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Ordinanza cautelare 27 giugno 2014
Sentenza 2 gennaio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/01/2015, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02043/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gpn S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Anastasio Pugliese e Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso NO RI in Napoli, Via Raffaele De Cesare, 7;
contro
Comune di Brusciano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Iossa, con domicilio eletto presso Enrico Iossa in Napoli, Via Toledo, 320;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 2522 del 12.02.2014 mediante la quale il Comune di Brusciano comunica la rideterminazione retroattiva dei canoni di locazione e contestuale avvio del procedimento volto al recupero di €. 49.056,00 in relazione all'area attrezzata a Centro di raccolta dei rifiuti differenziati urbani (Isola Ecologica) ubicato in Brusciano alla Via Tirone;
- della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brusciano prot. n. 18975 del 21.10.2013;
- della Deliberazione della Giunta del Comune di Brusciano n. 114 dell’11.11.2013;
- della Determinazione del Responsabile dell’Area 6 del Comune di Brusciano n. 38/RG del 31.01.2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- del silenzio serbato dall'Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti della ricorrente del 14.02.2014;
e, con motivi aggiunti depositati il 26.05.2014:
- della nota del Comune di Brusciano prot. n. 5701 del 2.04.2014 pervenuta presso lo studio legale degli scriventi difensori in data 10.04.2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brusciano in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. la società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti, la nota mediante la quale l’Amministrazione comunale comunica l’avvenuta rideterminazione dei canoni di locazione per la pregressa occupazione, divenuta, poi, senza titolo, dell'area attrezzata a Centro di raccolta dei rifiuti differenziati urbani e il contestuale avvio del procedimento finalizzato al recupero di €. 49.056,00 a titolo di corrispettivi maturati nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento definitivo di recupero delle somme, come ricalcolate.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione degli artt. 7 e 21 nonies della l. 241/1990, dell'art. 52 d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 3, comma 149, lett. h), l. n. 662/1996 e dell'art. 14 del Regolamento generale sulle entrate comunali;
b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, sviamento, omessa valutazione dell’interesse pubblico attuale all’annullamento, violazione dei principi di buon andamento, legittimo affidamento, buona fede e correttezza.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 6 novembre 2014, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente sul presupposto che il presente giudizio verterebbe sulla mera fissazione d’indennità, canoni e altri corrispettivi mentre non sarebbe in contestazione alcun provvedimento amministrativo di carattere generale, determinativo dell'obbligo di versamento del canone, con contestazione della stessa “ratio essendi” del potere impositivo.
V.1. Invero, la controversia non ha un contenuto meramente patrimoniale derivante dall’esecuzione di rapporto obbligatorio insorto tra privato e Pubblica Amministrazione ma ha origine dall’esercizio di poteri discrezionali -nella specie, dall’adozione del provvedimento, autoritativo, di rideterminazione dei canoni adottato a seguito della disposta decadenza, in autotutela, della concessione d’uso di un’area - che, complessivamente intesi, radicano la giurisdizione del giudice amministrativo (Corte di Cass., Sez. Un., 12.10.2011, n. 20939).
VI. In fatto occorre, invece, precisare che:
- con Delibera di G. C. n. 144 del 23.10.2012 l’Amministrazione comunale stabiliva di concedere in comodato d'uso alla società ricorrente, già affidataria in appalto del servizio di raccolta differenziata integrata, trasporto rr.ss.uu., spazzamento stradale e servizi connessi sul territorio dall’11.07.2012 (contratto Rep. n. 4849 del 24/05/2012), un’area già attrezzata quale Centro di raccolta di rifiuti differenziati urbani (Isola Ecologica) e parcheggio per la sosta degli automezzi adibiti al servizio d’igiene urbana fino alla scadenza del suddetto contratto di appalto (10.07.2016);
- in data 11.01.2013, nelle more della relativa concessione in comodato d'uso, veniva sottoscritto con l’Ente un verbale di consegna dell’area, nel quale veniva previsto, in particolare, all'art.9, che il canone annuo di locazione dell'area, quantificato in soli €. 20.880,00 (€. 1.740,00 x 12 mensilità) avrebbe compensato le spese sostenute dalla ditta per la gestione;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area 3 n. 549/R.G. del 4.09.2013 si provvedeva, sul presupposto della sua illegittimità, a revocare l'affidamento in concessione in comodato d'uso di detta area, con contestuale annullamento del verbale di consegna. Dalle risultanze dell'attività ispettiva svolta dalla Commissione d'Accesso era, infatti, emerso che per il relativo affidamento era necessario indire un’ulteriore gara d'appalto a evidenza pubblica, previa esatta rideterminazione del canone mensile di locazione;
- con Ordinanza Sindacale n.18/S — Prot. n.16214 — del 5.09.2013, si disponeva la chiusura "ad horas" della menzionata isola ecologica e veniva ordinato alla ditta G.P.N. S.r.l., ricorrente, di rilasciarla libera da cose e persone;
- con nota prot. n.18975 del 21.10.2013 il Responsabile dell'Area Tecnica, tenuto conto della planimetria dell'area, provvedeva alla rideterminazione del canone di locazione dell'area, fissandolo, in relazione alla diversa destinazione interna, in €. 543,20 mensili (mq. 543,20 x 1.00 €./mq) e in €.5.588,80 mensili (mq. 1.596,80 x 3.50 €./mq.) a fronte dell'importo di €.1.740,00, quantificato in precedenza;
- stante la caducazione degli atti amministrativi, presuntivamente con efficacia "ex tunc", il Comune stabiliva unilateralmente che la soc. G.P.N. S.r.l. fosse tenuta a corrispondergli, retroattivamente, ovvero per il periodo dal 11.01.2013 al 10.09.2013, già decorso, un canone di occupazione senza titolo dell'area pari all'importo complessivo di €. 49.056,00 (€. 6.132,00 mensile x 8 mesi), come determinato, successivamente alla cessazione dell’utilizzo, dall'U.T.C. dell’Area Tecnica, con la nota sovra menzionata;
- seguivano, infatti: a) la deliberazione di G.C. n.114 dell’11.11.2013 con la quale è stato fornito atto d’indirizzo finalizzato a ottenere la corresponsione da parte della G.P.N. S.r.l., ricorrente, dell'importo complessivo, maggiorato, di €. 49.056,00; b) la determinazione del Responsabile dell'Area 6 n.38/RG del 31.01.2014 con cui si è stabilito di procedere al recupero della somma; c) la nota prot. n. 2522 del 12.02.2014 mediante la quale il Comune ha comunicato alla ricorrente la rideterminazione retroattiva dei canoni di locazione e il contestuale avvio del procedimento volto al recupero, gravata con il ricorso introduttivo; d) la nota dirigenziale prot. n. 5701 del 2.04.2014, con la quale si richiede l’effettiva corresponsione delle somme, impugnata con motivi aggiunti.
VI.1. Tanto premesso il ricorso è fondato.
VI.1.1. Sono invero meritevoli di accoglimento le censure dedotte in ordine alla violazione dei principi che sottendono alla partecipazione procedimentale e all’esercizio del potere di annullamento in autotutela, di cui agli artt. 7 e 21 nonies della l. n. 241/1990.
VI.1.2. In presenza di una stima effettuata, anteriormente alla concessione, dal Responsabile dell'Area LL.PP. che aveva calcolato il canone dovuto per affidamento in comodato d’uso dell'isola ecologica in €. 1.740,00 mensili (nota prot. n.20048 del 31.10.2011), l’Amministrazione comunale ne ha rideterminato (nota prot. n. 18975 del 21.10.2013) e applicato in via retroattiva l’ammontare ritenendo definitivamente caducati “ex tunc” i precedenti atti, in assenza di una comunicazione di avvio del procedimento (quelle effettuate riguardano il ritiro dell’affidamento e il procedimento di recupero delle somme) e senza motivare in ordine all’interesse pubblico sotteso alla applicazione del nuovo corrispettivo a un servizio già concluso, in violazione dei principi di buon andamento e di proporzionalità che impongono, in considerazione del tempo trascorso, una comparazione con l’affidamento ingenerato nel destinatario. In caso di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 assurge, infatti, a requisito di legittimità dell'atto proprio il bilanciamento tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità e gli interessi dei destinatari (Cons. di St., sez. V, 14.10.2014, n. 5082).
VI.1.3. In altri termini, l’annullamento d’ufficio, in autotutela, dell’affidamento diretto in concessione dell’isola ecologica “de quo” non ha quale necessaria conseguenza, ove non autonomamente motivata, anche la caducazione dell’accertamento tecnico in ordine alla quantificazione dell’entità dei canoni o della indennità e, soprattutto, la loro maggiorazione in via retroattiva; comporta, invero, al più, come avvenuto e non contestato, l’obbligo della restituzione delle aree e, sotto il profilo strettamente provvedimentale, il travolgimento del verbale di consegna.
VII. Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, va accolto.
VIII. Ragioni di equità inducono, tuttavia, il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2015
IL SEGRETARIO