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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 9356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9356 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 24161/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24161 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- altri contratti d'opera; vertente
TRA
, P.IVA: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via Scarlatti n. 150, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via XXXI Maggio n. 29, presso lo studio dell'avv. Claudio Ciervo che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempre, con sede in Quarto (Na), alla via Campana n.
137/B, elettivamente domiciliata in Qualiano, alla via Campana n.177, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sarracino che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 6409/2021, emesso in data 31-08-2021, la società ingiungeva alla società il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 907.954,79 oltre interessi di cui al D.lgs 231/02 dal giorno successivo alle scadenze al saldo, nonché le spese della procedura monitoria, sulla base di n. 72 fatture, emesse per la compravendita e fornitura di Gas Gpl propano uso combustione.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione, la società Parte_1 che, pur deducendo di aver trattenuto rapporti commerciali con la soc.
[...] nel corso degli ultimi anni, eccepiva, di non aver mai Controparte_1 richiesto, né ricevuto le forniture di Gas GPL propano uso combustione, indicate nelle contestate fatture poste a base della procedura monitoria.
In particolare, evidenziava l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria. Inoltre, evidenziava che i documenti di trasporto, richiamati nelle fatture, non contenevano alcun riferimento e/o richiamo all'opponente e, pertanto eccepiva la propria estraneità alla vicenda per cui è causa.
Su tali basi chiedeva, in via preliminare, la sospensione del decorso degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e nel merito la revoca dell'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
[...] che preliminarmente chiedeva concedersi la provvisoria esecutività CP_1
- 2 -
del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, deduceva che le fatture azionate e i documenti di trasporto prodotti, dimostravano l'effettuazione delle forniture e la conseguente sussistenza del credito e, pertanto, instava per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del provvedimento opposto e condanna dell'opponente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati dallo stesso e da quantificarsi in via equitativa.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove orali e produzioni documentali e sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è da ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003, Trib. Napoli,
31/03/2016 n.4082, Trib. Novara, 11/10/2016).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cass.civile, 31 maggio
2007, n. 12765; Cass. civile, sez., 24 novembre 2005 n. 24815; Cass. civile, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Inoltre, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul
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convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. cass. civ., sez. un., 30.10.01, n.
13533).
Orbene, nella specie la soc. benché abbia dichiarato di aver Controparte_2 intrattenuto rapporti commerciali con la soc. nel corso degli Controparte_1 ultimi anni, tuttavia, ha negato di aver richiesto e ricevuto le forniture di Gas
GPL propano uso combustione, indicate nelle fatture poste a base della procedura monitoria.
E' noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del 12/01/2016), essendo invece utile all'ottenimento del decreto ingiuntivo.
È noto, altresì, che le fatture elettroniche, in quanto documenti informatici generati dal Sistema di Interscambio (SdI), generino documenti informatici autentici ed immodificabili, non semplici “copie informatiche di documenti informatici”, bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l) quinquies del D.Lgs. n.82/2005
“Codice dell'Amministrazione Digitale”).
Inoltre, dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti i.v.a. attraverso la trasmissione di fatture con il Sistema di
Interscambio, dunque le imprese sono esonerate dall'obbligo di annotazione delle scritture nei registri contabili e, di conseguenza, dagli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2, c.p.c. (si veda Trib. Padova 8 agosto 2019; Trib.
Verona 19 novembre 2018; Trib. Torino 12 aprile 2023).
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Nel caso di specie il valore indiziario delle fatture è stato corroborato da altri elementi probatori che hanno consentito di superare le contestazioni del debitore e di provare la sussistenza del credito. Infatti, la società opposta ha documentalmente dimostrato l'effettiva sussistenza di un valido rapporto commerciale con alla stregua dello scambio e-mail Controparte_2 intervenuto tra le parti, della scrittura di riconoscimento del debito, degli estratti conto anni relativi agli anni 2019 /2020, estratto conto Ubi Banca, nonché delle prove testimoniali assunte.
In particolare dalla prova testimoniale raccolta nel corso dell'istruttoria è emerso che l'attività della è di trading acquisto e vendita GPL CP_2 all'ingrosso. Infatti il sig. che ha seguito commercialmente il Persona_1 rapporto tra le due società in causa ha dichiarato che tra e la CP_2 Pt_2 sono intercorsi rapporti commerciali.
Il teste ha poi dichiarato testualmente quanto segue: “come Testimone_1 dipendente amministrativo della ricevevo gli ordini dalla società in CP_1 particolare dal sig. che mi indicava di volta in volta gli ordini Persona_1 da effettuare, pertanto in relazione al capo in esame posso riferire di aver inserito gli ordini per conto della ed il giorno successivo CP_2 consegnavamo il prodotto presso il deposito della ”. Controparte_3
Inoltre, sulla circostanza vero è “che i combustibili ordinati dalla società venivano regolarmente consegnati e scaricati presso le società da Pt_1 essa indicate di volta in volta al momento dell'ordine telefonico” (capo F memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.II termine di parte opposta), il teste ha dichiarato: “si è vera la circostanza, e tanto posso confermare in quanto mi ritornava il Documento di Trasporto (DAS), firmato e timbrato dal deposito
La Suessola. Preciso che sul DAS non viene riportato il nominativo dei cessionari intermedi ( , ma soltanto il luogo di destinazione. CP_2
Il teste ha confermato, del pari, la circostanza di cui al capo Testimone_2
F della mentovata memoria istruttoria, inoltre nel confermare la circostanza vero è “che al trasportatore gli veniva indicato che il gas ordinato dal sig.re
- 5 -
amministratore di fatto dalla società doveva essere Persona_1 Pt_1 consegnato presso la sede della società la Suessola in Acerra alla Via
Contrada Spinello snc” (capo J memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.II termine di parte opposta), ha precisato che: “tutte le consegne che ho eseguito sono state effettuate presso Parte_3
La mail ad oggetto “Modello ricevuta”, inoltre, documenta che il sig.
, Amministratore Unico della ha consegnato Controparte_4 Parte_1 nelle mani del sig. , amministratore della società Testimone_3 [...] numero 20 effetti cambiari da € 5.000,00 cadauno per un importo CP_1 totale di € 100.000,00 per acconto su fatture scadute. Ancora, documenta che i suddetti tioli cambiali girati regolarmente dalla società sono a Controparte_2 firma della società La Suessola G.p.l. con avallo del sig. , Persona_2 ricevute dalla società opponente in pagamento per forniture.
La scrittura di riconoscimento del debito, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti p.t. delle società e Controparte_2 Controparte_5 [...]
riproduce, poi il contenuto del predetto “Modello di ricevuta”. CP_1
Ne consegue che risultano essere privi di fondamento oltre che generici i rilievi di parte opponente in ordine ai documenti di trasporto.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettata l'opposizione della
[...] con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto CP_2 ingiuntivo opposto.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c., infine, non può essere accolta atteso che nessuna prova è stata fornita dall'opposta circa il danno subito per effetto del comportamento processuale della controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (in Gazz. Uff. 8 ottobre 2022, n. 236).
- 6 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6409/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA ed CPA, nelle aliquote previste, con attribuzione all'avv. Sarracino Salvatore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24161 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- altri contratti d'opera; vertente
TRA
, P.IVA: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via Scarlatti n. 150, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via XXXI Maggio n. 29, presso lo studio dell'avv. Claudio Ciervo che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempre, con sede in Quarto (Na), alla via Campana n.
137/B, elettivamente domiciliata in Qualiano, alla via Campana n.177, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sarracino che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 6409/2021, emesso in data 31-08-2021, la società ingiungeva alla società il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di € 907.954,79 oltre interessi di cui al D.lgs 231/02 dal giorno successivo alle scadenze al saldo, nonché le spese della procedura monitoria, sulla base di n. 72 fatture, emesse per la compravendita e fornitura di Gas Gpl propano uso combustione.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione, la società Parte_1 che, pur deducendo di aver trattenuto rapporti commerciali con la soc.
[...] nel corso degli ultimi anni, eccepiva, di non aver mai Controparte_1 richiesto, né ricevuto le forniture di Gas GPL propano uso combustione, indicate nelle contestate fatture poste a base della procedura monitoria.
In particolare, evidenziava l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria. Inoltre, evidenziava che i documenti di trasporto, richiamati nelle fatture, non contenevano alcun riferimento e/o richiamo all'opponente e, pertanto eccepiva la propria estraneità alla vicenda per cui è causa.
Su tali basi chiedeva, in via preliminare, la sospensione del decorso degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 e nel merito la revoca dell'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
[...] che preliminarmente chiedeva concedersi la provvisoria esecutività CP_1
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del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, deduceva che le fatture azionate e i documenti di trasporto prodotti, dimostravano l'effettuazione delle forniture e la conseguente sussistenza del credito e, pertanto, instava per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del provvedimento opposto e condanna dell'opponente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati dallo stesso e da quantificarsi in via equitativa.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove orali e produzioni documentali e sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è da ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003, Trib. Napoli,
31/03/2016 n.4082, Trib. Novara, 11/10/2016).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cass.civile, 31 maggio
2007, n. 12765; Cass. civile, sez., 24 novembre 2005 n. 24815; Cass. civile, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Inoltre, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul
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convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. cass. civ., sez. un., 30.10.01, n.
13533).
Orbene, nella specie la soc. benché abbia dichiarato di aver Controparte_2 intrattenuto rapporti commerciali con la soc. nel corso degli Controparte_1 ultimi anni, tuttavia, ha negato di aver richiesto e ricevuto le forniture di Gas
GPL propano uso combustione, indicate nelle fatture poste a base della procedura monitoria.
E' noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del 12/01/2016), essendo invece utile all'ottenimento del decreto ingiuntivo.
È noto, altresì, che le fatture elettroniche, in quanto documenti informatici generati dal Sistema di Interscambio (SdI), generino documenti informatici autentici ed immodificabili, non semplici “copie informatiche di documenti informatici”, bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l) quinquies del D.Lgs. n.82/2005
“Codice dell'Amministrazione Digitale”).
Inoltre, dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti i.v.a. attraverso la trasmissione di fatture con il Sistema di
Interscambio, dunque le imprese sono esonerate dall'obbligo di annotazione delle scritture nei registri contabili e, di conseguenza, dagli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2, c.p.c. (si veda Trib. Padova 8 agosto 2019; Trib.
Verona 19 novembre 2018; Trib. Torino 12 aprile 2023).
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Nel caso di specie il valore indiziario delle fatture è stato corroborato da altri elementi probatori che hanno consentito di superare le contestazioni del debitore e di provare la sussistenza del credito. Infatti, la società opposta ha documentalmente dimostrato l'effettiva sussistenza di un valido rapporto commerciale con alla stregua dello scambio e-mail Controparte_2 intervenuto tra le parti, della scrittura di riconoscimento del debito, degli estratti conto anni relativi agli anni 2019 /2020, estratto conto Ubi Banca, nonché delle prove testimoniali assunte.
In particolare dalla prova testimoniale raccolta nel corso dell'istruttoria è emerso che l'attività della è di trading acquisto e vendita GPL CP_2 all'ingrosso. Infatti il sig. che ha seguito commercialmente il Persona_1 rapporto tra le due società in causa ha dichiarato che tra e la CP_2 Pt_2 sono intercorsi rapporti commerciali.
Il teste ha poi dichiarato testualmente quanto segue: “come Testimone_1 dipendente amministrativo della ricevevo gli ordini dalla società in CP_1 particolare dal sig. che mi indicava di volta in volta gli ordini Persona_1 da effettuare, pertanto in relazione al capo in esame posso riferire di aver inserito gli ordini per conto della ed il giorno successivo CP_2 consegnavamo il prodotto presso il deposito della ”. Controparte_3
Inoltre, sulla circostanza vero è “che i combustibili ordinati dalla società venivano regolarmente consegnati e scaricati presso le società da Pt_1 essa indicate di volta in volta al momento dell'ordine telefonico” (capo F memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.II termine di parte opposta), il teste ha dichiarato: “si è vera la circostanza, e tanto posso confermare in quanto mi ritornava il Documento di Trasporto (DAS), firmato e timbrato dal deposito
La Suessola. Preciso che sul DAS non viene riportato il nominativo dei cessionari intermedi ( , ma soltanto il luogo di destinazione. CP_2
Il teste ha confermato, del pari, la circostanza di cui al capo Testimone_2
F della mentovata memoria istruttoria, inoltre nel confermare la circostanza vero è “che al trasportatore gli veniva indicato che il gas ordinato dal sig.re
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amministratore di fatto dalla società doveva essere Persona_1 Pt_1 consegnato presso la sede della società la Suessola in Acerra alla Via
Contrada Spinello snc” (capo J memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.II termine di parte opposta), ha precisato che: “tutte le consegne che ho eseguito sono state effettuate presso Parte_3
La mail ad oggetto “Modello ricevuta”, inoltre, documenta che il sig.
, Amministratore Unico della ha consegnato Controparte_4 Parte_1 nelle mani del sig. , amministratore della società Testimone_3 [...] numero 20 effetti cambiari da € 5.000,00 cadauno per un importo CP_1 totale di € 100.000,00 per acconto su fatture scadute. Ancora, documenta che i suddetti tioli cambiali girati regolarmente dalla società sono a Controparte_2 firma della società La Suessola G.p.l. con avallo del sig. , Persona_2 ricevute dalla società opponente in pagamento per forniture.
La scrittura di riconoscimento del debito, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti p.t. delle società e Controparte_2 Controparte_5 [...]
riproduce, poi il contenuto del predetto “Modello di ricevuta”. CP_1
Ne consegue che risultano essere privi di fondamento oltre che generici i rilievi di parte opponente in ordine ai documenti di trasporto.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettata l'opposizione della
[...] con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto CP_2 ingiuntivo opposto.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c., infine, non può essere accolta atteso che nessuna prova è stata fornita dall'opposta circa il danno subito per effetto del comportamento processuale della controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, alla luce dei parametri introdotti dal DM 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (in Gazz. Uff. 8 ottobre 2022, n. 236).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6409/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA ed CPA, nelle aliquote previste, con attribuzione all'avv. Sarracino Salvatore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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