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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/07/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6078/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 1° luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6078/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
(figlia), nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Nazionale n. 18 (C.F.: ), (figlio), nato il CodiceFiscale_1 Parte_2
23.11.1963 ad Artena (RM), ivi residente in [...] (C.F.: C.F._2
) e (figlio), nato il [...] ad [...], ivi residente in
[...] Parte_3
Via Nazionale n. 106 (C.F.: ), quali eredi della madre Sig.ra CodiceFiscale_3 [...]
nata a [...] il [...], deceduta ad Artena il 17.12.2023 (C.F.: Per_1 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Paoletti (C.F. C.F._4
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._5
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 15/10/2024, , e , Persona_2 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di deceduta il 17/12/2023, chiedevano all'intestato Tribunale Persona_1 di: “-1) dichiari il diritto della Sig.ra , e per essa dei suoi figli, eredi Persona_1 aventi causa, Sig.ri , e , alla indennità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accompagnamento ex art. 1, L. 18/80, a decorrere dall'1.12.2022, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa;
2) condanni l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere loro i relativi ratei maturati dall'1.12.2022 al
17.12.2023. Oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 412/91.
Rifuse le spese di lite, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 1/7/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri Persona_1 decreto di omologa del 22/8/2023 all'esito del proc. di ATPO n. 3862/2022 RG del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dal mese di dicembre 2022 (v. doc. n. 3 allegato al ricorso).
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 2/10/2023 e in data CP_1
13/11/2023 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale per mezzo degli eredi dell'avente diritto, successivamente al decesso di
[...] avvenuto il 17/12/2023, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 Per_1 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 22/8/2023 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di e per lei dei suoi eredi odierni ricorrenti, all'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dal mese di dicembre 2022 sino al
17/12/2023, data del decesso.
7. Condanna pertanto l' al pagamento in favore dei ricorrenti, n.q. di eredi di CP_1 [...]
dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dal Per_1
1/12/2022 al 17/12/2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al soddisfo. Si precisa che la rivalutazione monetaria è dovuta a titolo di maggior danno, qualora la rivalutazione monetaria dovuta sul singolo rateo sia maggiore degli interessi e in tal caso è dovuta al creditore, a titolo di maggior danno, la differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti ai sensi dell'art. 16 comma 6 L. 412/1991.
3
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti CP_1 liquidate nella misura di € 43,00 per spese, di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti n.q. di eredi di all'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dall'1/12/2022 sino al 17/12/2023, data del decesso, oltre interessi e rivalutazione, quest'ultima a titolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti, calcolati dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti n.q. di eredi di CP_1 Persona_1 dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dall'1/12/2022 sino al 17/12/2023, data del decesso, oltre interessi e rivalutazione,
4 quest'ultima a titolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti, calcolati dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate nella CP_1 misura di € 43,00 per spese, di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 1° luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6078/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
(figlia), nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Nazionale n. 18 (C.F.: ), (figlio), nato il CodiceFiscale_1 Parte_2
23.11.1963 ad Artena (RM), ivi residente in [...] (C.F.: C.F._2
) e (figlio), nato il [...] ad [...], ivi residente in
[...] Parte_3
Via Nazionale n. 106 (C.F.: ), quali eredi della madre Sig.ra CodiceFiscale_3 [...]
nata a [...] il [...], deceduta ad Artena il 17.12.2023 (C.F.: Per_1 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Paoletti (C.F. C.F._4
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._5
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 15/10/2024, , e , Persona_2 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di deceduta il 17/12/2023, chiedevano all'intestato Tribunale Persona_1 di: “-1) dichiari il diritto della Sig.ra , e per essa dei suoi figli, eredi Persona_1 aventi causa, Sig.ri , e , alla indennità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accompagnamento ex art. 1, L. 18/80, a decorrere dall'1.12.2022, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa;
2) condanni l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere loro i relativi ratei maturati dall'1.12.2022 al
17.12.2023. Oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 412/91.
Rifuse le spese di lite, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 1/7/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
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2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri Persona_1 decreto di omologa del 22/8/2023 all'esito del proc. di ATPO n. 3862/2022 RG del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dal mese di dicembre 2022 (v. doc. n. 3 allegato al ricorso).
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 2/10/2023 e in data CP_1
13/11/2023 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale per mezzo degli eredi dell'avente diritto, successivamente al decesso di
[...] avvenuto il 17/12/2023, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 Per_1 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 22/8/2023 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di e per lei dei suoi eredi odierni ricorrenti, all'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dal mese di dicembre 2022 sino al
17/12/2023, data del decesso.
7. Condanna pertanto l' al pagamento in favore dei ricorrenti, n.q. di eredi di CP_1 [...]
dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati dal Per_1
1/12/2022 al 17/12/2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al soddisfo. Si precisa che la rivalutazione monetaria è dovuta a titolo di maggior danno, qualora la rivalutazione monetaria dovuta sul singolo rateo sia maggiore degli interessi e in tal caso è dovuta al creditore, a titolo di maggior danno, la differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti ai sensi dell'art. 16 comma 6 L. 412/1991.
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3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti CP_1 liquidate nella misura di € 43,00 per spese, di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti n.q. di eredi di all'indennità di Persona_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dall'1/12/2022 sino al 17/12/2023, data del decesso, oltre interessi e rivalutazione, quest'ultima a titolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti, calcolati dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti n.q. di eredi di CP_1 Persona_1 dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dall'1/12/2022 sino al 17/12/2023, data del decesso, oltre interessi e rivalutazione,
4 quest'ultima a titolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti, calcolati dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate nella CP_1 misura di € 43,00 per spese, di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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