Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3211/2023 rg , sul ricorso depositato il 30/06/2023 proposto da , in persona del Parte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. (difeso da avv. Antonio Condello) Parte_1
nei confronti di (contumace ) CP_1
disattesa ogni contraria istanza , difesa , eccezione così definitivamente provvedendo:
“ Accoglie parzialmente l'opposizione e annulla il precetto nella parte eccedente la somma di 28.755, 76 euro quale sorte capitale .Dichiara inammissibile la domanda sulla diffida accertativa.
Condanna parte opposta al pagamento alla opponente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto, con distrazione a favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Preliminarmente - accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto ed il titolo formatosi in via amministrativa nei confronti del sig. Sig. , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), nella qualità di Liquidatore e Legale rappresentante pro-tempore della C.F._1
, (P. Iva: . Parte_1 P.IVA_1
Nel merito - dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto e del titolo esecutivo formatosi in via amministrativa siccome infondato in fatto ed in diritto e superato dal d.i. n. 66/2023 not in data 24.04.2023 e conseguentemente dichiarare non dovuta la somma ingiunta;
Annullare la seguente diffida accertativa: 1) prot. n. DA-RC/2023/0115, prot. N. 8831 del 11/04/2023 emessa in pari data dall'Ispettorato , a seguito di verbale Controparte_2 ispettivo n. 77 del 07.03.2023;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio e con statuizione ex art. 96 c.p.c. che tenga conto della condotta illegittima e per nulla collaborativa tenuta da controparte.
Parte ricorrente deduceva che:
1
- Che con l'anzidetto atto di precetto il sig. intimava e faceva precetto di pagare CP_1 all'istante, nel domicilio sopra eletto le seguenti somme: € 30.631,46 lordi, Onorari Parte_2 precetto € 354,00, Cassa previdenza € 14,16, IVA 22% € 81,00, TOTALE Spese € 449,16, Totale Precetto € 31.080,62 - Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, le spese di notifica del presente atto come da specifica dell' , diritti e occorrende fino al Parte_3 completo soddisfo con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata…;” che pertanto il sig. , nella Parte_1 qualità di Liquidatore e Legale rappresentante pro-tempore della Parte_1
come proponeva ricorso in opposizione a precetto ex art. 615, 617 c.p.c.
[...]
Parte opposta restava contumace .
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente fondato.
La causa riguarda la contestazione ad un precetto per somma capitale di 30.631,46 euro lordi oltre accessori e spese e ad una diffida accertativa di pari importo capitale notificati all'opponente .
L'opposto è stato dipendente della opponente dal 2.2.2004 al 31.12.2022.
La diffida accertativa alla base del precetto fa riferimento a emolumenti dei mesi settembre , ottobre
, novembre e dicembre 2022 e TFR , ed ha detratto già gli acconti percepiti ( v conteggio ispettivo )
Parte opponente evidenzia che sulla stessa pretesa pendeva giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo( proc 2585/23 ) emesso per retribuzioni di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 14a e 13a mensilità per l'anno 2022 e TFR..
Va però preso atto che il detto procedimento è stato definito con sentenza n 2090 del 16.12.2023 per cui non è più possibile la riunione dei giudizi ma occorre tener conto che comunque sulle stesse mensilità è intervenuto già un accertamento giudiziale che non può essere qui duplicato .
Va rilevato qui che l'azione è inammissibile ove la opponente vuole annullata la diffida accertativa , trattandosi di un provvedimento amministrativo con funzione di accertamento, e il giudice del lavoro non può sindacare con annullamento un provvedimento amministrativo.
Qui peraltro non è proposta una azione di accertamento negativo dei crediti .
Peraltro tale accertamento non sarebbe ammissibile perchè precluso dalla sentenza di accertamento e condanna nell'opposizione a decreto ingiuntivo , esitata con condanna della al pagamento Pt_1 della somma di euro 31.680,79 (lordi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
Detto ciò resta però da accertare allora la legittimità del precetto che atto che rimane in essere e non può ritenersi venuto meno per effetto del giudizio sul decreto ingiuntivo .
2 Orbene quanto all'opposizione al precetto , non è contestato il giusto ammontare e il diritto a percepire le somme
La opponente però sostiene Come risulta dalla relazione tecnica a firma del dott. la Per_1 stipulava con la una polizza assicurativa collettiva con contratto n. Parte_1 CP_3
0301352, convenzione n. 99042 in cui confluiva il TFR versato ai dipendenti (doc. 3). Nella fattispecie de qua, come da documentazione in atti, risultano accantonate per il lavoratore CP_1 complessivi euro 1.875,70. A ciò si aggiunga che ai fini della soddisfazione del credito vantato dai dipendenti venivano avviate trattative sindacali con tutto il personale. Dette trattative confluivano in n. 9 transazioni ex art 411 c.p.c., già depositate presso la competente ITL di . Vi è da Controparte_2 dire che il sig. non intendeva aderire. Invero, sebbene regolarmente invitato, non partecipava CP_1 all'incontro. >
La tesi della società non ha pieno fondamento .
Il motivo della mancata adesione alla definizione bonaria non può giustificare l'omissione della corresponsione del pagamento il cui diritto , se sorto validamente ed esigibile , va onorato pur senza cooperazione del creditore tramite semmai i percorsi legali di unilaterale liberazione .
Al lavoratore non si può imputare la mancata conciliazione come pretesto per non erogare il dovuto.
Tuttavia quanto all'effetto della polizza , emerge che una somma parziale rispetto al dovuto complessivo sul Tfr era accontanata come polizza assicurativa e la società produce riscontro documentale .
Parte opposta che aveva l'onere di contestare tale risultanza documentale , nulla ha fatto per smentire tale risultanza .Ne discende allora che va decurtata dalla somma precettata al lordo la somma di 1875,70 euro che era accantonata nella polizza collettiva in favore dell'opposto
In definitiva non essendo contestata la somma sul quantum complessivo ma solo la somma accantonata , il precetto era legittimo fino alla somma di 28.755, 76 ( ossia 30.631,46 - 1875,70 euro
) euro.
Sulla parte eccedente è fondata l' opposizione qui proposta
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte opposta per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore per cui era fondata l'opposizione ( 1875,70 ) e alla natura della causa( lavoro) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( tutte svolte ).
Reggio Calabria 30.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3