Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2025, proposto da
SA FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorice, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
a. del provvedimento del 16.04.2025, con il quale il Responsabile Area V Ufficio Paesaggistico del Comune di Montecorice ha disposto l'annullamento in sede di autotutela di ufficio della autorizzazione paesaggistica 8/2025 per la costruzione di un fabbricato rurale in Località Giungatelle, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1190;
b. del provvedimento n. 7006 del 25.03.2025 con il quale la Soprintendenza ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Montecorice di procedere all'annullamento della autorizzazione paesaggistica n. 8/2025, in sede di autotutela di ufficio (art. 21 nonies L. 241/1990);
c. del provvedimento n. 5530 del 5.03.2025, con il quale la Soprintendenza ABAP ha diffidato l'Amministrazione comunale a respingere l'istanza di autorizzazione paesaggistica per l'intervento edilizio controverso;
d. di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;
nonché per l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso, ovvero del silenzio devolutivo sulla istanza di autorizzazione paesaggistica della FI, ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. a) c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la documentazione in atti, da cui risulta che il Comune resistente, dopo l’adozione del provvedimento impugnato, ha riattivato il procedimento di autorizzazione paesaggistica, ha acquisito il parere tardivo della Soprintendenza al paesaggio e, con il provvedimento numero 29 del 16 luglio 2025, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica chiesta dalla parte ricorrente;
Ritenuta, pertanto, integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla parte ricorrente;
Ritenuto, quindi, che, essendo cessata la materia del contendere, il ricorso può essere definito mediante sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, essendone stato dato rituale avviso alle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, tenuto conto delle modalità di soluzione della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT ZA, Presidente
IO DO, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO DO | AT ZA |
IL SEGRETARIO