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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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- 1. CREDITO FONDIARIO - PROCEDURA ESECUTIVA: non vi è obbligo di notifica del titolo contrattuale al fideiussoreAvv. Giuseppe Russo · https://www.expartecreditoris.it/ · 12 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/09/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.T. dott.ssa Ilaria Spinelli in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile al n. 1931 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024
promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c.
e 617 c.p.c., ritualmente notificato da (CF: ) e da Parte_1 CodiceFiscale_1
(CF: , rappresentati e difesi dall'Avv. Domenica Parte_2 CodiceFiscale_2
Elena Franchini, antistatario, in forza di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORI –
contro
, C.F. – P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Parte_3
n. , iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del P.IVA_1 Parte_4
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta ad attività e direzione e coordinamento di
“ ” in persona dei procuratori speciali e Parte_5 CP_1 Controparte_2
in forza di procura speciale a ministero Dott. , Notaio in Milano in data Persona_1
10/2/2022 n. 176.240 rep. n. 33.627 racc., rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Daniele
Giancaio Sardo, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO EX ART. 615 E 617 C.P.C. CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previe le declaratorie di rito, reiette e disattese tutte
le deduzioni e/o eccezioni e/o istanze e produzioni avversarie, ex artt. 615 e 617 cpc, in relazione al
contratto di mutuo (inesistente giuridicamente ab origine quale titolo esecutivo fondiario ex art 474
co. 2 n. 1 e art 41 TUB, ovvero nullo/inefficace o, in subordine, divenuto tale per sopravvenuta
caducazione) stipulato in Broni il 17.2.2010 sub doc. 3 nonché in relazione all'atto di precetto datato
2.4.24 notificato nelle date 29.4.24 e 2.5.24 da (P. IVA: ), Parte_3 P.IVA_1
quale asserita/indimostrata creditrice, così giudicare:
A) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa
urgente fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, concedere agli opponenti ex art.
615 co 1 cpc la sospensiva immediata dell'(asserita) efficacia esecutiva ex art 474 co. 2 n. 1 – 41 TUB
dell'inesistente (in subordine, nullo/invalido/inefficace) ed inopponibile titolo negoziale sub doc. 3
(nei confronti degli odierni attori) MAI notificato agli opponenti in uno con il precetto qui opposto
ovvero con precedenti atti di precetto;
nonché concedere comunque la sospensione dell'efficacia del
predetto titolo negoziale 17.2.2010 per sopravvenuta caducazione e quindi inesistenza ovvero
nullità/invalidità ed inefficacia ex art 474 co. 2 n. 1 cpc – 41 TUB sussistendo gravi motivi
documentati e sopra esposti, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
come comprovati anche dalla pedissequa produzione giudiziale del Tribunale di Pavia sub docc 29 e
31 ecc. (docc da 3, da 5 a 8; Cass. Civ. Sez. Un. sent. 19280/2018; Cass. Civ. SU, n. 13797/2012; ben
potendo il fumus boni iuris da solo integrare i “gravi motivi” e concretarsi in una fondata questione
di puro diritto Cass. Civ. n. 18856/2008 come confermato anche dalla granita giurisprudenza del
Foro di Pavia tra cui ord. cautelare Trib. Collegiale di Pavia del 19.3.2020); per tutti i fatti, le ragioni,
i motivi di gravame, le prove introdotte ed introducende dall'attore;
NEL MERITO
B) In via principale, dichiarare (anche d'Ufficio) l'inesistenza giuridica ovvero, in subordine, la nullità o invalidità ed inefficacia integrale ex artt 1418 -1421 cc della convenzione di fideiussione sub
doc 3 per le censure e ragioni – i fatti – i titoli – le prove orali –i documenti introdotti ed introducendi
nel presente giudizio;
anche valutato come le clausole sub art 12 lett. h) e lett. j) delle “Condizioni
Generali” (idonee a restringere la concorrenza tra Istituti Bancari e a privare i consumatori da ogni
potere precontrattuale e contrattuale) della convenzione di fideiussione del 17.2.2010 (rep 64.629/racc
31.505 del Notaio Dr. siano nulle per violazione della normativa antitrust e, in Persona_2
particolare, dell'art 2 co 2 lett a) della L. 287/1990 (e dell'art 101 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea) essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI e sanzionato
da con provv. n. 55 del 2/5/2005. Dichiarare, anche d'Ufficio, detta nullità o CP_3
invalidità ed inefficacia anche motivando come, alla luce della tutela consumeristica qui certamente
applicabile (ex artt 34 e 36 TU sul Consumo), mai l'opposta abbia dedotto e dimostrato di avere svolto
“specifica trattativa” individuale con i 2 consumatori fideiussori e con il mutuatario per ogni singola
clausola contrattuale fideiussoria vessatoria con rif. anche alle clausole sub art 12 lett h) e j) delle
“Cond. Generali” con conseguente loro liberazione dalla assunta fideiussione;
C) In via subordinata, dichiarare la nullità o invalidità ed inefficacia parziale ex art 1419 co 2 della
asserita convenzione di fideiussione sub doc 3 costituita dal contratto 17.2.2010 (rep 64.629/racc
31.505 del Notaio Dr. o meglio delle clausole mai oggetto di trattativa specifica Persona_2
individuale sub art 12 lett h) e j) delle per le censure – le ragioni – i fatti – i titoli – Parte_6
le prove documentali/orali introdotti ed introducendi nel presente giudizio. Per l'effetto, pronunciare
la nullità /invalidità/inefficacia parziale della convenzione fideiussoria azionata e la nullità
/invalidità/ inefficacia del precetto opposto datato 2.4.24, notificato agli opponenti;
anche per
intervenuta decadenza di (P. IVA: ) ex art 1957 cc dal diritto Parte_3 P.IVA_1
di avvalersi della garanzia costituita dal contratto 17.2.2010 (rep 64.629/racc 31.505 del Notaio Dr.
nei confronti degli odierni opponenti;
Persona_2
D) In ulteriore subordine, per la denegata eventualità che il GU ritenga esistente giuridicamente, integralmente o parzialmente valida ed efficace la convenzione di fideiussione sub doc 3, dichiarare la
intervenuta decadenza ex art 1957 cc dalla possibilità/dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori
valutato che è a dedurre in precetto di aver comunicato la risoluzione Parte_3
avverso il debitore principale alla data 23.03.2018; è vero e documentata come l'opposta abbia
notificato al debitore principale l'atto di pignoramento il 3.10.2018 e solo il 31.10.2018 lo abbia
trascritto rendendolo efficace verso il mutuatario e opponibile ai terzi, avviando così soltanto il
31.10.2018 la procedura esecutiva NRGE 697/2018. Per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero
l'invalidità ovvero la inefficacia del precetto qui opposto per le censure – le ragioni – i fatti – i titoli –
le prove documentali/orali introdotti ed introducendi nel presente giudizio;
E) Per la denegata eventualità di reiezione delle domande e eccezioni di cui alle lettere , Pt_7
dichiarare l'insussistenza sia del diritto di credito di azionato verso i Parte_3
fideiussori, sia del titolo esecutivo così come dedotto dalla creditrice precettante ex artt 474 co 2 n. 1
cpc – 41 TUB nei confronti dei sig.ri e dichiarare l'inesistenza Parte_1 Parte_2
del diritto di di agire esecutivamente nei confronti dei sig.ri Parte_3 Parte_1
e per nullità integrale ab origine;
ovvero ancora per l'effetto di
[...] Parte_2
sopravvenuta integrale caducazione/inesistenza/nullità /inefficacia di questo stesso contratto di
finanziamento e valutati gli esiti della proc. esecutiva RGE 697/2018 ossia l'estinzione della ipoteca
di primo grado volontaria e la intervenuta vendita forzosa degli immobili staggiti;
per tutti gli
ulteriori censure – ragioni – fatti – titoli – prove documentali/orali introdotti ed introducendi nel
presente giudizio;
F) Dichiarare l'inesistenza del credito azionato (con il precetto qui opposto) da Parte_3
nei confronti degli odierni opponenti (anche per essere contestati i fatti costitutivi del credito,
[...]
l'an ed in quantum debeatur oltre che l'esistenza di un titolo ex art 474 co. 2 n. 1– 41 TUB) e
dichiarare che la stessa non ha diritto di procedere esecutivamente in danno Parte_3
e nei confronti degli opponenti in forza del contratto di finanziamento 17.2.2010; per tutti i fatti, le ragioni, i motivi di gravame, le prove introdotte ed introducende dall'attore;
G) In ogni caso, dichiarare la nullità integrale insanabile, l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di
precetto (qui opposto) notificato da nelle date 29.4.24 avverso Parte_3 Parte_1
e 2.5.24 avverso per tutti i fatti, le ragioni, i motivi di gravame, i titoli,
[...] Parte_2
le prove introdotte ed introducende dagli odierni attori;
H) In ogni caso, in favore degli opponenti e con distrazione in favore dell'avv. antistatario ex art 93
cpc (quanto a spese – imposte e tasse oltre che al compenso professionale e diritti di vacazione),
condannare in persona del legale rapp. p.t., all'integrale rifusione di Parte_3
compensi e diritti (anche di vacazione) della presente procedura, oltre rimborso forfetario del 15%,
spese esenti iva documentate, IVA e CNAP nelle aliquote di legge e successive occorrende;
oltre che
alla rifusione del CU versato e diritti di Canc. resisi necessari per l'iscrizione a Ruolo.”
Per la convenuta: “rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo
fondiario in data 17/2/20110 ai nn. 64629 rep. 31.505 racc. a ministero Dott. otaio Persona_2
in Stradella in assenza dei presupposti di legge;
- rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare
l'atto di precetto in data 2/4/2024 e condannare gli opponenti al pagamento della somma intimata di
euro 65.063,26 oltre ad interessi convenzionali dal 13/12/2022 o di quella che verrà accertata in corso
di causa;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. del 15
maggio 2024, e citavano in giudizio per Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentir dichiarare la nullità/ invalidità/inefficacia dell'atto di precetto, datato 2 aprile 2024,
notificato per la prima volta alla Sig.ra in data 29 aprile 2024 ed al Sig. Parte_1
il successivo 2 maggio 2024, illegittimamente omessa sia la trascrizione Parte_2 che la notifica dell'asserito titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo stipulato in
Broni tra la mutuante d il mutuatario Sig. In data 17 Parte_3 CP_4
febbraio 2010, a rogito del Notaio Dr. rep. n. 64.629/racc. n. 31.505) veniva Persona_2
stipulato in Broni contratto di mutuo per l'importo di € 104.000,00 della durata di trenta anni, qualificato solo formalmente “fondiario”, tra ed il Sig. Parte_3 CP_4
mutuatario consumatore. Erano coinvolti in qualità di fideiussori la Sig.ra
[...] Parte_1
consorte del mutuatario, ed il Sig. fratello del mutuatario, ed
[...] Parte_2
entrambi intervenivano in qualità di “consumatore”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a del D.L. vo 6 settembre 2005, n. 206. L'art. 4 di questo contratto prevedeva come il finanziamento fosse finalizzato all'acquisto di un'abitazione civile da adibire a residenza del mutuatario e del suo nucleo familiare. All'art. 6 le parti contraenti pattuirono l'applicazione di un tasso di interesse variabile mensilmente, mentre il successivo art. 7, rubricato “Interessi
di mora”, imponeva al consumatore una onerosa ed illegittima pattuizione. Di interesse anche l'art. 8 del contratto di mutuo;
ai sensi dell'art. 38 T.U.B., il mutuatario CP_4
concedeva a favore di la garanzia ipotecaria di primo grado (iscritta Parte_3
per un importo pari ad € 156.000,00) sull'immobile sito in Magherno, via della Chiesa. Con
atto pubblico di compravendita immobiliare, datato 17/02/2010, a rogito del Notaio Dr.
(rep. n. 64.628/racc. n. 31.504), il sig. (allora coniugato in Persona_2 CP_4
regime di separazione legale dei beni con la casalinga acquistava questo Parte_1
ultimo immobile per il prezzo pari ad € 133.500,00. La difesa attorea rileva una palese violazione del limite di finanziabilità ex comma 2, art. 38 T.U.B. ed afferma l'inesistenza di un mutuo fondiario ab origine per vizio genetico, quindi non qualificabile come fondiario ai sensi dell'art. 38 e seguenti T.U.B.
Successivamente i coniugi e si separavano CP_4 Parte_1 giudizialmente. Oggi la Sig.ra madre di due minori (la figlia è invalida Pt_1 Per_3
civile causa grave patologia), dichiara di non percepire alcun co-mantenimento dall'ex coniuge, attualmente disoccupato.
Omessa qualsiasi antecedente notificazione ai fideiussori, Parte_3
notificava agli odierni attori il precetto del 2 aprile 2024, esclusivamente a mezzo del quale avevano contezza dell'esperita procedura esecutiva NRGE 697/2018 avverso il mutuatario e deduceva l'assegnazione in favore della procedente di un importo pari ad € 27.855,78 in esito alla vendita forzosa dei beni immobili dati a garanzia del mutuo stipulato nel febbraio
2010. Inoltre ometteva di dare atto della cancellazione/estinzione Parte_3
dell'ipoteca di primo grado iscritta a garanzia del mutuo. L'atto di precetto opposto veniva notificato, omessa l'allegazione dell'asserito titolo esecutivo azionato, omessa altresì
l'indicazione di una data antecedente della notificazione del titolo esecutivo (mai avvenuta prima) ed omessa la trascrizione del titolo esecutivo azionato dalla Banca, in violazione dell'art. 476 codice di rito.
In diritto gli attori eccepivano l'inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità
sopravvenuta del titolo esecutivo del 17 febbraio 2010. Gli opponenti hanno inconfutabilmente dimostrato con atti pubblici fidefacienti sia la vendita degli immobili dati a garanzia sia la cancellazione della originaria ipoteca volontaria di primo grado sugli immobili già di proprietà del Sig. da cui consegue la CP_4
caducazione/inesistenza giuridica del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – 41 TUB,
illegittimamente azionato da Il titolo esecutivo deve esistere nel Parte_3
giorno di notifica del precetto e non può avere formazione successiva.
Inoltre gli opponenti insistono per ottenere una declaratoria di nullità insanabile,
coma da ampia giurisprudenza citata, del precetto de quo, posto che è pacifico che al precetto notificato ed opposto non fosse collazionato alcun titolo esecutivo. La mancata notificazione, contestuale o preventiva, è incontrovertibilmente dimostrata per tabulas.
Altro punto afferisce alla asserita nullità, in subordine parziale, della fideiussione per violazione del provvedimento n. 55/2005 della . Le lettere h) e j) dell'articolo CP_3
12 delle condizioni generali del contratto di mutuo sarebbero riconducibili agli articoli 6 e 8
dello schema ABI delle condizioni generali del contratto di mutuo. L'art. 6 dello schema ABI
prevede infatti che i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 cc. L'art. 8 dello schema ABI sancisce l'insensibilità della garanzia prestata (dal fideiussore) rispetto agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è
tenuto nei confronti della Banca, disponendo che qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate. Entrambe le clausole, trasfuse nelle clausole sub. Art. 12, lett.
h) e j) delle Condizioni generali di mutuo di mutuo, sono illegittime/vessatorie e nulle prevedendo la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita. Si cita giurisprudenza di legittimità e di merito, che ritiene applicabile il provvedimento sanzionatorio della sia alle fideiussioni CP_3
specifiche che alle fideiussioni omnibus. Le predette clausole sub art 12 lett. h) e j) delle
Cond. Generali della fideiussione de quibus sono riconducibili agli articoli 6 e 8
dell'illegittimo schema ABI (e, quindi, nulle ed inefficaci) nella misura in cui pretendono di derogare/abrogare il termine di decadenza ex art 1957 codice civile.
Ulteriore motivo di nullità del precetto opposto è l'indeterminatezza del credito intimato e la violazione del diritto di difesa dei fideiussori. La Banca ha illegittimamente omesso di specificare quale percentuale dell'importo precettato sia imputabile ad interessi,
quale a corte capitale, quale a spese legali;
ha omesso di rappresentare in dettaglio il calcolo attraverso il quale ha stimato il preteso credito;
ha omesso di dimostrare quale importo abbiano rimborsato l'allora mutuatario all'allora mutuante ed ha omesso di dimostrare da quale data sarebbe intervenuto l'inadempimento contrattuale dell'allora mutuatario.
Le ultime censure afferiscono alla nullità dell'articolo 7 del contratto di mutuo fondiario, clausola unilateralmente imposta da al mutuatario ed ai Parte_3
due fideiussori, regola vessatoria onerosa e mai oggetto di trattativa specifica individuale.
È quindi illegittimo che abbia imposto ai consumatori il cumulo Parte_3
usurario di interessi corrispettivi e di interessi moratori. L'interesse corrispettivo e quello moratorio hanno ragione giuridica e funzione completamente diverse. Secondo la Corte di
Cassazione nel caso in cui, come in quello di specie, siano previsti interessi di mora che si sommano a quelli corrispettivi, si determina il superamento della soglia di usura di cui alla
Legge 7 marzo 1996, n. 108 e, per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità delle relative clausole contrattuali.
La causa veniva assegnata al Giudice Dott. Ilaria Spinelli che con decreto del 4 giugno
2024 inviava all'udienza del 22 ottobre 2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 83, c. 7
lett. F. (videoconferenza), D.L. 18/20.
In ordine al Sub. 1, con decreto del 4 giugno 2024, il Giudice fissava l'udienza
(videoconferenza) del 25 luglio 2024 per la discussione sulla sospensione della provvisoria esecuzione del titolo, concedeva termine sino al 1 luglio 2024 agli opponenti per la notifica del provvedimento alla opposta ed assegnava termine fino alla data dell'udienza a
[...]
per il deposito di deduzioni. Vista la motivata istanza depositata il 12 giugno Parte_3 2014 dall'Avv. Franchini, il Giudice con provvedimento del 21 giugno 2024 disponeva nuova fissazione di udienza per il giorno 22 luglio 2024, invariato quanto precedentemente disposto. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 17 Parte_3
giugno 2024, opponendosi a tutte le argomentazioni in fatto ed in diritto esposte dagli opponenti, nel cui interesse il successivo 4 luglio 2024 veniva depositata nota di deposito di diritto.
All'udienza del 22 luglio 2024 comparivano l'Avv. Domenica Elena Franchini per gli attori e l'Avv. Francesca Rogato, in sostituzione dell'Avv. Daniele Giancaio Sardo, per la convenuta. L'Avv. Rogato contestava le conclusioni attoree, senza dimenticare il deposito della nota del 4 luglio 2024, e negava la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. L'Avv. Franchini, richiamatasi ai propri atti incluso il deposito del 4
luglio 2024, insisteva nella proposta istanza per inibitoria. Il Giudice, dato atto dell'ampia discussione ed atteso che la causa era documentale e di pronta soluzione, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo impugnato e rinviava per la trattazione delle questioni di merito all'udienza già fissata del 22 ottobre 2024.
La costituzione di avveniva a mezzo comparsa del 17 giugno Parte_3
2024. In fatto si sottolineava che l'ammontare del finanziamento concesso dalla CP_3
rappresentava l'80% del valore commerciale dell'immobile e si produce perizia di LL
EA ST del 15/12/2009, la quale determinava in € 108.000,00 l'ammontare massimo finanziabile in considerazione del prezzo di acquisto stimato in € 135.000,00,
successivamente confermato nell'atto di compravendita sottoscritto il 17/02/2010.
L'odierna convenuta, con lettera raccomandata del 23/30/2018, dato atto del mancato pagamento di nove rate del suddetto mutuo fondiario per complessivi € 3.125,87,
comunicava al mutuatario ed ai fideiussori la risoluzione del contratto di mutuo, invitandoli al pagamento dell'importo di € 84.300,41 per rate scadute, capital residuo ed interessi moratori. In assenza di riscontro, la Banca assoggettava a pignoramento l'immobile di proprietà del mutuatario sito in Magherno, Via Roma 1, avviando presso il Tribunale di
Pavia l'esecuzione immobiliare rubricata a al R.G.E. n. 697/2018, assegnata al GE Dott.
ed ottenendo un riparto a proprio favore di euro 27.855,78, trattenuto in acconto sul Per_4
maggiore credito ad euro 92.474,96. al fine di recuperare il redito Parte_3
residuo, con atto di precetto notificato rispettivamente il 29/04/2024 ed il 2/05/2024,
intimava ai fideiussori il pagamento dell'importo di € 65.063,23, oltre interessi per la quota capitale dal 13/12/2022 più spese successive. In ordine all'invocata nullità del precetto i quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, come dispone l'art. 479 c.p.c., la
Banca eccepisce l'infondatezza dell'eccezione. Si rileva che gli odierni opponenti erano presenti alla stipula dell'atto, da loro sottoscritto in qualità di fideiussori, anche per accettazione delle “condizioni generali del mutuo Posta ex art. 38 e ss del Decreto Legislativo CP_3
del 1 settembre 1993 n. 385”. Se ne dedurrebbe quindi che i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
non potevano non essere a conoscenza del contratto di mutuo fondiario sottoscritto
[...]
il 17 febbraio 2010, delle condizioni economiche applicate e dei termini della garanzia prestata in quanto parte integrante dello stesso contratto di mutuo. Per questa ragione, al caso di specie si ritiene estensibile agli odierni fideiussori l'esenzione dalla preventiva notifica del contratto di mutuo ex art. 41 T.U.B.
Sempre in tema di mutuo fondiario, si contesta l'eccezione degli opponenti secondo cui, a seguito della vendita dell'immobile e della cancellazione dell'ipoteca a favore della
Banca, il mutuo non avrebbe più natura di “fondiario”.
Parimenti infondata è la censura attorea secondo la quale il contratto di mutuo sarebbe nullo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La perizia commissionata a LL EA ST espone valori economici, successivamente confermati, dai quali si evince che il suddetto limite di finanziabilità è stato assolutamente rispettato. Risultano pretestuosi anche i richiami attorei ai valori determinati dal CTU nel corso dell'esecuzione immobiliare in quanto rilevati nel
2019, ossia dieci anni dopo l'acquisto dell'immobile e contestuale erogazione del mutuo.
Priva di fondamento viene ritenuto anche l'argomento dell'invalidità della fideiussione perché stipulata in contrasto con il divieto di intese concorrenziali ex art. 2,
comma 2, lettera a) della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. La convenuta esclude che le
“Condizioni generali del mutuo BancoPosta”, allegato B al contratto di mutuo, siano riconducibili al modello ABI censurato dalla , del tutto differente per struttura CP_3
e tenore letterale. Si aggiunge che, trattandosi di fideiussione specifica rese al fine di garantire le obbligazioni assunte dal mutuatario nei confronti di Parte_3
derivanti dal contratto di mutuo fondiario del 17/02/2010, tale garanzia sfugge all'applicazione del provvedimento della n. 55 del 2 maggio 2005. Nel caso di CP_3
specie, gli opponenti non hanno fornito prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al momento del rilascio di una garanzia fideiussoria, fideiussione specifica, volta a tutelare la concessione di un solo finanziamento. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione avversaria di decadenza della Banca ex art. 1957 codice civile.
Da ultimo, affermata la regolarità e legittimità degli importi esposti nel precetto de
quo, sottolineato che nessuna contestazione sull'ammontare del credito, sul conteggio degli interessi e sulle spese era stata sollevata dal professionista delegato della procedura esecutiva immobiliare, dal GE e dal mutuatario, si contestano le eccezioni attoree in merito alla presunta applicazione di interessi usurari e di spese non dovute, oltretutto in assenza di qualsiasi perizia a prova delle censure degli opponenti. La difesa attorea, nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. del 12 settembre 2024,
riprendeva e ribadiva la fondatezza delle argomentazioni esposte nell'atto introduttivo e contestava specificamente, in quanto inammissibile/improcedibile, la domanda di merito della convenuta: “condannare gli opponenti al pagamento della somma intimata di euro 65.063,26
oltre ad interessi convenzionali dal 13/12/2022 o di quella che verrà accertata in corso di causa.”
In data 01/10/2024 con memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., la difesa di Parte_3
contestava le tesi e gli argomenti di cui alla memoria n. 1 degli attori opponenti,
[...]
ritenendoli infondati e pretestuosi.
Con memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, datata 10/10/2024, l'Avv. Domenica Elena
Franchini approfondiva i punti dui cui all'atto introduttivo e depositava ulteriore giurisprudenza a conforto delle tesi sostenute.
All'udienza del 22 ottobre 2022 erano presenti l'Avv. Domenica Elena Franchini per gli attori e l'Avv. Francesca Rogato, in sostituzione dell'Avv. Daniele Giancaio Sardo, per la convenuta. L'Avv. Franchini, richiamate le memorie depositate il 12 settembre 2024 ed il 10
ottobre 2024, insisteva in tutti i motivi di gravame articolati nel procedimento de quo e chiedeva la fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termini per eventuale presentazione di sintetiche note conclusive. L'Avv. Rogato si riportava a quanto dedotto ed argomentato in atti ed insisteva per la concessione dei termini ex art. 281 sexies c.p.c., data l'assenza di istanze istruttorie. Il Giudice, ritenuto necessario ricalendarizzare le udienze, rinviava per la trattazione al 22 aprile 2025, udienza da tenersi con la stessa modalità.
Con provvedimento del 24 febbraio 2025 il Giudice comunicava che l'udienza
(videoconferenza) già fissata al 22 aprile 2025 era rinviata d'ufficio al 9 maggio 2025.
In data 22 aprile 2025, nell'interesse degli attori opponenti, si produceva ulteriore nota di diritto liberamente producibile, seguita da nota di precisazione delle conclusioni e nota spese giudiziale del 9 maggio 2025.
All'udienza del 9 maggio 2025 comparivano l'Avv. Domenica Elena Franchini per gli attori e l'Avv. Francesca Rogato, in sostituzione dell'Avv. Daniele Giancaio Sardo, per la convenuta. Il Giudice rinviava al successivo 8 luglio 2025 per udienza da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (trattazione scritta), con termine sino a cinque giorni prima della data di udienza per il deposito di brevi note conclusive, foglio di precisazione delle conclusioni e note di udienza.
In data 2 luglio 2025 veniva depositata Nota spese a favore di . Parte_3
In data 2 luglio 2025 venivano depositati, nell'interesse dei Sig.ri e Parte_1
comparsa conclusionale, nota di precisazione delle conclusioni in favore Parte_2
degli opponenti e nota spese.
In data 3 luglio 2025 con nota di trattazione scritta a favore di Parte_3
la difesa richiamava quanto argomentato e documentato in tutti i precedenti atti e confermava le conclusioni formulate.
PREMESSO CHE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 –
dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando in particolare che tale esposizione,
da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario ed opportuno prendere le mosse dalla sentenza 16 novembre 2022, n. 33719 in quanto le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state sollecitate a pronunciarsi sulla sorte del mutuo fondiario che si rilevi concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità
richiamato dall'art. 38, secondo comma, T.U.B. e della relativa ipoteca. Come noto, il CICR,
con delibera del 22 aprile 1995, ha stabilito, quale limite di finanziabilità, quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi,
elevabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie,
secondo i criteri previsti dalla . L'orientamento seguito dalla sentenza n. 2672 CP_3
del 2013 ha escluso la configurabilità nella violazione del limite di finanziamento di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione di nullità. La violazione della norma scaturente dall'art. 38, secondo comma, T.U.B., è
insuscettibile di provocare la nullità del contratto, in quanto non incide sul sinallagma contrattuale, ma investe esclusivamente il comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito. Nelle sentenze del 2013 si osserva che la , nel CP_3
determinare il limite del finanziamento, non ha prescritto che nel contratto venissero indicati elementi di riferimento quali il valore dell'immobile o il costo delle opere, il che fa escludere che la circolare del 1995 abbia introdotto una clausola determinativa del contenuto del contratto.
Questo orientamento è stato sottoposto a critica con la sentenza n. 17352 del 2017 della prima sezione che, pur escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha ritenuto che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, T.U.B. “si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi fondiario”.
L'ordinanza interlocutoria n. 4177 del 2022, pur esprimendosi in termini critici verso la teoria della nullità contrattuale per violazione di norma imperativa, ha suggerito come percorso alternativo quello della riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario, prescindendo dal nomen iuris adoperato dalle parti e sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per i finanziamenti fondiari.
Le Sezioni Unite, in tema di mutuo fondiario, affermano che il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del D.Lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – quale
è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (articolo
51 e seguenti T.U.B.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità del contratto,
potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
In conclusione le Sezioni Unite enunciano il seguente principio: qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune incontestata ( o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
In ordine al superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. del contratto di mutuo
de quo, colgono nel segno le argomentazioni esposte da . La perizia Parte_3
commissionata dalla Banca e redatta da LL EA ST in data 15/12/2009 determinava in euro 108.000,00 l'ammontare massimo finanziabile in considerazione del prezzo di acquisto determinato in euro 135.000,00, confermato nell'atto di compravendita del 17
febbraio 2010. Il diverso valore dello stesso immobile, come si evince da CTU del 2019,
svoltasi nel corso della procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'appartamento del debitore, è fisiologico alla luce del tempo trascorso e non ha valenza dirimente.
Il primo motivo di gravame articolato nell'atto di citazione degli opponenti è fondato e merita accoglimento. La mancata notificazione del titolo esecutivo, contestuale o preventiva in uno con l'atto di precetto opposto, è incontrovertibilmente dimostrata per tabulas.
L'omessa notificazione del titolo esecutivo è ritenuta causa di nullità non sanabile dell'atto di precetto, anch'essa rilevabile mediante opposizione. La Suprema Corte, Sez. VI -3, con ordinanza 2 febbraio 2023 n. 3233, afferma che: “L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva
determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., comma
1, senza necessità di allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso e specifico pregiudizio oltre
a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità. Tale nullità non è sanabile per
raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c., nemmeno quando venga proposta
opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479 c.p.c.,
comma 1, o quando vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. L'eventuale
dichiarazione di nullità degli atti esecutivi e/o preesecutivi, in conseguenza dell'accoglimento di una opposizione, determina la caducazione non solo degli atti direttamente oggetto di opposizione ma
anche di tutti quelli conseguenziali, ivi inclusa l'ordinanza di assegnazione, senza necessità di
impugnare distintamente e autonomamente questi ultimi.”
Il Tribunale Ordinario di Reggio Emila – Seconda Sezione Civile, nell'ordinanza del
29/02/2024 che accoglie l'istanza di sospensione dell'esecuzione (N.R.G. 4971/2023),
afferma che l'eccezione di invalidità del precetto opposto per la mancata notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario, appare fondata, motivando nei seguenti termini: “l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo ex art. 41 TUB deve
ritenersi escluso solo con riferimento al debitore e ai suoi eredi, e al terzo datore di ipoteca, e non anche
al fideiussore, qual è il sig ……. e ciò in quanto tale privilegio processuale di carattere eccezionale è
legislativamente previsto con riferimento ai soli mutui fondiari.” Questa ordinanza conferma l'orientamento della Corte di Cassazione sul punto. Più volte la stessa ha ribadito che,
sebbene il mutuo fondiario sia titolo di credito valido anche nei confronti dei fideiussori, ai medesimi dovrà essere preventivamente notificato anche il titolo, posto che l'esonero di cui all'art. 41 TUB è escluso nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti di soggetti estranei al contratto di mutuo.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 3 gennaio 2023, n. 51, ribadisce il principio secondo il quale grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo mediante la produzione della relata di notificazione ed esclude che “tale mezzo di
prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell'onere stesso.”
Assorbita ogni altra domanda, in considerazione del parziale accoglimento della proposta opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
A. Accerta e dichiara la nullità integrale ed insanabile dell'atto di precetto notificato da ai Sig.ri in data 29/04/2024, e Parte_3 Parte_1
in data 02/05/2024, per la ragioni in parte motiva;
Parte_2
B. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Pavia il giorno 8 luglio 2025.
Il giudice Onorario
Ilaria Spinelli