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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1147 / 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GIANNUZZI CARDONE Parte_1
GIANLUIGI
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Marcellino BARLETTA ex art. 417 bis cpc CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 02/02/2024 , docente del Parte_1 CP_1 convenuto a tempo determinato, ha chiesto che questo fosse condannato a corrisponderle la somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31-8-1999 e dell'art. 7 del CCNL 15-3-2001oltre accessori e con vittoria di spese e compensi di lite (da distrarsi ex art. 93 cpc), benchè ella docente solo supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 11-11-2020 al 25-6-
2021). Il convenuto, costituitosi ed eccepita preliminarmente la prescrizione CP_1 quinquennale, ha concluso nel merito per il rigetto della domanda per infondatezza.
Causa decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto il periodo per cui è domandato il beneficio risale a periodo non anteriore di oltre un quinquennio da calcolarsi a ritroso rispetto alla notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito il ricorso è pienamente fondato e va quindi accolto.
Per economia motivazionale questo giudice richiama le convincenti argomentazioni adottate da Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che a loro volta hanno sottolineato come il non riconoscere tale emolumento anche ai supplenti temporanei su organico di fatto integra una violazione della direttiva comunitaria 1999/70 CE per discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato.
La documentazione versata in atti consente di evincere i mesi di servizio e le tabelle salariali della contrattazione collettiva dell'epoca, in guisa da rendere determinabile la misura del beneficio con mero calcolo aritmetico. Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente Controparte_1
ex art. 91 cpc e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore
[...] anticipatario della ricorrente.
P.T.M.
A)- dichiara tenuto e condanna il a pagare alla ricorrente la Controparte_1 retribuzione professionale docenti per il periodo di supplenza dal 11-11-2020 al 25-6-
2021, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali annesse ai vigenti contratti nazionali della scuola oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 L.
724/1994; Contr B)- condanna il a pagare le spesse processuali che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali in favore dell'avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ex art. 93 cpc;
C)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 15/05/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1147 / 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. GIANNUZZI CARDONE Parte_1
GIANLUIGI
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Marcellino BARLETTA ex art. 417 bis cpc CONVENUTO avente ad oggetto : retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 02/02/2024 , docente del Parte_1 CP_1 convenuto a tempo determinato, ha chiesto che questo fosse condannato a corrisponderle la somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31-8-1999 e dell'art. 7 del CCNL 15-3-2001oltre accessori e con vittoria di spese e compensi di lite (da distrarsi ex art. 93 cpc), benchè ella docente solo supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 11-11-2020 al 25-6-
2021). Il convenuto, costituitosi ed eccepita preliminarmente la prescrizione CP_1 quinquennale, ha concluso nel merito per il rigetto della domanda per infondatezza.
Causa decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto il periodo per cui è domandato il beneficio risale a periodo non anteriore di oltre un quinquennio da calcolarsi a ritroso rispetto alla notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito il ricorso è pienamente fondato e va quindi accolto.
Per economia motivazionale questo giudice richiama le convincenti argomentazioni adottate da Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che a loro volta hanno sottolineato come il non riconoscere tale emolumento anche ai supplenti temporanei su organico di fatto integra una violazione della direttiva comunitaria 1999/70 CE per discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato.
La documentazione versata in atti consente di evincere i mesi di servizio e le tabelle salariali della contrattazione collettiva dell'epoca, in guisa da rendere determinabile la misura del beneficio con mero calcolo aritmetico. Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente Controparte_1
ex art. 91 cpc e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore
[...] anticipatario della ricorrente.
P.T.M.
A)- dichiara tenuto e condanna il a pagare alla ricorrente la Controparte_1 retribuzione professionale docenti per il periodo di supplenza dal 11-11-2020 al 25-6-
2021, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali annesse ai vigenti contratti nazionali della scuola oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 L.
724/1994; Contr B)- condanna il a pagare le spesse processuali che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali in favore dell'avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ex art. 93 cpc;
C)- gg. 30 per deposito sentenza.
Taranto, 15/05/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo