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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2262 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dagli avv. Pellegrino Iglio e Marco Cocilovo e con gli stessi elettivamente domiciliato in
Benevento, via Giustiniani n. 21,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Nola (NA), via Cimitile n. 25, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 21/05/2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto dalla con contratto a tempo parziale e determinato, con Controparte_1 inizio il 9 novembre 2022 e scadenza il 31 gennaio 2023, successivamente prorogato;
- di essere stato assegnato allo stabilimento di Parte_2
- di essere stato assunto con mansioni di operaio manovale di officina, livello 1 del CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria;
- che sebbene l'orario indicato in contratto fosse di 35 ore settimanali, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, aveva di fatto lavorato dalle 8.00 alle 17.00, con 45 minuti di pausa pranzo, per un totale di 45 ore e 15 minuti settimanali;
- che la retribuzione lorda prevista all'atto dell'assunzione era pari a € 1.380,16 per tredici mensilità;
- che aveva percepito, a titolo di retribuzione mensile, le somme indicate in ricorso per i mesi di novembre, dicembre e gennaio, e nulla per le successive mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio e per la tredicesima mensilità;
- che aveva fruito di 4 giorni di ferie e 12 ore di permessi, senza venire retribuito, che aveva goduto solo in parte delle festività e che aveva maturato alla cessazione del rapporto ulteriori
13 giorni di ferie e 40 ore di permessi, per cui non aveva ricevuto alcuna indennità;
- che aveva ricevuto solo alcuni cedolini paga;
1 - che il 4 maggio 2023 aveva rassegnato le proprie dimissioni, e che non aveva ricevuto il TFR alla cessazione del rapporto;
- che aveva inutilmente chiesto, in via stragiudiziale, il pagamento delle differenze dovutegli. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire: “Accertare e Controparte_1 dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso l'esistenza inter partes nel periodo dal 9/11/2022 al
4/05/2023, di un rapporto di lavoro subordinato;
Accertare e dichiarare che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il ricorrente ha osservato un orario di lavoro settimanale pari a 41 ore e 15 minuti;
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito solo in parte la retribuzione dovutagli in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
Per l'effetto, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a l'importo complessivo Parte_1 di euro 6.183,04, a titolo di differenze retributive, oltre ad € 616,11 a titolo di TFR, per un totale di euro euro 6.799,15 ovvero i diversi importi, anche maggiori, accertati in corso di causa;
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere al saldo;
Condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al versamento in favore del ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributi vi;
7. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA”.
La on si è costituita nonostante il ricorso le sia stato ritualmente notificato;
ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dal ricorrente, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Come si evince dalla documentazione agli atti, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della con contratto a tempo determinato – successivamente prorogato – del 9/11/2022, Controparte_1 con mansioni di manovale di officina e inquadramento nel I livello del CCNL Metalmeccanici
PMI.
Il luogo di lavoro stabilito era sito a Ceppaloni (BN) e l'orario era pari a 35 ore settimanali, ripartite su cinque giorni, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Il contratto conteneva espresso rinvio alla disciplina del citato CCNL Metalmeccanici PMI.
Il rapporto fra le parti è venuto definitivamente a cessare il 4/05/2023, quando il lavoratore ha rassegnato le dimissioni volontarie.
Rispetto a tale rapporto di lavoro, il rivendica differenze retributive a titolo di lavoro Pt_1 ordinario (mensilità non percepite), straordinario, ferie e permessi goduti e non retribuiti, indennità per ferie, permessi e festività non goduti, tredicesima non corrisposta e TFR.
Giova a questo punto premettere, in diritto, che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto
2 irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass.
n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass.
Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Quanto infine alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009,
Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Occorre quindi esaminare gli esiti della prova orale.
Il teste , collega presso la senza controversie in corso, ha Testimone_1 CP_1 riferito, sebbene non fosse in grado di ricordare con precisione gli anni (comunque “dopo il
Covid”), di aver cominciato a lavorare insieme al ricorrente, e di avere finito alla scadenza del proprio contratto, mentre il ricorrente era andato via un po' prima;
che sia lui che il ricorrente avevano osservato l'orario dalle 8 alle 17, con 45 minuti di pausa, da lunedì a venerdì; che il ricorrente aveva goduto di quattro giorni di ferie (due giorni per fare un concorso, due per motivi personali), e di qualche permesso.
Il teste , indifferente, si è affermato a conoscenza dei fatti di causa per aver Testimone_2 lavorato dal 2017 al 2023 alle dipendenze di tale che operava nel medesimo stabile Pt_3 della svolgendo le medesime attività (sul punto il teste ha dichiarato: “si trattava CP_1 sostanzialmente della medesima società, entrambe facevano le stessa cose e stavano nel medesimo stabile … non ho mai lavorato per la , ma ribadisco che si trattava dei medesimi CP_1 soggetti, come anche la ”), e ha riferito: che aveva lavorato da novembre 2022 CP_2 Pt_1
a maggio 2023, quale operaio metalmeccanico;
che si vedevano tutti i giorni e osservavano i medesimi orari, “dalle 8 alle 17 da lunedì a venerdì, per 40 ore settimanali, salvo quando capitava di fare un po' di straordinario”, con un'ora di pausa pranzo, ridotta a 45 minuti per alcuni che venivano da lontano;
che non ricordava se il ricorrente avesse goduto di ferie ma presumeva che avesse fatto qualche giorno perché l'azienda lo imponeva per non fare accumulare giorni;
che non ricordava se avessero lavorato nei giorni festivi;
che lui si era dimesso per giusta causa, a fronte dei mancati pagamenti, e che la giusta causa gli era stata riconosciuta dalla datrice.
Le deposizioni richiamate, intrinsecamente coerenti, sostanzialmente collimanti e provenienti persone della cui credibilità non vi è ragione di dubitare, bene a conoscenza dei fatti di causa in quanto impiegate presso la medesima azienda o altra operante in promiscuità con la resistente, 3 forniscono supporto a tutte le allegazioni contenute in ricorso, ad eccezione del lavoro straordinario pari a 15 minuti al giorno.
In particolare, per quanto riguarda il costante superamento dell'orario contrattualizzato, si osserva che entrambi i testi hanno dichiarato che l'orario andava dalle 8.00 alle 17.00. Vi è però una discrepanza in ordine alla durata della pausa pranzo, in quanto se ha confermato che la Tes_1 stessa durava 45 minuti, ha dichiarato che la pausa era di un'ora tranne che per “alcuni Tes_2 che venivano da lontano”, senza affermare che fra costoro vi fosse il . Difetta, pertanto, Pt_1 una prova dotata di sufficiente univocità, come richiesto in giurisprudenza.
In ordine alle ferie e ai permessi, le dichiarazioni dei testi appaiono abbastanza precise da far ritenere provato il godimento di soli quattro giorni di ferie e 12 ore di permesso (queste ultime risultanti peraltro dai prospetti paga di novembre 2022 e gennaio 2023 versati in atti), anche considerato che non risultano smentite da alcun elemento probatorio di segno contrario.
La domanda risulta dunque fondata per la retribuzione maturata a titolo di lavoro ordinario (in cui sono ricomprese le somme dovute a titolo di ferie e permessi ROL goduti, nonché di festività cadenti in giorno infrasettimanale, ai sensi dell'art. 32 del CCNL), tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi maturati e non goduti e TFR.
Infatti, provati da parte del lavoratore l'esistenza del rapporto, il suo regolare svolgimento e l'orario di lavoro osservato, sarebbe spettato alla datrice di lavoro dimostrare di aver corrisposto al lavoratore quanto a lui spettante per le prestazioni rese.
Nella fattispecie la scegliendo di rimanere contumace, non ha assolto all'onere sulla CP_1 stessa gravante, sicché può ritenersi provato che il ricorrente, come da lui dedotto, abbia ricevuto esclusivamente le somme riconosciute in ricorso.
L'importo al pagamento del quale va condannata la società può quindi essere quantificato sulla base del conteggio allegato al ricorso, correttamente sviluppato in relazione alle previsioni del contratto di assunzione e del CCNL applicato al rapporto di lavoro, detratti gli importi richiesti a titolo di straordinario feriale diurno e di festività.
La a, conseguentemente, condannata al pagamento, in favore di , del CP_1 Parte_1 complessivo importo di € 6.571,78, di cui € 616,11 a titolo di TFR.
A tale somma – determinata al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Va, infine, respinta la domanda di condanna della l versamento dei contributi omessi CP_1 in favore del ricorrente, dal momento che, come è noto, l'obbligazione contributiva vede quali parti l'ente assicuratore e il datore, sicché il lavoratore non è legittimato a richiedere il versamento dei contributi in proprio favore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'opera effettivamente prestata, anche in considerazione della contumacia della parte resistente, con incremento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 per la presenza di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
4 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che dal 9/11/2022 al 4/05/2023 ha lavorato alle Parte_1 dipendenze della con mansioni di manovale di officina, inquadramento nel I Controparte_1 livello del CCNL Metalmeccanici PMI e orario di lavoro di 40 ore settimanali;
2) per l'effetto condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della complessiva somma lorda di € 6.571,78, di cui € 616,11 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.503,50 oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. €
118,50, con attribuzione.
Benevento, 11 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2262 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: differenze retributive,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dagli avv. Pellegrino Iglio e Marco Cocilovo e con gli stessi elettivamente domiciliato in
Benevento, via Giustiniani n. 21,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Nola (NA), via Cimitile n. 25, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 21/05/2024 il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto dalla con contratto a tempo parziale e determinato, con Controparte_1 inizio il 9 novembre 2022 e scadenza il 31 gennaio 2023, successivamente prorogato;
- di essere stato assegnato allo stabilimento di Parte_2
- di essere stato assunto con mansioni di operaio manovale di officina, livello 1 del CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria;
- che sebbene l'orario indicato in contratto fosse di 35 ore settimanali, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, aveva di fatto lavorato dalle 8.00 alle 17.00, con 45 minuti di pausa pranzo, per un totale di 45 ore e 15 minuti settimanali;
- che la retribuzione lorda prevista all'atto dell'assunzione era pari a € 1.380,16 per tredici mensilità;
- che aveva percepito, a titolo di retribuzione mensile, le somme indicate in ricorso per i mesi di novembre, dicembre e gennaio, e nulla per le successive mensilità di febbraio, marzo, aprile e maggio e per la tredicesima mensilità;
- che aveva fruito di 4 giorni di ferie e 12 ore di permessi, senza venire retribuito, che aveva goduto solo in parte delle festività e che aveva maturato alla cessazione del rapporto ulteriori
13 giorni di ferie e 40 ore di permessi, per cui non aveva ricevuto alcuna indennità;
- che aveva ricevuto solo alcuni cedolini paga;
1 - che il 4 maggio 2023 aveva rassegnato le proprie dimissioni, e che non aveva ricevuto il TFR alla cessazione del rapporto;
- che aveva inutilmente chiesto, in via stragiudiziale, il pagamento delle differenze dovutegli. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire: “Accertare e Controparte_1 dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso l'esistenza inter partes nel periodo dal 9/11/2022 al
4/05/2023, di un rapporto di lavoro subordinato;
Accertare e dichiarare che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il ricorrente ha osservato un orario di lavoro settimanale pari a 41 ore e 15 minuti;
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito solo in parte la retribuzione dovutagli in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
Per l'effetto, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a l'importo complessivo Parte_1 di euro 6.183,04, a titolo di differenze retributive, oltre ad € 616,11 a titolo di TFR, per un totale di euro euro 6.799,15 ovvero i diversi importi, anche maggiori, accertati in corso di causa;
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere al saldo;
Condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al versamento in favore del ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributi vi;
7. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA”.
La on si è costituita nonostante il ricorso le sia stato ritualmente notificato;
ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dal ricorrente, la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Come si evince dalla documentazione agli atti, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della con contratto a tempo determinato – successivamente prorogato – del 9/11/2022, Controparte_1 con mansioni di manovale di officina e inquadramento nel I livello del CCNL Metalmeccanici
PMI.
Il luogo di lavoro stabilito era sito a Ceppaloni (BN) e l'orario era pari a 35 ore settimanali, ripartite su cinque giorni, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Il contratto conteneva espresso rinvio alla disciplina del citato CCNL Metalmeccanici PMI.
Il rapporto fra le parti è venuto definitivamente a cessare il 4/05/2023, quando il lavoratore ha rassegnato le dimissioni volontarie.
Rispetto a tale rapporto di lavoro, il rivendica differenze retributive a titolo di lavoro Pt_1 ordinario (mensilità non percepite), straordinario, ferie e permessi goduti e non retribuiti, indennità per ferie, permessi e festività non goduti, tredicesima non corrisposta e TFR.
Giova a questo punto premettere, in diritto, che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto
2 irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Quanto ai compensi per lavoro straordinario, invece, il lavoratore dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass.
n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass.
Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
Quanto infine alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009,
Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Occorre quindi esaminare gli esiti della prova orale.
Il teste , collega presso la senza controversie in corso, ha Testimone_1 CP_1 riferito, sebbene non fosse in grado di ricordare con precisione gli anni (comunque “dopo il
Covid”), di aver cominciato a lavorare insieme al ricorrente, e di avere finito alla scadenza del proprio contratto, mentre il ricorrente era andato via un po' prima;
che sia lui che il ricorrente avevano osservato l'orario dalle 8 alle 17, con 45 minuti di pausa, da lunedì a venerdì; che il ricorrente aveva goduto di quattro giorni di ferie (due giorni per fare un concorso, due per motivi personali), e di qualche permesso.
Il teste , indifferente, si è affermato a conoscenza dei fatti di causa per aver Testimone_2 lavorato dal 2017 al 2023 alle dipendenze di tale che operava nel medesimo stabile Pt_3 della svolgendo le medesime attività (sul punto il teste ha dichiarato: “si trattava CP_1 sostanzialmente della medesima società, entrambe facevano le stessa cose e stavano nel medesimo stabile … non ho mai lavorato per la , ma ribadisco che si trattava dei medesimi CP_1 soggetti, come anche la ”), e ha riferito: che aveva lavorato da novembre 2022 CP_2 Pt_1
a maggio 2023, quale operaio metalmeccanico;
che si vedevano tutti i giorni e osservavano i medesimi orari, “dalle 8 alle 17 da lunedì a venerdì, per 40 ore settimanali, salvo quando capitava di fare un po' di straordinario”, con un'ora di pausa pranzo, ridotta a 45 minuti per alcuni che venivano da lontano;
che non ricordava se il ricorrente avesse goduto di ferie ma presumeva che avesse fatto qualche giorno perché l'azienda lo imponeva per non fare accumulare giorni;
che non ricordava se avessero lavorato nei giorni festivi;
che lui si era dimesso per giusta causa, a fronte dei mancati pagamenti, e che la giusta causa gli era stata riconosciuta dalla datrice.
Le deposizioni richiamate, intrinsecamente coerenti, sostanzialmente collimanti e provenienti persone della cui credibilità non vi è ragione di dubitare, bene a conoscenza dei fatti di causa in quanto impiegate presso la medesima azienda o altra operante in promiscuità con la resistente, 3 forniscono supporto a tutte le allegazioni contenute in ricorso, ad eccezione del lavoro straordinario pari a 15 minuti al giorno.
In particolare, per quanto riguarda il costante superamento dell'orario contrattualizzato, si osserva che entrambi i testi hanno dichiarato che l'orario andava dalle 8.00 alle 17.00. Vi è però una discrepanza in ordine alla durata della pausa pranzo, in quanto se ha confermato che la Tes_1 stessa durava 45 minuti, ha dichiarato che la pausa era di un'ora tranne che per “alcuni Tes_2 che venivano da lontano”, senza affermare che fra costoro vi fosse il . Difetta, pertanto, Pt_1 una prova dotata di sufficiente univocità, come richiesto in giurisprudenza.
In ordine alle ferie e ai permessi, le dichiarazioni dei testi appaiono abbastanza precise da far ritenere provato il godimento di soli quattro giorni di ferie e 12 ore di permesso (queste ultime risultanti peraltro dai prospetti paga di novembre 2022 e gennaio 2023 versati in atti), anche considerato che non risultano smentite da alcun elemento probatorio di segno contrario.
La domanda risulta dunque fondata per la retribuzione maturata a titolo di lavoro ordinario (in cui sono ricomprese le somme dovute a titolo di ferie e permessi ROL goduti, nonché di festività cadenti in giorno infrasettimanale, ai sensi dell'art. 32 del CCNL), tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi maturati e non goduti e TFR.
Infatti, provati da parte del lavoratore l'esistenza del rapporto, il suo regolare svolgimento e l'orario di lavoro osservato, sarebbe spettato alla datrice di lavoro dimostrare di aver corrisposto al lavoratore quanto a lui spettante per le prestazioni rese.
Nella fattispecie la scegliendo di rimanere contumace, non ha assolto all'onere sulla CP_1 stessa gravante, sicché può ritenersi provato che il ricorrente, come da lui dedotto, abbia ricevuto esclusivamente le somme riconosciute in ricorso.
L'importo al pagamento del quale va condannata la società può quindi essere quantificato sulla base del conteggio allegato al ricorso, correttamente sviluppato in relazione alle previsioni del contratto di assunzione e del CCNL applicato al rapporto di lavoro, detratti gli importi richiesti a titolo di straordinario feriale diurno e di festività.
La a, conseguentemente, condannata al pagamento, in favore di , del CP_1 Parte_1 complessivo importo di € 6.571,78, di cui € 616,11 a titolo di TFR.
A tale somma – determinata al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Va, infine, respinta la domanda di condanna della l versamento dei contributi omessi CP_1 in favore del ricorrente, dal momento che, come è noto, l'obbligazione contributiva vede quali parti l'ente assicuratore e il datore, sicché il lavoratore non è legittimato a richiedere il versamento dei contributi in proprio favore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'opera effettivamente prestata, anche in considerazione della contumacia della parte resistente, con incremento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 per la presenza di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
4 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che dal 9/11/2022 al 4/05/2023 ha lavorato alle Parte_1 dipendenze della con mansioni di manovale di officina, inquadramento nel I Controparte_1 livello del CCNL Metalmeccanici PMI e orario di lavoro di 40 ore settimanali;
2) per l'effetto condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della complessiva somma lorda di € 6.571,78, di cui € 616,11 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.503,50 oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. €
118,50, con attribuzione.
Benevento, 11 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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