soddisfatto il creditore comune nell'ambito di una obbligazione solidale può ottenere la soddisfazione rispetto agli altri condebitori con riferimento alla parte di debito eccedente la propria quota. Mentre, peraltro, la surrogazione può definirsi come una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio mediante la quale il terzo, che ha adempiuto in luogo del debitore, subentra nelle ragioni del creditore soddisfatto (determinando così una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito), il regresso costituisce diritto nuovo ed autonomo del debitore solidale chiamato dal creditore ad adempiere per l'intero; tenuto conto che la conseguenza principale di tale impostazione interpretativa è che, mentre nell'azione di regresso non vengono in rilievo le caratteristiche proprie dell'obbligazione originaria (sia quanto a garanzie del creditore, sia N. R.G. 8 / 11
quanto a eccezioni che il debitore può opporre al condebitore che agisce ex art. 1299 c.c., fatto salvo per quelle eccezioni che parte della giurisprudenza ha ritenuto opponibili anche a quest'ultimo – cfr Cass. n. 2011 del 1.03.1994), nell'ipotesi di surrogazione legale
(che è quella che per quanto si dirà viene in rilievo nel caso che ci occupa, ex art. 1203, n. 3, c.c.) permangono tutte le caratteristiche dell'obbligazione originaria (ivi compresa la natura dell'obbligazione pecuniaria, la decorrenza degli interessi e dell'eventuale prescrizione del diritto), proprio perché, anche se è diverso il creditore, il rapporto obbligatorio resta inalterato nel suo contenuto.
Nel caso in esame, con l'integrale pagamento del debito vantato da infatti l'appellata ha soddisfatto Controparte_3
i requisiti per potersi surrogare ex lege nella posizione dell'originario creditore e, dunque, per utilizzare l'unico titolo formatosi tra le parti costituito dal credito portato dal decreto ingiuntivo, oltre che per l'azione di regresso.
Invero, fatte tali premesse, ed osservato che, nel caso in esame,
l'appellato ha agito mediante azione di regresso ed “in via alternativa” (cfr. conclusioni pag. 4 atto di cit. in primo grado richiamate anche dall'appellante) di surroga (legale) ex art 1203, n
3 c.c. nella posizione del creditore, come era sua facoltà (Cass. civ.
n. 12957/2021), anche a voler diversamente considerare rispetto alla ripartizione pro quota nell'azione di regresso, come contestato, la condanna dei convenuti in primo grado, peraltro tutti evocati in giudizio, ed in via solidale, può in ogni caso essere emessa anche solo a titolo di surroga, stante la non contestazione dell'an e del quantum.
Permanendo infatti, ed in ogni caso, la posizione di solidarietà dei N. R.G. 9 / 11
coobbligati nei confronti del creditore, in questo caso in via di surroga (verosimilmente implicitamente richiamata anche dal giudice di prime cure pur non avendola esplicitata qualificandola), il motivo di doglianza rispetto all'azione di regresso eventualmente pro quota non viene in rilievo;
essendo stato implicitamente disattesa la relativa azione di regresso, con accoglimento invece di quella “alternativa” di surroga, come chiaramente evincibile dalla stessa condanna solidale, e comunque cosi qualificabile ed accoglibile anche in questo grado.
Parimenti non vi è obbligo o vizio relativo in sentenza, neanche quale “errores in procedendo” (cfr. da ultimo, comparsa conclusionale del 7/2/25) laddove, anche in caso di istanza, il giudice non conceda il rinvio richiesto, anche considerato il diverso principio della ragionevole durata del processo e l'assenza di una richiesta congiunta delle parti le quali peraltro hanno svolto più udienze in primo grado;
risultando per il resto la stessa sentenza congruamente e logicamente motivata ed osservante della corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto alle conclusioni svolte in primo grado da parte dell'appellata (cfr. copia conforme verbale d'udienza doc. 4 parte appellata).
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
L'appellante deve dunque essere Parte_1 condannato a rimborsare all'appellato costituito le Controparte_1 spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 entro i massimi, stante il rifiuto della compensazione delle spese da parte N. R.G. 10 / 11
dell'appellante che avrebbe prodotto un risultato per sé migliorativo, nonché dell'attività difensiva espletata.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), l' appellante deve essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte appellata in via incidentale non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007;
13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; N. R.G. 11 / 11
Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010,
v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la contumacia di Controparte_2 nonché di;
[...] Controparte_2
2) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
3) condanna, altresì, l'appellante Parte_1
a rimborsare all'appellato le spese di
[...] Controparte_1 lite, che liquida in € 5.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Lista per dichiarato anticipo;
4) dichiara, infine, che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co.
1quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, data da consolle
Il Giudice dott. Riccardo Sabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 934 R.G. dell'anno
2023 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. SABELLA GIUSEPPE (C.F. ), giusta C.F._2 procura in atti;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._3
LISTA ROBERTO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE APPELLATA nonché di
(P. IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore
PARTE APPELLATA CONTUMACE
N. R.G. 2 / 11
nonché di
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
PARTE APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 116/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Chiaromonte, dott. Giovanni Ferrara, a definizione del giudizio iscritto al numero 386/2022 di R.G.A.C. – n.
388/2023 REG. CRON. e n. 74/2023 REP., pubblicata in data 29 aprile 2023, notificata unitamente all'atto di precetto in data
21.5.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato, esponeva e deduceva:
- che l'appellato con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio, avevo dedotto in fatto che: a) l'appellato Controparte_1 quando era ancora socio della società precisamente CP_2 nell'anno 2015, aveva sottoscritto unitamente all'appellante una fideiussione c.d. a prima richiesta, con la quale, entrambi, si erano impegnati a garantire l'obbligazione assunta dalla loro società con la per la locazione operativa di Controparte_3 non meglio precisati macchinari medici;
b) la
[...]
a causa dell'inadempimento di più rate del Controparte_3 contratto di locazione finanziaria, previa risoluzione dello stesso, N. R.G. 3 / 11
notificava sia al debitore principale ) sia ai fideiussori CP_2
e il decreto ingiuntivo n. 4680/2020, emesso dal CP_1 Pt_1
Tribunale di Milano, con il quale ingiungeva sia la restituzione dei macchinari, sia il pagamento dei canoni di locazione finanziaria scaduti, per il corrispettivo di €. 4.836,60; c) Controparte_1 risultati infruttuosi i tentativi esperiti con il socio Parte_1
affinché onorassero per le relative porzioni
[...]
l'obbligazione rinveniente dalla fideiussione, si vedeva costretto a provvedervi in proprio, per l'intero importo portato dal decreto ingiuntivo;
rappresentava in diritto che: i) ai sensi dell'art. 1950
c.c. “il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale”; ii) ai sensi dell'art. 1954 c.c. ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione;
iii) ai sensi dell'art. 1949
c.c. è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore;
– che in virtù di quanto premesso, evocava in giudizio dinanzi al
Giudice di pace di Chiaromonte, sia il debitore principale ) CP_2 sia il confideiussore ), rassegnando, in Parte_1 via alternativa, le seguenti, testuali, conclusioni: “
1. In via principale, previa declaratoria di responsabilità, condannare
(p.i. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché personalmente e in solido il suo accomandatario
[...]
(C.F. ) al pagamento in favore CP_2 C.F._5 dell'attore, a titolo di regresso, della somma di €. 4.836,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito;
2. In via alternativa, previa declaratoria di responsabilità, condannare (C.F. Parte_1 N. R.G. 4 / 11
), nella qualità di confideiussore, al pagamento C.F._1 in favore dell'attore, a titolo di surroga, della somma corrispondente al debito del convenuto nei confronti di
[...]
e/o condannarlo al pagamento in favore Controparte_3 dell'attore, a titolo di regresso, della somma corrispondente alla porzione a lui spettante in ragione della fideiussione da egli rilasciata nel 2015. In ambo i casi, condannare altresì il convenuto confideiussore –anche tenuto conto del contegno dilatorio avuto- al pagamento in favore dell'istante, a titolo d'indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale, della somma pari ad €.
1.000,00 o quella che l'On. Giudice adito riterrà giusta liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario”;
- che l'odierno appellante formalizzava la costituzione in giudizio, con comparsa depositata in data 24.9.2022, mentre rimanevano contumaci il debitore principale ed il socio di CP_2 quest'ultima ), dando atto dell'inutilità Controparte_2 della sua evocazione in giudizio, atteso che anche nella fase stragiudiziale aveva proposto all'odierno appellato di CP_1 versare la rispettiva porzione di sua competenza, essendo egli confideiussore, quindi in applicazione dell'art. 1954 c.c;
- che il Giudice di Pace, con la sentenza n. 110/2023, depositata in data 29.4.2023, così disponeva: “a. Accoglie per quanto in narrativa la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti
[...]
Controparte_4 Controparte_2
e al pagamento, in solido tra
[...] Parte_1 N. R.G. 5 / 11
loro, in favore di della complessiva somma di €. Controparte_1
4.836,60, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
b. condanna altresì i medesimi convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 1.579,75, di cui €. 1265,00 per competenze legali, €. 189,75 per rimborso spese forfettarie 15%
(ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147 del 13.08.22) ed €. 125,00 per esborsi, oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione all'Avv. Roberto Lista dichiaratosi antistatario”.
L'odierno appellante quindi lamenta che con motivazione apparente e illogica, il Giudice di pace avesse completamente violato i principi di diritto in materia di fideiussione, giungendo a confondere la posizione del debitore principale ( con quelle dei CP_2 confideiussori ( e ), Controparte_1 Parte_1 mentre il giudicante di prime cure, riunendole nel vincolo della solidarietà passiva e decidendo nei seguenti termini, accoglieva per quanto in narrativa la domanda e, per l'effetto, condannava i convenuti Controparte_4 [...]
e al pagamento, Controparte_2 Parte_1 in solido tra loro, in favore di della complessiva Controparte_1 somma di €. 4.836,60, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
L'appellato si costituiva nella presente fase in Controparte_1 data 31.01.2024, contestando le domande di controparte in quanto infondate, chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'appello per manifesta infondatezza del medesimo e/o
l'inammissibilità trattandosi di domanda ed eccezioni nuove;
- Nel N. R.G. 6 / 11
merito e in ogni caso, rigettare l'appello e confermare la sentenza
n. 116/2023, n. cronologico 388/2023, emessa dal Giudice di Pace di Chiaromonte, Dott. Giovanni Ferrara, il 14.04.2023 e depositata in cancelleria il 29.04.2023, all'esito del giudizio rubricato al R.G.N
386/2022, e convalidare la condanna, in solido fra loro, dei convenuti;
- Accogliere l'impugnazione incidentale sul capo e punto della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento inerente alla condanna per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. e, conseguentemente, riformare l'impugnata con condanna dell'appellante al pagamento del risarcimento dei danni e/o al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.; - Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio con distrazione”.
Non si costituivano invece, seppur regolarmente citati, la società
Controparte_5
e pertanto se ne dichiara la contumacia
[...] anche in tale grado di giudizio.
Espletati gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 25.11.2024, stante il rifiuto di parte appellante alla proposta conciliativa di rinuncia all'appello a spese compensate formulata con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 21.02.2024 con adesione dell'appellata, il giudice fissava l'udienza dell'02.12.2024 per la precisazione delle conclusioni ed all'esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. R.G. 7 / 11
La presente sentenza viene redatta in applicazione del principio di sinteticità degli atti processuali.
L'appello è infondato.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (così ex multis, Cassazione civile sez. III,
24/05/2024, n.14555).
Va poi considerato che per dottrina e giurisprudenza preferibili (cfr
Cass. n. 13180 del 5.06.2007), l'azione di regresso e l'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c. costituiscono strumenti alternativi con cui il debitore che abbia soddisfatto il creditore comune nell'ambito di una obbligazione solidale può ottenere la soddisfazione rispetto agli altri condebitori con riferimento alla parte di debito eccedente la propria quota. Mentre, peraltro, la surrogazione può definirsi come una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio mediante la quale il terzo, che ha adempiuto in luogo del debitore, subentra nelle ragioni del creditore soddisfatto (determinando così una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito), il regresso costituisce diritto nuovo ed autonomo del debitore solidale chiamato dal creditore ad adempiere per l'intero; tenuto conto che la conseguenza principale di tale impostazione interpretativa è che, mentre nell'azione di regresso non vengono in rilievo le caratteristiche proprie dell'obbligazione originaria (sia quanto a garanzie del creditore, sia N. R.G. 8 / 11
quanto a eccezioni che il debitore può opporre al condebitore che agisce ex art. 1299 c.c., fatto salvo per quelle eccezioni che parte della giurisprudenza ha ritenuto opponibili anche a quest'ultimo – cfr Cass. n. 2011 del 1.03.1994), nell'ipotesi di surrogazione legale
(che è quella che per quanto si dirà viene in rilievo nel caso che ci occupa, ex art. 1203, n. 3, c.c.) permangono tutte le caratteristiche dell'obbligazione originaria (ivi compresa la natura dell'obbligazione pecuniaria, la decorrenza degli interessi e dell'eventuale prescrizione del diritto), proprio perché, anche se è diverso il creditore, il rapporto obbligatorio resta inalterato nel suo contenuto.
Nel caso in esame, con l'integrale pagamento del debito vantato da infatti l'appellata ha soddisfatto Controparte_3
i requisiti per potersi surrogare ex lege nella posizione dell'originario creditore e, dunque, per utilizzare l'unico titolo formatosi tra le parti costituito dal credito portato dal decreto ingiuntivo, oltre che per l'azione di regresso.
Invero, fatte tali premesse, ed osservato che, nel caso in esame,
l'appellato ha agito mediante azione di regresso ed “in via alternativa” (cfr. conclusioni pag. 4 atto di cit. in primo grado richiamate anche dall'appellante) di surroga (legale) ex art 1203, n
3 c.c. nella posizione del creditore, come era sua facoltà (Cass. civ.
n. 12957/2021), anche a voler diversamente considerare rispetto alla ripartizione pro quota nell'azione di regresso, come contestato, la condanna dei convenuti in primo grado, peraltro tutti evocati in giudizio, ed in via solidale, può in ogni caso essere emessa anche solo a titolo di surroga, stante la non contestazione dell'an e del quantum.
Permanendo infatti, ed in ogni caso, la posizione di solidarietà dei N. R.G. 9 / 11
coobbligati nei confronti del creditore, in questo caso in via di surroga (verosimilmente implicitamente richiamata anche dal giudice di prime cure pur non avendola esplicitata qualificandola), il motivo di doglianza rispetto all'azione di regresso eventualmente pro quota non viene in rilievo;
essendo stato implicitamente disattesa la relativa azione di regresso, con accoglimento invece di quella “alternativa” di surroga, come chiaramente evincibile dalla stessa condanna solidale, e comunque cosi qualificabile ed accoglibile anche in questo grado.
Parimenti non vi è obbligo o vizio relativo in sentenza, neanche quale “errores in procedendo” (cfr. da ultimo, comparsa conclusionale del 7/2/25) laddove, anche in caso di istanza, il giudice non conceda il rinvio richiesto, anche considerato il diverso principio della ragionevole durata del processo e l'assenza di una richiesta congiunta delle parti le quali peraltro hanno svolto più udienze in primo grado;
risultando per il resto la stessa sentenza congruamente e logicamente motivata ed osservante della corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto alle conclusioni svolte in primo grado da parte dell'appellata (cfr. copia conforme verbale d'udienza doc. 4 parte appellata).
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
L'appellante deve dunque essere Parte_1 condannato a rimborsare all'appellato costituito le Controparte_1 spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 entro i massimi, stante il rifiuto della compensazione delle spese da parte N. R.G. 10 / 11
dell'appellante che avrebbe prodotto un risultato per sé migliorativo, nonché dell'attività difensiva espletata.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), l' appellante deve essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte appellata in via incidentale non può, invece, essere accolta dal momento che, per giurisprudenza pacifica, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007;
13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; N. R.G. 11 / 11
Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010,
v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la contumacia di Controparte_2 nonché di;
[...] Controparte_2
2) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
3) condanna, altresì, l'appellante Parte_1
a rimborsare all'appellato le spese di
[...] Controparte_1 lite, che liquida in € 5.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Lista per dichiarato anticipo;
4) dichiara, infine, che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co.
1quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, data da consolle
Il Giudice dott. Riccardo Sabato