Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/1966, n. 2138
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Sentenza 30 luglio 1966

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L'Obbligo della comune prudenza del conducente di un veicolo non viene meno nell'ipotesi in cui il pedone, col suo colposo comportamento, abbia posto in essere la situazione di pericolo. Il giudice di merito non puo esimersi dall'accertare se, ed in quale misura, abbia concorso nella produzione dell'evento la condotta del conducente del veicolo, quando sia stata, comunque, sollevata la questione della sussistenza di un nesso di causalita tra il comportamento del conducente stesso e la produzione del danno. L'omissione di tale valutazione configura il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, previsto dal n.5 dell'art 360 cod.proc.civ..*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/1966, n. 2138
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2138
    Data del deposito : 30 luglio 1966

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