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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/06/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1 MARTINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in VIA MATTEOTTI, 8 32100 BELLUNO;
contro
C.F. ), -con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in via B. Larese nr. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace;
CP_1
In punto a: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore/i di parte ricorrente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“In via principale: dichiarare nullo/illegittimo/inefficace e per l'effetto annullare il licenziamento della lavoratrice Parte_1
stante l'insussistenza del fatto contestato che non costituisce giusta causa di licenziamento e/o
[...] giustificato motivo soggettivo e per l'effetto voglia il Tribunale reintegrare la lavoratrice al proprio posto di lavoro, alle medesime mansioni e qualifica con condanna della resistente al pagamento in favore della lavoratrice dell'indennità risarcitoria nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il pe-riodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione oltre interessi e rivaluta-zione o diversa indennità prevista per legge;
in via subordinata: dichiarare nullo/illegittimo/inefficace e per l'effetto annullare il licenziamento della lavoratrice stante la sproporzione tra fatto contestato e provvedimento Parte_1 sanzionatorio e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della indennità pari a due mensilità di retribuzione per ogni anno di attività di servizio e comunque nell'importo minimo previsto di legge nel numero di quattro mensilità. Sempre in via subordinata: condannare – in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore - al pagamento in favore della lavoratrice di Parte_1 un'indennità pari a quindici mensilità, per effetto della rinuncia alla riassunzione, ove venisse manifestata. In via ulteriormente subordinata: stante la violazione dell'art. 7 della legge 300/70 nonché dell'art. 72 del CCNL applicabile al caso di specie, come documentalmente dimostrato, voglia l'Ill.mo Tribunale condannare la società al paga-mento in favore Controparte_1
pagina 1 di 4 della ricorrete di dodici mensilità dell'ultima retribuzione, tenuto conto delle dimensioni aziendali, delle modalità del licenziamento ovvero somma anche minore che verrà ritenuta e comunque nel limite di legge di due mensilità. Per tutti i crediti azionati si chiedono rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale così rivalutato dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 26/01/2024 come sopra rappresentata, Parte_1 conveniva in giudizio per sentire Controparte_1 accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere stata assunta dalla convenuta come addetta alla lavanderia, livello 6S del CCNL UNEBA applicato al rapporto di lavoro, di essere stata destinataria in data 16.06.2023 di un provvedimento di licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita della indennità di preavviso, che i fatti contestatile risulterebbero avvenuti in data 10.05.2023, allorquando la sig.ra veniva Pt_1 aggredita dalla collega di lavoro , che la stessa ricorrente aveva denunciato a Controparte_2 mezzo del proprio difensore al datore di lavoro quanto avvenuto in data 10.05.2023, ovvero che era stata al stessa ad essere aggredita verbalmente e anche fisicamente dalla , Pt_1 CP_2 ma che infine era stato comunicato all'attrice il 24.05.2023 l'addebito disciplinare, che la stessa aveva contestato il 29.5.2023, chiedendo di essere sentita, ma le era stato irrogato il provvedimento oggi impugnato.
La ricorrente si doleva della violazione dell'art 7 comma 2 della legge n. 300/70 , non avendo il datore di lavoro provveduto all'audizione della sebbene la stessa lo avesse richiesto Pt_1 espressamente, e nel merito affermava l'insussistenza dell'addebito e la sproporzione tra fatti contestati e sanzione irrogata.
2. La difesa di parte convenuta.
Parte convenuta rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica alla stessa del ricorso introduttivo.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, dopo una serie di rinvii richiesti da parte ricorrente sul presupposto dell'esistenza di trattative a fini conciliativi con la controparte, era ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era pagina 2 di 4 decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla luce del noto – e ribadito dalla Suprema Corte (Sez. L -
Sentenza n. 7830 del 29/03/2018) - onere di prova in tema di licenziamento per giusta causa, quale è da ritenere quello intimato per ragioni disciplinari all'attrice (cfr. lettera di licenziamento allegata al ricorso):
“In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte.”
Parte convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, si è sottratta all'onere stabilito dall'art. 5 della L. n. 604/66, non essendo peraltro documentato che il provvedimento impugnato sia stato adottato all'esito di una rituale procedura ex art. 7 L. 300/70, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente applicazione alla ricorrente – trattandosi di rapporto di lavoro instaurato nel 2022 (cfr. busta paga allegata sub 1 al ricorso)- della tutela prevista per il licenziamento privo di giusta causa dall'art. 3 del D. Lgs n. 23/2015 (con le successive integrazioni); va dichiarato estinto il rapporto di lavoro e la convenuta, stante la durata inferiore all'anno del rapporto stesso (iniziato il
26.9.2022), condannata a corrispondere alla ricorrente una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore definitivo di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 15/2024 promossa da contro Parte_1 ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_1 difesa o istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1. Dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato, dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del 16.6.2023 e condannando la convenuta a corrispondere alla ricorrente una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2. Condanna la convenuta a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.599,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Belluno, in data 02/07/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1 MARTINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in VIA MATTEOTTI, 8 32100 BELLUNO;
contro
C.F. ), -con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in via B. Larese nr. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace;
CP_1
In punto a: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore/i di parte ricorrente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“In via principale: dichiarare nullo/illegittimo/inefficace e per l'effetto annullare il licenziamento della lavoratrice Parte_1
stante l'insussistenza del fatto contestato che non costituisce giusta causa di licenziamento e/o
[...] giustificato motivo soggettivo e per l'effetto voglia il Tribunale reintegrare la lavoratrice al proprio posto di lavoro, alle medesime mansioni e qualifica con condanna della resistente al pagamento in favore della lavoratrice dell'indennità risarcitoria nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il pe-riodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione oltre interessi e rivaluta-zione o diversa indennità prevista per legge;
in via subordinata: dichiarare nullo/illegittimo/inefficace e per l'effetto annullare il licenziamento della lavoratrice stante la sproporzione tra fatto contestato e provvedimento Parte_1 sanzionatorio e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della indennità pari a due mensilità di retribuzione per ogni anno di attività di servizio e comunque nell'importo minimo previsto di legge nel numero di quattro mensilità. Sempre in via subordinata: condannare – in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore - al pagamento in favore della lavoratrice di Parte_1 un'indennità pari a quindici mensilità, per effetto della rinuncia alla riassunzione, ove venisse manifestata. In via ulteriormente subordinata: stante la violazione dell'art. 7 della legge 300/70 nonché dell'art. 72 del CCNL applicabile al caso di specie, come documentalmente dimostrato, voglia l'Ill.mo Tribunale condannare la società al paga-mento in favore Controparte_1
pagina 1 di 4 della ricorrete di dodici mensilità dell'ultima retribuzione, tenuto conto delle dimensioni aziendali, delle modalità del licenziamento ovvero somma anche minore che verrà ritenuta e comunque nel limite di legge di due mensilità. Per tutti i crediti azionati si chiedono rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale così rivalutato dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 26/01/2024 come sopra rappresentata, Parte_1 conveniva in giudizio per sentire Controparte_1 accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere stata assunta dalla convenuta come addetta alla lavanderia, livello 6S del CCNL UNEBA applicato al rapporto di lavoro, di essere stata destinataria in data 16.06.2023 di un provvedimento di licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita della indennità di preavviso, che i fatti contestatile risulterebbero avvenuti in data 10.05.2023, allorquando la sig.ra veniva Pt_1 aggredita dalla collega di lavoro , che la stessa ricorrente aveva denunciato a Controparte_2 mezzo del proprio difensore al datore di lavoro quanto avvenuto in data 10.05.2023, ovvero che era stata al stessa ad essere aggredita verbalmente e anche fisicamente dalla , Pt_1 CP_2 ma che infine era stato comunicato all'attrice il 24.05.2023 l'addebito disciplinare, che la stessa aveva contestato il 29.5.2023, chiedendo di essere sentita, ma le era stato irrogato il provvedimento oggi impugnato.
La ricorrente si doleva della violazione dell'art 7 comma 2 della legge n. 300/70 , non avendo il datore di lavoro provveduto all'audizione della sebbene la stessa lo avesse richiesto Pt_1 espressamente, e nel merito affermava l'insussistenza dell'addebito e la sproporzione tra fatti contestati e sanzione irrogata.
2. La difesa di parte convenuta.
Parte convenuta rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica alla stessa del ricorso introduttivo.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, dopo una serie di rinvii richiesti da parte ricorrente sul presupposto dell'esistenza di trattative a fini conciliativi con la controparte, era ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era pagina 2 di 4 decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla luce del noto – e ribadito dalla Suprema Corte (Sez. L -
Sentenza n. 7830 del 29/03/2018) - onere di prova in tema di licenziamento per giusta causa, quale è da ritenere quello intimato per ragioni disciplinari all'attrice (cfr. lettera di licenziamento allegata al ricorso):
“In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte.”
Parte convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, si è sottratta all'onere stabilito dall'art. 5 della L. n. 604/66, non essendo peraltro documentato che il provvedimento impugnato sia stato adottato all'esito di una rituale procedura ex art. 7 L. 300/70, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente applicazione alla ricorrente – trattandosi di rapporto di lavoro instaurato nel 2022 (cfr. busta paga allegata sub 1 al ricorso)- della tutela prevista per il licenziamento privo di giusta causa dall'art. 3 del D. Lgs n. 23/2015 (con le successive integrazioni); va dichiarato estinto il rapporto di lavoro e la convenuta, stante la durata inferiore all'anno del rapporto stesso (iniziato il
26.9.2022), condannata a corrispondere alla ricorrente una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore definitivo di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 15/2024 promossa da contro Parte_1 ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_1 difesa o istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1. Dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato, dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del 16.6.2023 e condannando la convenuta a corrispondere alla ricorrente una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2. Condanna la convenuta a Controparte_1 rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.599,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Belluno, in data 02/07/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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