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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 369 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 TRA
nata a [...] il [...] (CF ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Via Carlo Severini n. 34, ed elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT) Vicolo del Ghetto, 5 presso lo studio dell'Avv. Andrea Duranti (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù di procura in atti ( Email_1
- ricorrente- contro
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elett.te dom.to in Ladispoli (RM), via delle Margherite n. 5/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Chiocca, c.f. C.F._4 del foro di Civitavecchia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (pec:
Email_2
- resistente con riconvenzionale- Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 13.2.2024 la signora conveniva in giudizio Parte_1
per sentirlo condannare alla restituzione del box sito in Ladispoli Controparte_1
Via dei Delfini 24, contraddistinto al catasto al foglio 73, part. 236, sub 18, piano s1, interno H libero da persone e cose;
in subordine, in caso di accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione in essere tra le parti, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del sig. all'obbligo di Controparte_1 corrispondere il canone di locazione e conseguentemente condannarlo a restituire alla Sig.ra il box sito in Ladispoli Via dei Delfini 24, contraddistinto al catasto al foglio Parte_1
73, part. 236, sub 18, piano s1, interno H libero da persone e cose;
condannare il Sig.
[...]
a risarcire alla Sig.ra il danno da essa patito per Controparte_1 Parte_1
l'occupazione illegittima del box a partire dal mese di gennaio 2023 sino all'effettivo rilascio quantificabile in almeno € 2100,00 ovvero nella somma maggiore o minore determinata in corso di causa;
) in ogni caso, accertata l'ingiustificata assenza del convenuto al tentativo di mediazione obbligatorio svoltosi in data 20.4.2023, condannare il convenuto, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio ivi comprese le spese della mediazione. Premetteva la ricorrente di essere proprietaria del box pervenutole per successione;
che nel mese di marzo del 2021, tramite suo figlio aveva concesso in comodato Persona_1 2
(orale) di uso al Sig. , una parte del box ad uso magazzino senza Controparte_1 fissazione di un termine in ragione del rapporto di amicizia intercorrente tra suo figlio e il Sig. , e utilizzato dal comodatario come ripostiglio di oggetti;
che l'accordo CP_1 prevedeva a carico del comodatario unicamente l'onere di versare ogni 4 mesi circa una somma meramente simbolica di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese condominiali e per l'energia elettrica che il Sig. ha versato una sola volta;
che la ricorrente, dopo una CP_1 serie di richieste orali rimaste senza esito, con lettera raccomandata del 26.1.2023 aveva chiesto al sig. il rilascio e la Controparte_1 riconsegna del box;
che in data 20.4.2023 era stato espletato il tentativo obbligatorio di mediazione al quale il sig. aveva deciso senza alcuna giustificazione Controparte_1 di non aderire. Si costituiva il resistente che contestava l'avversa domanda. Preliminarmente rilevava che l'assenza al tentativo di mediazione obbligatoria tenutosi in data 20.04.2023 era giustificato dal fatto che il in detto periodo non si trovava in CP_1
Italia bensì in Argentina come affermava avrebbe provato con testimoni. Concludeva chiedendo in via riconvenzionale, l'accertamento della esistenza tra le parti di un contratto di locazione ad uso diverso dell'immobile sito in Ladispoli (RM) via dei Delfini n. 24, interno H, al prezzo mensile di euro 25,00 e la condanna della sig.ra Parte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal sig. a seguito degli Parte_2 episodi di allagamento cui è stato sottoposto nel tempo il box oggetto di causa quantificati complessivamente nella somma di € 11.000,00. Contestava il resistente che fosse intercorso un contratto di comodato verbale a titolo oneroso, avendo, invece, le parti raggiunto un accordo sulla locazione a titolo oneroso dell'immobile per la durata di anni sei rinnovabili automaticamente e sull'ammontare del canone di affitto, pari, ad € 110,00 mensili;
che il sig. quindi, consegnava le chiavi Per_1 del box in questione al sig. , il quale, subito dopo le festività natalizie, dunque, a CP_1 partire dal mese di gennaio 2021, ivi iniziava a trasferire e depositare beni mobili di sua proprietà; che il canone veniva poi ridotto a soli € 25,00 a seguito di un importante allagamento subito dal box il 9.3.21 che, di fatto, lo rendeva quasi completamente inservibile. Adduceva , quindi, di avere patito il danneggiamento di alcuni beni mobili di sua proprietà che erano stipati e custoditi all'interno del locale magazzino atteso che in data 9.03.2021 l'intera autorimessa del sito in Ladispoli, via dei Delfini n. 24, a causa delle CP_2 forti piogge oltre che del malfunzionamento della pompa di sentina condominiale, aveva subito un importante allagamento che interessava, tra gli altri, proprio il locale box concesso in uso al sig. interessando, a suo dire, elettrodomestici, utensili ed oggetti di CP_1 antiquariato (tra questi ad esempio, un mobile giradischi, 6 grammofoni, 2 giradischi, un televisore anni '50, un'intera collezione di dischi vinili, diverse decine di libri, diverse litografie e serigrafie, una cappelliera vintage, e ancora un condizionatore, una levigatrice, un avvitatore a batteria ecc.) e il aveva subito quindi un danno complessivamente CP_1 ammontante a € 11.000,00. Parte resistente eccepiva la inammissibilità della riconvenzionale ex art.418 c.p.c. Respinte le istanze istruttorie la causa veniva fissata per la discussione all'udienza del 4.12.2025. La domanda della ricorrente va accolta per quanto di seguito precisato. La domanda è procedibile. La mediazione si è svolta, infatti, correttamente come da verbale del 20.4.2023 e nessuno si è presentato per la parte chiamata nonostante il regolare avviso effettuato con pec del 3
30.3.23 dall'Avv. Duranti al Sig. presso il proprio legale, Avv. Controparte_1
Pagnotta, che infatti con successiva pec del 20.4.23 comunicava all'organismo di mediazione che il Sig. non avrebbe partecipato all'incontro fissato (Cfr. Doc. 2 depositato con CP_1 nota di deposito del 29.7.2024 ). Lo stesso difensore del sig. aveva del resto confermato con mail del 4.4.2023 che CP_1 avrebbe dato tempestiva comunicazione al suo assistito dell'invito alla mediazione ricevuto (Cfr. Doc. 1 depositato con nota di deposito del 29.7.2024). Nel merito la domanda di rilascio va accolta in difetto di un titolo valido che consenta al resistente la detenzione. L'occupazione è priva di tiolo valido: il comodato dedotto dal ricorrente sarebbe nullo per mancata registrazione – ex art.1 comma 346 della legge n.311 del 2004 -secondo cui “ I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati” – così come la locazione eccepita dal resistente. Quest'ultimo va quindi condannato al rilascio immediato del box di causa. Quanto alla domanda risarcitoria della ricorrente la detta va respinta in difetto di prova.
Il c.d. danno da “mancato godimento del bene per ritardata consegna” in conseguenza del mancato utilizzo del bene dopo la richiesta di restituzione e fino all'effettiva riconsegna dell'immobile non è stato allegato né provato. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. n. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato 4 guadagno. Per quanto sopra la domanda risarcitoria della ricorrente va respinta in difetto di allegazione (e conseguente dimostrazione) – cui non può supplire il ricorso all'equità - della intenzione di mettere “a reddito” l'immobile: intenzione peraltro contraddetta dal fatto che il box è stato dato in uso all'odierno resistente - per stessa ammissione della ricorrente - senza pretendere – così è stato dedotto – alcun corrispettivo (ovvero “ogni 4 mesi circa una somma meramente simbolica di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese condominiali e per l'energia elettrica”). Quanto alla domanda riconvenzionale del resistente si conferma il giudizio di inammissibilità ex art.418 c.p.c già formulato dal giudice in corso di causa. La mancata partecipazione del resistente all'incontro di mediazione del 20.4.23 non risulta giustificato. Ben avrebbero potuto essere prodotti i biglietti aerei che attestavano he il era in CP_1
Argentina. In ogni caso il predetto, che già all'epoca aveva un legale, l'Avv. Pagnotta, avrebbe potuto ben delegare al legale la partecipazione all'incontro. Nullo di ciò da cui la condanna del resistente, ex art.12 bis comma 2 d.lvo n.28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 474,00 pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (attesa l'applicabilità alla procedura in oggetto introdotta in data 10.3.23 e quindi dopo il 28.2.2023) della Riforma Cartabia e del
“raddoppio” da questa previsto per la sanzione . Le spese di lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 369/2024 R.G., così dispone: accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione e condanna Controparte_1
al rilascio in favore di del box sito in Ladispoli Via dei Delfini 24,
[...] Parte_1 contraddistinto al catasto al foglio 73, part. 236, sub 18, piano s1, interno H;
dichiara inammissibile la riconvenzionale del resistente, condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1 della somma di euro 474,00; condanna il resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per esborsi ed euro 3.300,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia, 04/12/2025. Il giudice dott.ssa Roberta Nardone
nata a [...] il [...] (CF ) ed ivi residente in [...] C.F._1
Via Carlo Severini n. 34, ed elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT) Vicolo del Ghetto, 5 presso lo studio dell'Avv. Andrea Duranti (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende nel presente giudizio in virtù di procura in atti ( Email_1
- ricorrente- contro
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elett.te dom.to in Ladispoli (RM), via delle Margherite n. 5/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Chiocca, c.f. C.F._4 del foro di Civitavecchia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (pec:
Email_2
- resistente con riconvenzionale- Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 13.2.2024 la signora conveniva in giudizio Parte_1
per sentirlo condannare alla restituzione del box sito in Ladispoli Controparte_1
Via dei Delfini 24, contraddistinto al catasto al foglio 73, part. 236, sub 18, piano s1, interno H libero da persone e cose;
in subordine, in caso di accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione in essere tra le parti, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del sig. all'obbligo di Controparte_1 corrispondere il canone di locazione e conseguentemente condannarlo a restituire alla Sig.ra il box sito in Ladispoli Via dei Delfini 24, contraddistinto al catasto al foglio Parte_1
73, part. 236, sub 18, piano s1, interno H libero da persone e cose;
condannare il Sig.
[...]
a risarcire alla Sig.ra il danno da essa patito per Controparte_1 Parte_1
l'occupazione illegittima del box a partire dal mese di gennaio 2023 sino all'effettivo rilascio quantificabile in almeno € 2100,00 ovvero nella somma maggiore o minore determinata in corso di causa;
) in ogni caso, accertata l'ingiustificata assenza del convenuto al tentativo di mediazione obbligatorio svoltosi in data 20.4.2023, condannare il convenuto, ex comma 4 bis dell'art. 8 D.L.vo 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio ivi comprese le spese della mediazione. Premetteva la ricorrente di essere proprietaria del box pervenutole per successione;
che nel mese di marzo del 2021, tramite suo figlio aveva concesso in comodato Persona_1 2
(orale) di uso al Sig. , una parte del box ad uso magazzino senza Controparte_1 fissazione di un termine in ragione del rapporto di amicizia intercorrente tra suo figlio e il Sig. , e utilizzato dal comodatario come ripostiglio di oggetti;
che l'accordo CP_1 prevedeva a carico del comodatario unicamente l'onere di versare ogni 4 mesi circa una somma meramente simbolica di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese condominiali e per l'energia elettrica che il Sig. ha versato una sola volta;
che la ricorrente, dopo una CP_1 serie di richieste orali rimaste senza esito, con lettera raccomandata del 26.1.2023 aveva chiesto al sig. il rilascio e la Controparte_1 riconsegna del box;
che in data 20.4.2023 era stato espletato il tentativo obbligatorio di mediazione al quale il sig. aveva deciso senza alcuna giustificazione Controparte_1 di non aderire. Si costituiva il resistente che contestava l'avversa domanda. Preliminarmente rilevava che l'assenza al tentativo di mediazione obbligatoria tenutosi in data 20.04.2023 era giustificato dal fatto che il in detto periodo non si trovava in CP_1
Italia bensì in Argentina come affermava avrebbe provato con testimoni. Concludeva chiedendo in via riconvenzionale, l'accertamento della esistenza tra le parti di un contratto di locazione ad uso diverso dell'immobile sito in Ladispoli (RM) via dei Delfini n. 24, interno H, al prezzo mensile di euro 25,00 e la condanna della sig.ra Parte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dal sig. a seguito degli Parte_2 episodi di allagamento cui è stato sottoposto nel tempo il box oggetto di causa quantificati complessivamente nella somma di € 11.000,00. Contestava il resistente che fosse intercorso un contratto di comodato verbale a titolo oneroso, avendo, invece, le parti raggiunto un accordo sulla locazione a titolo oneroso dell'immobile per la durata di anni sei rinnovabili automaticamente e sull'ammontare del canone di affitto, pari, ad € 110,00 mensili;
che il sig. quindi, consegnava le chiavi Per_1 del box in questione al sig. , il quale, subito dopo le festività natalizie, dunque, a CP_1 partire dal mese di gennaio 2021, ivi iniziava a trasferire e depositare beni mobili di sua proprietà; che il canone veniva poi ridotto a soli € 25,00 a seguito di un importante allagamento subito dal box il 9.3.21 che, di fatto, lo rendeva quasi completamente inservibile. Adduceva , quindi, di avere patito il danneggiamento di alcuni beni mobili di sua proprietà che erano stipati e custoditi all'interno del locale magazzino atteso che in data 9.03.2021 l'intera autorimessa del sito in Ladispoli, via dei Delfini n. 24, a causa delle CP_2 forti piogge oltre che del malfunzionamento della pompa di sentina condominiale, aveva subito un importante allagamento che interessava, tra gli altri, proprio il locale box concesso in uso al sig. interessando, a suo dire, elettrodomestici, utensili ed oggetti di CP_1 antiquariato (tra questi ad esempio, un mobile giradischi, 6 grammofoni, 2 giradischi, un televisore anni '50, un'intera collezione di dischi vinili, diverse decine di libri, diverse litografie e serigrafie, una cappelliera vintage, e ancora un condizionatore, una levigatrice, un avvitatore a batteria ecc.) e il aveva subito quindi un danno complessivamente CP_1 ammontante a € 11.000,00. Parte resistente eccepiva la inammissibilità della riconvenzionale ex art.418 c.p.c. Respinte le istanze istruttorie la causa veniva fissata per la discussione all'udienza del 4.12.2025. La domanda della ricorrente va accolta per quanto di seguito precisato. La domanda è procedibile. La mediazione si è svolta, infatti, correttamente come da verbale del 20.4.2023 e nessuno si è presentato per la parte chiamata nonostante il regolare avviso effettuato con pec del 3
30.3.23 dall'Avv. Duranti al Sig. presso il proprio legale, Avv. Controparte_1
Pagnotta, che infatti con successiva pec del 20.4.23 comunicava all'organismo di mediazione che il Sig. non avrebbe partecipato all'incontro fissato (Cfr. Doc. 2 depositato con CP_1 nota di deposito del 29.7.2024 ). Lo stesso difensore del sig. aveva del resto confermato con mail del 4.4.2023 che CP_1 avrebbe dato tempestiva comunicazione al suo assistito dell'invito alla mediazione ricevuto (Cfr. Doc. 1 depositato con nota di deposito del 29.7.2024). Nel merito la domanda di rilascio va accolta in difetto di un titolo valido che consenta al resistente la detenzione. L'occupazione è priva di tiolo valido: il comodato dedotto dal ricorrente sarebbe nullo per mancata registrazione – ex art.1 comma 346 della legge n.311 del 2004 -secondo cui “ I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati” – così come la locazione eccepita dal resistente. Quest'ultimo va quindi condannato al rilascio immediato del box di causa. Quanto alla domanda risarcitoria della ricorrente la detta va respinta in difetto di prova.
Il c.d. danno da “mancato godimento del bene per ritardata consegna” in conseguenza del mancato utilizzo del bene dopo la richiesta di restituzione e fino all'effettiva riconsegna dell'immobile non è stato allegato né provato. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. n. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato 4 guadagno. Per quanto sopra la domanda risarcitoria della ricorrente va respinta in difetto di allegazione (e conseguente dimostrazione) – cui non può supplire il ricorso all'equità - della intenzione di mettere “a reddito” l'immobile: intenzione peraltro contraddetta dal fatto che il box è stato dato in uso all'odierno resistente - per stessa ammissione della ricorrente - senza pretendere – così è stato dedotto – alcun corrispettivo (ovvero “ogni 4 mesi circa una somma meramente simbolica di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese condominiali e per l'energia elettrica”). Quanto alla domanda riconvenzionale del resistente si conferma il giudizio di inammissibilità ex art.418 c.p.c già formulato dal giudice in corso di causa. La mancata partecipazione del resistente all'incontro di mediazione del 20.4.23 non risulta giustificato. Ben avrebbero potuto essere prodotti i biglietti aerei che attestavano he il era in CP_1
Argentina. In ogni caso il predetto, che già all'epoca aveva un legale, l'Avv. Pagnotta, avrebbe potuto ben delegare al legale la partecipazione all'incontro. Nullo di ciò da cui la condanna del resistente, ex art.12 bis comma 2 d.lvo n.28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 474,00 pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (attesa l'applicabilità alla procedura in oggetto introdotta in data 10.3.23 e quindi dopo il 28.2.2023) della Riforma Cartabia e del
“raddoppio” da questa previsto per la sanzione . Le spese di lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 369/2024 R.G., così dispone: accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione e condanna Controparte_1
al rilascio in favore di del box sito in Ladispoli Via dei Delfini 24,
[...] Parte_1 contraddistinto al catasto al foglio 73, part. 236, sub 18, piano s1, interno H;
dichiara inammissibile la riconvenzionale del resistente, condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1 della somma di euro 474,00; condanna il resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per esborsi ed euro 3.300,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia, 04/12/2025. Il giudice dott.ssa Roberta Nardone