TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3783/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3783/2023
Trattazione scritta tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. LAIS NICOLA
ATTORE/I
e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. MARRUCO PIETRO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 15.04.2025 Il Giudice, esaminate le memorie conclusionali delle parti e preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti
Provvede come da separato provvedimento che segue
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3783/2023 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. LAIS NICOLA (CF ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. MARRUCO PIETRO (CF ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_2
Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ivi espressamente compresa quella ex art.648 c.p.c. che dovesse essere eventualmente formulata da parte opposta, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia:a) in via preliminaree pregiudiziale,accertata la sua giurisdizionesulla questione, disporre la mediazione perla questione qui in esamee, comunque, disporre il mutamento del rito, stante il fatto che la materia esula dalla locazione;
b) sempre in via preliminare e pregiudiziale, voglia sospendere il giudizio ex art. 295c.p.c., in attesa della definizione dell'appello avente R.G. n.307/23pendente avanti la Corte di Appello di Perugia, stante la stretta connessione tra i due giudizi;
c) nel merito, per tutte le ragioni di cuial presente atto ecomunque perquelle di giustizia,voglia dichiarare la nullità delle parti delcontrattoin essere tra le parti, come sopra indicato,lì doveprevede(art. 3 e 3bis, per come modificato nel 2016) un canone diverso da quello di cuiall'art. 93 (oggi 54) CCE, e la sostituzione,per i periodi in contestazione e per quelli seguenti,di dette clausolecon la previsione dell'obbligodi pagamento delle sole sommeex legedovute, parametrate al canone previstodall'art.1, comma 831bisdella legge n. 160/19, determinate nella misuradi euro 800,00annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale riterrà
pagina 2 di 5 conforme a legge, dichiarando non dovutele ulteriori somme richieste, oltre alcanone parametrato alcanone unicopredetto;
d) conseguentemente annullareo comunque revocareil decreto ingiuntivo qui opposto, inquanto non fondato su di un credito certo, liquido ed esigibile, non concedendo comunque la provvisoria esecutorietà richiesta;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, iva e cap nelle rispettive misure di legge.
Per il : Controparte_2
Voglia il Tribunale adito,respinta ogni eccezione e domanda contraria:
-in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
-disporre in ordine all'espletamento del procedimento di mediazione ed in ipotesi di suo insuccesso:
-respingere l'opposizione spiegata con conseguente integrale conferma del decreto opposto.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, Parte_3
pertanto, essere respinta. La questione relativa alla debenza dei canoni di locazione, secondo quanto rinveniente dal contratto inter partes, è stata già oggetto di altro giudizio tra le stesse parti, concluso con la Sentenza n 629/2023, confermata integralmente dalla Sentenza della Corte d'Appello di Perugia
datata 09.11.2023: ciò che differisce rispetto al predetto giudizio sono le annualità a cui si riferiscono i canoni richiesti: 2020 nel primo giudizio, 2021-2022 e 2023 in quello attuale. A tal proposito vale quanto già evidenziato nella richiamata Sentenza n 629/2023 e cioè “che hanno natura privatistica i contratti che l'ente pubblico stipula con i privati, ponendosi sullo stesso piano di questi ultimi, con esclusione di ogni potere di supremazia, a nulla rilevando il carattere pubblico dei fini per i quali tali negozi sono stati stipulati e pertanto, come nel caso di specie, le Pubbliche Amministrazioni sono legittimate a stipulare negozi iure privatorum, non essendo ravvisabile, alcun potere discrezionale o autoritativo del convenuto, che ha provveduto a concedere in locazione il terreno per CP_1
l'installazione degli impianti di telefonia alla ricorrente e che le controversie nascenti dopo la sottoscrizione del contratto che riguardano l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dallo pagina 3 di 5 stesso, appartengono quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Ciò premesso, si evidenzia comunque come le modifiche all'art 93 D.Lgs 259/2003, in ordina alla limitazione del potere degli Enti
locali di imporre, agli operatori di telecomunicazioni, oneri diversi dalla Tosap e/o Cosap risultano essere state introdotte successivamente alla stipula del contratto per cui è causa e che il predetto articolo “ha posto un limite” al solo “potere impositivo unilaterale degli enti locali, ma non ha contemplato minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito delle concessioni-
contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili” e soltanto a seguito della modifica apportata dalla L. 12/2019 all'art 12 del dlgs 33/2016 agli Enti Locali è fatto divieto di riscuotere qualunque onere finanziario a prescindere dalla natura e dal titolo, applicabile alle sole fattispecie future (cfr. Sent. Consiglio di Stato 3467/2020); peraltro, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dal convenuto, la porzione di immobile concessa in godimento alla controparte risulta appartenere al patrimonio disponibile dell'Ente (All. 3 fascicolo opposto) e, quindi,
comunque sottratta alla disciplina di cui all'art 93 dlgs 259/2003”. L'art 819 della Legge 160/2019
recita espressamente: “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti
il suolo pubblico”. Diversamente opinando, e cioè volendosi riconoscere l'applicazione della disciplina di cui all'art 93 dlgs/2003, come successivamente modificata, anche al patrimonio disponibile dell'Ente, ciò comporterebbe una lesione del legittimo affidamento dell'amministrazione nel rapporto concessorio, tenuto anche conto dell'accordo modificativo del contratto di locazione originario in essere tra le parti, concluso il 10.6.2015, con il quale “La Conduttrice nel corso della locazione si
(è)obbliga(ta) a rinunciare ad ulteriori richieste alla locatrice di applicazione della tariffa agevolata di
cui al punto c) della premessa (il riferimento è proprio all'art 93 dlgs 259/2003)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 rigetta il ricorso in opposizione e conferma il d.i. opposto nr 2677/23;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3783/2023
Trattazione scritta tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. LAIS NICOLA
ATTORE/I
e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. MARRUCO PIETRO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 15.04.2025 Il Giudice, esaminate le memorie conclusionali delle parti e preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti
Provvede come da separato provvedimento che segue
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3783/2023 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. LAIS NICOLA (CF ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. MARRUCO PIETRO (CF ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_2
Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ivi espressamente compresa quella ex art.648 c.p.c. che dovesse essere eventualmente formulata da parte opposta, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia:a) in via preliminaree pregiudiziale,accertata la sua giurisdizionesulla questione, disporre la mediazione perla questione qui in esamee, comunque, disporre il mutamento del rito, stante il fatto che la materia esula dalla locazione;
b) sempre in via preliminare e pregiudiziale, voglia sospendere il giudizio ex art. 295c.p.c., in attesa della definizione dell'appello avente R.G. n.307/23pendente avanti la Corte di Appello di Perugia, stante la stretta connessione tra i due giudizi;
c) nel merito, per tutte le ragioni di cuial presente atto ecomunque perquelle di giustizia,voglia dichiarare la nullità delle parti delcontrattoin essere tra le parti, come sopra indicato,lì doveprevede(art. 3 e 3bis, per come modificato nel 2016) un canone diverso da quello di cuiall'art. 93 (oggi 54) CCE, e la sostituzione,per i periodi in contestazione e per quelli seguenti,di dette clausolecon la previsione dell'obbligodi pagamento delle sole sommeex legedovute, parametrate al canone previstodall'art.1, comma 831bisdella legge n. 160/19, determinate nella misuradi euro 800,00annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale riterrà
pagina 2 di 5 conforme a legge, dichiarando non dovutele ulteriori somme richieste, oltre alcanone parametrato alcanone unicopredetto;
d) conseguentemente annullareo comunque revocareil decreto ingiuntivo qui opposto, inquanto non fondato su di un credito certo, liquido ed esigibile, non concedendo comunque la provvisoria esecutorietà richiesta;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, iva e cap nelle rispettive misure di legge.
Per il : Controparte_2
Voglia il Tribunale adito,respinta ogni eccezione e domanda contraria:
-in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
-disporre in ordine all'espletamento del procedimento di mediazione ed in ipotesi di suo insuccesso:
-respingere l'opposizione spiegata con conseguente integrale conferma del decreto opposto.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, Parte_3
pertanto, essere respinta. La questione relativa alla debenza dei canoni di locazione, secondo quanto rinveniente dal contratto inter partes, è stata già oggetto di altro giudizio tra le stesse parti, concluso con la Sentenza n 629/2023, confermata integralmente dalla Sentenza della Corte d'Appello di Perugia
datata 09.11.2023: ciò che differisce rispetto al predetto giudizio sono le annualità a cui si riferiscono i canoni richiesti: 2020 nel primo giudizio, 2021-2022 e 2023 in quello attuale. A tal proposito vale quanto già evidenziato nella richiamata Sentenza n 629/2023 e cioè “che hanno natura privatistica i contratti che l'ente pubblico stipula con i privati, ponendosi sullo stesso piano di questi ultimi, con esclusione di ogni potere di supremazia, a nulla rilevando il carattere pubblico dei fini per i quali tali negozi sono stati stipulati e pertanto, come nel caso di specie, le Pubbliche Amministrazioni sono legittimate a stipulare negozi iure privatorum, non essendo ravvisabile, alcun potere discrezionale o autoritativo del convenuto, che ha provveduto a concedere in locazione il terreno per CP_1
l'installazione degli impianti di telefonia alla ricorrente e che le controversie nascenti dopo la sottoscrizione del contratto che riguardano l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dallo pagina 3 di 5 stesso, appartengono quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Ciò premesso, si evidenzia comunque come le modifiche all'art 93 D.Lgs 259/2003, in ordina alla limitazione del potere degli Enti
locali di imporre, agli operatori di telecomunicazioni, oneri diversi dalla Tosap e/o Cosap risultano essere state introdotte successivamente alla stipula del contratto per cui è causa e che il predetto articolo “ha posto un limite” al solo “potere impositivo unilaterale degli enti locali, ma non ha contemplato minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito delle concessioni-
contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili” e soltanto a seguito della modifica apportata dalla L. 12/2019 all'art 12 del dlgs 33/2016 agli Enti Locali è fatto divieto di riscuotere qualunque onere finanziario a prescindere dalla natura e dal titolo, applicabile alle sole fattispecie future (cfr. Sent. Consiglio di Stato 3467/2020); peraltro, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dal convenuto, la porzione di immobile concessa in godimento alla controparte risulta appartenere al patrimonio disponibile dell'Ente (All. 3 fascicolo opposto) e, quindi,
comunque sottratta alla disciplina di cui all'art 93 dlgs 259/2003”. L'art 819 della Legge 160/2019
recita espressamente: “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti
il suolo pubblico”. Diversamente opinando, e cioè volendosi riconoscere l'applicazione della disciplina di cui all'art 93 dlgs/2003, come successivamente modificata, anche al patrimonio disponibile dell'Ente, ciò comporterebbe una lesione del legittimo affidamento dell'amministrazione nel rapporto concessorio, tenuto anche conto dell'accordo modificativo del contratto di locazione originario in essere tra le parti, concluso il 10.6.2015, con il quale “La Conduttrice nel corso della locazione si
(è)obbliga(ta) a rinunciare ad ulteriori richieste alla locatrice di applicazione della tariffa agevolata di
cui al punto c) della premessa (il riferimento è proprio all'art 93 dlgs 259/2003)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 rigetta il ricorso in opposizione e conferma il d.i. opposto nr 2677/23;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5