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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10160 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- I ^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 14/10/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 41241 R.G. dell'anno
2024, e vertente
Tra
Parte_1
( Avv. N. Giannaccaro )
opponente
e
( Avv. R . Sarra ) Controparte_1
opposto- ricorrente in riconvenzionale
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 6288/2024(n. 30596/2024R.G.), emesso il 01/10/2024 dal Tribunale di Roma, Sezione Quarta Lavoro, e notificato il 3/10/2024 con cui ingiungeva il pagamento Controparte_1 della somma di € 12.549,49,oltre accessori e spese a titolo di competenze di fine rapporto e retribuzione di maggio 2024 .
A sostegno dell'opposizione contestava le risultanze delle buste paga ,pur provenienti da essa opponente , esponendo che nel maggio 2024 era stato destituito il precedente amministratore,
per aver, nel corso della sua amministrazione, sottratto ingenti somme di Persona_1 danaro alla società e, da ultimo, posto in essere una operazione di passaggio di dipendenti verso altra società ( AI ET RE RL di cui pure era rappresentante ) rendendo debitrice l'odierna società per un importo di oltre € 450.000,00 ; esponeva che per tali operazioni erano in corso importanti azioni di responsabilità ; le buste paga erano state elaborate da dipendente della AI ET RL che seguiva le direttive dell'amministrazione . Per_1 In particolare contestava le ore di permesso indicate in busta paga assumendo che già dal maggio 2023 ancorché risultassero segnate giornate lavorative piene, molte di esse non erano state lavorate poiché vi era stato il trasloco dei velivoli in altra sede la cui distanza, oltre 4 ore di viaggio,non consentiva agevolmente lo spostamento quotidiano. Le giornate in cui il dipendente era rimasto a casa dovevano essere convertiti in ore di permessi goduti. Dopo la rimozione dall'incarico del precedente amministratore , , la nuova Persona_1 compagine sociale,aveva rinvenuto una gravissima confusione nella tenuta delle scritture contabili, tuttavia è riuscita a ricostruire la posizione del il quale aveva percepito oltre € Controparte_1
50.000,00 in più rispetto a quanto ad esso spettante per la prestazione lavorativa come da estratti bancari versati in atti e da “ scritture contabili la cui scheda relativa al dipendente si allega alla presente ”, somme mai conteggiate in busta paga .
Evidenziava che il 29 febbraio 2024 il aveva presentato, presso l' CP_1 Controparte_2 le dimissioni volontarie per motivi familiari decorrenti dal 16 marzo 2024, giusto il
[...] periodo di preavviso;
il successivo 11 marzo 2024 il aveva formalizzato all'azienda la CP_1 revoca delle dimissioni senza indicare alcuna motivazione, che in pari data venivano accettate dall' amministratore , il quale in data 12 marzo 2024 (il giorno dopo la revoca Persona_1 delle dimissioni), sempre quale amministratore la AI Sp& A s.r.l. aveva inviato lettera di licenziamento al deducendo un inesistente motivo oggettivo derivante, a suo dire di, dalla CP_1 necessità di riorganizzare ed ottimizzare la struttura presso la sede di TA … ”. Deduceva che tale comportamento era stato “ oltre che concordato tra il e , CP_1 Persona_1 anche preordinato ad arrecare un irreparabile danno alla società ”
Evidenziava che a seguito del licenziamento il , quale amministratore della Per_1 Parte_1
in data 18 marzo 2024 aveva effettuato un bonifico di € 15.000,00 a favore del
[...] CP_1 indicando quale causale nell'estratto conto bancario “premialità aziendale” , premio mai deliberato dall'assemblea dei soci;
in data 25 marzo 2024 il aveva ricevuto un ulteriore CP_1 pagamento di € 10.000,00con causale nell'estratto conto quale “acconto FR” ; in data 30 aprile 2024, il aveva ricevuto da un ulteriore bonifico di € 10.000,00 Controparte_1 Parte_1 recante la causale saldo FR salvo conguaglio, ; ovviamente nella busta paga di maggio 2024, allegata al ricorso monitorio di tale dazione a titolo di FR non vi era alcuna traccia “anzi il ricorrente dichiara nel ricorso che deve ancora percepire le competenze di fine rapporto e la retribuzione di maggio richiedendo, però,l'importo di € 12.549,49, composto da lavoro ordinario, straordinari, ore di viaggio, ferie residue, permessi residui (questi quantificati in € 7.952,70), rateo tredicesima ecc.,manca del tutto l'importo del FR riportato in calce al cedolino paga, pari ad € 27.314,75 . ”
Formulava “espressa domanda riconvenzionale, epurata da somme eventualmente ancora dovute al dipendente all'esito della verifica degli importi indicati nei cedolini paga, dalla verifica delle somme corrisposte risultanti dagli estratti conto allegati, nonché dalla riconversione delle somme richieste a titolo di permessi residui quantificati questi ultimi nella somma di € 7.952,70, assolutamente non dovuta poiché tutte le ore di permesso sono state godute mediante riposo mensile di giorni 10 per ciascun mese. ”.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “- accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. poiché ha già percepito tutto quanto ad esso spettante in dipendenza Controparte_1 del cessato rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare che ha percepito l'importo di € 50.897,00 in eccedenza a Controparte_1 quanto ad esso spettante in dipendenza del cessato contratto di lavoro;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha usufruito di un monte ore maggiore in ordine Controparte_1 ai permessi previsti da CCLN, conseguentemente riconvertire 10 giorni mensili indicati come lavorati in permessi goduti, epurando dalla busta paga di maggio 2024, l'importo di € 7.952,70, asseritamente richiesto per permessi non goduti;
- all'esito di tali verifiche ed in accoglimento della proposta riconvenzionale, dichiarare la compensazione di eventuali somme ancore dovute, ed ordinare a di restituire la Controparte_1 somma residua illegittimamente percepita;
- nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto.
- condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ”. Si costituiva l 'opposto contestava il ricorso contestando diffusamente il ricorso in fatto e diritto . Concludeva chiedendo : “ in limine litis, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto;
- nel merito, respingere le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo, condannando la con sede legale in Roma alla Via Dei Prati Fiscali 199 (C.F. e P. IVA: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore che da una recente visura P.IVA_1 camerale risulta essere il Sig. al pagamento dell'importo lordo di € 12.549,49, Parte_2 ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali e CPA, come per legge da distrarsi all'avv. Roberto Sarra, antistatario di causa ”
Autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso in opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente non sono meritevoli di accoglimento .
Deve premettersi che sono evidentemente inopponibili in questa sede al lavoratore opposto i rapporti intercorsi tra la società opponente ed altri soggetti ( fisici o giuridici ) e le sottostanti situazioni giuridiche che oltre a non essere state accertate – a quanto consta in sede giudiziaria – certamente non rientrano nella competenza funzionale di questo Giudice. Ciò chiarito deve rilevarsi che la contestazione in ordine alle ore di permesso rivendicate in sede monitoria si appalesa del tutto generica ( l'opponente deduce del tutto genericamente che “ molte giornate ” non sarebbero state lavorate ) oltre che infondata atteso che non è invocata alcuna norma contrattuale che consenta al datore di lavoro di convertire le ore non lavorate in permessi né , tantomeno , viene allegato alcun accordo contrattuale specifico sul punto .
Del tutto irrilevanti sono in questa sede le argomentazioni relative alla revoca delle dimissioni ed al licenziamento ( che l'opponente ritiene , sulla base di assunti indimostrati , essere frutto dell'azione dolosa dell'ex amministratore concordata con il dipendente ) non foss'altro perché il recesso non è stato impugnato . La pretesa monitoria si fonda su busta paga di maggio 2024 ed in sede monitoria non è stato richiesto FR ( la stessa opponente ne dà atto alle pg 10 e 11 del ricorso numerate come pgg 1) ; pertanto il richiamo a somme imputate a FR è palesemente inconferente con l'oggetto del giudizio . Inoltre quanto versato nel corso del tempo al dipendente trova causa nei contratti in atti ( all 2 e 3 alla memoria ) e nell'accordo transattivo versato in atti ( all 9 alla memoria ) , non impugnato in questa sede . Ad abundantiam si rileva che l' estratto conto corrente bancario è essere documento privo di valenza legale e di efficacia probatoria in quanto proveniente dalla stessa opponente , come pure privi di efficacia probatoria sono i prospetti e riepilogo contabile versati in atti dall'opponente .
Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza .
PQM
respinge il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente idoneo all'esecuzione ; condanna la società opponente al pagamento in favore del procuratore antistatario dell' opposto di € 3500,00 , oltre rimb forf iva e cpa , per compensi professionali . Roma , 14/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta. Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 14/10/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 41241 R.G. dell'anno
2024, e vertente
Tra
Parte_1
( Avv. N. Giannaccaro )
opponente
e
( Avv. R . Sarra ) Controparte_1
opposto- ricorrente in riconvenzionale
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 6288/2024(n. 30596/2024R.G.), emesso il 01/10/2024 dal Tribunale di Roma, Sezione Quarta Lavoro, e notificato il 3/10/2024 con cui ingiungeva il pagamento Controparte_1 della somma di € 12.549,49,oltre accessori e spese a titolo di competenze di fine rapporto e retribuzione di maggio 2024 .
A sostegno dell'opposizione contestava le risultanze delle buste paga ,pur provenienti da essa opponente , esponendo che nel maggio 2024 era stato destituito il precedente amministratore,
per aver, nel corso della sua amministrazione, sottratto ingenti somme di Persona_1 danaro alla società e, da ultimo, posto in essere una operazione di passaggio di dipendenti verso altra società ( AI ET RE RL di cui pure era rappresentante ) rendendo debitrice l'odierna società per un importo di oltre € 450.000,00 ; esponeva che per tali operazioni erano in corso importanti azioni di responsabilità ; le buste paga erano state elaborate da dipendente della AI ET RL che seguiva le direttive dell'amministrazione . Per_1 In particolare contestava le ore di permesso indicate in busta paga assumendo che già dal maggio 2023 ancorché risultassero segnate giornate lavorative piene, molte di esse non erano state lavorate poiché vi era stato il trasloco dei velivoli in altra sede la cui distanza, oltre 4 ore di viaggio,non consentiva agevolmente lo spostamento quotidiano. Le giornate in cui il dipendente era rimasto a casa dovevano essere convertiti in ore di permessi goduti. Dopo la rimozione dall'incarico del precedente amministratore , , la nuova Persona_1 compagine sociale,aveva rinvenuto una gravissima confusione nella tenuta delle scritture contabili, tuttavia è riuscita a ricostruire la posizione del il quale aveva percepito oltre € Controparte_1
50.000,00 in più rispetto a quanto ad esso spettante per la prestazione lavorativa come da estratti bancari versati in atti e da “ scritture contabili la cui scheda relativa al dipendente si allega alla presente ”, somme mai conteggiate in busta paga .
Evidenziava che il 29 febbraio 2024 il aveva presentato, presso l' CP_1 Controparte_2 le dimissioni volontarie per motivi familiari decorrenti dal 16 marzo 2024, giusto il
[...] periodo di preavviso;
il successivo 11 marzo 2024 il aveva formalizzato all'azienda la CP_1 revoca delle dimissioni senza indicare alcuna motivazione, che in pari data venivano accettate dall' amministratore , il quale in data 12 marzo 2024 (il giorno dopo la revoca Persona_1 delle dimissioni), sempre quale amministratore la AI Sp& A s.r.l. aveva inviato lettera di licenziamento al deducendo un inesistente motivo oggettivo derivante, a suo dire di, dalla CP_1 necessità di riorganizzare ed ottimizzare la struttura presso la sede di TA … ”. Deduceva che tale comportamento era stato “ oltre che concordato tra il e , CP_1 Persona_1 anche preordinato ad arrecare un irreparabile danno alla società ”
Evidenziava che a seguito del licenziamento il , quale amministratore della Per_1 Parte_1
in data 18 marzo 2024 aveva effettuato un bonifico di € 15.000,00 a favore del
[...] CP_1 indicando quale causale nell'estratto conto bancario “premialità aziendale” , premio mai deliberato dall'assemblea dei soci;
in data 25 marzo 2024 il aveva ricevuto un ulteriore CP_1 pagamento di € 10.000,00con causale nell'estratto conto quale “acconto FR” ; in data 30 aprile 2024, il aveva ricevuto da un ulteriore bonifico di € 10.000,00 Controparte_1 Parte_1 recante la causale saldo FR salvo conguaglio, ; ovviamente nella busta paga di maggio 2024, allegata al ricorso monitorio di tale dazione a titolo di FR non vi era alcuna traccia “anzi il ricorrente dichiara nel ricorso che deve ancora percepire le competenze di fine rapporto e la retribuzione di maggio richiedendo, però,l'importo di € 12.549,49, composto da lavoro ordinario, straordinari, ore di viaggio, ferie residue, permessi residui (questi quantificati in € 7.952,70), rateo tredicesima ecc.,manca del tutto l'importo del FR riportato in calce al cedolino paga, pari ad € 27.314,75 . ”
Formulava “espressa domanda riconvenzionale, epurata da somme eventualmente ancora dovute al dipendente all'esito della verifica degli importi indicati nei cedolini paga, dalla verifica delle somme corrisposte risultanti dagli estratti conto allegati, nonché dalla riconversione delle somme richieste a titolo di permessi residui quantificati questi ultimi nella somma di € 7.952,70, assolutamente non dovuta poiché tutte le ore di permesso sono state godute mediante riposo mensile di giorni 10 per ciascun mese. ”.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “- accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. poiché ha già percepito tutto quanto ad esso spettante in dipendenza Controparte_1 del cessato rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare che ha percepito l'importo di € 50.897,00 in eccedenza a Controparte_1 quanto ad esso spettante in dipendenza del cessato contratto di lavoro;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha usufruito di un monte ore maggiore in ordine Controparte_1 ai permessi previsti da CCLN, conseguentemente riconvertire 10 giorni mensili indicati come lavorati in permessi goduti, epurando dalla busta paga di maggio 2024, l'importo di € 7.952,70, asseritamente richiesto per permessi non goduti;
- all'esito di tali verifiche ed in accoglimento della proposta riconvenzionale, dichiarare la compensazione di eventuali somme ancore dovute, ed ordinare a di restituire la Controparte_1 somma residua illegittimamente percepita;
- nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto.
- condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ”. Si costituiva l 'opposto contestava il ricorso contestando diffusamente il ricorso in fatto e diritto . Concludeva chiedendo : “ in limine litis, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto;
- nel merito, respingere le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo, condannando la con sede legale in Roma alla Via Dei Prati Fiscali 199 (C.F. e P. IVA: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore che da una recente visura P.IVA_1 camerale risulta essere il Sig. al pagamento dell'importo lordo di € 12.549,49, Parte_2 ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali e CPA, come per legge da distrarsi all'avv. Roberto Sarra, antistatario di causa ”
Autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso in opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente non sono meritevoli di accoglimento .
Deve premettersi che sono evidentemente inopponibili in questa sede al lavoratore opposto i rapporti intercorsi tra la società opponente ed altri soggetti ( fisici o giuridici ) e le sottostanti situazioni giuridiche che oltre a non essere state accertate – a quanto consta in sede giudiziaria – certamente non rientrano nella competenza funzionale di questo Giudice. Ciò chiarito deve rilevarsi che la contestazione in ordine alle ore di permesso rivendicate in sede monitoria si appalesa del tutto generica ( l'opponente deduce del tutto genericamente che “ molte giornate ” non sarebbero state lavorate ) oltre che infondata atteso che non è invocata alcuna norma contrattuale che consenta al datore di lavoro di convertire le ore non lavorate in permessi né , tantomeno , viene allegato alcun accordo contrattuale specifico sul punto .
Del tutto irrilevanti sono in questa sede le argomentazioni relative alla revoca delle dimissioni ed al licenziamento ( che l'opponente ritiene , sulla base di assunti indimostrati , essere frutto dell'azione dolosa dell'ex amministratore concordata con il dipendente ) non foss'altro perché il recesso non è stato impugnato . La pretesa monitoria si fonda su busta paga di maggio 2024 ed in sede monitoria non è stato richiesto FR ( la stessa opponente ne dà atto alle pg 10 e 11 del ricorso numerate come pgg 1) ; pertanto il richiamo a somme imputate a FR è palesemente inconferente con l'oggetto del giudizio . Inoltre quanto versato nel corso del tempo al dipendente trova causa nei contratti in atti ( all 2 e 3 alla memoria ) e nell'accordo transattivo versato in atti ( all 9 alla memoria ) , non impugnato in questa sede . Ad abundantiam si rileva che l' estratto conto corrente bancario è essere documento privo di valenza legale e di efficacia probatoria in quanto proveniente dalla stessa opponente , come pure privi di efficacia probatoria sono i prospetti e riepilogo contabile versati in atti dall'opponente .
Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza .
PQM
respinge il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente idoneo all'esecuzione ; condanna la società opponente al pagamento in favore del procuratore antistatario dell' opposto di € 3500,00 , oltre rimb forf iva e cpa , per compensi professionali . Roma , 14/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta. Capaccioli