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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 775/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianluca SPOLVERATO e dell'avv. Parte_1 Francesca appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Torquato PIRANI CP_1 appellato/i
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza n. 994/2024, resa dal Tribunale di Bologna in data 16/07/2024, qui appellata, la Parte_1 ricorreva in giudizio al fine di sentire “a) accertare e dichiarare l'erroneità e/o infondatezza della variazione del rapporto assicurativo e del tasso di premio relativo al codice ditta n. 19751931 - PAT 22562085, comunicato dall' sede di CP_1
Bologna con decorrenza dal 1°maggio 2020, […]. b) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da all' a titolo di integrazione del premio Parte_1 CP_1 assicurativo, oltre a sanzioni civili ed interessi di mora, a decorrere dal 1° maggio 2020 e per il periodo successivo o comunque con riferimento ai periodi oggetto di riclassificazione tariffaria;
c) per l'effetto, dichiarare indebito il versamento da parte di di tutte le somme a titolo di premi, sanzioni, interessi ed Parte_1 accessori relativi agli anni 2020 e successivi, calcolati tenendo conto dell'infortunio pag. 1 di 9 del 30/09/2019 nonché applicando le voci di tariffa 3110 e/o 3600, con condanna dell'Istituto alla restituzione a favore della società ricorrente delle somme indebite sopra indicate, oltre agli interessi previsti ex lege»; in via subordinata…: «a) accertare e dichiarare l'erroneità e/o infondatezza della variazione del rapporto assicurativo e del tasso di premio relativo al codice ditta n. 19751931 - PAT 22562085, comunicato dall' sede di Bologna con decorrenza dal 1° maggio 2020, […], CP_1 accertare e dichiarare l'applicazione di una diversa e congrua voce di tariffa corrispondente alle effettive lavorazioni svolte da b) per Parte_1
l'effetto, rideterminare gli importi spettanti all' in base alle somme che verranno CP_1 eventualmente accertate in giudizio come dovute dalla ricorrente;
dichiarare indebito anche parzialmente il versamento da parte di elle somme a titolo Parte_1 di premi, sanzioni, interessi ed accessori relativi agli anni 2020 e successivi, con condanna dell' alla restituzione a favore della società ricorrente delle somme CP_2 indebite sopra indicate, oltre agli interessi previsti ex lege. Sosteneva, infatti, la società che erroneamente avrebbe individuato una CP_1 classificazione diversa rispetto al passato, riconducendo l'attività dell'impresa al tipo edile per una parte e all'installazione di impianti per un altro aspetto, senza considerare la materialità reale della stessa. Inoltre, parte ricorrente rileva che avrebbe errato nel considerare l'infortunio CP_1 mortale occorso nel 2019 ad un dipendente della ricorrente influente al fine della quantificazione del premio, in quanto detto evento sarebbe del tutto estraneo alla responsabilità datoriale”. Si costituiva l “contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando che il CP_1 tipo di attività svolta dalla società rientrerebbe a pieno titolo in quella di tipo edile e in quella di installazione di impianti, così come non vi sarebbero dubbi sulla responsabilità aziendale per il decesso del dipendente nel 2019 a causa dell'infortunio, responsabilità che, in ogni modo, non avrebbe alcuna rilevanza in ordine all'incremento del premio.” Svolta istruttoria anche orale, il Tribunale pronunciava sentenza con cui affermava di accogliere parzialmente il ricorso, accertando “che le lavorazioni della parte ricorrente devono essere fatte rientrare complessivamente solo nella voce 3110” e condannando a rideterminare gli importi spettanti in base alla classificazione CP_1 esclusivamente nella voce 3110, nonché alla restituzione, in favore della società ricorrente, delle somme eventualmente versate in misura superiore, maggiorate degli interessi”. Osservava innanzi tutto, per quanto qui ancora rileva, che in ambito assicurativo il procedimento classificatorio richiede che, laddove vi siano diverse attività, sia accertato se le stesse siano autonome o correlate da vincolo di complementarietà, accessorietà o sussidiarietà e, nel secondo caso, sia applicata a tutte la classificazione di quella principale. Nel merito, affermava che la società ricorrente “non si occupa di costruire alcunché, quanto piuttosto, in via prevalente, di provvedere ad assemblare e poi montare imponenti opere metalliche di scaffalatura, destinate a grandi complessi industriali pag. 2 di 9 o commerciali … Dunque, non vi è praticamente alcun presupposto tra quelli richiesti dalla voce 6215, la quale, come è evidente, inerisce in via principale alle operazioni di fabbricazione e, in ogni modo, in relazione ad una tipologia di manufatti di dimensioni contenute. L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha permesso, poi, di accertare in concreto come si sviluppasse l'attività aziendale di assemblaggio e montaggio degli scaffali … evidenziando l'imponenza delle opere, che arrivano anche ad oltre quaranta metri di altezza e che richiedono macchinari specifici, dispositivi di sicurezza particolari per i lavori in altezza e professionalità lavorativa peculiare.” Evidenziava quindi di riscontrare numerosissime analogie dell'attività in questione con quelle previste dalla voce di tariffa n. 3110 indicata da : “Innanzitutto, il CP_1 profilo relativo alle dimensioni ragguardevoli a livello strutturale, certamente proprio della maggior parte delle costruzioni edili. Inoltre, tra i lavori di cui alla voce in commento sono espressamente compresi quelli posti in essere attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati, quali sono quelli utilizzati dalla società ricorrente, che, come detto, assembla parti di scaffali già realizzati e poi li installa, senza che detta attività trasmodi in qualcosa di modificativo in termini di fabbricazione, circostanza che, a prescindere dal fatto che non vi fosse coincidenza di imprese, avrebbe fatto rientrare le relative opere di assemblaggio nella voce propria della produzione … Ancora, la declaratoria fa riferimento anche ad opere quali serramenti, infissi e controsoffitti e, con definizione di chiusura, richiama opere «affini» a queste, quali potrebbero essere scaffali strutturali come quelli assemblati e montati dalla Parte_1
Il primo giudice ha riconosciuto parimenti corretta l'indicazione di della voce CP_1
3600 per l'attività relativa agli impianti automatizzati, pure svolta in taluni casi dalla ricorrente: “Non c'è dubbio, in effetti, che, nel momento in cui la scaffalatura sia di tipo automatizzato, la stessa integri gli estremi di un impianto tra quelli «appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso». Né rileva che l'azienda non si occupi direttamente dell'impiantistica elettrica, o idraulica (rimessa ad aziende terze e specializzate), in quanto per la riconduzione alla voce 3600 è sufficiente anche solo il montaggio di parte dell'impianto”, evidenziando come la stessa normativa di settore inquadra il montaggio e l'installazione di impianti al di fuori del Gruppo 6, per farli rientrare nella voce 3600. Il primo giudice ha infine concluso per la stretta interconnessione tra le dette attività e per la loro sostanziale pertinenza più all'ambito dei “lavori edili che a quello del montaggio di arredamenti e di mobili in materiale metallico…” così giungendo alla necessità di classificare l'attività imprenditoriale nella sola voce 3100. Con riferimento all'infortunio mortale, il primo giudice ha evidenziato che, ove anche sussistente una condotta colposa dell'infortunato, come sostenuto dalla società ricorrente, la stessa non avrebbe certo integrato abnormità di comportamento, con conseguente sua irrilevanza sul piano della responsabilità datoriale. Ancora, ha rilevato come l'utilizzo non corretto dei DPI da parte del lavoratore, lamentato dalla pag. 3 di 9 stessa parte ricorrente, potesse ritenersi elemento almeno in parte prevedibile e di cui la società avrebbe dovuto tenere conto, predisponendo adeguata vigilanza.
2. Ha proposto appello la società sulla scorta di tre motivi: Pt_1 Parte_1
I) Del tutto erroneamente, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie per cui è causa la voce di tariffa da utilizzarsi per la costruzione di edifici. L'attività di deve essere inquadrata nella voce di tariffa 6215, Pt_1 come inizialmente determinato dallo stesso istituto, e, in subordine, nella voce di tariffa 3600, indicata sempre dall' al termine CP_1 dell'accesso ispettivo. II) La sentenza viola il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il tribunale ritenuto applicabile una classificazione deteriore rispetto a quanto richiesto tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria dall' CP_1
III) L'accertato livello di alcolemia nel sangue del sig. ER
(sufficientemente contenuto da non essere percepito da colleghi e referenti, ma sufficientemente elevato da incidere sull'eziologia di un infortunio in quota) doveva condurre il tribunale di prime cure ad escludere “l'occasione di lavoro” e, quindi, la rilevanza dell'infortunio ai fini della determinazione del premio dovuto dalla società. la scelta del lavoratore di assumere alcool, pur dovendo effettuare lavori in quota, è idonea a configurare rischio elettivo che, come accertato dalle autorità amministrative e giudiziarie penali rumene, vale ad escludere il concorso del datore di lavoro nell'accadimento. La società appellante ha illustrato le ragioni di doglianza e riproposto le gradate conclusioni di cui sopra si è detto.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che ha CP_1 contestato la prospettazione dell'appellante circa la natura dell'attività di impresa, evidenziandone gli elementi più rischiosi e sottolineando come l'iniziale classamento derivava da una descrizione dell'attività – bensì astrattamente corretta, in sé – da cui non era dato di percepire la rilevanza delle dimensioni del prodotto finale, assimilabile ad un edificio;
ancora, ha sottolineato che “nell'ambito dell'attività svolta dalla vi sono operazioni che a seconda delle modalità con cui sono Parte_1 eseguite e soprattutto delle altezze da terra a cui sono svolte comportano rischi ben diversi. La voce 3600 menziona: “Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Ecc.” A ben vedere l'installazione di impianti nell'ambito delle attività eseguite dalla è chiaramente individuabile solo in riferimento all'installazione degli Parte_1
pag. 4 di 9 impianti o parti degli impianti di automazione dei magazzini automatici: rulliere, binari, convogliatori, trasloelevatori e degli impianti di movimentazione (come indicato a pag. 8 del parere dell'Ing. della (doc. 1 Per_2 Parte_2 fasc. primo grado). Per tale ragione l' ha ritenuto di applicare la voce CP_1 CP_2
3600 solo a tale semento di attività. L'applicazione della voce 3600 non risulta però essere appropriata con riguardo ai lavori per il montaggio degli scaffali industriali, per le tamponature delle pareti, per il rivestimento delle facciate e per il rivestimento della copertura, che sono attività con lo stesso ciclo lavorativo e l'impiego di attrezzature equivalenti (autogru, piattaforme elevabili, gru, saldatrici ecc.) a quelle delle lavorazioni di montaggio di opere provvisionali e di servizio e alla posa in opera di serramenti, infissi, controsoffitti e affini in qualsiasi materiale. Le quali ultime però sono menzionate e comprese nella voce 3110 (si veda in particolare a metà e all'ultimo rigo della voce). Per tali ragioni trattandosi di attività con lo stesso ciclo lavorativo e l'impiego di attrezzature equivalenti rispetto a quelle menzionate e comprese nella voce 3110 è necessario che siano classificate alla medesima voce, in quanto il rischio ad esse correlato è quello collegato a detta voce e non quello relativo alla voce 3600, che è rapportata ad un rischio ben inferiore con un tasso 43,75 per mille contro un tasso del 110 per mille della voce 3110”. L' appellato ha poi correttamente dato atto di avere richiesto una diversa e CP_2 meno onerosa classificazione rispetto a quella in concreto riconosciuta dal Tribunale. Quanto, infine, all'incidenza sul premio dell'infortunio mortale e alla controversa rilevanza della condotta dello stesso infortunato nella sua causazione, l' CP_2 appellato ha negato esservi elementi anche minimi per ritenere che il lavoratore avesse assunto alcool in tempo prossimo all'evento e in misura tale da alterarne le capacità e percezioni, ribadendo come la dinamica accertata dalla competenti autorità avesse dato adeguatamente conto della “normalità” della condotta (e dunque della mancanza di qualsiasi abnormità). L' ha dunque concluso per l'integrale rigetto del gravame. CP_1
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già dotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
Le prime due ragioni di gravame attengono al tema della controversa correttezza della classificazione dell'attività imprenditoriale e possono essere congiuntamente esaminati, dovendosi premettere, peraltro, che – come incontroverso – la pronuncia del Tribunale è comunque errata laddove (nel convincimento opposto) ha finito per applicare a tutte le attività in questione un tasso di tariffa più oneroso rispetto a quanto richiesto dallo stesso , il che integra vizio di ultrapetizione, posto che la CP_1 materia de qua non ha ragione di sottrarsi ai principi civilistici generali, per quanto il rapporto assicurativo abbia riflessi di natura “pubblicistica”. Quanto al merito della classificazione, pare corretto e opportuno muovere dalla premessa dello stesso parere “La descrizione dell'attività dell'azienda Pt_2
pag. 5 di 9 è stata dedotta dalla documentazione presente in Parte_1 procedura “Contenzioso amministrativo” e da quella acquista dalla scrivete ed elencata nel precedente paragrafo.
… Nella denuncia di esercizio presentata in data 15/12/2015 alla sede di CP_1
Bologna, la società comunicava di: occuparsi dell'attività di “montaggio scaffalature industriali automatizzate e non, assemblaggio spalle, verticalizzazione spalle, tassellamento”, prodotti finiti
“scaffalature industriali, impianti automatici, porta palletts, soppalchi, passerelle”, impianti e attrezzature utilizzate “muletti, piattaforme aeree, trapani, avvitatori, saldatrici e chiavi di varie misure e dimensioni”, lavorazione principale e ciclo di lavorativo “montaggio scaffalature industriali automatizzate e non, assemblaggio spalle, verticalizzazione spalle, tassellamento...” e “saldature per fissaggio scaffalature durante il montaggio”. La società come dichiarato dal suo legale rappresentante: “fin Parte_1 dall'inizio della sua attività si è sempre occupata di montaggio di scaffalatura industriali automatizzate e non, assemblaggio spalle, verticalizzazione spalle e tassellamento. La struttura metallica generalmente viene pre-assemblata a terra e poi viene verticalizzata a mezzo di sollevatore telescopico e/o autogru e poi (saldata) viene fissata a terra e rivestita con vari materiali”. Il legale rappresentante dichiara anche che la non costruisce scaffalature ma le monta su Parte_1 richiesta delle aziende produttrici. Circa le lavorazioni svolte, il responsabile tecnico della ditta in parola precisa che la prevalenza pressoché esclusiva del lavoro svolto
“consiste nel montaggio di tutta la struttura meccanica portante destinata a costituire un magazzino autoportante automatizzato” “Può capitare che oltre a montare la parte della scaffalatura del magazzino le aziende ci chiedano di montare altre parti come l'impianto di movimentazione (binari, rulliere)”. Agli atti ci sono tre contratti della ditta con ditte costruttrici di Parte_1 scaffalature industriali, in cui sono riportate le descrizioni dei lavori affidati alla ditta che confermano l'effettuazione di montaggio di magazzini Parte_1 automatici autoportanti, dei rivestimenti e degli impianti di di movimentazione- automazione (es.: convogliatori e trasloelevatori). Le voci di tariffa utili alla decisione (esclusa la voce 6215, che va effettivamente esclusa per la genericità riduttiva del perimetro: “produzione di manufatti, non prevista in altri riferimenti di tariffa, ottenuti per assemblaggio anche con parti in diverso materiale”) sono rispettivamente:
Gruppo 3600 Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi.
pag. 6 di 9 Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500. Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere;
compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Gruppo 3110 Lavori totali o parziali di costruzione, finitura, demolizione e ristrutturazione edile realizzati in qualunque materiale anche con l'impiego di elementi prefabbricati;
compresi, se non eseguiti a sé stanti, gli eventuali lavori di impiantistica generale interna, ad es. idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne. Lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici, ad es. sabbiature e attacchi chimici. Lavori di consolidamento strutturale anche per adeguamento sismico, ad es. tirantature, chiodature, iniezioni, cordolature. Realizzazione di coperture sospese, strallate e simili. Lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio, ad es. ponteggi, gru, centinature;
esclusi i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili effettuati a sé stanti, per i quali v. riferimenti specifici. Lavori edili eseguiti in sottosuolo, ad es. parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi all'interno di gallerie;
esclusi i lavori minerari per i quali v. grande gruppo 7. Lavori di impermeabilizzazione e di isolamento;
esclusi i lavori eseguiti a sé stanti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, per i quali v. riferimenti specifici. Posa in opera di serramenti, infissi, controsoffitti e affini in qualsiasi materiale.
La natura delle attività della possono essere ravvisate, nella seconda (e più Pt_1 onerosa) voce solo ove contempla “Lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio, ad es. ponteggi, gru, centinature” che però espressamente esclude “i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili effettuati a sé stanti, per i quali v. riferimenti specifici”, il che induce ad applicare la previsione con “prudenza”, poiché il solo svolgimento di “Lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi modulari, tubolari e simili, eseguiti a sé stanti” ricade nella voce 3150 il cui tasso [91,63] è significativamente inferiore a quello della 3110 [109,69]
In sede di verifica l'attività della società così era ricostruita:
pag. 7 di 9 Eloquente è che proprio a seguito di quella verifica de visu l abbia ritenuto di CP_1 attribuire a tutte le attività la tariffa 3600 (doc. 18 di parte ricorrente, pag. 5). L'elemento decisivo deve ritenersi quello che le attività di montaggio/assemblaggio sono sempre effettuate a terra e non – come invece nelle attività propriamente edilizie – anche e soprattutto in quota. E' poi vero che vi sono anche lavorazioni in quota – come comprovato dallo stesso infortunio da cui è scaturito l'approfondimento amministrativo – ma esse sono a limitati fini di fissaggio e con impianti elevatori (cestelli) che devono ritenersi meno pericolosi di quelli utilizzabili nei cantieri, se non altro che per la limitata loro funzione e per la stessa tipologia della struttura – geometrica e ripetitiva – che comporta un rischio di movimentazione inferiore perché più prevedibile. L'attribuzione della voce 3110 risulta impropriamente penalizzante, poiché – come chiaro dallo stesso testo della “declaratoria” – il rischio principale dalla stessa considerato è proprio, invece, la caduta dall'alto, ovvero altre pericolosità molto caratterizzate e qui del tutto assenti (si pensi ai “Lavori edili eseguiti in sottosuolo,
pag. 8 di 9 ad es. parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi all'interno di gallerie;
esclusi i lavori minerari per i quali v. grande gruppo 7”) In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento per la parte in cui invoca la correzione dell'ultrapetizione e l'accertamento del diritto a meno onerosa tariffa – in particolare, che applicabile alle lavorazioni tutte è quella alla voce n. 3600. La decisione deve invece essere per il resto confermata, reputandosi corretto quanto statuito dal primo giudice in ordine alla mancanza (di prova) di qualsiasi elemento di abnormità nella condotta del lavoratore vittima dell'infortunio mortale – e ciò anche sulla scorta delle puntuali indicazioni offerte da nella memoria di costituzione CP_1 in questa sede e sopra riassunte.
5. Nella regolamentazione delle spese pare corretto tenere conto della parziale reciprocità della soccombenza e della stessa anomalia dell'iter amministrativo e giudiziario, che hanno condotto a un crescendo di oneri non coerente con le verifiche in loco, prima, ed alla stessa ratio decidendi, poi.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 994/2024 del Tribunale Parte_1 di Bologna resa e pubblicata il giorno 16/7/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e parziale riforma della sentenza impugnata,
1. accerta e dichiara che la voce di tariffa applicabile alle lavorazioni svolte da è quella prevista alla voce n. 3600, con quanto di conseguenza Controparte_3 sulle eventuali restituzioni e
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio Bologna, 3/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 775/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianluca SPOLVERATO e dell'avv. Parte_1 Francesca appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Torquato PIRANI CP_1 appellato/i
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza n. 994/2024, resa dal Tribunale di Bologna in data 16/07/2024, qui appellata, la Parte_1 ricorreva in giudizio al fine di sentire “a) accertare e dichiarare l'erroneità e/o infondatezza della variazione del rapporto assicurativo e del tasso di premio relativo al codice ditta n. 19751931 - PAT 22562085, comunicato dall' sede di CP_1
Bologna con decorrenza dal 1°maggio 2020, […]. b) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da all' a titolo di integrazione del premio Parte_1 CP_1 assicurativo, oltre a sanzioni civili ed interessi di mora, a decorrere dal 1° maggio 2020 e per il periodo successivo o comunque con riferimento ai periodi oggetto di riclassificazione tariffaria;
c) per l'effetto, dichiarare indebito il versamento da parte di di tutte le somme a titolo di premi, sanzioni, interessi ed Parte_1 accessori relativi agli anni 2020 e successivi, calcolati tenendo conto dell'infortunio pag. 1 di 9 del 30/09/2019 nonché applicando le voci di tariffa 3110 e/o 3600, con condanna dell'Istituto alla restituzione a favore della società ricorrente delle somme indebite sopra indicate, oltre agli interessi previsti ex lege»; in via subordinata…: «a) accertare e dichiarare l'erroneità e/o infondatezza della variazione del rapporto assicurativo e del tasso di premio relativo al codice ditta n. 19751931 - PAT 22562085, comunicato dall' sede di Bologna con decorrenza dal 1° maggio 2020, […], CP_1 accertare e dichiarare l'applicazione di una diversa e congrua voce di tariffa corrispondente alle effettive lavorazioni svolte da b) per Parte_1
l'effetto, rideterminare gli importi spettanti all' in base alle somme che verranno CP_1 eventualmente accertate in giudizio come dovute dalla ricorrente;
dichiarare indebito anche parzialmente il versamento da parte di elle somme a titolo Parte_1 di premi, sanzioni, interessi ed accessori relativi agli anni 2020 e successivi, con condanna dell' alla restituzione a favore della società ricorrente delle somme CP_2 indebite sopra indicate, oltre agli interessi previsti ex lege. Sosteneva, infatti, la società che erroneamente avrebbe individuato una CP_1 classificazione diversa rispetto al passato, riconducendo l'attività dell'impresa al tipo edile per una parte e all'installazione di impianti per un altro aspetto, senza considerare la materialità reale della stessa. Inoltre, parte ricorrente rileva che avrebbe errato nel considerare l'infortunio CP_1 mortale occorso nel 2019 ad un dipendente della ricorrente influente al fine della quantificazione del premio, in quanto detto evento sarebbe del tutto estraneo alla responsabilità datoriale”. Si costituiva l “contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando che il CP_1 tipo di attività svolta dalla società rientrerebbe a pieno titolo in quella di tipo edile e in quella di installazione di impianti, così come non vi sarebbero dubbi sulla responsabilità aziendale per il decesso del dipendente nel 2019 a causa dell'infortunio, responsabilità che, in ogni modo, non avrebbe alcuna rilevanza in ordine all'incremento del premio.” Svolta istruttoria anche orale, il Tribunale pronunciava sentenza con cui affermava di accogliere parzialmente il ricorso, accertando “che le lavorazioni della parte ricorrente devono essere fatte rientrare complessivamente solo nella voce 3110” e condannando a rideterminare gli importi spettanti in base alla classificazione CP_1 esclusivamente nella voce 3110, nonché alla restituzione, in favore della società ricorrente, delle somme eventualmente versate in misura superiore, maggiorate degli interessi”. Osservava innanzi tutto, per quanto qui ancora rileva, che in ambito assicurativo il procedimento classificatorio richiede che, laddove vi siano diverse attività, sia accertato se le stesse siano autonome o correlate da vincolo di complementarietà, accessorietà o sussidiarietà e, nel secondo caso, sia applicata a tutte la classificazione di quella principale. Nel merito, affermava che la società ricorrente “non si occupa di costruire alcunché, quanto piuttosto, in via prevalente, di provvedere ad assemblare e poi montare imponenti opere metalliche di scaffalatura, destinate a grandi complessi industriali pag. 2 di 9 o commerciali … Dunque, non vi è praticamente alcun presupposto tra quelli richiesti dalla voce 6215, la quale, come è evidente, inerisce in via principale alle operazioni di fabbricazione e, in ogni modo, in relazione ad una tipologia di manufatti di dimensioni contenute. L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha permesso, poi, di accertare in concreto come si sviluppasse l'attività aziendale di assemblaggio e montaggio degli scaffali … evidenziando l'imponenza delle opere, che arrivano anche ad oltre quaranta metri di altezza e che richiedono macchinari specifici, dispositivi di sicurezza particolari per i lavori in altezza e professionalità lavorativa peculiare.” Evidenziava quindi di riscontrare numerosissime analogie dell'attività in questione con quelle previste dalla voce di tariffa n. 3110 indicata da : “Innanzitutto, il CP_1 profilo relativo alle dimensioni ragguardevoli a livello strutturale, certamente proprio della maggior parte delle costruzioni edili. Inoltre, tra i lavori di cui alla voce in commento sono espressamente compresi quelli posti in essere attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati, quali sono quelli utilizzati dalla società ricorrente, che, come detto, assembla parti di scaffali già realizzati e poi li installa, senza che detta attività trasmodi in qualcosa di modificativo in termini di fabbricazione, circostanza che, a prescindere dal fatto che non vi fosse coincidenza di imprese, avrebbe fatto rientrare le relative opere di assemblaggio nella voce propria della produzione … Ancora, la declaratoria fa riferimento anche ad opere quali serramenti, infissi e controsoffitti e, con definizione di chiusura, richiama opere «affini» a queste, quali potrebbero essere scaffali strutturali come quelli assemblati e montati dalla Parte_1
Il primo giudice ha riconosciuto parimenti corretta l'indicazione di della voce CP_1
3600 per l'attività relativa agli impianti automatizzati, pure svolta in taluni casi dalla ricorrente: “Non c'è dubbio, in effetti, che, nel momento in cui la scaffalatura sia di tipo automatizzato, la stessa integri gli estremi di un impianto tra quelli «appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso». Né rileva che l'azienda non si occupi direttamente dell'impiantistica elettrica, o idraulica (rimessa ad aziende terze e specializzate), in quanto per la riconduzione alla voce 3600 è sufficiente anche solo il montaggio di parte dell'impianto”, evidenziando come la stessa normativa di settore inquadra il montaggio e l'installazione di impianti al di fuori del Gruppo 6, per farli rientrare nella voce 3600. Il primo giudice ha infine concluso per la stretta interconnessione tra le dette attività e per la loro sostanziale pertinenza più all'ambito dei “lavori edili che a quello del montaggio di arredamenti e di mobili in materiale metallico…” così giungendo alla necessità di classificare l'attività imprenditoriale nella sola voce 3100. Con riferimento all'infortunio mortale, il primo giudice ha evidenziato che, ove anche sussistente una condotta colposa dell'infortunato, come sostenuto dalla società ricorrente, la stessa non avrebbe certo integrato abnormità di comportamento, con conseguente sua irrilevanza sul piano della responsabilità datoriale. Ancora, ha rilevato come l'utilizzo non corretto dei DPI da parte del lavoratore, lamentato dalla pag. 3 di 9 stessa parte ricorrente, potesse ritenersi elemento almeno in parte prevedibile e di cui la società avrebbe dovuto tenere conto, predisponendo adeguata vigilanza.
2. Ha proposto appello la società sulla scorta di tre motivi: Pt_1 Parte_1
I) Del tutto erroneamente, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie per cui è causa la voce di tariffa da utilizzarsi per la costruzione di edifici. L'attività di deve essere inquadrata nella voce di tariffa 6215, Pt_1 come inizialmente determinato dallo stesso istituto, e, in subordine, nella voce di tariffa 3600, indicata sempre dall' al termine CP_1 dell'accesso ispettivo. II) La sentenza viola il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il tribunale ritenuto applicabile una classificazione deteriore rispetto a quanto richiesto tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria dall' CP_1
III) L'accertato livello di alcolemia nel sangue del sig. ER
(sufficientemente contenuto da non essere percepito da colleghi e referenti, ma sufficientemente elevato da incidere sull'eziologia di un infortunio in quota) doveva condurre il tribunale di prime cure ad escludere “l'occasione di lavoro” e, quindi, la rilevanza dell'infortunio ai fini della determinazione del premio dovuto dalla società. la scelta del lavoratore di assumere alcool, pur dovendo effettuare lavori in quota, è idonea a configurare rischio elettivo che, come accertato dalle autorità amministrative e giudiziarie penali rumene, vale ad escludere il concorso del datore di lavoro nell'accadimento. La società appellante ha illustrato le ragioni di doglianza e riproposto le gradate conclusioni di cui sopra si è detto.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che ha CP_1 contestato la prospettazione dell'appellante circa la natura dell'attività di impresa, evidenziandone gli elementi più rischiosi e sottolineando come l'iniziale classamento derivava da una descrizione dell'attività – bensì astrattamente corretta, in sé – da cui non era dato di percepire la rilevanza delle dimensioni del prodotto finale, assimilabile ad un edificio;
ancora, ha sottolineato che “nell'ambito dell'attività svolta dalla vi sono operazioni che a seconda delle modalità con cui sono Parte_1 eseguite e soprattutto delle altezze da terra a cui sono svolte comportano rischi ben diversi. La voce 3600 menziona: “Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Ecc.” A ben vedere l'installazione di impianti nell'ambito delle attività eseguite dalla è chiaramente individuabile solo in riferimento all'installazione degli Parte_1
pag. 4 di 9 impianti o parti degli impianti di automazione dei magazzini automatici: rulliere, binari, convogliatori, trasloelevatori e degli impianti di movimentazione (come indicato a pag. 8 del parere dell'Ing. della (doc. 1 Per_2 Parte_2 fasc. primo grado). Per tale ragione l' ha ritenuto di applicare la voce CP_1 CP_2
3600 solo a tale semento di attività. L'applicazione della voce 3600 non risulta però essere appropriata con riguardo ai lavori per il montaggio degli scaffali industriali, per le tamponature delle pareti, per il rivestimento delle facciate e per il rivestimento della copertura, che sono attività con lo stesso ciclo lavorativo e l'impiego di attrezzature equivalenti (autogru, piattaforme elevabili, gru, saldatrici ecc.) a quelle delle lavorazioni di montaggio di opere provvisionali e di servizio e alla posa in opera di serramenti, infissi, controsoffitti e affini in qualsiasi materiale. Le quali ultime però sono menzionate e comprese nella voce 3110 (si veda in particolare a metà e all'ultimo rigo della voce). Per tali ragioni trattandosi di attività con lo stesso ciclo lavorativo e l'impiego di attrezzature equivalenti rispetto a quelle menzionate e comprese nella voce 3110 è necessario che siano classificate alla medesima voce, in quanto il rischio ad esse correlato è quello collegato a detta voce e non quello relativo alla voce 3600, che è rapportata ad un rischio ben inferiore con un tasso 43,75 per mille contro un tasso del 110 per mille della voce 3110”. L' appellato ha poi correttamente dato atto di avere richiesto una diversa e CP_2 meno onerosa classificazione rispetto a quella in concreto riconosciuta dal Tribunale. Quanto, infine, all'incidenza sul premio dell'infortunio mortale e alla controversa rilevanza della condotta dello stesso infortunato nella sua causazione, l' CP_2 appellato ha negato esservi elementi anche minimi per ritenere che il lavoratore avesse assunto alcool in tempo prossimo all'evento e in misura tale da alterarne le capacità e percezioni, ribadendo come la dinamica accertata dalla competenti autorità avesse dato adeguatamente conto della “normalità” della condotta (e dunque della mancanza di qualsiasi abnormità). L' ha dunque concluso per l'integrale rigetto del gravame. CP_1
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già dotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
Le prime due ragioni di gravame attengono al tema della controversa correttezza della classificazione dell'attività imprenditoriale e possono essere congiuntamente esaminati, dovendosi premettere, peraltro, che – come incontroverso – la pronuncia del Tribunale è comunque errata laddove (nel convincimento opposto) ha finito per applicare a tutte le attività in questione un tasso di tariffa più oneroso rispetto a quanto richiesto dallo stesso , il che integra vizio di ultrapetizione, posto che la CP_1 materia de qua non ha ragione di sottrarsi ai principi civilistici generali, per quanto il rapporto assicurativo abbia riflessi di natura “pubblicistica”. Quanto al merito della classificazione, pare corretto e opportuno muovere dalla premessa dello stesso parere “La descrizione dell'attività dell'azienda Pt_2
pag. 5 di 9 è stata dedotta dalla documentazione presente in Parte_1 procedura “Contenzioso amministrativo” e da quella acquista dalla scrivete ed elencata nel precedente paragrafo.
… Nella denuncia di esercizio presentata in data 15/12/2015 alla sede di CP_1
Bologna, la società comunicava di: occuparsi dell'attività di “montaggio scaffalature industriali automatizzate e non, assemblaggio spalle, verticalizzazione spalle, tassellamento”, prodotti finiti
“scaffalature industriali, impianti automatici, porta palletts, soppalchi, passerelle”, impianti e attrezzature utilizzate “muletti, piattaforme aeree, trapani, avvitatori, saldatrici e chiavi di varie misure e dimensioni”, lavorazione principale e ciclo di lavorativo “montaggio scaffalature industriali automatizzate e non, assemblaggio spalle, verticalizzazione spalle, tassellamento...” e “saldature per fissaggio scaffalature durante il montaggio”. La società come dichiarato dal suo legale rappresentante: “fin Parte_1 dall'inizio della sua attività si è sempre occupata di montaggio di scaffalatura industriali automatizzate e non, assemblaggio spalle, verticalizzazione spalle e tassellamento. La struttura metallica generalmente viene pre-assemblata a terra e poi viene verticalizzata a mezzo di sollevatore telescopico e/o autogru e poi (saldata) viene fissata a terra e rivestita con vari materiali”. Il legale rappresentante dichiara anche che la non costruisce scaffalature ma le monta su Parte_1 richiesta delle aziende produttrici. Circa le lavorazioni svolte, il responsabile tecnico della ditta in parola precisa che la prevalenza pressoché esclusiva del lavoro svolto
“consiste nel montaggio di tutta la struttura meccanica portante destinata a costituire un magazzino autoportante automatizzato” “Può capitare che oltre a montare la parte della scaffalatura del magazzino le aziende ci chiedano di montare altre parti come l'impianto di movimentazione (binari, rulliere)”. Agli atti ci sono tre contratti della ditta con ditte costruttrici di Parte_1 scaffalature industriali, in cui sono riportate le descrizioni dei lavori affidati alla ditta che confermano l'effettuazione di montaggio di magazzini Parte_1 automatici autoportanti, dei rivestimenti e degli impianti di di movimentazione- automazione (es.: convogliatori e trasloelevatori). Le voci di tariffa utili alla decisione (esclusa la voce 6215, che va effettivamente esclusa per la genericità riduttiva del perimetro: “produzione di manufatti, non prevista in altri riferimenti di tariffa, ottenuti per assemblaggio anche con parti in diverso materiale”) sono rispettivamente:
Gruppo 3600 Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d'uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi.
pag. 6 di 9 Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500. Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere;
compreso l'eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Gruppo 3110 Lavori totali o parziali di costruzione, finitura, demolizione e ristrutturazione edile realizzati in qualunque materiale anche con l'impiego di elementi prefabbricati;
compresi, se non eseguiti a sé stanti, gli eventuali lavori di impiantistica generale interna, ad es. idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne. Lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici, ad es. sabbiature e attacchi chimici. Lavori di consolidamento strutturale anche per adeguamento sismico, ad es. tirantature, chiodature, iniezioni, cordolature. Realizzazione di coperture sospese, strallate e simili. Lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio, ad es. ponteggi, gru, centinature;
esclusi i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili effettuati a sé stanti, per i quali v. riferimenti specifici. Lavori edili eseguiti in sottosuolo, ad es. parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi all'interno di gallerie;
esclusi i lavori minerari per i quali v. grande gruppo 7. Lavori di impermeabilizzazione e di isolamento;
esclusi i lavori eseguiti a sé stanti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, per i quali v. riferimenti specifici. Posa in opera di serramenti, infissi, controsoffitti e affini in qualsiasi materiale.
La natura delle attività della possono essere ravvisate, nella seconda (e più Pt_1 onerosa) voce solo ove contempla “Lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio, ad es. ponteggi, gru, centinature” che però espressamente esclude “i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili effettuati a sé stanti, per i quali v. riferimenti specifici”, il che induce ad applicare la previsione con “prudenza”, poiché il solo svolgimento di “Lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi modulari, tubolari e simili, eseguiti a sé stanti” ricade nella voce 3150 il cui tasso [91,63] è significativamente inferiore a quello della 3110 [109,69]
In sede di verifica l'attività della società così era ricostruita:
pag. 7 di 9 Eloquente è che proprio a seguito di quella verifica de visu l abbia ritenuto di CP_1 attribuire a tutte le attività la tariffa 3600 (doc. 18 di parte ricorrente, pag. 5). L'elemento decisivo deve ritenersi quello che le attività di montaggio/assemblaggio sono sempre effettuate a terra e non – come invece nelle attività propriamente edilizie – anche e soprattutto in quota. E' poi vero che vi sono anche lavorazioni in quota – come comprovato dallo stesso infortunio da cui è scaturito l'approfondimento amministrativo – ma esse sono a limitati fini di fissaggio e con impianti elevatori (cestelli) che devono ritenersi meno pericolosi di quelli utilizzabili nei cantieri, se non altro che per la limitata loro funzione e per la stessa tipologia della struttura – geometrica e ripetitiva – che comporta un rischio di movimentazione inferiore perché più prevedibile. L'attribuzione della voce 3110 risulta impropriamente penalizzante, poiché – come chiaro dallo stesso testo della “declaratoria” – il rischio principale dalla stessa considerato è proprio, invece, la caduta dall'alto, ovvero altre pericolosità molto caratterizzate e qui del tutto assenti (si pensi ai “Lavori edili eseguiti in sottosuolo,
pag. 8 di 9 ad es. parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi all'interno di gallerie;
esclusi i lavori minerari per i quali v. grande gruppo 7”) In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento per la parte in cui invoca la correzione dell'ultrapetizione e l'accertamento del diritto a meno onerosa tariffa – in particolare, che applicabile alle lavorazioni tutte è quella alla voce n. 3600. La decisione deve invece essere per il resto confermata, reputandosi corretto quanto statuito dal primo giudice in ordine alla mancanza (di prova) di qualsiasi elemento di abnormità nella condotta del lavoratore vittima dell'infortunio mortale – e ciò anche sulla scorta delle puntuali indicazioni offerte da nella memoria di costituzione CP_1 in questa sede e sopra riassunte.
5. Nella regolamentazione delle spese pare corretto tenere conto della parziale reciprocità della soccombenza e della stessa anomalia dell'iter amministrativo e giudiziario, che hanno condotto a un crescendo di oneri non coerente con le verifiche in loco, prima, ed alla stessa ratio decidendi, poi.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 994/2024 del Tribunale Parte_1 di Bologna resa e pubblicata il giorno 16/7/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e parziale riforma della sentenza impugnata,
1. accerta e dichiara che la voce di tariffa applicabile alle lavorazioni svolte da è quella prevista alla voce n. 3600, con quanto di conseguenza Controparte_3 sulle eventuali restituzioni e
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio Bologna, 3/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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