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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1291/2022 promossa da:
c.f. , con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Azzolina;
-appellante;
contro nato a [...] il [...]. c.f. elettivamente Controparte_2 C.F._1
domiciliato ai sensi degli artt. 170 e 330 c.p.c. in Nicosia, vicolo III Pozzi Fiera presso lo studio dell'avv. Mario Consentino, che lo ha rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado e, per esso,
contro gli eredi collettivamente ed impersonalmente di nato a [...] il Controparte_2
18.04.1953 e deceduto a Nicosia l'8.09.2022, con ultimo domicilio in Cerami, via Cristoforo Colombo
s.n.c. (presso casa di risposo), c.f. C.F._1
pagina 1 di 21 , nato a [...], il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Giuffrida;
-appellati;
avente a OGGETTO
appello avverso sentenza n.9/22 depositata il 16.03.2022, resa dal Giudice di pace di Troina nell'ambito del proc. civ. n.56/18 r.g.
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei superiori
motivi di appello ed in riforma della sentenza n.9/22 depositata il 16.03.2022, resa dal Giudice di pace
di Troina nell'ambito del proc. civ. n.56/18 r.g.. 1) annullare la condanna al pagamento, in favore
dell'attore-appellato degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma Controparte_2
4, c.c., dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare l'appellato
[...]
e per esso i suoi eredi, a restituire all'appellante la somma di € 2.114,40 Controparte_2
corrispostagli al solo scopo di evitare l'esecuzione di quanto disposto nell'appellata sentenza, con gli
interessi legali dalla data di effettivo pagamento, sino al soddisfo;
3) annullare la condanna al
pagamento, in favore del convenuto-appellato delle spese legali liquidate Parte_1
nella sentenza appellata;
4) condannare gli appellati alla rifusione, in favore dell'appellante, delle
spese vive, spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni e compensi di
entrambi i gradi del giudizio”.
Parte appellata “Rigettare il secondo motivo di appello …”. Parte_1
Nessuna conclusione risulta spiegata dagli eredi del rimasti contumaci. CP_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo. pagina 2 di 21 Viene appellata la sentenza n.9/22 depositata il 16.3.2022 dal Giudice di pace di Troina nell'ambito del proc. civ. n.56/18 r.g., con la quale la compagnia assicuratrice appellante è stata condannata a risarcire il danno subito dall'appellato in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il CP_2
20.11.2016 in Troina, nonché a pagare le spese di lite in favore dell'assicurato e per esso, ex Pt_1
art. 93 c.p.c., al suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Con il primo motivo di appello è censurata la decisione impugnata nella parte in cui, nel condannare l'appellante al risarcimento del danno nei confronti del viene applicato l'art. 1284 c. 4 CP_2
c.c.
La doglianza riguarda, quindi, il capo di sentenza che dispone che sulla somma liquidata (quantificata mediante la tecnica della rivalutazione e degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dal giorno del fatto a quello della domanda) si applichino gli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal giorno della domanda a quella del soddisfo.
Col secondo motivo di appello viene gravato, invece, il capo di sentenza relativo alla condanna dell'appellante al pagamento delle c.d. spese di resistenza, ex art. 1917 c. 3 c.c., in favore dell'assicurato Pt_1
La doglianza riguarda, quindi, la ritenuta applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1917 c. 3 c.c. nel rapporto tra assicuratore e assicurato.
L'appellante spiega altresì domanda di restituzione delle somme pagate al ai sensi CP_2
dell'art. 1284 c. 4 c.c.
Essendo deceduto il prima della notifica dell'appello, la citazione è stata notificata, CP_2
anche agli eredi collettivamente e impersonalmente.
Nonostante la regolarità della notifica gli eredi del non risultano costituiti. CP_2
pagina 3 di 21 Chiede invece il rigetto dell'appello -limitatamente al secondo motivo- il costituitosi in Pt_1
giudizio.
Il primo motivo di appello è fondato.
L'art. 1284 c. 4 c.c. dispone che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è
proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In punto di applicabilità degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c. (ossia quello di cui al d.lgs. 231/2002 in tema di inadempimento delle transazioni commerciali), devesi rilevare che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, da ultimo, affermato, smentendo la tesi sostenuta in precedenza dalla stessa Corte (v. Cass. 5042/2017 e Cass. 28409/2018, richiamate dall'appellante), che non esiste in linea di principio una preclusione all'applicazione della disposizione in questione a ogni tipo di obbligazione (Cass. 2023 n. 61 ord.), ivi comprese quelle nascenti da fatto illecito.
La Corte stessa ha però aggiunto che “sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via
interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione
a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari
caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimità
più sopra richiamati…”.
Occorre allora rilevare che è possibile individuare, in via sistematica, le ragioni dell'esclusione dell'art. 1284 c. 4 c.c. dall'ambito dell'illecito aquiliano, così circoscrivendo l'operatività della norma all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie (di valuta), quale che ne sia la fonte.
Proprio in via sistematica si osserva quanto segue.
La Corte regolatrice, occupandosi dall'inversa ipotesi in cui il giudice del merito aveva escluso l'applicazione dell'art. 1284 c. 4 c.c. nella liquidazione del risarcimento del danno da fatto illecito, pagina 4 di 21 disponendo che la somma liquidata andasse rivalutata di anno in anno, con l'aggiunta degli interessi determinati nell'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., ha rigettato il ricorso proposto dal danneggiato, il quale chiedeva l'applicazione dell'art. 1284 c. 4 c.c., ossia di interessi in misura superiore dal giorno della domanda a quello del soddisfo.
Precisamente, la Corte regolatrice ha affermato che “secondo il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere
liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato
di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata
disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla
rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. 'compensativi', la determinazione dei quali
non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via
presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto
richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta,
ma secondo criteri differenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965 – 01). Da tali
premesse deriva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno
fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a
compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente
pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella
rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il
risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria
del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve
essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale
pagina 5 di 21 finale (v. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020, Rv. 659951 -02). Con specifico riferimento alla
doglianza avanzata dall'odierno ricorrente, varrà ribadire come l'obbligazione risarcitoria costituisca
un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio
derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso
tra l'evento lesivo e la liquidazione;
ed occorrerà altresì sottolineare come la relativa determinazione
non sia in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi,
anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 36878 del 26/11/2021, Rv. 663090 - 01) Coerentemente a tali premesse, l'art. 1 della
legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito
che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo
di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni
“non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v.
Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del
07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023). Tutte le volte, infatti,
in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare
uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene
più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente
dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno,
vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del
danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni
che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri
equitativi ritenuti più adeguati. Nel caso di specie, la corte territoriale, nel liquidare gli interessi
'compensativi' quale componente costitutiva del danno rivendicato dall'odierno ricorrente, ha ritenuto
di applicare il parametro rappresentato dall'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno
pagina 6 di 21 netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali per ogni
anno, ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c.. Laddove l'odierno ricorrente avesse ritenuto di contestare
l'individuazione di detto parametro ai fini della liquidazione degli interessi compensativi, avrebbe
dovuto censurare la decisione del giudice d'appello evidenziando le ragioni della pretesa (eventuale)
erroneità della scelta del parametro privilegiato, rispetto alla possibile valorizzazione di un diverso
saggio degli interessi compensativi in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a
seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione
dell'evento dannoso;
oppure (avrebbe dovuto) argomentare l'eventuale avvenuta dimostrazione, in
corso di causa, di aver sofferto un danno patrimoniale di maggiore entità” (Cass. 2023 n. 19063).
Dalla citata pronuncia traspare che il sistema in vigore in tema di risarcimento del danno da illecito aquiliano è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1284 c. 4 cit.
Il saggio di interessi dettato dalla richiamata disposizione potrà quindi trovare applicazione in tema di illecito aquiliano, ma non già nel senso che sono dovuti, sulla somma via via rivalutata, fino al giorno della domanda gli interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. e dal giorno della domanda sino al soddisfo gli interessi di cui al comma 4, sibbene nel senso che quello indicato al comma 4 può costituire il saggio di interessi che il giudice, in via equitativa, può ritenere di applicare sulla somma via via rivalutata al fine di garantire l'integrale ristoro del danno, ma ciò dovrà fare, chiaramente, sulla base di idonea motivazione.
Altra ipotesi ove l'art. 1284 c. 4 c.c. potrebbe trovare applicazione pur in presenza di illecito aquiliano
è quella in cui il giudice ritenga di non applicare la tecnica della rivalutazione monetaria, liquidando la somma dovuta al momento dell'illecito e, poi, in applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., trattare detta somma come obbligo di valuta e, quindi, applicarvi gli interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284 c.
pagina 7 di 21 Là dove, invece, venga seguita la strada -ormai consolidata- della rivalutazione monetaria dell'importo dovuto, dal giorno del danno a quello della decisione, cui si aggiungono di regola (sebbene senza alcun necessario automatismo) anche gli interessi volti a compensare il ritardato godimento della somma, il giudice deve limitarsi a indicare quale sia il saggio degli interessi che, in base all'entità del danno accertato, appaiono equi a ristorare il danno stesso. Tale saggio, di regola e salva la prova contraria, si individua nel saggio di cui all'art. 1284 c. 1 c.c.
Ne segue che appare ingiustificato mutuare il tasso di interesse dovuto sulla somma via via rivalutata dal momento della domanda giudiziale con meccanica applicazione dell'art. 1284 c. 4 cit.
Nel caso di specie, si legge nella sentenza gravata che il giudice ha determinato il quantum del risarcimento spettante al proprio in applicazione del criterio della rivalutazione CP_2
monetaria dal giorno dell'illecito a quello della liquidazione, oltre interessi -ex art. 1284 c. 1 c.c.- sulla somma via via rivalutata sino al giorno della domanda.
Nessun argomento, invece, viene speso in ordine alla ragione dell'applicazione di un tasso di interesse diverso -quello di cui al c. 4 dell'art. 1284 c.c.- dal giorno della domanda, sì che, deve ritenersi, la norma appena richiamata è stata applicata in via automatica e non già al fine di adeguare il risarcimento al danno effettivo.
Una tale applicazione automatica nonostante l'applicata rivalutazione monetaria oltre interessi legali ex art. 1284 c. 1 sulla somma via via rivalutata appare quindi priva di giustificazione.
Il primo giudice, in altri termini, senza specificare per quale ragione ritenesse che a ristorare il danno subito occorresse l'applicazione di un tasso di interesse nettamente maggiore a quello di cui al c. 1
dell'art. 1284 c.c. (ma solo a far data dalla domanda) ha meccanicamente applicato l'art. 1284 c. 4 c.c.,
là dove, invece, occorre evidenziare che “tutte le volte … in cui il giudice provvede alla liquidazione di
un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli
pagina 8 di 21 interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c.,
bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.)”.
Né una giustificazione può trovarsi in una lettura “punitiva” dell'art. 1284 c. 4 c.c., ossia intendendo che il legislatore, prevedendo un tasso di interesse ben superiore a quello di cui al c.1 della medesima norma (e pari a quello di cui al d.lgs. 231/2002 previsto in ambito di transazioni commerciali), abbia voluto punire colui che ha resistito in giudizio pur avendo torto.
E infatti, l'abuso del processo risulta già sanzionato dall'art. 96 c.p.c., di cui l'art. 1284 c. 4 c.c.
risulterebbe un inutile doppione.
Né può ritenersi che, diversamente dall'art. 96 c.p.c., la sanzione prescinda dalla temerarietà (o dal carattere imprudente) dell'azione o della resistenza in giudizio, giacché, allora, si avrebbe una sanzione senza responsabilità (peraltro in violazione del diritto di difesa in giudizio ex art. 24 della
Costituzione).
Diversamente accade, invece, con riguardo alle obbligazioni pecuniare c.d. di valuta giacchè, in tal caso, essendo escluso il diritto alla rivalutazione monetaria in forza del principio nominalistico (art. 1277 c.c.), il legislatore accorda al creditore, mediante l'art. 1284 c. 4 c.c., la tutela piena del credito dal rischio di perdita del potere di acquisto della moneta, non garantita dal tasso di interesse moratorio,
prescindendo dalla prova specifica del danno in questione e senza che ciò abbia a che fare con una sanzione per chi agisce o resiste in giudizio ma, ben più semplicemente, nell'ottica di scoraggiare l'avvio di azioni o la resistenza in giudizio nell'ambito di rapporti obbligatori.
In altri termini, il legislatore ha voluto, mediante l'art. 1284 c. 4 c.c., scoraggiare le controversie in tema di obbligazioni pecuniarie mediante una liquidazione forfetaria del danno da ritardo in misura maggiore rispetto a quella degli interessi moratori ex lege dovuti prima della domanda, senza che ciò
produca una sovracompensazione: difatti, un tale maggior tasso di interesse, decorrente dal giorno della pagina 9 di 21 domanda, serve solo a liberare il creditore dall'onere, particolarmente gravoso, di provare il maggior danno rispetto a quello costituito dagli interessi di mora che si applicano, appunto, sino al giorno della domanda stessa.
Ancora, in via sistematica non può non darsi rilievo alla collocazione della norma proprio nell'ambito della disciplina delle obbligazioni pecuniarie, intese in senso stretto come debiti di valuta.
L'opinione ora rassegnata risulta già espressa dal tribunale di Enna che, in precedenza (nel giudizio iscritto al n.r.g. 373/2020), aveva così ritenuto: “il Tribunale ritiene di escludere l'applicabilità
dell'art. 1284 comma 4 c.c. nel caso di danno … derivante da fatto illecito. In primo luogo, per ragioni
di ordine sistematico, in quanto la norma è inserita nel capo VII (di alcune specie di obbligazioni) –
Sezione I (obbligazioni pecuniarie) e l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno nasce come
debito di valore, trasformandosi in debito di valuta solo a seguito della liquidazione del danno
effettuata in sede giudiziale. In secondo luogo, la ratio legis sottesa all'art. 1284 comma 4 c.p.c. è
certamente da individuare in una tutela rafforzata del creditore e nell'intenzione di scoraggiare il
debitore ad intraprendere azioni giudiziali al solo fine di ritardare il pagamento delle somme da questi
dovute. Ciò in ragione del fatto che il denaro è normalmente un bene fruttifero e la privazione di una
somma in un dato periodo, non solo impedisce l'utilizzo della sorte capitale ma anche la percezione
dei frutti civili (nella specie interessi); interessi maggiorati nel caso di domanda giudiziale stante la
natura latamente “deflattiva” che ispira la formulazione della norma. Nel caso di risarcimento del
danno [da illecito aquiliano] il ristoro integrale del danneggiato è invece già assicurato dalla modalità
di liquidazione dell'importo dovuto, in quanto, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite
della Cassazione (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), tale importo … deve essere devalutato alla
data dell'evento, e poi su di esso sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art.
applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via pagina 10 di 21 intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU.
della Suprema Corte sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT. Infine, la medesima finalità “deflattiva” non appare direttamente riscontrabile nel caso di
obbligazione derivante da fatto illecito, perché se nel caso di obbligazione pecuniaria nascente da
contratto la somma è già predeterminata, l'equivalente monetario determinato dal Tribunale nel caso
di risarcimento del danno viene determinato solo al termine del giudizio e solo da quel momento
iniziano a decorrere gli interessi legali sulle somme liquidate, a seguito della conversione del debito di
valore in debito di valuta”.
La sentenza gravata va quindi riformata nella parte in cui statuisce la decorrenza di interessi nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal giorno della domanda sino al soddisfo, essendo questi dovuti nella sola misura di cui all'art. 1284 c. 1 c.c.
Fondato è altresì il secondo motivo di appello.
L'art. 1917 c. 3 c.c. dispone, per quanto qui interessa che “Le spese sostenute per resistere all'azione
del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma
assicurata”.
La Corte regolatrice ha condivisibilmente chiarito che il diritto alla rifusione delle c.d. spese di resistenza non è, per così dire, assoluto, e non sfugge agli ordinari principi di correttezza e buona fede che permeano l'intero ordinamento giuridico.
Più precisamente, la Corte di Cassazione ha affermato che “nell'assicurazione della responsabilità
civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per
resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c.., va
escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di
difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla
pagina 11 di 21 costituzione in giudizio” (Cass. 2015 n. 5479).
In dettaglio, secondo l'orientamento richiamato, “anche il contratto di assicurazione, come tutti i
contratti, deve essere eseguito con correttezza (art. 1175 c.c.) e con buona fede (art. 1375 c.c.). I
doveri di correttezza e buona fede impongono al creditore di non aggravare inutilmente, e senza
propria necessità, la posizione del debitore. Tanto si legge nella Relazione ministeriale al codice civile,
ove si afferma che l'art. 1175 c.c. "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse
del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore". Tale criterio di
reciprocità, collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso
come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art. 2 della
Costituzione. La sua rilevanza si esplica pertanto nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto
obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere
dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 22819 del
10/11/2010, Rv. 614831; Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610222; Sez. 3, Sentenza n.
10182 del 04/05/2009, Rv. 608010; Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008, Rv. 605685; Sez. 1,
Sentenza n. 21250 del 06/08/2008, Rv. 604664; Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 27/10/2006, Rv. 593456).
Con riferimento al nostro caso, l'applicazione di tali principi impone all'assicurato di non avvalersi
della facoltà di resistere in giudizio, se ciò non solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi
esponga l'assicuratore all'onere di rifondere all'assicurato spese avventatamente sostenute” (Cass.
2015 n. 5479).
Venendo al caso di specie, risulta, dalla semplice lettura delle conclusioni formulate, che il si è Pt_1
costituito in giudizio in primo grado senza negare la propria responsabilità ma spiegando difese relative unicamente al quantum della stessa.
Ma la contestazione del quantum della responsabilità, a ben vedere, alcuna utilità poteva produrre per il pagina 12 di 21 giacché l'assicuratore lo avrebbe tenuto indenne dal pagamento di qualsiasi somma alla Pt_1
controparte, non risultando che le somme richieste superassero il massimale di polizza: una tale deduzione, difatti non risulta nemmeno articolata dal per spiegare le ragioni della propria Pt_1
costituzione.
Quest'ultimo, piuttosto, non riuscendo a enucleare quale utilità intendesse trarre dalla comparizione nel giudizio, sostiene di aver deciso di costituirsi in ragione dell'assenza di notizie da parte dell'assicuratore in ordine all'atteggiamento che quest'ultimo avrebbe assunto nella lite.
L'osservazione non convince poiché non risulta che il abbia preso alcuna iniziativa per Pt_1
verificare le intenzioni dell'assicuratore, né, invero, v'è alcuna deduzione in tal senso.
Inoltre, questi ben avrebbe potuto verificare, mediante un semplice accesso al fascicolo, se l'assicuratore, costituendosi, avesse inteso contestare l'operatività della polizza o limitarne gli effetti al di sotto della somma ex adverso richiesta.
Si noti, peraltro, che, per come pacificamente emerge dagli atti, la compagnia assicuratrice non avrebbe giammai potuto obiettare alcunché sulla operatività della polizza avendo già corrisposto un indennizzo in sede stragiudiziale.
In definitiva, non si riesce a comprendere l'utilità che il avrebbe potuto trarre dalla sua Pt_1
costituzione: non l'esclusione dalla responsabilità, dallo stesso ammessa;
non l'esclusione dell'insorgenza del debito risarcitorio, già pacificamente coperto dalla polizza;
non l'impedimento dell'innalzamento del premio assicurativo, essendo pacifico l'an della responsabilità ed avendo l'assicurazione già provveduto a liquidare un indennizzo in via stragiudiziale;
né appare, infine,
giustificabile l'assunto, speso in questa sede, della mancata conoscenza delle intenzioni dell'assicurazione per le ragioni appena sopra rassegnate (omessa iniziativa finalizzata a conoscere dette intenzioni).
pagina 13 di 21 Nemmeno può giustificarsi la costituzione del in primo grado sull'assunto per cui, altrimenti, si Pt_1
negherebbe il diritto di difesa: altro, infatti, è il diritto di difendersi in giudizio, oggetto di copertura costituzionale (art. 24 Cost.), altro, invece, è il diritto di difendersi a spese altrui, che copertura costituzionale non ha (Cass. 2015 n. 5479).
Si osserva, ancora, che la costituzione in giudizio in assenza di specifica utilità da parte dell'assicurato sostanzia una violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c.
Secondo la Corte regolatrice, in particolare: “Il contratto di assicurazione della responsabilità civile
rientra nel genus delle assicurazioni contro i danni, consistendo in una assicurazione di patrimoni, ed
essendo il patrimonio dell'assicurato una "cosa" in senso giuridico. Ad esso è pertanto applicabile
l'art. 1914 c.c., come questa Corte viene ripetendo da oltre cinquant'anni (Sez. 3, Sentenza n. 13958
del 14/06/2007, Rv. 597580; Sez. 1, Sentenza n. 11877 del 07/11/1991, Rv. 474538; Sez. 3, Sentenza n.
2793 del 11/07/1957, Rv. 881473). Né può dubitarsi del fatto che l'obbligo di salvataggio di cui all'art.
1914 c.c. debba trovare applicazione anche con riferimento alle spese di resistenza. Il contratto di
assicurazione della responsabilità civile pone a carico dell'assicuratore - lo riconosce la stessa
ricorrente - due diverse obbligazioni: una è quella di tenere indenne l'assicurato dalle richieste
risarcitorie del terzo danneggiato;
l'altra è quella di rifondergli le spese sostenute per difendersi in
giudizio dalle pretese del terzo danneggiato. L'una e l'altra di tali obbligazioni mirano a coprire il
medesimo rischio (l'impoverimento): la prima lo copre nel caso in cui derivi dal sorgere d'un debito;
la
seconda lo copre se derivi dall'affrontare una spesa. La prima garanzia dunque forma oggetto d'una
assicurazione di patrimoni, la seconda d'una assicurazione contro il rischio di perdite pecuniarie. Da
quanto esposto consegue che l'eventualità che l'assicurato debba sostenere spese per resistere in
giudizio costituisce un "rischio assicurato", non meno dell'eventualità di dover risarcire il terzo
danneggiato. Se dunque il rischio di sostenere spese di resistenza è un danno, e forma anch'esso
oggetto di copertura assicurativa, anche per esso sussiste il dovere dell'assicurato di "fare quanto gli è pagina 14 di 21 possibile" per evitarlo o diminuirlo, secondo la previsione di cui al primo comma dell'art. 1914 c.c.”
(Cass. 2015 n. 5479).
Se così è, allora, a maggior ragione non convince l'assunto per cui la costituzione del sarebbe Pt_1
giustificata dalla mancata conoscenza delle intenzioni dell'assicuratore: questi ben avrebbe potuto e dovuto, ex art. 1914 c.c., assumere l'iniziativa per conoscere tali intenzioni e, solo successivamente,
valutare l'opportunità della propria costituzione alla luce dell'utilità che questa avrebbe potuto comportare.
Ma, come si è detto, è lo stesso che non è in grado di enucleare, comparendo in questa sede, Pt_1
quale utilità, quantomeno in astratto, avrebbe potuto trarre dalla propria costituzione in primo grado.
Ne segue che va riformata la decisione gravata nella parte in cui condanna la compagnia assicuratrice alla rifusione delle c.d. spese di resistenza ex art. 1917 c. 3 c.c. nei confronti dell'assicurato Pt_1
Come si è visto, l'appellante domanda, nei confronti degli eredi del la restituzione CP_2
della somma corrisposta a titolo di interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. individuata in euro € 2.114,40.
In punto di ammissibilità della domanda va condiviso il richiamo al principio secondo cui “La
domanda di restituzione, a seguito di riforma in appello, delle somme versate in esecuzione della
sentenza di primo grado in considerazione della natura soltanto provvisoria della esecuzione, può
essere proposta nella stessa fase di gravame senza che ciò implichi violazione del divieto di domande
nuove sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., dovendosi applicare per analogia il medesimo principio che,
per ragioni di economia processuale, consente di proporre la domanda di risarcimento del danno per
responsabilità aggravata anche in appello (art. 96 comma secondo cod.proc. civ.) e la domanda di
riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione anche al giudice di rinvio
(389 cod. proc. civ.). A tal fine non rileva se la riforma della sentenza sia avvenuta per ragioni di rito o
di merito, atteso che il potere del giudice di condannare la parte alle restituzioni deriva, in
pagina 15 di 21 applicazione delle norme sopra richiamate, da motivi di economia processuale e trova fondamento
nell'accoglimento dell'appello e non nella natura della decisione” (Cass. 2004 n. 12905).
Ciò posto, nel merito, va evidenziato che parte appellante sostiene di aver diritto alla restituzione in questione giacché sarebbe in atti la prova dell'incasso dell'assegno da parte del CP_2
Così si legge, infatti, in seno agli scritti difensivi dell'appellante: “L'appellante, a seguito della
pubblicazione della sentenza appellata ed al fine di evitare l'esecuzione forzata, ha corrisposto a
la complessiva somma di € 11.112,55 di cui … € 2.114,40 per interessi legali Controparte_2
ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. …, a mezzo assegno bancario n. 00250687108 di euro 11.112,25,
intestato a ed incassato in data 11.05.2022 dallo stesso mediante apposizione Controparte_2
di firma di traenza e di girata (si veda, sul punto, la copia prodotta dell'assegno bancario n.
00250687108 di euro 11.112,25, intestato a ed incassato in data 11.05.2022 Controparte_2
dallo stesso mediante apposizione di firma di traenza e di girata – doc. 3)” (cfr. atto di appello).
Ora, in disparte il fatto che il doc. 3 contiene il conteggio degli interessi e non l'assegno cui fa riferimento l'appellante, che invece si trova nel doc. 5, non si riesce a comprendere da dove questo ricavi la data dell'11.5.2022 per affermare, poi, che in tale data l'assegno è stato incassato dal CP_2
mediante girata.
[...]
Trattasi di assegno c.d. di traenza, non trasferibile, che non può essere girato e rispetto al quale in nessun luogo si legge la data dell'11.5.2022.
La girata, si noti, funge unicamente al fine di incassare l'assegno presentandolo all'istituto presso cui l'accipiens intende riscuotere le somme.
Proprio in base a tale caratteristica dell'assegno di traenza l'appellante sostiene che, poiché il prenditore lo ha firmato nella sezione relativa alla girata, e poiché la girata dell'assegno di traenza serve ad incassare le somme portate dal titolo, può ritenersi provato l'incasso effettivo dell'assegno da pagina 16 di 21 parte del altrimenti restando inspiegabile l'apposizione della firma per la girata. CP_2
Sul punto, possono formularsi le seguenti osservazioni.
L'appellante, oltre a indicare che l'assegno risulta firmato nella parte relativa alla girata, non fornisce altra prova dell'effettivo incasso.
Nella copia dell'assegno prodotta non risulta alcun timbro che indichi l'avvenuto pagamento dell'assegno.
Il fatto che l'emittente sia in possesso della copia firmata per traenza e per girata, senza che vi sia alcun timbro attestante il pagamento, appare indice del fatto che il al momento stesso CP_2
dell'apprensione materiale dell'assegno, lo firmò, sia per traenza che per girata, e che in quel momento il trades ne fece una copia, altrimenti non si spiegherebbe come possa il tradens essere in possesso di una copia firmata su entrambi i lati e senza che sul lato relativo alla girata vi sia alcun timbro.
In altri termini, si osserva che il tradens ben può essere in possesso di una copia dell'assegno con la prova dell'incasso data dalla firma apposta dal prenditore sulla sezione relativa alla girata giacché nulla impedisce al tradens di procurarsi, dopo il pagamento, ossia dopo l'incasso, una copia che provi l'effettivo pagamento dell'assegno, ma è chiaro che tale copia, oltre alla firma di girata, conterrà il timbro (o comunque altra dicitura) attestante l'avvenuto pagamento. Invece, nel caso ora in esame, il
tradens è in possesso dell'assegno già firmato sulla sezione relativa alla girata prima ancora che l'assegno sia consegnato per l'incasso, tant'è che non v'è alcun timbro o dicitura attestante il pagamento.
In tal senso milita anche il fatto che le firme, sia di traenza che di girata, sono entrambe poste al fianco di una “x”: la circostanza appare sintomo dell'apposizione di entrambe le firme al momento della consegna dell'assegno dal tradens all'accipiens.
Alla luce di quanto rilevato, può dirsi che vi è incertezza in ordine all'effettivo incasso: per un verso, pagina 17 di 21 infatti, l'assegno di traenza è firmato nella parte relativa alla girata, il che indicherebbe l'avvenuto incasso;
per altro verso, invece, la firma relativa alla girata non è accompagnata da alcun timbro ed è
apposta accanto a una “x”, esattamente come quella di traenza, il che suggerisce, al contrario,
l'irrilevanza della firma ai fini della prova dell'incasso giacché le firme, di traenza e di girata, appaiono apposte contemporaneamente al momento della consegna e non al momento della presentazione all'incasso.
Nella sussistenza di un tale incertezza, occorre richiamare il principio per cui “affinché si possa
accogliere una domanda di ripetizione è necessario dimostrare l'esistenza di un effettivo spostamento
patrimoniale e, conseguentemente, di un effettivo danno” (Cass. 2024 n. 12730).
L'onere di provare tale spostamento patrimoniale incombe, chiaramente, su colui che lo invoca al fine di ottenere la ripetizione.
L'avvenuto incasso costituisce un fatto costitutivo del diritto alla ripetizione dell'indebito, poiché è
solo con l'incasso della somma recata dall'assegno che si verifica la diminuzione patrimoniale in capo al tradens.
Per altro verso, in base al principio c.d. di vicinanza della prova, non può che rilevarsi come sarebbe bastato al tradens produrre un estratto conto da cui risultasse l'avvenuto trasferimento della somma portata dall'assegno, ovvero procurarsi una copia dell'assegno contenente il timbro o altra dicitura attestante l'avvenuto incasso.
La domanda di restituzione dell'indebito va quindi rigettata, non senza rilevare, per inciso, che l'appellante ha domandato la restituzione dell'intero importo pagato, là dove, al più, avrebbe potuto ottenere la restituzione del solo indebito, costituito dagli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., in luogo di quelli, di minor importo, dovuti ex art. 1284 c. 1 c.c.
Non da ultimo va evidenziato che l'appellante domanda la riforma della sentenza nella parte relativa pagina 18 di 21 alle spese chiedendo la condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Senonché, una tale pretesa va certamente rigettata con riguardo alla posizione degli eredi del CP_2
[...]
Difatti, quanto alle spese della presente fase, va detto che in ordine all'ambito di operatività dell'art. 1284 c. 4 c.c. si registrano orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito e di legittimità (si veda il contrasto segnalato sopra), di modo che si ritiene sussistano, ex art. 92 c.p.c., gli estremi per la compensazione delle spese. Peraltro, in questa fase del giudizio si ravvisa anche una soccombenza reciproca, atteso che va rigettata la domanda di ripetizione spiegata dall'appellante.
Con riguardo, invece, alla fase del primo grado, non sussiste alcuna ragione per riformare il capo relativo alle spese tra le parti in questione giacché la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese legali in favore del è dipesa dalla soccombenza in giudizio CP_2
relativamente al risarcimento del danno, assumendo la discussione relativa all'art. 1284 c. 4 c.c.
rilevanza marginale.
In altri termini, quand'anche il primo giudice avesse ritenuto di non applicare l'art. 1284 c. 4 cit.,
avrebbe pur sempre condannato la compagnia assicuratrice a pagare le spese di lite in favore del avendo accolto la domanda di questo in punto di an, di modo che non v'è alcuna ragione per CP_2
disporre la riforma del capo in questione.
Con riguardo, invece, alla posizione del deve rilevarsi che l'accoglimento del motivo di appello Pt_1
nei cui confronti questo ha resistito, comporta la condanna dell'appellato al pagamento delle spese relative alla presente fase in applicazione del principio di soccombenza.
Tuttavia, con riguardo agli esborsi documentati, poiché l'appellante è stato mosso non solo dall'esigenza di contestare la condanna nei confronti del ma, in maniera peraltro prevalente, Pt_1
pagina 19 di 21 dall'esigenza di censurare, nel quantum, la condanna nei confronti del (e per esso dei CP_2
suoi eredi), si ritiene che sussistano gli estremi per disporre la parziale compensazione, al 50%, delle relative spese.
Con riguardo, invece, al primo grado del giudizio, il non va certo condannato a pagare le spese Pt_1
di lite nei confronti dell'appellante; piuttosto, va solo annullata la condanna dell'appellante fondata sull'art. 1917 c. 3 in favore del Pt_1
In ordine alla liquidazione delle spese della presente fase, che il deve pagare all'appellante, Pt_1
visto il valore della domanda dell'appellante nei confronti del (euro 850,00 oltre accessori di Pt_1
legge, pari alla somma liquidata dal primo giudice in favore del e a carico dell'appellante), Pt_1
queste si liquidano, ai sensi del d.m. 55/14 e ss. modifiche, nella somma di euro 670,00, oltre accessori di legge, per compensi di avvocato, oltre euro 87,00 corrispondenti alla metà degli esborsi documentati
(pari complessivamente a euro 174,00).
P.Q.M.
Il Tribunale:
in parziale accoglimento dell'appello spiegato da Controparte_1
annulla la condanna al pagamento, in favore dell'appellato e per esso dei Controparte_2
suoi eredi, degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo, disponendo che questi sono dovuti nella minor misura prevista dall'art. 1284 c 1 c.c.;
annulla la condanna al pagamento, a carico di e in favore dell'appellato Controparte_1
delle spese legali liquidate nella sentenza appellata per euro 850,00 oltre Parte_1
accessori di legge;
compensa le spese di questa fase del giudizio tra e gli eredi di Controparte_1 CP_2
pagina 20 di 21 Controparte_2
condanna a pagare, in favore dell'appellante, la somma di euro 670,00, Parte_1
oltre accessori di legge, per compensi di avvocato, oltre euro 87,00 per esborsi, compensando per il resto;
rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da Controparte_1
Così deciso in Enna, il 28 gennaio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 sino al giorno della domanda e a quello superiore di cui al c. 4 dal giorno della domanda al soddisfo.
2056 c.c., per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno è calcolato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1291/2022 promossa da:
c.f. , con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Azzolina;
-appellante;
contro nato a [...] il [...]. c.f. elettivamente Controparte_2 C.F._1
domiciliato ai sensi degli artt. 170 e 330 c.p.c. in Nicosia, vicolo III Pozzi Fiera presso lo studio dell'avv. Mario Consentino, che lo ha rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado e, per esso,
contro gli eredi collettivamente ed impersonalmente di nato a [...] il Controparte_2
18.04.1953 e deceduto a Nicosia l'8.09.2022, con ultimo domicilio in Cerami, via Cristoforo Colombo
s.n.c. (presso casa di risposo), c.f. C.F._1
pagina 1 di 21 , nato a [...], il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Giuffrida;
-appellati;
avente a OGGETTO
appello avverso sentenza n.9/22 depositata il 16.03.2022, resa dal Giudice di pace di Troina nell'ambito del proc. civ. n.56/18 r.g.
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei superiori
motivi di appello ed in riforma della sentenza n.9/22 depositata il 16.03.2022, resa dal Giudice di pace
di Troina nell'ambito del proc. civ. n.56/18 r.g.. 1) annullare la condanna al pagamento, in favore
dell'attore-appellato degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma Controparte_2
4, c.c., dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare l'appellato
[...]
e per esso i suoi eredi, a restituire all'appellante la somma di € 2.114,40 Controparte_2
corrispostagli al solo scopo di evitare l'esecuzione di quanto disposto nell'appellata sentenza, con gli
interessi legali dalla data di effettivo pagamento, sino al soddisfo;
3) annullare la condanna al
pagamento, in favore del convenuto-appellato delle spese legali liquidate Parte_1
nella sentenza appellata;
4) condannare gli appellati alla rifusione, in favore dell'appellante, delle
spese vive, spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni e compensi di
entrambi i gradi del giudizio”.
Parte appellata “Rigettare il secondo motivo di appello …”. Parte_1
Nessuna conclusione risulta spiegata dagli eredi del rimasti contumaci. CP_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo. pagina 2 di 21 Viene appellata la sentenza n.9/22 depositata il 16.3.2022 dal Giudice di pace di Troina nell'ambito del proc. civ. n.56/18 r.g., con la quale la compagnia assicuratrice appellante è stata condannata a risarcire il danno subito dall'appellato in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il CP_2
20.11.2016 in Troina, nonché a pagare le spese di lite in favore dell'assicurato e per esso, ex Pt_1
art. 93 c.p.c., al suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Con il primo motivo di appello è censurata la decisione impugnata nella parte in cui, nel condannare l'appellante al risarcimento del danno nei confronti del viene applicato l'art. 1284 c. 4 CP_2
c.c.
La doglianza riguarda, quindi, il capo di sentenza che dispone che sulla somma liquidata (quantificata mediante la tecnica della rivalutazione e degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dal giorno del fatto a quello della domanda) si applichino gli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal giorno della domanda a quella del soddisfo.
Col secondo motivo di appello viene gravato, invece, il capo di sentenza relativo alla condanna dell'appellante al pagamento delle c.d. spese di resistenza, ex art. 1917 c. 3 c.c., in favore dell'assicurato Pt_1
La doglianza riguarda, quindi, la ritenuta applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1917 c. 3 c.c. nel rapporto tra assicuratore e assicurato.
L'appellante spiega altresì domanda di restituzione delle somme pagate al ai sensi CP_2
dell'art. 1284 c. 4 c.c.
Essendo deceduto il prima della notifica dell'appello, la citazione è stata notificata, CP_2
anche agli eredi collettivamente e impersonalmente.
Nonostante la regolarità della notifica gli eredi del non risultano costituiti. CP_2
pagina 3 di 21 Chiede invece il rigetto dell'appello -limitatamente al secondo motivo- il costituitosi in Pt_1
giudizio.
Il primo motivo di appello è fondato.
L'art. 1284 c. 4 c.c. dispone che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è
proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In punto di applicabilità degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c. (ossia quello di cui al d.lgs. 231/2002 in tema di inadempimento delle transazioni commerciali), devesi rilevare che la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, da ultimo, affermato, smentendo la tesi sostenuta in precedenza dalla stessa Corte (v. Cass. 5042/2017 e Cass. 28409/2018, richiamate dall'appellante), che non esiste in linea di principio una preclusione all'applicazione della disposizione in questione a ogni tipo di obbligazione (Cass. 2023 n. 61 ord.), ivi comprese quelle nascenti da fatto illecito.
La Corte stessa ha però aggiunto che “sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via
interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione
a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari
caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimità
più sopra richiamati…”.
Occorre allora rilevare che è possibile individuare, in via sistematica, le ragioni dell'esclusione dell'art. 1284 c. 4 c.c. dall'ambito dell'illecito aquiliano, così circoscrivendo l'operatività della norma all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie (di valuta), quale che ne sia la fonte.
Proprio in via sistematica si osserva quanto segue.
La Corte regolatrice, occupandosi dall'inversa ipotesi in cui il giudice del merito aveva escluso l'applicazione dell'art. 1284 c. 4 c.c. nella liquidazione del risarcimento del danno da fatto illecito, pagina 4 di 21 disponendo che la somma liquidata andasse rivalutata di anno in anno, con l'aggiunta degli interessi determinati nell'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno, ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., ha rigettato il ricorso proposto dal danneggiato, il quale chiedeva l'applicazione dell'art. 1284 c. 4 c.c., ossia di interessi in misura superiore dal giorno della domanda a quello del soddisfo.
Precisamente, la Corte regolatrice ha affermato che “secondo il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere
liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato
di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata
disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla
rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. 'compensativi', la determinazione dei quali
non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via
presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto
richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta,
ma secondo criteri differenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965 – 01). Da tali
premesse deriva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno
fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a
compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente
pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella
rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il
risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria
del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve
essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale
pagina 5 di 21 finale (v. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020, Rv. 659951 -02). Con specifico riferimento alla
doglianza avanzata dall'odierno ricorrente, varrà ribadire come l'obbligazione risarcitoria costituisca
un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio
derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso
tra l'evento lesivo e la liquidazione;
ed occorrerà altresì sottolineare come la relativa determinazione
non sia in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi,
anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 36878 del 26/11/2021, Rv. 663090 - 01) Coerentemente a tali premesse, l'art. 1 della
legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito
che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo
di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni
“non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v.
Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del
07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023). Tutte le volte, infatti,
in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare
uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene
più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente
dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno,
vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del
danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni
che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri
equitativi ritenuti più adeguati. Nel caso di specie, la corte territoriale, nel liquidare gli interessi
'compensativi' quale componente costitutiva del danno rivendicato dall'odierno ricorrente, ha ritenuto
di applicare il parametro rappresentato dall'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno
pagina 6 di 21 netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali per ogni
anno, ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c.. Laddove l'odierno ricorrente avesse ritenuto di contestare
l'individuazione di detto parametro ai fini della liquidazione degli interessi compensativi, avrebbe
dovuto censurare la decisione del giudice d'appello evidenziando le ragioni della pretesa (eventuale)
erroneità della scelta del parametro privilegiato, rispetto alla possibile valorizzazione di un diverso
saggio degli interessi compensativi in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a
seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione
dell'evento dannoso;
oppure (avrebbe dovuto) argomentare l'eventuale avvenuta dimostrazione, in
corso di causa, di aver sofferto un danno patrimoniale di maggiore entità” (Cass. 2023 n. 19063).
Dalla citata pronuncia traspare che il sistema in vigore in tema di risarcimento del danno da illecito aquiliano è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1284 c. 4 cit.
Il saggio di interessi dettato dalla richiamata disposizione potrà quindi trovare applicazione in tema di illecito aquiliano, ma non già nel senso che sono dovuti, sulla somma via via rivalutata, fino al giorno della domanda gli interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. e dal giorno della domanda sino al soddisfo gli interessi di cui al comma 4, sibbene nel senso che quello indicato al comma 4 può costituire il saggio di interessi che il giudice, in via equitativa, può ritenere di applicare sulla somma via via rivalutata al fine di garantire l'integrale ristoro del danno, ma ciò dovrà fare, chiaramente, sulla base di idonea motivazione.
Altra ipotesi ove l'art. 1284 c. 4 c.c. potrebbe trovare applicazione pur in presenza di illecito aquiliano
è quella in cui il giudice ritenga di non applicare la tecnica della rivalutazione monetaria, liquidando la somma dovuta al momento dell'illecito e, poi, in applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., trattare detta somma come obbligo di valuta e, quindi, applicarvi gli interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284 c.
pagina 7 di 21 Là dove, invece, venga seguita la strada -ormai consolidata- della rivalutazione monetaria dell'importo dovuto, dal giorno del danno a quello della decisione, cui si aggiungono di regola (sebbene senza alcun necessario automatismo) anche gli interessi volti a compensare il ritardato godimento della somma, il giudice deve limitarsi a indicare quale sia il saggio degli interessi che, in base all'entità del danno accertato, appaiono equi a ristorare il danno stesso. Tale saggio, di regola e salva la prova contraria, si individua nel saggio di cui all'art. 1284 c. 1 c.c.
Ne segue che appare ingiustificato mutuare il tasso di interesse dovuto sulla somma via via rivalutata dal momento della domanda giudiziale con meccanica applicazione dell'art. 1284 c. 4 cit.
Nel caso di specie, si legge nella sentenza gravata che il giudice ha determinato il quantum del risarcimento spettante al proprio in applicazione del criterio della rivalutazione CP_2
monetaria dal giorno dell'illecito a quello della liquidazione, oltre interessi -ex art. 1284 c. 1 c.c.- sulla somma via via rivalutata sino al giorno della domanda.
Nessun argomento, invece, viene speso in ordine alla ragione dell'applicazione di un tasso di interesse diverso -quello di cui al c. 4 dell'art. 1284 c.c.- dal giorno della domanda, sì che, deve ritenersi, la norma appena richiamata è stata applicata in via automatica e non già al fine di adeguare il risarcimento al danno effettivo.
Una tale applicazione automatica nonostante l'applicata rivalutazione monetaria oltre interessi legali ex art. 1284 c. 1 sulla somma via via rivalutata appare quindi priva di giustificazione.
Il primo giudice, in altri termini, senza specificare per quale ragione ritenesse che a ristorare il danno subito occorresse l'applicazione di un tasso di interesse nettamente maggiore a quello di cui al c. 1
dell'art. 1284 c.c. (ma solo a far data dalla domanda) ha meccanicamente applicato l'art. 1284 c. 4 c.c.,
là dove, invece, occorre evidenziare che “tutte le volte … in cui il giudice provvede alla liquidazione di
un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli
pagina 8 di 21 interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c.,
bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.)”.
Né una giustificazione può trovarsi in una lettura “punitiva” dell'art. 1284 c. 4 c.c., ossia intendendo che il legislatore, prevedendo un tasso di interesse ben superiore a quello di cui al c.1 della medesima norma (e pari a quello di cui al d.lgs. 231/2002 previsto in ambito di transazioni commerciali), abbia voluto punire colui che ha resistito in giudizio pur avendo torto.
E infatti, l'abuso del processo risulta già sanzionato dall'art. 96 c.p.c., di cui l'art. 1284 c. 4 c.c.
risulterebbe un inutile doppione.
Né può ritenersi che, diversamente dall'art. 96 c.p.c., la sanzione prescinda dalla temerarietà (o dal carattere imprudente) dell'azione o della resistenza in giudizio, giacché, allora, si avrebbe una sanzione senza responsabilità (peraltro in violazione del diritto di difesa in giudizio ex art. 24 della
Costituzione).
Diversamente accade, invece, con riguardo alle obbligazioni pecuniare c.d. di valuta giacchè, in tal caso, essendo escluso il diritto alla rivalutazione monetaria in forza del principio nominalistico (art. 1277 c.c.), il legislatore accorda al creditore, mediante l'art. 1284 c. 4 c.c., la tutela piena del credito dal rischio di perdita del potere di acquisto della moneta, non garantita dal tasso di interesse moratorio,
prescindendo dalla prova specifica del danno in questione e senza che ciò abbia a che fare con una sanzione per chi agisce o resiste in giudizio ma, ben più semplicemente, nell'ottica di scoraggiare l'avvio di azioni o la resistenza in giudizio nell'ambito di rapporti obbligatori.
In altri termini, il legislatore ha voluto, mediante l'art. 1284 c. 4 c.c., scoraggiare le controversie in tema di obbligazioni pecuniarie mediante una liquidazione forfetaria del danno da ritardo in misura maggiore rispetto a quella degli interessi moratori ex lege dovuti prima della domanda, senza che ciò
produca una sovracompensazione: difatti, un tale maggior tasso di interesse, decorrente dal giorno della pagina 9 di 21 domanda, serve solo a liberare il creditore dall'onere, particolarmente gravoso, di provare il maggior danno rispetto a quello costituito dagli interessi di mora che si applicano, appunto, sino al giorno della domanda stessa.
Ancora, in via sistematica non può non darsi rilievo alla collocazione della norma proprio nell'ambito della disciplina delle obbligazioni pecuniarie, intese in senso stretto come debiti di valuta.
L'opinione ora rassegnata risulta già espressa dal tribunale di Enna che, in precedenza (nel giudizio iscritto al n.r.g. 373/2020), aveva così ritenuto: “il Tribunale ritiene di escludere l'applicabilità
dell'art. 1284 comma 4 c.c. nel caso di danno … derivante da fatto illecito. In primo luogo, per ragioni
di ordine sistematico, in quanto la norma è inserita nel capo VII (di alcune specie di obbligazioni) –
Sezione I (obbligazioni pecuniarie) e l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno nasce come
debito di valore, trasformandosi in debito di valuta solo a seguito della liquidazione del danno
effettuata in sede giudiziale. In secondo luogo, la ratio legis sottesa all'art. 1284 comma 4 c.p.c. è
certamente da individuare in una tutela rafforzata del creditore e nell'intenzione di scoraggiare il
debitore ad intraprendere azioni giudiziali al solo fine di ritardare il pagamento delle somme da questi
dovute. Ciò in ragione del fatto che il denaro è normalmente un bene fruttifero e la privazione di una
somma in un dato periodo, non solo impedisce l'utilizzo della sorte capitale ma anche la percezione
dei frutti civili (nella specie interessi); interessi maggiorati nel caso di domanda giudiziale stante la
natura latamente “deflattiva” che ispira la formulazione della norma. Nel caso di risarcimento del
danno [da illecito aquiliano] il ristoro integrale del danneggiato è invece già assicurato dalla modalità
di liquidazione dell'importo dovuto, in quanto, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite
della Cassazione (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), tale importo … deve essere devalutato alla
data dell'evento, e poi su di esso sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art.
applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via pagina 10 di 21 intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU.
della Suprema Corte sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT. Infine, la medesima finalità “deflattiva” non appare direttamente riscontrabile nel caso di
obbligazione derivante da fatto illecito, perché se nel caso di obbligazione pecuniaria nascente da
contratto la somma è già predeterminata, l'equivalente monetario determinato dal Tribunale nel caso
di risarcimento del danno viene determinato solo al termine del giudizio e solo da quel momento
iniziano a decorrere gli interessi legali sulle somme liquidate, a seguito della conversione del debito di
valore in debito di valuta”.
La sentenza gravata va quindi riformata nella parte in cui statuisce la decorrenza di interessi nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dal giorno della domanda sino al soddisfo, essendo questi dovuti nella sola misura di cui all'art. 1284 c. 1 c.c.
Fondato è altresì il secondo motivo di appello.
L'art. 1917 c. 3 c.c. dispone, per quanto qui interessa che “Le spese sostenute per resistere all'azione
del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma
assicurata”.
La Corte regolatrice ha condivisibilmente chiarito che il diritto alla rifusione delle c.d. spese di resistenza non è, per così dire, assoluto, e non sfugge agli ordinari principi di correttezza e buona fede che permeano l'intero ordinamento giuridico.
Più precisamente, la Corte di Cassazione ha affermato che “nell'assicurazione della responsabilità
civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per
resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c.., va
escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di
difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla
pagina 11 di 21 costituzione in giudizio” (Cass. 2015 n. 5479).
In dettaglio, secondo l'orientamento richiamato, “anche il contratto di assicurazione, come tutti i
contratti, deve essere eseguito con correttezza (art. 1175 c.c.) e con buona fede (art. 1375 c.c.). I
doveri di correttezza e buona fede impongono al creditore di non aggravare inutilmente, e senza
propria necessità, la posizione del debitore. Tanto si legge nella Relazione ministeriale al codice civile,
ove si afferma che l'art. 1175 c.c. "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse
del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore". Tale criterio di
reciprocità, collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso
come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art. 2 della
Costituzione. La sua rilevanza si esplica pertanto nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto
obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere
dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 22819 del
10/11/2010, Rv. 614831; Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610222; Sez. 3, Sentenza n.
10182 del 04/05/2009, Rv. 608010; Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008, Rv. 605685; Sez. 1,
Sentenza n. 21250 del 06/08/2008, Rv. 604664; Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 27/10/2006, Rv. 593456).
Con riferimento al nostro caso, l'applicazione di tali principi impone all'assicurato di non avvalersi
della facoltà di resistere in giudizio, se ciò non solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi
esponga l'assicuratore all'onere di rifondere all'assicurato spese avventatamente sostenute” (Cass.
2015 n. 5479).
Venendo al caso di specie, risulta, dalla semplice lettura delle conclusioni formulate, che il si è Pt_1
costituito in giudizio in primo grado senza negare la propria responsabilità ma spiegando difese relative unicamente al quantum della stessa.
Ma la contestazione del quantum della responsabilità, a ben vedere, alcuna utilità poteva produrre per il pagina 12 di 21 giacché l'assicuratore lo avrebbe tenuto indenne dal pagamento di qualsiasi somma alla Pt_1
controparte, non risultando che le somme richieste superassero il massimale di polizza: una tale deduzione, difatti non risulta nemmeno articolata dal per spiegare le ragioni della propria Pt_1
costituzione.
Quest'ultimo, piuttosto, non riuscendo a enucleare quale utilità intendesse trarre dalla comparizione nel giudizio, sostiene di aver deciso di costituirsi in ragione dell'assenza di notizie da parte dell'assicuratore in ordine all'atteggiamento che quest'ultimo avrebbe assunto nella lite.
L'osservazione non convince poiché non risulta che il abbia preso alcuna iniziativa per Pt_1
verificare le intenzioni dell'assicuratore, né, invero, v'è alcuna deduzione in tal senso.
Inoltre, questi ben avrebbe potuto verificare, mediante un semplice accesso al fascicolo, se l'assicuratore, costituendosi, avesse inteso contestare l'operatività della polizza o limitarne gli effetti al di sotto della somma ex adverso richiesta.
Si noti, peraltro, che, per come pacificamente emerge dagli atti, la compagnia assicuratrice non avrebbe giammai potuto obiettare alcunché sulla operatività della polizza avendo già corrisposto un indennizzo in sede stragiudiziale.
In definitiva, non si riesce a comprendere l'utilità che il avrebbe potuto trarre dalla sua Pt_1
costituzione: non l'esclusione dalla responsabilità, dallo stesso ammessa;
non l'esclusione dell'insorgenza del debito risarcitorio, già pacificamente coperto dalla polizza;
non l'impedimento dell'innalzamento del premio assicurativo, essendo pacifico l'an della responsabilità ed avendo l'assicurazione già provveduto a liquidare un indennizzo in via stragiudiziale;
né appare, infine,
giustificabile l'assunto, speso in questa sede, della mancata conoscenza delle intenzioni dell'assicurazione per le ragioni appena sopra rassegnate (omessa iniziativa finalizzata a conoscere dette intenzioni).
pagina 13 di 21 Nemmeno può giustificarsi la costituzione del in primo grado sull'assunto per cui, altrimenti, si Pt_1
negherebbe il diritto di difesa: altro, infatti, è il diritto di difendersi in giudizio, oggetto di copertura costituzionale (art. 24 Cost.), altro, invece, è il diritto di difendersi a spese altrui, che copertura costituzionale non ha (Cass. 2015 n. 5479).
Si osserva, ancora, che la costituzione in giudizio in assenza di specifica utilità da parte dell'assicurato sostanzia una violazione dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c.
Secondo la Corte regolatrice, in particolare: “Il contratto di assicurazione della responsabilità civile
rientra nel genus delle assicurazioni contro i danni, consistendo in una assicurazione di patrimoni, ed
essendo il patrimonio dell'assicurato una "cosa" in senso giuridico. Ad esso è pertanto applicabile
l'art. 1914 c.c., come questa Corte viene ripetendo da oltre cinquant'anni (Sez. 3, Sentenza n. 13958
del 14/06/2007, Rv. 597580; Sez. 1, Sentenza n. 11877 del 07/11/1991, Rv. 474538; Sez. 3, Sentenza n.
2793 del 11/07/1957, Rv. 881473). Né può dubitarsi del fatto che l'obbligo di salvataggio di cui all'art.
1914 c.c. debba trovare applicazione anche con riferimento alle spese di resistenza. Il contratto di
assicurazione della responsabilità civile pone a carico dell'assicuratore - lo riconosce la stessa
ricorrente - due diverse obbligazioni: una è quella di tenere indenne l'assicurato dalle richieste
risarcitorie del terzo danneggiato;
l'altra è quella di rifondergli le spese sostenute per difendersi in
giudizio dalle pretese del terzo danneggiato. L'una e l'altra di tali obbligazioni mirano a coprire il
medesimo rischio (l'impoverimento): la prima lo copre nel caso in cui derivi dal sorgere d'un debito;
la
seconda lo copre se derivi dall'affrontare una spesa. La prima garanzia dunque forma oggetto d'una
assicurazione di patrimoni, la seconda d'una assicurazione contro il rischio di perdite pecuniarie. Da
quanto esposto consegue che l'eventualità che l'assicurato debba sostenere spese per resistere in
giudizio costituisce un "rischio assicurato", non meno dell'eventualità di dover risarcire il terzo
danneggiato. Se dunque il rischio di sostenere spese di resistenza è un danno, e forma anch'esso
oggetto di copertura assicurativa, anche per esso sussiste il dovere dell'assicurato di "fare quanto gli è pagina 14 di 21 possibile" per evitarlo o diminuirlo, secondo la previsione di cui al primo comma dell'art. 1914 c.c.”
(Cass. 2015 n. 5479).
Se così è, allora, a maggior ragione non convince l'assunto per cui la costituzione del sarebbe Pt_1
giustificata dalla mancata conoscenza delle intenzioni dell'assicuratore: questi ben avrebbe potuto e dovuto, ex art. 1914 c.c., assumere l'iniziativa per conoscere tali intenzioni e, solo successivamente,
valutare l'opportunità della propria costituzione alla luce dell'utilità che questa avrebbe potuto comportare.
Ma, come si è detto, è lo stesso che non è in grado di enucleare, comparendo in questa sede, Pt_1
quale utilità, quantomeno in astratto, avrebbe potuto trarre dalla propria costituzione in primo grado.
Ne segue che va riformata la decisione gravata nella parte in cui condanna la compagnia assicuratrice alla rifusione delle c.d. spese di resistenza ex art. 1917 c. 3 c.c. nei confronti dell'assicurato Pt_1
Come si è visto, l'appellante domanda, nei confronti degli eredi del la restituzione CP_2
della somma corrisposta a titolo di interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. individuata in euro € 2.114,40.
In punto di ammissibilità della domanda va condiviso il richiamo al principio secondo cui “La
domanda di restituzione, a seguito di riforma in appello, delle somme versate in esecuzione della
sentenza di primo grado in considerazione della natura soltanto provvisoria della esecuzione, può
essere proposta nella stessa fase di gravame senza che ciò implichi violazione del divieto di domande
nuove sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., dovendosi applicare per analogia il medesimo principio che,
per ragioni di economia processuale, consente di proporre la domanda di risarcimento del danno per
responsabilità aggravata anche in appello (art. 96 comma secondo cod.proc. civ.) e la domanda di
riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione anche al giudice di rinvio
(389 cod. proc. civ.). A tal fine non rileva se la riforma della sentenza sia avvenuta per ragioni di rito o
di merito, atteso che il potere del giudice di condannare la parte alle restituzioni deriva, in
pagina 15 di 21 applicazione delle norme sopra richiamate, da motivi di economia processuale e trova fondamento
nell'accoglimento dell'appello e non nella natura della decisione” (Cass. 2004 n. 12905).
Ciò posto, nel merito, va evidenziato che parte appellante sostiene di aver diritto alla restituzione in questione giacché sarebbe in atti la prova dell'incasso dell'assegno da parte del CP_2
Così si legge, infatti, in seno agli scritti difensivi dell'appellante: “L'appellante, a seguito della
pubblicazione della sentenza appellata ed al fine di evitare l'esecuzione forzata, ha corrisposto a
la complessiva somma di € 11.112,55 di cui … € 2.114,40 per interessi legali Controparte_2
ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. …, a mezzo assegno bancario n. 00250687108 di euro 11.112,25,
intestato a ed incassato in data 11.05.2022 dallo stesso mediante apposizione Controparte_2
di firma di traenza e di girata (si veda, sul punto, la copia prodotta dell'assegno bancario n.
00250687108 di euro 11.112,25, intestato a ed incassato in data 11.05.2022 Controparte_2
dallo stesso mediante apposizione di firma di traenza e di girata – doc. 3)” (cfr. atto di appello).
Ora, in disparte il fatto che il doc. 3 contiene il conteggio degli interessi e non l'assegno cui fa riferimento l'appellante, che invece si trova nel doc. 5, non si riesce a comprendere da dove questo ricavi la data dell'11.5.2022 per affermare, poi, che in tale data l'assegno è stato incassato dal CP_2
mediante girata.
[...]
Trattasi di assegno c.d. di traenza, non trasferibile, che non può essere girato e rispetto al quale in nessun luogo si legge la data dell'11.5.2022.
La girata, si noti, funge unicamente al fine di incassare l'assegno presentandolo all'istituto presso cui l'accipiens intende riscuotere le somme.
Proprio in base a tale caratteristica dell'assegno di traenza l'appellante sostiene che, poiché il prenditore lo ha firmato nella sezione relativa alla girata, e poiché la girata dell'assegno di traenza serve ad incassare le somme portate dal titolo, può ritenersi provato l'incasso effettivo dell'assegno da pagina 16 di 21 parte del altrimenti restando inspiegabile l'apposizione della firma per la girata. CP_2
Sul punto, possono formularsi le seguenti osservazioni.
L'appellante, oltre a indicare che l'assegno risulta firmato nella parte relativa alla girata, non fornisce altra prova dell'effettivo incasso.
Nella copia dell'assegno prodotta non risulta alcun timbro che indichi l'avvenuto pagamento dell'assegno.
Il fatto che l'emittente sia in possesso della copia firmata per traenza e per girata, senza che vi sia alcun timbro attestante il pagamento, appare indice del fatto che il al momento stesso CP_2
dell'apprensione materiale dell'assegno, lo firmò, sia per traenza che per girata, e che in quel momento il trades ne fece una copia, altrimenti non si spiegherebbe come possa il tradens essere in possesso di una copia firmata su entrambi i lati e senza che sul lato relativo alla girata vi sia alcun timbro.
In altri termini, si osserva che il tradens ben può essere in possesso di una copia dell'assegno con la prova dell'incasso data dalla firma apposta dal prenditore sulla sezione relativa alla girata giacché nulla impedisce al tradens di procurarsi, dopo il pagamento, ossia dopo l'incasso, una copia che provi l'effettivo pagamento dell'assegno, ma è chiaro che tale copia, oltre alla firma di girata, conterrà il timbro (o comunque altra dicitura) attestante l'avvenuto pagamento. Invece, nel caso ora in esame, il
tradens è in possesso dell'assegno già firmato sulla sezione relativa alla girata prima ancora che l'assegno sia consegnato per l'incasso, tant'è che non v'è alcun timbro o dicitura attestante il pagamento.
In tal senso milita anche il fatto che le firme, sia di traenza che di girata, sono entrambe poste al fianco di una “x”: la circostanza appare sintomo dell'apposizione di entrambe le firme al momento della consegna dell'assegno dal tradens all'accipiens.
Alla luce di quanto rilevato, può dirsi che vi è incertezza in ordine all'effettivo incasso: per un verso, pagina 17 di 21 infatti, l'assegno di traenza è firmato nella parte relativa alla girata, il che indicherebbe l'avvenuto incasso;
per altro verso, invece, la firma relativa alla girata non è accompagnata da alcun timbro ed è
apposta accanto a una “x”, esattamente come quella di traenza, il che suggerisce, al contrario,
l'irrilevanza della firma ai fini della prova dell'incasso giacché le firme, di traenza e di girata, appaiono apposte contemporaneamente al momento della consegna e non al momento della presentazione all'incasso.
Nella sussistenza di un tale incertezza, occorre richiamare il principio per cui “affinché si possa
accogliere una domanda di ripetizione è necessario dimostrare l'esistenza di un effettivo spostamento
patrimoniale e, conseguentemente, di un effettivo danno” (Cass. 2024 n. 12730).
L'onere di provare tale spostamento patrimoniale incombe, chiaramente, su colui che lo invoca al fine di ottenere la ripetizione.
L'avvenuto incasso costituisce un fatto costitutivo del diritto alla ripetizione dell'indebito, poiché è
solo con l'incasso della somma recata dall'assegno che si verifica la diminuzione patrimoniale in capo al tradens.
Per altro verso, in base al principio c.d. di vicinanza della prova, non può che rilevarsi come sarebbe bastato al tradens produrre un estratto conto da cui risultasse l'avvenuto trasferimento della somma portata dall'assegno, ovvero procurarsi una copia dell'assegno contenente il timbro o altra dicitura attestante l'avvenuto incasso.
La domanda di restituzione dell'indebito va quindi rigettata, non senza rilevare, per inciso, che l'appellante ha domandato la restituzione dell'intero importo pagato, là dove, al più, avrebbe potuto ottenere la restituzione del solo indebito, costituito dagli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., in luogo di quelli, di minor importo, dovuti ex art. 1284 c. 1 c.c.
Non da ultimo va evidenziato che l'appellante domanda la riforma della sentenza nella parte relativa pagina 18 di 21 alle spese chiedendo la condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Senonché, una tale pretesa va certamente rigettata con riguardo alla posizione degli eredi del CP_2
[...]
Difatti, quanto alle spese della presente fase, va detto che in ordine all'ambito di operatività dell'art. 1284 c. 4 c.c. si registrano orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito e di legittimità (si veda il contrasto segnalato sopra), di modo che si ritiene sussistano, ex art. 92 c.p.c., gli estremi per la compensazione delle spese. Peraltro, in questa fase del giudizio si ravvisa anche una soccombenza reciproca, atteso che va rigettata la domanda di ripetizione spiegata dall'appellante.
Con riguardo, invece, alla fase del primo grado, non sussiste alcuna ragione per riformare il capo relativo alle spese tra le parti in questione giacché la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese legali in favore del è dipesa dalla soccombenza in giudizio CP_2
relativamente al risarcimento del danno, assumendo la discussione relativa all'art. 1284 c. 4 c.c.
rilevanza marginale.
In altri termini, quand'anche il primo giudice avesse ritenuto di non applicare l'art. 1284 c. 4 cit.,
avrebbe pur sempre condannato la compagnia assicuratrice a pagare le spese di lite in favore del avendo accolto la domanda di questo in punto di an, di modo che non v'è alcuna ragione per CP_2
disporre la riforma del capo in questione.
Con riguardo, invece, alla posizione del deve rilevarsi che l'accoglimento del motivo di appello Pt_1
nei cui confronti questo ha resistito, comporta la condanna dell'appellato al pagamento delle spese relative alla presente fase in applicazione del principio di soccombenza.
Tuttavia, con riguardo agli esborsi documentati, poiché l'appellante è stato mosso non solo dall'esigenza di contestare la condanna nei confronti del ma, in maniera peraltro prevalente, Pt_1
pagina 19 di 21 dall'esigenza di censurare, nel quantum, la condanna nei confronti del (e per esso dei CP_2
suoi eredi), si ritiene che sussistano gli estremi per disporre la parziale compensazione, al 50%, delle relative spese.
Con riguardo, invece, al primo grado del giudizio, il non va certo condannato a pagare le spese Pt_1
di lite nei confronti dell'appellante; piuttosto, va solo annullata la condanna dell'appellante fondata sull'art. 1917 c. 3 in favore del Pt_1
In ordine alla liquidazione delle spese della presente fase, che il deve pagare all'appellante, Pt_1
visto il valore della domanda dell'appellante nei confronti del (euro 850,00 oltre accessori di Pt_1
legge, pari alla somma liquidata dal primo giudice in favore del e a carico dell'appellante), Pt_1
queste si liquidano, ai sensi del d.m. 55/14 e ss. modifiche, nella somma di euro 670,00, oltre accessori di legge, per compensi di avvocato, oltre euro 87,00 corrispondenti alla metà degli esborsi documentati
(pari complessivamente a euro 174,00).
P.Q.M.
Il Tribunale:
in parziale accoglimento dell'appello spiegato da Controparte_1
annulla la condanna al pagamento, in favore dell'appellato e per esso dei Controparte_2
suoi eredi, degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo, disponendo che questi sono dovuti nella minor misura prevista dall'art. 1284 c 1 c.c.;
annulla la condanna al pagamento, a carico di e in favore dell'appellato Controparte_1
delle spese legali liquidate nella sentenza appellata per euro 850,00 oltre Parte_1
accessori di legge;
compensa le spese di questa fase del giudizio tra e gli eredi di Controparte_1 CP_2
pagina 20 di 21 Controparte_2
condanna a pagare, in favore dell'appellante, la somma di euro 670,00, Parte_1
oltre accessori di legge, per compensi di avvocato, oltre euro 87,00 per esborsi, compensando per il resto;
rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da Controparte_1
Così deciso in Enna, il 28 gennaio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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1 sino al giorno della domanda e a quello superiore di cui al c. 4 dal giorno della domanda al soddisfo.
2056 c.c., per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale danno è calcolato