Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1173/2021 R.G. promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mariano, elettivamente domiciliato presso il medesimo per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(cod.fisc. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Montini unitamente e disgiuntamente all'Avv. Letizia Montini ed elettivamente domiciliato presso i meddesimi, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CONTRO
(P. IVA e C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Fusco ed CP_4 elettivamente domiciliata presso medesimo, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale
PRIMA UDIENZA: 19/10/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 6/11/2024
Per l'attore: come da atto introduttivo1
Per la convenuta come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta2
Per la convenuta come da comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Prato, e la società Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare, la responsabilità Controparte_3 esclusiva nella produzione dell'evento dannoso (8/5/2020) dell'autoveicolo di proprietà della tg. DM 565 GL, nonché condannare la Controparte_3 convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei Controparte_1 danni per lesioni, quantificati in € 800.000,00 quale differenza ancora dovuta sulla somma ricevuta in acconto sul maggior avere ricevuta con assegno di €
600,00, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attore esponeva:
-che in data 8/5/2020 si trovava a lavorare all'interno del piazzale antistante il capannone industriale di proprietà della allorquando, Controparte_3 disceso da un carrello elevatore, veniva investito alle spalle dall'autocarro
Renault targato DM 656 GL, di proprietà della medesima società e condotto da
1 “1) Accertare e dichiarare in via preliminare la domanda ammissibile e procedibile;
2) accertare e dichiarare nel merito l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso (8/05/2020) l'autoveicolo di proprietà della tg. DM 565 GL ed assicurato per la R.C. con la Controparte_3 Controparte_1 in regolare copertura;
3) condannare, per l'effetto, la convenuta obbligata per
[...] Controparte_1
al pagamento a titolo di risarcimento dei danni per (LESIONI) Parte_1 quantificati prudentemente in euro 800.000,00 quale differenza dovuta sulla ricevuta on acconto sul maggior avere ricevuta con assegno di € 600,00 il tutto oltre interessi legali dal fatto (08/05/2020) all'effettivo soddisfo,
o comunque a qualsiasi altra somma maggiore o minore dovesse risultare in giudizio e che l'adito Tribunale dovesse ritenere più equa di giustizia, comunque contenuta nei limiti di competenza ex art. 7 n. 2 c.p.c. previo espletamento di una CTU medico legale che fin da ora si richiede;
4) condannare la al Controparte_5 pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, liquidate ex art. 4, n. 2 D.M. 55/14 se generali pari al 15% delle competenze, nonché oltre CPA e spese e competenze successive attribuendole all'Avv. Pasquale Mariano difensore odierno costituito avendone fatto anticipo”. 2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, nella persona del Giudice designato, respingere la domanda attrice, per assenza di responsabilità del proprietario del veicolo con vittoria di spese e Parte_2 compensi professionali”. 3 Affinché, Voglia il Tribunale adito, accertato che il sinistro subito dall'attore è avvenuto per colpa esclusiva del conducente del mezzo Renault tg. DM565GL di proprietà della ed assicurato con la Controparte_3
condannare la assicurazione al pagamento dei danni subiti dall'attore nella misura CP_1 CP_1 tificata in corso onerando da qualsivoglia responsabilità la . Controparte_3
Pag. 2 di 14 , che, nell'effettuare manovra di retromarcia, non si avvedeva Parte_3 della sua presenza;
-che per effetto dell'urto veniva sospinto contro uno scaffale e per poi cadere a terra;
-che veniva trasportato per il P.S. dell'Ospedale di Padova (leggi Prato), ove rimaneva ricoverato, presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia, fino al
9/6/2020, data nella quale veniva dimesso con diagnosi di “frattura instabile di bacino sacro iliaca sx, frattura apofisi traversa sx L5, distasi della sinfisi pubblica, frattura ala sacrale, frattura branca ischi-pubica bilaterale, frattura acetabolare bilaterale, frattura II costa”;
-che la malattia si prolungava fino al 14/11/2020, da in cui veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da accertarsi;
-che a seguito dell'evento, esso attore riportava invalidità permanente nella misura del 35-36%, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica, ed invalidità temporanea di 183 giorni dei quali 163 di invalidità assoluta;
-che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi, in via esclusiva al conducente dall'autocarro Renault targato DM 656 GL;
-che la convenuta ricevuta la richiesta di risarcimento dei danni e CP_6 disposta la visita medico legale da parte di proprio fiduciario, inviava offerta assegno di € 600,00, somma che veniva dall'attore trattenuta in acconto sul maggior avere;
-che il danno era invece quantificabile nella maggiore somma di € 800.000,00;
-che si rendeva, pertanto necessario adire l'autorità giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/9/2021, si costituiva in giudizio la sola la quale contestava Controparte_1 la domanda attrice così come proposta, con particolare riferimento sia alla dinamica del sinistro, che con riferimento alla quantificazione del danno.
Quanto alla dinamica, assumeva che al momento del ricovero presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Prato, il sig. aveva riferito di essere Parte_1 sceso dal muletto, lasciando la retromarcia inserita e che, mentre rispondeva al telefono, era stato urtato dallo stesso muletto nel fianco sinistro;
pertanto era stata la condotta negligente dell'attore (che aveva lasciato la retromarcia inserita senza osservare le regole di comune prudenza), ad essere fatto idoneo
Pag. 3 di 14 a cagionare l'evento dannoso, in quanto il muletto, privo di controllo, aveva urtato il fianco sinistro del sig. , provocandogli le gravi lesioni Pt_1 lamentate.
Contestava, altresì l'ammontare risarcitorio richiesto, con particolare riferimento alla percentuale di invalidità permanente assegnata, evidenziando la mancanza di un calcolo relativo alle diverse voci di danno (patrimoniale, biologico, morale) con i relativi supporti probatori, al fine di valutare la reale fenomenologia della lesione in tutti i suoi aspetti, ed alla personalizzazione del danno subito. Insisteva, quindi per l'integrale rigetto della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/7/2022, successivamente allo scadere dei termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., si costituiva la società la quale impugnava e contestava tutto Controparte_7 quanto dedotto ed eccepito dalla in comparsa di costituzione e CP_1 con le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate, asserendo che Parte_1 non era stato urtato dal muletto mentre era a telefono ma, nelle descritte circostanze di tempo e di luogo indicate, ovvero era stato investito dall'autocarro Renault targato DM565GL di proprietà di e Controparte_3 condotto dal sig. , circostanza che era stata accertata anche da Parte_3
INAIL, trattandosi di infortunio sul lavoro, la quale aveva acclarato che il danneggiato era stato investito da un camion aziendale della Controparte_3
nell'area del capannone industriale sito in Prato e che quanto dichiarato
[...] dal in occasione del ricovero presso il pronto soccorso non poteva Pt_1 essere ritenuto attendibile in quanto trattavasi di dichiarazione resa dal lesionato in un momento di assoluta incapacità sensoriale. Insisteva, quindi, per la condanna di , al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni riportati dall'attore.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, la causa veniva istruita con prove documentali, prove orali (prova per testi), CTU medico legale e CTU tecnica, ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 6/11/2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali;
attore e convenuta anche memorie di replica. CP_8
Pag. 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda giudiziale ai sensi degli articoli 145 e 148 del D.Lgs.vo 7/9/2005 n. 209, trattandosi comunque di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(Cass. 24/4/2001, n. 6026; Cass. 25/8/2003, n. 12438), atteso che la parte convenuta dopo avere ricevuto la richiesta di risarcimento danni del CP_1
del 5/6/2020, e disposti i dovuti accertamenti, con comunicazione in Pt_1 data 4/9/2020 rappresentava di aveva valutato il risarcimento in Euro 600,00
(somma accettata in acconto sul maggior avere), con ciò legittimando l'avvio dell'azione giudiziaria da parte dell'attorte. Infatti lo scopo della disposizione consiste nella volontà del legislatore di favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie ed evitare che citazioni frettolose finiscano per aggravare i costi di gestione dei sinistri. In altre parole, la norma persegue un intento deflattivo, assegnando alla Compagnia assicurativa il tempo necessario ad istruire la pratica e favorendo la possibilità di liquidazione dell'indennizzo in via di composizione stragiudiziale. Nel caso di specie, tale condizione risulta soddisfatta.
La domanda deve altresì ritenersi procedibile rispetto alle disposizioni contenute nel D.L. n. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, in quanto, benchè l'art. 3 del citato D.L., disponga -quale condizione di procedibilità -che il giudizio di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore debba essere preceduto dalla negoziazione assistita, si reputa che l'omessa attivazione del procedimento di negoziazione assistita possa essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado e, pertanto, se non eccepita dalla parte o rilevata dal giudice entro il detto termine, non può (più) essere dichiarata la improcedibilità della domanda.
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e non merita accoglimento.
Dall'esame degli atti di causa e dalle risultanze dell'istruttoria svolta, è possibile ritenere non adeguatamente dimostrata la dinamica come esposta nell'atto di citazione.
Nel proprio atto di citazione, parte attrice così ha descritto la dinamica del sinistro: “Il giorno 8 maggio 2020 alle ore 17:00 circa in Prato alla Via del
Pag. 5 di 14 Lazzeretto n. 168/B nell'area costituita dal capannone industriale di pertinenza della società il sig. (dipendente) era Controparte_3 Parte_1 intento a lavorare nel piazzale anzidetto, allorquando disceso dal carrello elevatore (c.d. muletto) veniva investito alle spalle dall'autocarro Renault di proprietà della tg. DM 565 GL e condotto da Controparte_3 [...]
che nell'effettuare una manovra di retromarcia per poi immettersi Parte_4 nella direzione di uscita del capannone, non si avvedeva della presenza dell'istante. Più precisamente il conducente del veicolo di proprietà della società - ripetesi- effettuando una retromarcia non si avvedeva della presenza del sig. il quale per effetto del violento urto subito alle spalle veniva Parte_1 sospinto contro uno scaffale ubicato nell'area per poi finire a terra procurargli gravi lesioni”.
Queste premesse in fatto, poste a fondamento della domanda, non hanno trovato conferma nell'esaustiva e completa istruttoria di causa.
Infatti, in primo luogo, va evidenziata la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal danneggiato e contenute nel Verbale di Pronto Soccorso
ID 2020000122095 del 8/5/2020, nel quale sotto la voce “anamnesi” si legge:
“Pz accede in Dea per incidente sul lavoro, trauma anca sx, trattato con 1fl contramal sul territorio per dolore, pz riferisce di essere sceso dal muletto lasciando la retromarcia inserita, mentre rispondeva al telefono è stato urtato dal muletto fianco sx”, mentre sotto quella “dinamica dell'evento” la dicitura “
“incidente sul lavoro”,
Il sanitario che ebbe a visitare il pochi minuti dopo l'arrivo al pronto Pt_1 soccorso, riportava nel verbale le dichiarazioni spontaneamente rese dal danneggiato poco dopo il verificarsi del fatto, dalle quali si può ricavare una dinamica dell'evento totalmente diversa da quella riportata nell'atto di citazione per cui l'evento non sarebbe attribuibile al conducente dell'autocarro, ma alla condotta imprudente del stesso;
non si sarebbe quindi trattato Pt_1 di un sinistro stradale ma di un infortunio avvenuto durante l'espletamento delle mansioni lavorative.
Sul punto giova osservare che parte attrice non ha disconosciuto la paternità di tali dichiarazioni, ma si è limita a riferire, nelle memorie ex art. 183 VI comma
Pag. 6 di 14 c.p.c., n. 2) che “il Sig. non era nella condizione psicologica Parte_1 idonea per poter riferire sull'incidente subito”.
Tuttavia, tale affermazione è rimasta totalmente indimostrata e, comunque, non appare idonea a fornire una ragionevole giustificazione ad una versione del fatto radicalmente diversa rispetto a quella poi sostenuta nelle fasi successive ed anche nell'introdurre la presente causa.
Infatti, dalla documentazione medica versata in atti non è possibile evincere che il si trovasse in stato in totale o parziale incoscienza o comunque Pt_1 in una condizione psicofisica tale da non poter riferire al medico che lo stava visitando, in relazione alle modalità di accadimento dell'incidente, avendo peraltro anche la lucidità necessaria per negare allergie ai farmaci, dichiarazioni che in effetti sono state recepite dal sanitario di turno e trasfuse nel verbale. La descrizione del fatto, come riportata nel verbale, appare accurata e corredata di dettagli come quello relativo alla retromarcia lasciata inserita, e come l'utilizzo del cellulare al momento dell'urto con il muletto, dettagli che solo il danneggiato poteva conoscere e, quindi, riferire.
In diritto va rilevato che la Corte di Cassazione ha enucleato un principio, che questo Giudice condivide, per il quale le certificazioni del presidio medico del pronto soccorso hanno natura di atto pubblico fidefacente, sulla scorta del rilievo che esso è caratterizzato, oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, dalla circostanza che esso sia destinato ad inizio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Ordinanza n.
16030 del 28/7/2020) e per il quale il certificato medico rilasciato presso una struttura ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza, restando, invece, non coperte da prova fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi, o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. 26/7/2024 n.
20879; Cass. 13/6/2024 n. 16572, Cass. 16/8/2022 n. 27288, Cass. 24/9/2015
n. 18868, Cass. 11/5/2000 n. 6045).
Pag. 7 di 14 Pertanto, va attribuita una particolare rilevanza probatoria alle dichiarazioni rilasciate dal e contenute nel verbale di pronto soccorso, in quanto Pt_1 coperte da fede privilegiata, non contestate e rispetto alle quali non risulta proposta dal querela di falso. Pt_1
Va pure osservato che la versione iniziale del fatto non trova smentita da parte dell'attore neppure nei giorni successivi durante i quali si trovava comunque ricoverato presso l'ospedale di Prato, “vigile e collaborante”, potendosi infatti rilevare dalla “sintesi e decorso clinico” del reparto di anestesia e rianimazione del 10/6/2020, sotto la voce “anamnesi patologia prossima” “(…) il paziente riferisce di essere stato investito accidentalmente da un muletto mentre scendeva dallo stesso (non aveva inserito freno a mano) e sotto la voce
“conclusioni cliniche” “investito da muletto mentre era sceso a terra senza posizionare freno a mano”
Tale conclusione non può essere scalfita dalle dichiarazioni testimoniali acquisite su istanza di parte attrice.
Da un lato, infatti, il teste , asserito conducente dell'autocarro, Parte_3
è risultato incapace a testimoniare, in quanto trattandosi del conducente del veicolo investitore, è titolare di un interesse attuale e concreto, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio (Corte di Appello di Roma 21/7/2023 n.
2531).
Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni della teste Testimone_1 sorella dell'attore, si osserva quanto segue.
Sebbene sia ammissibile la testimonianza di costei, in quanto un interesse meramente fattuale all'esito della controversia è inidoneo ad incidere sulla capacità a testimoniare in se stessa, esso è pur sempre destinato a ripercuotersi sull'attendibilità del teste, assumendo rilievo in sede di valutazione delle relative dichiarazioni.
Nel caso in esame non solo l'unica testimone oculare risulta legata all'attore da rapporti di stretta parentela, ma la stessa ha reso dichiarazioni non propriamente coerenti con quelle risultanti dagli altri atti di causa.
In particolare, non risulta collimante la risposta fornita in relazione ai capitoli n. 2) e 3); invero la testimone ha così riposto “Si, è vero. Ho visto che il furgone procedendo a marcia indietro verso l'uscita, dove ci trovavamo io e mia
Pag. 8 di 14 cognata, investiva mio fratello di schiena mentre si stava dirigendo verso la segreteria, dopo essere sceso dal muletto” ed ancora “Si, è vero, l'ha urtato spingendolo verso lo scaffale”; a domanda ha altresì risposto: “preciso che lo scaffale verso il quale è sospinto mio fratello dal furgone era vicino alla porta delle segreteria, si trattava di uno scaffale di metallo di circa 1 metro e mezzo di altezza”
Confrontando tale dichiarazione con le fotografie dello stato dei luoghi, contenute nella relazione tecnica del P.I. e svolta in corso di Testimone_2 causa, è possibile rilevare che la ricostruzione del fatto operata dalla testimone appare inverosimile.
Infatti, se l'autocarro stava procedendo a marcia indietro “verso l'uscita”, punto di osservazione della testimone, non sarebbe stato fisicamente possibile che l'attore, una volta colpito dall'autocarro, venisse sospinto verso la segreteria la quale si trova ubicata al lato opposto rispetto al varco di uscita del capannone. Logicamente, se la manovra dell'autocarro era in uscita dal capannone, la spinta avrebbe dovuto essere verso l'uscita e non verso la segreteria che si trova, come dimostrano le fotografie, dalla parte opposta.
Ancora la testimone ha precisato che la manovra del furgone “fu abbastanza veloce”, in ciò, però, venendo smentita dalle risultanze della CTU tecnica espletata in corso di causa.
Infatti il consulente del Giudice, nel rispondere ai quesiti posti, sebbene abbia affermato di non poter esattamente stabilire l'esatta sequenza dinamica e dunque di non poter affermare o escludere la narrazione esposta in atto di citazione, e neppure di identificare univocamente il mezzo investitore per la mancanza di elementi tecnici (il veicolo non è stato esaminato in quanto si trovava non marciante nel piazzale di una ben precisata officina e privo di revisione fin dal 30/12/2022), rilevava comunque che, considerate le dimensioni del capannone ed il contesto in cui si sarebbe verificato il fatto, il mezzo investitore avrebbe potuto muoversi a ridottissime velocità, pari a quelle di manovra.
Con ciò si può, quindi, escludere la manovra repentina dell'autocarro riportata dalla testimone, e soprattutto l'idoneità dell'urto a determinare il sospingimento violento contro lo scaffale posto vicino alla segreteria.
Pag. 9 di 14 Pertanto, la dichiarazione della testimone su cui sostanzialmente si poggia la prova del fatto posto a fondamento della domanda, non gode di piena attendibilità e non può pertanto essere validamente utilizzata dal Giudice per l'accoglimento della domanda come proposta.
E' infatti consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una certa argomentazione, tratta dall'analisi di fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(Cass. 8/8/2019 n. 21187). Sono infatti riservate al Giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta fra le risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. 23/1/2014 n. 1359).
Tanto premesso, le dichiarazioni della testimone sono da considerarsi non affidabili, in quanto incongruenti con quanto provato tramite il certificato del sanitario del pronto soccorso e con lo stato dei luoghi rappresentato tramite la ctu.
Né può portare a conclusioni di segno diverso la circostanza per la quale l'I.N.A.I.L, che peraltro non è parte del presente giudizio, ha qualificato l'evento come incidente stradale con responsabilità di terzi;
infatti, anche a prescindere dall'ovvia considerazione che la qualificazione del fatto in termini di evento rientrante nella responsabilità civile auto consente ad I.N.A.L. di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del terzo responsabile e quindi della di lui compagnia assicuratrice (cosa che invece non sarebbe possibile se si trattasse di mero infortunio sul lavoro), non risulta che l'istituto abbia svolto indagini particolari in relazione alla dinamica del sinistro, ma si è basato sulle
Pag. 10 di 14 dichiarazioni rese dal danneggiato e dunque la relativa qualificazione giuridica non è in alcun modo dirimente.
Né può essere assunta quale determinante la posizione processuale assunta dal responsabile civile società proprietaria del veicolo Controparte_3 asseritamente investitore, costituitasi tardivamente solo in data 15/7/2022 dopo lo spirare dei termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c, al solo fine di contrastare e contestare quanto dedotto ed eccepito dalla propria compagnia assicuratrice. Infatti, va condiviso il principio stabilito dalle S.U. della S.C. (Cass. Sez. Unite, 5/5/2006, n. 10311), secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal
Pag. 11 di 14 giudice (Cass. Ord. 28/09/2018 n. 23470). Pertanto le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile civile vengono qui liberamente apprezzate dal giudice in collegamento e nel quadro delle complessive risultanze istruttorie.
Né, infine assume un valore concludente la consulenza medico legale pure svolta in corso di causa, rilevato che, come si legge a pagina 28 “le lesioni riportate possono essere compatibili sia con una dinamica di schiacciamento da parte di un furgone come dichiarato dal Sig. al CTU “…stavo Pt_1 scendendo dal muletto e stavo andando verso la segreteria … il furgone che aveva appena caricato la merce andando in retromarcia mi ha colpito alle spalle e mi ha spinto contro un bancone schiacciandomi”, sia con l'investimento da parte del muletto, come dichiarato in sede di Pronto Soccorso.” Pertanto circa il nesso di causalità non vi sono indicazioni certe ed univoche sull'origine delle lesioni lamentate dall'attore che possono quindi essere giustificate sia alla luce di una versione che dell'altra.
Per tali assorbenti ragioni va dedotto il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di dimostrare le modalità di accadimento del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta colposa, esclusiva o concorrente del conducente del mezzo, ai sensi dell'art. 2967 c.c.
Va quindi posta a fondamento della decisione, l'assorbente ratio decidendi costituita dal mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo
(Cass. n. 10540 del 19/4/2023), posto che, secondo le regole generali del riparto dell'onere probatorio, non era la convenuta compagnia assicuratrice a dover dimostrare che il sinistro aveva avuto un'origine diversa da quella affermata dall'attore, ma era questo a dover dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, vale a dire che l'evento era stato determinato dall'investimento da parte dell'autocarro in manovra di retromarcia: onere nella specie non assolto.
Peraltro, vale anche la pena di osservare che anche ad accogliere la ricostruzione del fatto storico effettuata dall'attore, si dovrebbe comunque fare applicazione della previsione di cui all'art. 1227 c.c.
Pag. 12 di 14 Infatti sul punto la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha da sempre affermato che in caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, oltre ad esaminare il comportamento del conducente del veicolo, bisogna valutare se il comportamento imprudente del pedone possa essere considerato concausa o causa esclusiva del sinistro. La dinamica del sinistro e l'apporto causale della condotta del pedone risulta importante sotto il profilo probatorio ai fini della responsabilità dell'evento e, quindi, per il conseguente diritto al risarcimento del danno subito.
La presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054
c.c., costituisce una norma di diritto singolare predisposta per meglio tutelare i terzi estranei all'uso del veicolo contro i rischi derivanti dal traffico dello stesso, e può essere superata solo nel caso in cui il medesimo fornisca la prova liberatoria della causa del sinistro, per cui l'investitore deve provare che alla base dell'evento dannoso ci sia stato in via esclusiva il comportamento del pedone. La responsabilità del conducente coinvolto nell'investi- mento del pedone pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data l'impossibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l'investimento.
Nel caso di specie l'attore pur avendo avuto chiara percezione della manovra dell'autocarro, che si stava apprestando ad uscire dal piazzale, in retromarcia e quindi con il motore acceso, invece di collocarsi in una posizione di sicurezza, anche al fine di agevolarne l'uscita, si poneva con il muletto nella parte posteriore dell'autocarro e senza prestare la dovuta attenzione ne discendeva proprio nel momento in cui l'autocarro stava ponendo in essere tale manovra.
Ne consegue, quindi, che la condotta dell'attore, è stata essa stessa causa dell'evento in quanto gravemente pericolosa ed imprevedibile da parte del conducente che non poteva vederlo, trovandosi nella parte posteriore.
La domanda attorea, pertanto, va respinta.
Pag. 13 di 14 Se pur la decisione sull'an risulti assorbente, si rileva, comunque, (sotto il profilo del quantum), che le risultanze della CTU medico-legale condurrebbero ad una valutazione complessiva del danno ben minore di quanto domandato.
Le spese di lite, tra attore e convenuta seguono la soccombenza ex art. CP_8
91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018 e
147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversa, dell'importanza e difficoltà delle questioni di diritto sottese e dell'attività espletata. Tra attore e convenuta , sono interamente Controparte_3 compensate.
Le spese delle due CTU, tecnica e medico legale, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice, secondo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, rigetta la domanda dell'attore.
Condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta Controparte_1 le spese del presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi
[...] per tutte le fasi,) di cui all'art. 4 del D.M. 37/2018 e 147/2022 ed allegate tabelle (scaglione indeterminabile, fino ad Euro 260.000) in complessivi €
14.103,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad IVA e Cap come per legge;
compensa integralmente le spese tra parte attrice e convenuta Controparte_3
[...] pone definitivamente le spese della CTU tecnica, e della CTU medica, a definitivo ed esclusivo carico della parte attrice.
Prato, 11/4/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
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