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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al n. 8862/2024 promossa da
- - ass. avv. RAFFONE Parte_1 C.F._1
contro
- - parte convenuta Controparte_1 P.IVA_1
contumace dopo il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito delle quali è stato assegnato termine sino al 29/4/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolto al tribunale affermando di aver lavorato dall'1.1.2015 al Parte_1
31.12.2023 alle dipendenze di svolgendo Controparte_1 la mansione di sanificatore e occupandosi dell'attività di portierato presso il prosciuttificio gestito dalla datrice di lavoro con la qualifica di operaio inquadrato al
Livello 2 – CCNL Pulizia Industria e Multiservizi, e lamentando l'erroneità dell'inquadramento contrattuale assegnatogli,
- il ricorrente, ritenendo che le mansioni svolte siano ascrivibili al terzo livello del c.c.n.l. ha chiesto in via principale il pagamento, a titolo di differenze retributive, di euro 21.643,23 ovvero, in via subordinata, il riconoscimento di tale livello a partire dal diciannovesimo mese di servizio, “con le conseguenti ricadute retributive a contributive”,
- alla prima udienza il ricorrente ha rinunciato alla domanda principale ed entro il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. ha prodotto un conteggio alternativo riferito alla domanda subordinata;
1 - la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
2.
ritenuto che
la domanda subordinata sia meritevole di accoglimento, considerato che
2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata e l'inquadramento del ricorrente nel secondo livello risultano pienamente provati in giudizio dalle buste paga versate in atti (tra le altre, si veda quella di dicembre 2023 nella quale è indicata anche la data di cessazione del rapporto, sub doc. 2);
2.2. risulta dal doc. 3 prodotto in atti che il c.c.n.l. di categoria prevede esplicitamente che i lavoratori inquadrati al Livello 2 “Passano al III liv. dopo 18 mesi di servizio effettivo” (v.doc. 3);
2.3. limitatamente a tale secondo periodo del rapporto la parte ricorrente ha dunque offerto prova dell'errato inquadramento e di conseguenza del suo diritto a percepire le relative differenze retributive;
2.4. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584 12/10/2018);
2.5. la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme dovute al ricorrente per le retribuzioni dirette, indirette e differite conseguenti al corretto inquadramento;
2.6. in merito al quantum, il conteggio da ultimo prodotto appare conforme alla normativa del settore applicabile e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare dei crediti maturati dalla parte ricorrente in complessivi € 19.030,88 lordi di cui € 3892,93 a titolo di t.f.r.;
2.7. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2 2.8. la presente sentenza sarà trasmessa all ai fini della regolarizzazione della CP_2
posizione contributiva del ricorrente;
3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
P.Q.M.
Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a pagare a la somma lorda Parte_1
19.030,88 lordi di cui € 3892,93 a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di causa liquidate in € 2109,00, oltre i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in
[...]
misura del 15%, contributo se versato.
Torino 30/4/2025
La giudice
Roberta PASTORE
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