Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1435/2020
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo
Pappalardo, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(ex art. 702-ter c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1435 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27.03.1954, in proprio, nonché cod. fisc. Parte_2
nato a [...] il [...] e C.F._2 Parte_3
, cod. fisc. , nata a [...] il [...],
[...] C.F._3
questi ultimi due sia in proprio sia nella qualità di eredi di (nato a Persona_1
Bagheria il 20.04.1948 e deceduto in Palermo il 19.10.2008), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Conigliaro Alessandro, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente–
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
18.05.1976, nella persona del tutore e legale rappresentante Controparte_2
cod. fisc. , nato a [...] il [...], elettivamente C.F._5
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domiciliato presso lo studio dell'Avv. Spanò Antonella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
Conclusioni: All'udienza del 21.05.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 11.06.2020, Parte_1
e — questi ultimi due anche nella qualità Parte_2 Parte_3
di eredi del defunto — hanno adito il Tribunale deducendo che, Persona_1
in data 4.10.2008, (rispettivamente marito e padre dei ricorrenti) Persona_1
era stato attinto da due colpi di arma da fuoco alla testa e trasportato d'urgenza presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Civico di Palermo.
A seguito di un iniziale stato comatoso, in data 11.10.2008, il riacquistava R_
coscienza, fornendo alla Polizia Giudiziaria l'identità dell'aggressore, da lui individuato nel nipote , successivamente sottoposto a fermo. Controparte_1
I ricorrenti hanno altresì allegato che, nonostante un iniziale miglioramento clinico che rese possibile l'esecuzione di un delicato intervento maxillo-facciale, la vittima era deceduta in data 19.10.2008 per improvvise complicazioni legate a una grave emorragia intestinale, determinata da perforazione gastrica da ulcera da stress,
insorta nel contesto di una condizione di compromissione multisistemica direttamente riconducibile — secondo quanto accertato dai periti nominati nel procedimento penale — alle originarie lesioni da arma da fuoco.
Con sentenza n. 10/2013 della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, divenuta
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definitiva in data 17.12.2014, è stato riconosciuto colpevole del Controparte_1
delitto di omicidio, ai sensi dell'art. 575 c.p., commesso in danno di R_
, e, per l'effetto, condannato alla pena di ventitré anni di reclusione, con
[...]
conseguente applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.
La Corte, valorizzando le risultanze delle perizie medico-legali e balistiche, ha accertato l'esistenza di un nesso causale tra l'azione lesiva e l'evento morte,
affermando che, sebbene la causa immediata del decesso non fosse strettamente legata ai colpi esplosi, essa risultava da questi causalmente derivata per le implicazioni cliniche e fisiopatologiche prodottesi nella vittima.
Alla luce della sentenza penale irrevocabile, gli attori hanno dunque chiesto: (i) il risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale da perdita della vita del congiunto, quantificato in € 971.194,00; (ii) il risarcimento, iure proprio, del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in € 441.453,00 per ciascuno dei tre ricorrenti;
(iii) l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'accesso al
Fondo di Rotazione ai sensi della legge n. 512/1999; (iv) la declaratoria che ogni onere fiscale conseguente alla sentenza sia posto a carico della parte resistente.
Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 3.01.2021, il resistente — nella persona del tutore — ha contestato integralmente le domande di controparte, sostenendo, in particolare, l'insussistenza del danno non patrimoniale da formido mortis, per difetto della prova della consapevolezza della vittima circa l'imminenza della propria morte, alla luce del miglioramento clinico e della capacità di comunicare manifestata nel corso della degenza. Inoltre, ha contestato la sussistenza dei danni di cui si domanda il risarcimento iure proprio, deducendo l'assenza di un effettivo vincolo affettivo tra la vittima e i ricorrenti, aggravata,
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secondo la difesa, dall'instaurazione di una nuova relazione sentimentale del R_
e dalla conflittualità familiare.
Tenuto conto della scelta del rito e della natura documentale dell'istruttoria, all'udienza del 21.05.2025, dopo la discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
È circostanza pacifica ed incontestata — nonché documentalmente provata dalla sentenza n. 10/2013 della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, divenuta irrevocabile in data 17.12.2014 — che abbia cagionato, Controparte_1
mediante azione volontaria e consapevole, la morte di , colpendolo Persona_1
con due colpi di arma da fuoco alla testa. Tale accertamento, reso all'esito di un giudizio penale dibattimentale e fondato su un articolato compendio istruttorio,
assume carattere definitivo ed è insuscettibile di revisione in sede civile, a norma dell'art. 651 c.p.p..
Ciò chiarito, si impone tuttavia una distinzione tra i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna e la questione dell'efficacia probatoria, nel processo civile, della sentenza penale irrevocabile.
I limiti oggettivi del giudicato penale sono segnati dall'art. 651 c.p.p., norma che attribuisce efficacia vincolante alla sentenza penale irrevocabile di condanna per quanto concerne tre profili essenziali: (i) la sussistenza del fatto storico;
(ii) la sua illiceità penale;
e (iii) la sua riferibilità soggettiva all'imputato.
Tali elementi, una volta accertati definitivamente in sede penale, non possono essere sindacati né disattesi dal giudice civile chiamato a pronunciarsi in ordine alle conseguenze risarcitorie o restitutorie del medesimo fatto.
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Occorre però sottolineare che l'efficacia probatoria della sentenza penale non si esaurisce entro tale perimetro.
Essa consente al giudice civile di valorizzare non soltanto il dispositivo della pronuncia, ma anche il suo apparato motivazionale, le valutazioni logico-giuridiche sottese e le risultanze istruttorie emerse nel corso del processo penale, delle quali essa costituisce documentazione (cfr., ex multis, Cass. n. 9957/2025; Cass. n.
12901/2024; Cass. n. 2897/2024; Cass. n. 30992/2023), ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo.
Nel processo civile, infatti, non opera un sistema probatorio a struttura chiusa,
sicché il giudice può liberamente fondare il proprio convincimento (v. art. 116
c.p.c.) su qualsiasi elemento istruttorio ritenuto idoneo a contribuire all'accertamento dei fatti, purché valutato secondo i criteri di attendibilità,
pertinenza e coerenza logica.
È proprio in forza di ciò che il giudice civile è legittimato a tener conto, ai fini della decisione, anche delle acquisizioni probatorie emerse nel procedimento penale, tra cui le risultanze degli atti di indagine, le perizie, le relazioni tecniche, i verbali di udienza e ogni altro elemento istruttorio formalmente documentato. Si tratta di fonti conoscitive che, pur non assumendo efficacia vincolante, possono costituire valide basi indiziarie o presuntive nel processo civile, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15696/2025; Cass. n. 17392/2015; Cass.
n. 13229/2015).
Ebbene, nel caso di specie, non residua alcun margine di incertezza circa la sussistenza del fatto illecito.
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La sentenza penale irrevocabile della Corte d'Assise d'Appello di Palermo n.
10/2013, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione, ha accertato in modo rigoroso e puntuale che con azione Controparte_1
volontaria e consapevole (come emerge inequivocabilmente dalla reiterazione dei colpi di arma da fuoco e la mirata direzione verso la regione cranio-facciale della vittima), ha cagionato la morte di . Persona_1
L'evento lesivo ha determinato un gravissimo quadro clinico, da cui ha avuto origine un decorso ospedaliero complesso e, dopo quindici giorni, la morte della vittima.
Sebbene il decesso sia sopraggiunto in conseguenza di complicanze medico-
patologiche — segnatamente, una grave emorragia gastrointestinale provocata dalla perforazione del canale pilorico per ulcera da stress — la Corte d'Assise ha ritenuto,
in piena adesione alle perizie medico-legali acquisite, che tale evento letale sia da ricondurre eziologicamente all'aggressione armata subita.
Più specificamente, i periti nominati nel procedimento penale sono giunti alla conclusione che la causa del decesso del sia da individuarsi in R_
un'insufficienza cardiocircolatoria acuta, determinata da un grave stato di anemizzazione, a sua volta provocato da una massiva emorragia gastrointestinale,
insorta in un soggetto precedentemente attinto da colpi d'arma da fuoco.
In ordine alla genesi dell'ulcera perforante, i tecnici incaricati hanno precisato che essa rappresenta una complicanza tipica nei soggetti sottoposti a prolungata degenza in unità di terapia intensiva, in condizioni cliniche critiche, come conseguenza della malattia traumatica d'ingresso e dei trattamenti invasivi necessari per la stabilizzazione del paziente.
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Ne consegue che, sul piano giuridico, il nesso eziologico tra la condotta aggressiva dell'imputato e l'evento morte è stato chiaramente accertato in sede penale e deve essere valorizzato anche nel presente giudizio civile. L'azione volontaria del ha infatti innescato una catena causale prevedibile e giuridicamente CP_1
imputabile, culminata in un esito letale, che trova origine diretta nelle lesioni da lui inflitte alla vittima.
Ebbene, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, risulta accertata, sotto il profilo civilistico, la sussistenza del danno evento e dell'elemento soggettivo (rappresentati da una condotta volontaria lesiva culminata con la morte della vittima), nonché la riferibilità soggettiva di tale condotta all'autore (come definitivamente riconosciuto dalla sentenza penale irrevocabile).
È altresì comprovato, come si è avuto modo di illustrare, il nesso causale tra l'azione del convenuto e l'evento lesivo finale.
Resta ora da verificare se ricorra l'ultimo presupposto per l'affermazione della responsabilità civile, ed in particolare la sussistenza del c.d. danno conseguenza,
nella duplice dimensione iure hereditatis e iure proprio, rispetto al quale i ricorrenti hanno avanzato specifiche domande risarcitorie.
Orbene, preliminarmente, va subito segnalato che non può essere accordato il risarcimento del c.d. danno tanatologico, ossia da perdita della vita, quale bene autonomo e diverso dalla salute, in virtù del venir meno del soggetto e dunque della sua capacità giuridica nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio
(v., per tutte, Cass., Sez. Un. n. 15350/2015).
Ciò non significa, però, come evidenziato dalla Suprema Corte, che la persona che sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, non possa patire un danno non patrimoniale.
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Questo danno può manifestarsi in due modi.
Il primo è il c.d. danno biologico terminale, ossia il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, mentre il secondo (c.d. danno catastrofale o danno morale terminale) è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale e quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma il bene della vita su cui incidono.
La lesione della salute ha fondamento medico legale e consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità. Esso sussiste anche in caso di stato d'incoscienza, in quanto l'integrità della salute è comunque lesa, indipendentemente dalla percezione soggettiva della sofferenza.
Il danno terminale, in tale accezione, determina, dunque, una compromissione dell'integrità psico-fisica e dell'attitudine dinamico-relazionale del danneggiato durante il tempo necessario all'evoluzione della patologia fino alla morte, in quanto la salute risulta irreversibilmente compromessa (Cass. n. 28989/2019).
Al lume di ciò, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico trasmissibile iure hereditatis — nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo ed a causa dello stesso — va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo.
Nel procedere a tale valutazione, pur non potendosi assumere automaticamente i parametri previsti per l'invalidità temporanea, è comunque necessario considerare gli schemi valutativi usualmente adottati in tema di danno temporaneo alla salute, adattandoli al caso concreto e tenendo conto del fatto che detto danno, seppur temporaneo, in siffatte ipotesi ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza
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possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (cfr. Cass. n. 22228 del 2014; v. anche
Cass. n. 4658/2024).
In altri termini, il danno biologico terminale si connota per un'intensità peculiare, maggiore rispetto a quella che caratterizza l'ordinaria inabilità temporanea assoluta non seguita dal decesso, in quanto la lesione dell'integrità psico-fisica è destinata,
per definizione, a evolversi irrimediabilmente verso la morte, senza alcuna possibilità di recupero, neppure parziale, delle funzioni compromesse, né di stabilizzazione del quadro clinico.
Va in ogni caso precisato che il danno biologico terminale, in quanto lesione dell'integrità psico-fisica della vittima, è suscettibile di ristoro solo ove ricorrano specifici presupposti oggettivi e temporali.
In particolare, è necessario che vi sia stato un deterioramento della qualità della vita nel lasso temporale compreso tra l'evento lesivo e il decesso, tale da concretare un effettivo pregiudizio alla salute, clinicamente rilevabile e giuridicamente apprezzabile.
Condizione imprescindibile è, dunque, che la sofferenza si sia protratta per un arco temporale non irrisorio, che, secondo un diffuso orientamento, non può di regola essere inferiore alle ventiquattro ore. Ciò in quanto solo una durata apprezzabile consente l'accertabilità medico-legale della lesione: requisito essenziale per la configurabilità del danno biologico temporaneo (cfr., ex multis, Cass. n.
35062/2024 e n. 18056/2019).
Diversamente dal danno biologico, il danno morale terminale non ha fondamento medico-legale, ma si identifica in un moto interiore di sofferenza legato alla lucida percezione dell'approssimarsi della morte (Cass. n. 18056/2019). Si tratta di una sofferenza psichica intensa, che può declinarsi in forme diverse e individuali: dalla
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paura della morte imminente, al dolore per la separazione dai propri affetti, alla disperazione per dover abbandonare le gioie della vita, sino al tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari. In definitiva, secondo un'efficace espressione della giurisprudenza, tale sofferenza si manifesta in “tutte le infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare al genere umano” (Cass. n.
5753/2024).
Danno biologico terminale e danno morale terminale rappresentano, dunque, due autonome voci risarcitorie, che vanno tenute concettualmente distinte, nella consapevolezza che il risarcimento deve essere integrale e che nessuna offesa rilevante sul piano dell'ordinamento deve rimanere sfornita di apprezzamento risarcitorio nella valutazione del giudice, quale che sia poi la tecnica adoperata ai fini della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.
Si tratta, insomma, di risarcire ogni aspetto del danno, evitando al contempo una moltiplicazione risarcitoria puramente nominalistica dei pregiudizi.
Si tratta, insomma, di riconoscere e compensare ogni aspetto del danno,
mantenendo distinte le sue componenti concettuali, senza tuttavia incorrere in una moltiplicazione puramente nominalistica dei pregiudizi.
Chiarito ciò — e mantenendo ferma la necessaria distinzione concettuale tra le due componenti del danno terminale (quella biologica e quella morale) — ai fini della liquidazione si ritiene opportuno adottare, quale criterio orientativo, quello elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella sua più recente formulazione (tabelle 2024).
Infatti, pur nella difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si ritiene di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo cui il danno tende a
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decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non,
addirittura, alla speranza di sopravvivere).
Si tratta di un metodo tabellare che assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Resta ferma la necessità di rigorosa prova del danno morale lucidamente patito in stato di coscienza.
Nulla esclude, tuttavia, che in presenza di un decorso clinico prolungato, la percezione dell'approssimarsi della fine si manifesti solo in una fase successiva rispetto all'evento lesivo: in tal caso, il danno terminale potrà ritenersi insorto solo da quel momento, e per il relativo periodo.
Il sistema tabellare è affiancato da un correttivo di personalizzazione, volto a valorizzare adeguatamente le situazioni di eccezionale gravità emotiva. Tali situazioni, che si manifestano tipicamente nell'immediatezza del trauma o nelle prime ore successive alla consapevolezza del pericolo di vita, giustificano una valutazione equitativa autonoma nei primi tre giorni, nei quali il giudice potrà
procedere liberamente, entro il limite massimo convenzionale di € 35.247,00, non ulteriormente personalizzabile secondo le predette tabelle.
A partire dal quarto giorno, resta ferma la possibilità di personalizzare la liquidazione giornaliera, in relazione alle peculiarità del caso concreto e alla gravità
del patimento dimostrato, entro un limite massimo di maggiorazione pari al 50%
rispetto ai valori base espressi dalla tabella milanese.
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Ebbene, nel caso di specie, il de cuius ha vissuto quindici giorni Persona_1
di agonia, durante i quali la sua esistenza è andata dissolvendosi in una condizione di irreversibile disgregazione, tanto sul piano della dimensione dinamico-
relazionale quanto su quello più intimo e profondo della sfera morale.
Il trauma — causato da più colpi d'arma da fuoco esplosi da parte di un familiare
— non è costituito soltanto da una ferita corporea, bensì da un fatto intrinsecamente sconvolgente sotto il profilo umano, emotivo e affettivo.
Alla violenza materiale dell'aggressione si è difatti sommata l'angoscia dell'impossibilità di comunicare, la perdita irreversibile di un occhio, la dipendenza assoluta dal personale sanitario, l'inevitabile paure per il proprio destino.
La circostanza che la vittima sia rimasta inizialmente in stato di coma per alcuni giorni non è affatto idonea a escludere il riconoscimento del danno morale terminale. Al contrario, il successivo recupero della coscienza ha inevitabilmente esposto il danneggiato a una sofferenza profonda e lacerante, determinata dalla piena consapevolezza della gravità del proprio stato, dell'irreversibile compromissione fisica subita, dell'ambiente ospedaliero che lo circondava e della drammatica violenza che gli era stata inferta.
In tale cornice, non è seriamente sostenibile che gli sforzi terapeutici — pur doverosamente compiuti — abbiano attenuato la percezione soggettiva dell'ineluttabilità della morte. Al contrario, l'ambiente stesso della degenza — un reparto di terapia intensiva, in cui la vittima giungeva dopo essere stata colpita alla testa da più colpi d'arma da fuoco — costituiva, di per sé, una rappresentazione concreta e angosciante della gravità estrema della propria condizione.
L'esperienza di tale luogo (popolato dal suono costante dei macchinari, dalla costante vigilanza medica, e dal dolore degli altri pazienti) unita alla
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consapevolezza della propria condizione di estrema vulnerabilità, non può che aver intensificato — e non certo attenuato — la percezione lucida dell'ineluttabilità del proprio destino.
Tale situazione eccezionale consente e, anzi, impone di superare i limiti ordinari di personalizzazione indicati dalle tabelle milanesi, le quali, per quanto rappresentino un utile e autorevole strumento orientativo, non possono essere elevate a parametro rigido o insuscettibile di adattamento, dovendosi pur sempre assicurare una valutazione che tenga conto delle peculiarità del caso concreto e della sua eventuale divergenza rispetto alla casistica ordinaria.
In particolare, l'eccezionale gravità delle circostanze del caso concreto — connotato dalla violenza estrema dell'aggressione, dalla sua consumazione in ambito familiare, dalla significativa vulnerabilità fisica e psichica della vittima nel periodo successivo — giustifica un significativo discostamento dal limite massimo di personalizzazione ordinariamente previsto dalle tabelle milanesi, fissato al 50%
(il quale, nel caso in esame, si rivela inadeguato a restituire la misura umana del patimento).
Tali elementi impongono, infatti, l'applicazione di una personalizzazione pari al
100% del valore tabellare base, a decorrere dal quarto giorno di sopravvivenza.
Pertanto, si ritiene equo liquidare: (i) per i primi tre giorni, in applicazione del valore massimo previsto dalle menzionate tabelle, la somma di € 35.247,00; (ii) per i dodici giorni successivi (dal quarto al quindicesimo giorno), la somma complessiva di € 26.740,00, pari al doppio del valore tabellare base di € 13.370,00,
in considerazione della personalizzazione riconosciuta.
Ne consegue che il danno morale terminale deve essere complessivamente liquidato in misura pari a € 61.987,00.
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L'importo in questione, in quanto calcolato ai valori attuali, andrà prima devalutato alla data dell'insorgenza del danno, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Infatti, la suddetta somma, espresse in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subìto sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto;
questo viene dunque successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Nella fattispecie in esame, il credito risarcitorio spettante agli eredi del de cuius, devalutato e rivalutato nel modo già illustrato, ammonta ad € 74.862,85. A tale
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somma si giunge devalutando l'importo di € 61.987,00 al mese ottobre 2008 (e ricavando così l'importo di € 47.031,11) e rivalutandolo dal 19.10.2008, ossia dalla data del decesso, sino all'attualità (così pervenendo ad € 61.987,00, a cui si aggiungono € 12.875,85 per interessi), per un totale di € 74.862,85.
Sulla somma in questione — al cui pagamento va condannato il resistente — sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Al risarcimento del danno non patrimoniale già riconosciuto iure hereditatis, non può aggiungersi, tuttavia, quello iure proprio richiesto dai ricorrenti per la lesione del rapporto parentale, in difetto di qualsivoglia adeguata allegazione e prova in merito alla sua effettiva sussistenza.
Tale pregiudizio, com'è noto, consiste nella perdita di un prossimo congiunto che determina un profondo mutamento delle condizioni di vita del familiare il quale, a seguito di siffatto evento, non è più in grado di godere della sua presenza e del legame affettivo che esisteva, fino a quel momento (cfr. Cass. n. 10107/2011). Si
tratta di una frattura improvvisa e irreversibile di un sistema relazionale fondato su legami affettivi concreti, abituali, costitutivi dell'identità del superstite. Si
sostanzia, in altre parole, nel vuoto creato dall'impossibilità di godere ancora della presenza fisica, della voce, dello sguardo e delle piccole ritualità quotidiane che compongono il tessuto affettivo di una relazione familiare. Non si tratta, dunque, soltanto della cessazione di una frequentazione o dell'assenza di una figura amata, ma dell'irrimediabile dissoluzione di un modo di vivere, scandito dalla condivisione di spazi, di gesti, di progetti e di memorie comuni.
Tali considerazioni si inseriscono in una cornice più ampia e sistematica, nella quale la famiglia, intesa come formazione sociale primigenia, fondata sull'affettività,
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sulla comunanza esistenziale e sulla solidarietà reciproca tra i suoi membri, riceve esplicita tutela sia dalla Carta costituzionale (artt. 2, 29 e 30 Cost.) sia dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconosce il diritto inviolabile al rispetto della vita privata e familiare.
In tale prospettiva, il vincolo familiare rappresenta un bene relazionale di rango costituzionale e sovranazionale, la cui lesione — laddove accertata — incide profondamente sulla sfera esistenziale più intima della persona.
Ciò nondimeno, anche in presenza della perdita di un prossimo congiunto, l'onere della prova incombe integralmente sul danneggiato, trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa, conformemente ai principi generali applicabili in materia
(v. art. 2697 c.c.).
La sussistenza di tale danno — per quanto intuitivamente frequente in simili contesti e coerente con l'esperienza comune — non può mai ritenersi sussistente in
re ipsa, ma deve essere specificamente allegata, documentata e dimostrata, facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e finanche a presunzioni.
Le presunzioni, però, a norma dell'art. 2729 c.c., per assurgere a valore probatorio,
devono essere gravi, precise e concordanti, ossia devono fondarsi su più elementi che, pur non essendo direttamente dimostrativi del danno, siano idonei a fondarne logicamente l'esistenza.
La possibilità di far ricorso a presunzioni, pertanto, non esonera il richiedente dall'onere di offrire una concreta base fattuale su cui esse possano radicarsi.
La mera allegazione del vincolo di parentela, se non accompagnata da ulteriori elementi, si traduce in un'indebita automatizzazione del nesso tra evento e danno.
Il legame affettivo, e la sua qualità, intensità e stabilità, devono sempre emergere da elementi oggettivi, quali, ad esempio, fotografie che ritraggano momenti
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condivisi, messaggi o corrispondenza che rivelino l'intimità e la continuità del rapporto, filmati o video che testimonino la frequentazione, dichiarazioni testimoniali che confermino la portata e la assiduità della relazione, nonché
documentazione di eventi rilevanti della vita (viaggi, partecipazione alle ricorrenze familiari, convivenza, forme di e sostegno reciproco), tali da offrire una rappresentazione concreta e verificabile della relazione familiare intercorsa.
In assenza di tali elementi, il danno parentale non può essere ritenuto sussistente in via automatica, giacché ciò equivarrebbe a riconoscere un diritto al risarcimento del danno in assenza della prova delle sue conseguenze dannose.
Nel caso di specie, difetta qualsivoglia elemento di prova che dimostri l'effettività,
la qualità e la stabilità del legame affettivo tra i ricorrenti e il de cuius.
Le affermazioni dei ricorrenti appaiono, infatti, del tutto generiche, assertive e non corroborate da alcun riscontro, rivelandosi perciò inidonee a fondare alcuna presunzione circa l'effettiva esistenza di un rapporto affettivo.
Essi, lungi dall'offrire elementi concreti capaci di delineare la fisionomia di un legame familiare, postulano ciò che invece dovrebbero dimostrare, sovrapponendo il dato formale della parentela o del coniugio alla realtà della relazione affettiva,
incorrendo così in una c.d. petitio principii, assumendo, cioè, come vero ciò che invece è l'oggetto stesso del contendere.
L'unico effettivo elemento su cui i ricorrenti fanno leva è il certificato storico di residenza, dal quale risulterebbe che essi convivevano, almeno formalmente, con il defunto.
Tuttavia, è principio costante che le mere risultanze anagrafiche, in assenza di ulteriori riscontri fattuali, non sono sufficienti a dimostrare di per sé l'effettività di una relazione affettiva.
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La coabitazione intesa in senso meramente formale — quale risultante dai certificati anagrafici — è cifra muta se non è accompagnata da tracce di vissuto, ossia da segni concreti di condivisione quotidiana che conferiscano al dato formale il significato sostanziale di una effettiva comunanza affettiva e relazionale. Tantomeno quando,
come nel caso di specie, vi sono elementi documentali e allegazioni di segno contrario provenienti non solo dalla parte resistente, ma persino dagli stessi ricorrenti.
Risulta per tabulas, infatti, che i ricorrenti — come espressamente affermato nel ricorso introduttivo, mediante richiamo alla denuncia-querela di cui all'allegato 10
— hanno riconosciuto l'assenza di una frequentazione con il de cuius, ammettendo di non essere a conoscenza delle sue abitudini di vita al momento dell'aggressione.
Hanno specificato, difatti, che da diversi anni lui e la moglie, Parte_1
vivevano separati e di non sapere bene cosa il facesse in quel periodo della R_
sua vita (“Gli esponenti non sapevano bene cosa il SI. facesse in quel R_
periodo perché già da un po' di anni lui e la moglie, SI.ra vivevano Parte_1
separati”).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti iure proprio non può trovare accoglimento.
Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda con la quale i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto di accesso al Controparte_3
, istituito con legge n. 512 del 1999, non
[...]
ricorrendo, nel caso in esame, né i presupposti oggettivi, né quelli soggettivi richiesti dalla normativa.
Sotto il profilo oggettivo, la legge n. 512/1999 — all'art. 2, comma 1 — limita l'operatività del Fondo alle sole vittime, o loro aventi causa, di reati di stampo
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mafioso, commessi ai sensi dell'art. 416-bis c.p., ovvero avvalendosi delle condizioni o per agevolare l'attività delle associazioni mafiose. L'omicidio per cui
è causa, pur nella sua gravità, non è riconducibile ad alcuna di tali fattispecie né è stato accertato in sede penale che l'azione delittuosa sia stata commessa con modalità mafiose o per agevolare un sodalizio mafioso.
In ogni caso, la domanda avrebbe dovuto essere proposta non nei confronti del resistente ma —ai sensi dell'art. 5, comma 3, della medesima legge — nei confronti del medesimo, che tuttavia non risulta essere stato evocato in giudizio, né CP_3
risulta che il ricorso gli sia stato ritualmente notificato.
Ne consegue che, a prescindere dalla carenza dei presupposti sostanziali sopra evidenziata, la domanda di accertamento deve essere comunque respinta, dato il difetto di difetto di legittimazione passiva del resistente.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Da un lato, infatti, i ricorrenti vedono accolta soltanto in parte la domanda risarcitoria proposta, e respinte — in quanto infondate o inammissibili — le ulteriori domande avanzate. Dall'altro, il resistente, sebbene vittorioso su alcuni fronti, è
risultato comunque soccombente il relazione alla domanda proposta dai resistenti
iure hereditatis.
Infine, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986, va dato atto che, con la presente sentenza, il resistente è condannato al risarcimento dei danni derivanti da fatti costituenti reato.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
CO rappresentato dal tutore pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore degli eredi del defunto dell'importo Persona_1
complessivo di € 74.862,85 a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio
formulata dai ricorrenti per l'asserita lesione del rapporto parentale;
DICHIARA inammissibile la domanda di accertamento del diritto di accesso al
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512/1999, per le ragioni illustrate in parte motiva;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza;
DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), del DPR 131/1986, che con la presente sentenza il resistente è condannato al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Termini Imerese, in data 27/06/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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