Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01585/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Fantini e Alessandro De Nittis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a) del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- / -OMISSIS- notificato a mezzo pec in data 06/10/2022, relativo alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS-rilasciato dalla stessa Questura al ricorrente in data 28/01/2014;
b) della nota della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- notificata in data 14/06/2022 recante la “comunicazione ai sensi degli artt. 7 - 8 – 9 – 10 e 10 bis Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche – Preavviso di revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio, notificato il 5 dicembre 2022 e depositato il successivo 4 gennaio 2023, si gravava il provvedimento in epigrafe individuato, pel tramite del quale il Questore di -OMISSIS- aveva revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di cui il ricorrente, cittadino egiziano, era titolare; il provvedimento si fondava sulla qualificazione del ricorrente come soggetto socialmente pericoloso; il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore si basava sulla rilevazione a carico del ricorrente di due condanne a pena detentiva: a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di -OMISSIS- del 6 luglio 2020, pari a 2 anni e 8 mesi di reclusione, per avere partecipato ad un sodalizio dedito al furto e alla commercializzazione di farmaci; b) sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS- del 24 giugno 2019 a 4 anni e 4 mesi di reclusione, sentenza confermata dalla Corte di Appello di -OMISSIS- dell’11.9.2020, per partecipazione ad un sodalizio dedito al trasporto di clandestini da Africa e Asia verso i Paesi del -OMISSIS-.
Da queste pregnanti circostanze l’Amministrazione deduceva il non occasionale coinvolgimento del ricorrente in attività criminali; il provvedimento dava inoltre conto dell’istruttoria preordinata alla valutazione dei legami familiari in Italia del ricorrente.
1.1. Di qui la proposizione del ricorso con il quale il ricorrente lamentava, essenzialmente:
- violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 3, dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 9 commi 4-7 e dell’art. 22 comma 9 del T.U. Immigrazione D. Lgs. 286/98, Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di motivazione e istruttoria, denunciando che il giudizio di pericolosità sarebbe stato dedotto “automaticamente” dai ridetti precedenti penali, che non si riferirebbero a reati ostativi all’ingresso e al soggiorno in Italia e che egli in realtà svolgerebbe in Italia attività lavorativa e che, al fine, non si sarebbe tenuto nel debito conto i suoi legami familiari in Italia (con il padre);
- violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 3, 5 comma 5, e 9 commi 4-5 del T.U. Immigrazione D. Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 - Contraddittorietà e illogicità manifeste, stante il pieno inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, avendo la Amministrazione mancato di considerare che esso ricorrente sarebbe stato affidato al padre, e che, quindi, nella determinazione del reddito avrebbe dovuto tenersi conto anche del fatto che quest’ultimo è a sua volta lavoratore fruitore di stipendio; d’altra parte, lo stesso ricorrente sarebbe percettore di reddito, avendo iniziato una regolare attività lavorativa;
- violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 della L. 241/90 e dell’art. 5 D. Lgs. 286/98 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, stante la omessa valutazione delle deduzioni difensive presentate dal ricorrente nel corso del procedimento.
1.2. Si costituiva l’intimata Amministrazione, che instava per la reiezione del gravame.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. La terza doglianza, relativa alla lesione delle prerogative difensive e alla violazione del contraddittorio procedimentale, è inammissibile per carenza di interesse - prima ancora che infondata, non essendo stata rappresentata alcuna lesione di natura sostanziale alle prerogative del ricorrente riveniente dalla asserita omissione procedimentale “addebitata” alla resistente Autorità.
2.1.1. Non è stato rappresentato nel gravame alcun plausibile argomento la cui “introduzione” nel procedimento, e la cui compiuta valutazione da parte della Autorità, sarebbe stata in grado di diversamente orientarne il risultato (siccome si avrà modo di illustrare infra , in sede di scrutinio del “merito” del gravame).
Non è, in altre parole, indicata la rilevanza che in concreto avrebbe assunto la mancata valutazione delle deduzioni procedimentali formulate dal ricorrente sul contenuto sostanziale del gravato diniego ove, peraltro, di tale valutazione in ogni caso si dà conto.
2.1.2. Ne discende la inammissibilità per genericità della censura, non essendo allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, mancando parte ricorrente di indicare in qual modo e in che misura il lamentato vizio –ove in ipotesi sussistente- abbia in concreto inciso sul processo decisionale della Amministrazione, ovvero abbia potuto in qualche modo ledere il diritto di esso ricorrente all’ottenimento di una decisione “equa”.
2.1.3. Il mezzo è privo di fondamento anche sotto altro aspetto, atteso che, siccome si avrà modo di illustrare infra in sede di negativo scrutinio del motivo “afferente al merito”, il contenuto dispositivo dell’impugnato provvedimento costituisce la risultante di un esercizio logico e ragionevole della discrezionale potestas in subicta materia ex lege demandata alla Amministrazione: la certazione giudiziale della legittimità della azione provvedimentale quivi censurata rende irrilevante la (asserita) carenza procedimentale, attesa la inidoneità di un qualsiasi apporto collaborativo a determinare una differente conclusione della vicenda.
2.2. Le due censure relative al “merito”, ben suscettibili di congiunto scrutinio, non sono fondate.
2.2.1. L’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 dispone che “ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
2.2.2. Orbene, le deduzioni con le quali si censura il provvedimento di revoca del Questore di -OMISSIS-, non sono condivisibili.
2.2.3. E, invero, siccome chiarito dalla Corte costituzionale, in conformità dell’orientamento per vero già espresso dalla giurisprudenza amministrativa e dello stesso tenore letterale dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98, il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la sua revoca, devono essere sorretti da “ un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate ” (C. cost., ord. 27 marzo 2014, n. -OMISSIS-; e pluribus , CdS, III, 29 ottobre 2012, n. 5515).
2.2.4. Così che, ai fini della emanazione del provvedimento che ne occupa, rileva la formulazione di un giudizio di pericolosità, scaturigine di una compiuta ponderazione afferente -oltre che a provvedimenti ovvero procedimenti penali- anche alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendosi ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (TAR Campania, VI, 7 aprile 2021, n. 2287; CdS, III, 29 marzo 2019, n. 2083; CdS, III, 28 novembre 2016, n. 5014).
2.3. Orbene - alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, in ossequio ai dettami della Corte costituzionale (ord. -OMISSIS-, cit.; sentenza n. -OMISSIS- del 2013, sulla rilevanza dei legami familiari) e ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo in base all’art. 8 della Convenzione ( ex plurimis , Corte EDU, 7 aprile 2009, ER e altri c. Italia), circa la “ possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente ” - legittimo si appalesa l’operato dell’Amministrazione che, nel provvedimento impugnato, ha dato conto:
- della particolare gravità delle condotte ascritte, sfociate in due sentenze di condanna ad una pena detentiva complessivamente superiore a sette anni, per reati di peculiare e pregnante disvalore;
- anche, della inesistenza di attività lavorative e di redditi sufficienti al sostentamento del ricorrente.
2.4. E, invero, siccome risulta dal preambolo del gravato provvedimento, l’Autorità, nella formulazione del giudizio di pericolosità sociale di cui è menzione all’art. 9, comma 4, d.lgs. 58/98 –oltre che all’art. 5, comma 5- bis , d.lgs. 58/98- ha tenuto in debita considerazione la natura e la effettiva latitudine delle condotte addebitate al ricorrente, altresì valutando la insussistenza di idonei flussi reddituali.
2.5. Né, come sopra rilevato, può dirsi mancante un motivato giudizio della Autorità circa la pericolosità sociale ed il grado di inserimento sociale, lavorativo e familiare del ricorrente.
2.5.1. E, invero, nel corpo del provvedimento impugnato l’Autorità:
- ha effettuato, sia pur succintamente, un riferimento alla complessiva valutazione del comportamento del ricorrente, incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente in materia di immigrazione, anche alla luce del suo inserimento sociale e lavorativo;
- ha acclarato la inesistenza di flussi reddituali sufficienti alla permanenza nel territorio nazionale, nel momento di adozione del provvedimento in questa sede impugnato.
2.6. Di qui la ragionevolezza dell’ iter logico-giuridico seguito dalla Autorità nella emanazione dell’impugnato provvedimento, che si appalesa, pertanto, immune da vizi, comechè giustificato da puntuali circostanze di fatto e da un adeguato impianto motivazionale, non scalfito dalle allegazioni contenute nel gravame, con una valutazione che non può ritenersi illogica o carente.
2.7. Quanto ai legami di carattere familiare, l’Amministrazione li ha debitamente considerati, siccome emerge chiaramente anche dal preambolo del gravato provvedimento, reputandoli tuttavia -con valutazioni che, al lume della inusitata gravità delle condotte ascritte e delle pesanti pene detentive comminate al ricorrente- di carattere recessivo rispetto a quello, “metaindividuale”, presidiato con il gravato provvedimento (sicurezza e ordine pubblico).
3. Le spese di lite, tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia, sono compensate inter partes ,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TO AR, Presidente
CC MP, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.