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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 164/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON IL
RICORRENTE
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta CP_1 C.F._2
TR e dall'Avv. Fabio Perciballi
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto e da verbale di udienza del 2.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca di Papa (Rm) in data
15.5.1999, con atto annotato presso il Comune di Rocca di Papa, atto n. 11, parte 2, serie A, anno
1999.
Dall'unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]). Persona_1 Persona_2 Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dei coniugi con addebito al marito svolgendo, altresì, altre domande.
Con memoria, depositata in data 29.5.2025, si è costituito in giudizio il quale, pur non CP_1
opponendosi alla domanda di separazione, ha contestato le ulteriori domande.
All'udienza del 2.7.2025, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti hanno rappresentato di essersi accordate alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
del matrimonio concordatario contratto in Rocca di Papa (RM), in data 15.05.1999,
[...]
trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rocca di Papa (RM) Atto N.11 parte 2 seria A, autorizzandoli a vivere separati e conseguentemente disporre la trasmissione del provvedimento da parte della Cancelleria ed ordinare all'Ufficiale di stato Civile del Comune di
Rocca di Papa (RM) di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
2. Disporre in favore della sig.ra che la stessa usufruirà in via esclusiva Parte_1
della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Marino (RM), Via del Pascolaro n.
8, con quanto in essa contenuto ed a corredo, la quale vi continuerà ad abitare unitamente alla prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente che manterrà, presso l'immobile, la propria residenza, per il periodo specifico 2 luglio - 30 settembre 2028 e fino a quanto il medesimo non sarà venduto, con obbligo per la stessa di volturare le utenze al momento della pubblicazione della sentenza. Ad ogni modo la sig.ra rimarrà obbligata di farsi carico di tutte le utenze, Pt_1 comprese le spese ordinarie dal giorno successivo a quello dell'emanazione della sentenza di separazione e comunque a semplice richiesta del sig. La sig.ra acconsente, altresì, CP_1 Pt_1
al fatto che il sig. sino al mese di dicembre anno 2025 mantenga la propria residenza formale CP_1
in Marino (RM), Via del Pascolaro n. 8, per facilitare il marito nel reperire un immobile consono alle proprie esigenze abitative. Dal giorno 28 del mese di settembre anno 2028 l'immobile si dovrà mettere in vendita, con suddivisione del ricavato in parti uguali. Il sig. si occuperà a sue spese CP_1
di risistemare l'unità abitativa, affinché sia rispettata la conformità urbanistica, attraverso dei lavori edili, prima di porla in vendita e ciò a far data dal primo settembre anno 2028. Le parti con riguardo alla casa familiare stabiliscono che la Ditta che dovrà eseguire le opere dal primo settembre anno
2028, potrà avere accesso all'immobile nel mese di maggio/giugno anno 2028, per verificare la tipologia dell'intervento, previo avvertimento da parte del sig. alla sig.ra dieci giorni CP_1 Pt_1
prima. Tali opere dovranno cessare il giorno 28 del mese di settembre 2028, affinché il bene immobile possa essere posto in vendita sin dal giorno 29 del mese di settembre anno 2028 e così le parti potranno dare mandato, non in esclusiva, ad una o più agenzie immobiliari. Agli appuntamenti concordati con i potenziali acquirenti dalle agenzie potranno essere presenti entrambi i proprietari.
Sempre il sig. disporrà dalla pubblicazione della sentenza di 60gg per asportare tutti i propri CP_1
effetti personali previo appuntamento da concordare almeno dieci gg prima con la sig.ra Il Pt_1 ritiro del proprio bene personale consistente in alcune Sterline d'oro saranno consegnate dalla sig.ra al sig. il giorno dell'udienza alla presenza dei rispettivi avvocati. Per quanto Pt_1 CP_1
riguarda gli ulteriori beni personali compreso un tapis roulant di proprietà del sig. le parti CP_1 concordano che gli stessi potranno essere lasciati all'interno della casa familiare, dovendosi occupare il sig. di asportarli una volta venduto il bene immobile. CP_1
Ai fini del buon esito dell'operazione di compravendita le parti stabiliscono sin da ora quanto segue:
A) relativamente alla messa in vendita del bene immobile le parti concordano che qualora lo stesso non fosse venduto entro 3 mesi, seguirà un primo ribasso di Euro 25.000,00 e così a seguire, sempre con le stesse modalità e tempi, ciò rispetto al prezzo inziale di Euro 700.000,00. Al contempo le parti stabiliscono che il prezzo minimo di vendita dovrà essere di Euro 500.000,00, riservandosi, qualora concordato, di effettuare un ribasso ulteriore.
Il tutto salvo diversi accordi tra le parti. Le parti si impegnano e si obbligano ad effettuare la vendita del bene in comune entro e non oltre il mese di ottobre anno 2029;
B) la sig.ra si impegna ed obbliga a rilasciare la casa familiare entro e non oltre Parte_1
quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto preliminare con i futuri acquirenti. Tale termine è da intendersi essenziale e non potrà essere prorogato attraverso la previsione di un termine più lungo, salvo diverso accordo tra le parti, per ragioni esclusivamente connesse alla compravendita;
C) il ricavato inerente l'alienazione del bene sarà suddiviso tra i sigg.ri Parte_2
al 50%;
[...]
D) le parti dovranno vendere il bene immobile, così come ammobiliato compreso di accessori ed elettrodomestici, salvo diverso accordo;
E) le spese di gestione dell'immobile (spese straordinarie) saranno suddivise al 50% ad eccezione di quelle ordinarie che rimarranno tutte a carico della sig.ra e ciò dal giorno Parte_1 successivo a quello dell'emanazione della sentenza di separazione, le quali ultime, comprese quelle per le utenze, da detto periodo e sino alla loro voltura che dovrà avvenire entro 30gg, dovranno essere rimborsate dalla sig.ra al sig. a semplice richiesta di quest'ultimo. Pt_1 CP_1
F) tale regolamentazione permetterà alle parti di poter avere, una volta venduto il bene, la disponibilità economica per poter acquistare una nuova abitazione e risanare il sig. la CP_1
situazione contabile inerente la propria Farmacia;
3. I sigg.ri E hanno acquistato la piena proprietà, Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Marino (RM), Via del Pascolaro n. 8, con atto notarile repertorio n. 38967 – raccolta n. 14488, del 26 ottobre 2004, dinanzi al Notaio : Persona_3
a) Abitazione da cielo a terra composta al piano seminterrato da due balconi, salone e tre camere e al piano rialzato da cucina, bagno e tre camere;
b) Locale cantina al piano seminterrato della superficie di mq 16 circa;
c) Locale autorimessa al piano terreno di mq 13 circa;
d) Locale deposito in un corpo accessorio della superficie di mq 9 circa;
e) Locale deposito in un corpo accessorio della superficie di mq 5 circa;
f) Corte pertinenziale della superficie di mq 1017 circa.
L'immobile è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Marino al Foglio 37, particella 279, come segue:
- Sub. 503, cat. a/3, classe 2, vani 11.5, Via del Pascolaro n. 10, piano T-1, Rendita Euro
1.122,52 (l'abitazione);
- Sub. 7, cat. c/2, classe 5, mq 16, Via del Pascolaro n. 10, piano S1, Rendita Euro 62,47 (la cantina);
- Sub. 2, cat. c/6, classe 8, mq 13, Via del Pascolaro n. 10, piano T, Rendita euro 59,22
(l'autorimessa);
- Sub. 3, cat. c/2, classe 5, mq 9, Via del Pascolaro n. 10, piano T, int. 1, Rendita Euro 35,14
(il locale deposito di cui alla lettera d);
- Sub. 4, cat. c/2, classe 5, mq 5, Via del Pascolaro n. 10, piano T, int. 2, Rendita Euro 19,51
(il locale deposito di cui alla lettera e);
- Sub. 1, bene comune non censibile comune ai subb. 503-2-3-4-7 (la corte).
Sull'immobile grava un mutuo cointestato tra i coniugi, concesso dalla Controparte_2
n. 5 di per atto del Notaio Dott. in data 30.05.2006, Rep.
[...] CP_2 Persona_4
N. 87097/12360. Il mutuo è garantito dall'ipoteca Registro 10196/38361.
Nel 2006 dopo i lavori di ristrutturazione l'immobile risulta accatastato come segue:
- Foglio 37 particella 279 sub 504 categoria A/7 Classe 3 Consistenza 11,5 vani Rendita
1.359,72;
- Foglio 37 particella 279 sub 2 categoria C/6 Classe 8 Consistenza 13m2 Rendita 56,40, Via
del pascolare n. 10 piano T;
- Foglio 37 particella 279 sub 4 categoria C/2 Classe 5 Consistenza 5m2 Rendita 18,59 Via del pascolare n. 10 interno 2 piano T;
- Foglio 37 particella 279 sub 3 categoria C/2 Classe 5 Consistenza 9m2 Rendita 33,47 Via del pascolare n. 10 interno 1 piano T.
Con riferimento alla casa familiare, le parti, al fine di definire l'assetto degli interessi patrimoniali comuni, in conseguenza della separazione, nell'ambito dell'autonomia negoziale, ad esse consentita, concordano espressamente che:
-il Sig. si impegna ed obbliga ad accollarsi, il pagamento dei ratei mensili inerenti il CP_1 residuo mutuo ad oggi pari ad Euro 2.139,74 circa (l'importo è così quantificato salvo il ricalcolo del piano di ammortamento e ciò sino al giorno 31 del mese di maggio anno 2026) e parimenti potrà procedere per l'anno 2025 a decorrere dal 2.7.25 e per l'anno 2026 a scaricare dal proprio modello unico gli interessi maturati.
Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese notarili e quelle accessorie di chiusura della pratica del mutuo saranno a carico del Sig. CP_1
4. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra quale CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della stessa, per il primo anno, a decorrere dal mese dell'udienza presidenziale di separazione, la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro mille/00), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto personale della sig.ra Pt_1
Per il prosieguo a decorrere dal mese successivo a quello di pagamento dell'ultima rata del mutuo fondiario gravante sulla casa coniugale ovvero giugno 2026, il sig. si impegna ed obbliga a CP_1
corrispondere alla moglie come forma di mantenimento una somma pari ad Euro 1.500,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul c/c personale della stessa alle coordinate bancarie [...]. Si precisa che a decorrere dal 10.06.2026, ovvero dal primo pagamento di Euro 1.500,00, l'importo erogato dal sig. a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento alla sig.ra non sarà soggetto a rivalutazione per il periodo di cinque anni, Pt_1 in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti inerente l'accollo del mutuo residuo di cui al punto 3
e quello di sistemazione del bene di cui all'articolo 2. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti quindi rinunciano espressamente alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra ed a carico del sig. per il tempo di cinque anni da Pt_1 CP_1
computarsi a decorrere dal primo pagamento di Euro 1.500,00 (ovvero giugno 2026), secondo le modalità ed i tempi individuati;
5. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra quale CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma di Euro 1.500,00 complessivi (Euro millecinquecento/00), da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto personale della sig.ra non soggetto a Pt_1 rivalutazione in ragione dell'accordo con la medesima raggiunto relativamente alle spese straordinarie, come riportato nella parte che segue.
Il padre in riferimento a si impegna ed obbliga a farsi carico per l'intero delle seguenti Per_1
spese:
- Il Sig. si occuperà di pagare i costi legati all'utilizzo dell'autovettura intestata a e CP_1 Per_1 dicasi: tasse di proprietà, quindi il bollo che ammonta ad Euro 155,53 e l'assicurazione che ammonta ad Euro 750,00 ogni sei mesi e la manutenzione del mezzo relativo all'autovettura Fiat 500 – Tg.
GA198XA;
- Il sig. sosterrà le spese della polizza sanitaria della figlia;
CP_1
In riferimento a il padre si impegna ed obbliga a farsi carico per l'intero delle seguenti Per_2
spese:
- Pagamento spese universitarie per il figlio, dicasi retta annuale di circa Euro 9.452,00 e tassa di iscrizione di circa Euro 2.642,00, salvo variazioni anche per i prossimi due anni e quindi per l'anno
2026 nonché l'anno 2027, per permettere al figlio di finire il percorso accademico triennale presso lo IED;
- Pagamento rate finanziamento pari ad Euro 226,63 al mese per 3 anni per l'acquisto della vettura in uso a una Peugeot 208 targa: GV274ES; Per_2
- Pagamento dei costi legati all'utilizzo dell'autovettura intestata a e dicasi: tasse di Per_2
proprietà, quindi il bollo che ammonta ad Euro 130,38 e l'assicurazione che ammonta ad Euro
620,00 ogni sei mesi e la manutenzione del mezzo;
- Pagamento polizza sanitaria del figlio, come premio annuo Euro 500,19.
Ad eccezione di quanto stabilito in precedenza, i genitori concorreranno in ragione della metà nelle spese mediche, sportive, ludiche, scolastiche, straordinarie dei figli così come previste nel Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Velletri.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti quindi rinunciano espressamente alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli ed a carico del sig.
a fronte della ripartizione delle spese straordinarie. CP_1
Per quel che riguarda invece le detrazioni mediche sostenute per la prole, così come in generale le detrazioni familiari, queste saranno detratte fiscalmente per l'intero dal sig. quando questi CP_1
provveda per intero alla spesa;
6. Le parti, con l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo non avranno nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, avendo definito ogni questione patrimoniale, fatta eccezione per quanto stabilito nelle condizioni che precedono.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Rocca di Papa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. L'accordo include l'integrale compensazione delle spese legali stante la definizione dell'accordo.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale di decidere in conformità all'accordo raggiunto;
il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo in atti, sottoscritto dalle parti in data 2.7.2025, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della prole e ai provvedimenti di contenuto economico.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca di Papa (Rm) in data 15.5.1999;
2. omologa le condizioni di separazione concordate sopra trascritte in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Rocca di Papa (Rm) (atto n. 11, parte 2, serie A, anno 1999);
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 02/07/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT BR DO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 164/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON IL
RICORRENTE
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta CP_1 C.F._2
TR e dall'Avv. Fabio Perciballi
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto e da verbale di udienza del 2.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca di Papa (Rm) in data
15.5.1999, con atto annotato presso il Comune di Rocca di Papa, atto n. 11, parte 2, serie A, anno
1999.
Dall'unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]). Persona_1 Persona_2 Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dei coniugi con addebito al marito svolgendo, altresì, altre domande.
Con memoria, depositata in data 29.5.2025, si è costituito in giudizio il quale, pur non CP_1
opponendosi alla domanda di separazione, ha contestato le ulteriori domande.
All'udienza del 2.7.2025, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti hanno rappresentato di essersi accordate alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
del matrimonio concordatario contratto in Rocca di Papa (RM), in data 15.05.1999,
[...]
trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rocca di Papa (RM) Atto N.11 parte 2 seria A, autorizzandoli a vivere separati e conseguentemente disporre la trasmissione del provvedimento da parte della Cancelleria ed ordinare all'Ufficiale di stato Civile del Comune di
Rocca di Papa (RM) di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
2. Disporre in favore della sig.ra che la stessa usufruirà in via esclusiva Parte_1
della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Marino (RM), Via del Pascolaro n.
8, con quanto in essa contenuto ed a corredo, la quale vi continuerà ad abitare unitamente alla prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente che manterrà, presso l'immobile, la propria residenza, per il periodo specifico 2 luglio - 30 settembre 2028 e fino a quanto il medesimo non sarà venduto, con obbligo per la stessa di volturare le utenze al momento della pubblicazione della sentenza. Ad ogni modo la sig.ra rimarrà obbligata di farsi carico di tutte le utenze, Pt_1 comprese le spese ordinarie dal giorno successivo a quello dell'emanazione della sentenza di separazione e comunque a semplice richiesta del sig. La sig.ra acconsente, altresì, CP_1 Pt_1
al fatto che il sig. sino al mese di dicembre anno 2025 mantenga la propria residenza formale CP_1
in Marino (RM), Via del Pascolaro n. 8, per facilitare il marito nel reperire un immobile consono alle proprie esigenze abitative. Dal giorno 28 del mese di settembre anno 2028 l'immobile si dovrà mettere in vendita, con suddivisione del ricavato in parti uguali. Il sig. si occuperà a sue spese CP_1
di risistemare l'unità abitativa, affinché sia rispettata la conformità urbanistica, attraverso dei lavori edili, prima di porla in vendita e ciò a far data dal primo settembre anno 2028. Le parti con riguardo alla casa familiare stabiliscono che la Ditta che dovrà eseguire le opere dal primo settembre anno
2028, potrà avere accesso all'immobile nel mese di maggio/giugno anno 2028, per verificare la tipologia dell'intervento, previo avvertimento da parte del sig. alla sig.ra dieci giorni CP_1 Pt_1
prima. Tali opere dovranno cessare il giorno 28 del mese di settembre 2028, affinché il bene immobile possa essere posto in vendita sin dal giorno 29 del mese di settembre anno 2028 e così le parti potranno dare mandato, non in esclusiva, ad una o più agenzie immobiliari. Agli appuntamenti concordati con i potenziali acquirenti dalle agenzie potranno essere presenti entrambi i proprietari.
Sempre il sig. disporrà dalla pubblicazione della sentenza di 60gg per asportare tutti i propri CP_1
effetti personali previo appuntamento da concordare almeno dieci gg prima con la sig.ra Il Pt_1 ritiro del proprio bene personale consistente in alcune Sterline d'oro saranno consegnate dalla sig.ra al sig. il giorno dell'udienza alla presenza dei rispettivi avvocati. Per quanto Pt_1 CP_1
riguarda gli ulteriori beni personali compreso un tapis roulant di proprietà del sig. le parti CP_1 concordano che gli stessi potranno essere lasciati all'interno della casa familiare, dovendosi occupare il sig. di asportarli una volta venduto il bene immobile. CP_1
Ai fini del buon esito dell'operazione di compravendita le parti stabiliscono sin da ora quanto segue:
A) relativamente alla messa in vendita del bene immobile le parti concordano che qualora lo stesso non fosse venduto entro 3 mesi, seguirà un primo ribasso di Euro 25.000,00 e così a seguire, sempre con le stesse modalità e tempi, ciò rispetto al prezzo inziale di Euro 700.000,00. Al contempo le parti stabiliscono che il prezzo minimo di vendita dovrà essere di Euro 500.000,00, riservandosi, qualora concordato, di effettuare un ribasso ulteriore.
Il tutto salvo diversi accordi tra le parti. Le parti si impegnano e si obbligano ad effettuare la vendita del bene in comune entro e non oltre il mese di ottobre anno 2029;
B) la sig.ra si impegna ed obbliga a rilasciare la casa familiare entro e non oltre Parte_1
quattro mesi dalla sottoscrizione del contratto preliminare con i futuri acquirenti. Tale termine è da intendersi essenziale e non potrà essere prorogato attraverso la previsione di un termine più lungo, salvo diverso accordo tra le parti, per ragioni esclusivamente connesse alla compravendita;
C) il ricavato inerente l'alienazione del bene sarà suddiviso tra i sigg.ri Parte_2
al 50%;
[...]
D) le parti dovranno vendere il bene immobile, così come ammobiliato compreso di accessori ed elettrodomestici, salvo diverso accordo;
E) le spese di gestione dell'immobile (spese straordinarie) saranno suddivise al 50% ad eccezione di quelle ordinarie che rimarranno tutte a carico della sig.ra e ciò dal giorno Parte_1 successivo a quello dell'emanazione della sentenza di separazione, le quali ultime, comprese quelle per le utenze, da detto periodo e sino alla loro voltura che dovrà avvenire entro 30gg, dovranno essere rimborsate dalla sig.ra al sig. a semplice richiesta di quest'ultimo. Pt_1 CP_1
F) tale regolamentazione permetterà alle parti di poter avere, una volta venduto il bene, la disponibilità economica per poter acquistare una nuova abitazione e risanare il sig. la CP_1
situazione contabile inerente la propria Farmacia;
3. I sigg.ri E hanno acquistato la piena proprietà, Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Marino (RM), Via del Pascolaro n. 8, con atto notarile repertorio n. 38967 – raccolta n. 14488, del 26 ottobre 2004, dinanzi al Notaio : Persona_3
a) Abitazione da cielo a terra composta al piano seminterrato da due balconi, salone e tre camere e al piano rialzato da cucina, bagno e tre camere;
b) Locale cantina al piano seminterrato della superficie di mq 16 circa;
c) Locale autorimessa al piano terreno di mq 13 circa;
d) Locale deposito in un corpo accessorio della superficie di mq 9 circa;
e) Locale deposito in un corpo accessorio della superficie di mq 5 circa;
f) Corte pertinenziale della superficie di mq 1017 circa.
L'immobile è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Marino al Foglio 37, particella 279, come segue:
- Sub. 503, cat. a/3, classe 2, vani 11.5, Via del Pascolaro n. 10, piano T-1, Rendita Euro
1.122,52 (l'abitazione);
- Sub. 7, cat. c/2, classe 5, mq 16, Via del Pascolaro n. 10, piano S1, Rendita Euro 62,47 (la cantina);
- Sub. 2, cat. c/6, classe 8, mq 13, Via del Pascolaro n. 10, piano T, Rendita euro 59,22
(l'autorimessa);
- Sub. 3, cat. c/2, classe 5, mq 9, Via del Pascolaro n. 10, piano T, int. 1, Rendita Euro 35,14
(il locale deposito di cui alla lettera d);
- Sub. 4, cat. c/2, classe 5, mq 5, Via del Pascolaro n. 10, piano T, int. 2, Rendita Euro 19,51
(il locale deposito di cui alla lettera e);
- Sub. 1, bene comune non censibile comune ai subb. 503-2-3-4-7 (la corte).
Sull'immobile grava un mutuo cointestato tra i coniugi, concesso dalla Controparte_2
n. 5 di per atto del Notaio Dott. in data 30.05.2006, Rep.
[...] CP_2 Persona_4
N. 87097/12360. Il mutuo è garantito dall'ipoteca Registro 10196/38361.
Nel 2006 dopo i lavori di ristrutturazione l'immobile risulta accatastato come segue:
- Foglio 37 particella 279 sub 504 categoria A/7 Classe 3 Consistenza 11,5 vani Rendita
1.359,72;
- Foglio 37 particella 279 sub 2 categoria C/6 Classe 8 Consistenza 13m2 Rendita 56,40, Via
del pascolare n. 10 piano T;
- Foglio 37 particella 279 sub 4 categoria C/2 Classe 5 Consistenza 5m2 Rendita 18,59 Via del pascolare n. 10 interno 2 piano T;
- Foglio 37 particella 279 sub 3 categoria C/2 Classe 5 Consistenza 9m2 Rendita 33,47 Via del pascolare n. 10 interno 1 piano T.
Con riferimento alla casa familiare, le parti, al fine di definire l'assetto degli interessi patrimoniali comuni, in conseguenza della separazione, nell'ambito dell'autonomia negoziale, ad esse consentita, concordano espressamente che:
-il Sig. si impegna ed obbliga ad accollarsi, il pagamento dei ratei mensili inerenti il CP_1 residuo mutuo ad oggi pari ad Euro 2.139,74 circa (l'importo è così quantificato salvo il ricalcolo del piano di ammortamento e ciò sino al giorno 31 del mese di maggio anno 2026) e parimenti potrà procedere per l'anno 2025 a decorrere dal 2.7.25 e per l'anno 2026 a scaricare dal proprio modello unico gli interessi maturati.
Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese notarili e quelle accessorie di chiusura della pratica del mutuo saranno a carico del Sig. CP_1
4. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra quale CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento della stessa, per il primo anno, a decorrere dal mese dell'udienza presidenziale di separazione, la somma mensile di Euro 1.000,00 (Euro mille/00), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto personale della sig.ra Pt_1
Per il prosieguo a decorrere dal mese successivo a quello di pagamento dell'ultima rata del mutuo fondiario gravante sulla casa coniugale ovvero giugno 2026, il sig. si impegna ed obbliga a CP_1
corrispondere alla moglie come forma di mantenimento una somma pari ad Euro 1.500,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul c/c personale della stessa alle coordinate bancarie [...]. Si precisa che a decorrere dal 10.06.2026, ovvero dal primo pagamento di Euro 1.500,00, l'importo erogato dal sig. a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento alla sig.ra non sarà soggetto a rivalutazione per il periodo di cinque anni, Pt_1 in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti inerente l'accollo del mutuo residuo di cui al punto 3
e quello di sistemazione del bene di cui all'articolo 2. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti quindi rinunciano espressamente alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra ed a carico del sig. per il tempo di cinque anni da Pt_1 CP_1
computarsi a decorrere dal primo pagamento di Euro 1.500,00 (ovvero giugno 2026), secondo le modalità ed i tempi individuati;
5. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra quale CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma di Euro 1.500,00 complessivi (Euro millecinquecento/00), da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto personale della sig.ra non soggetto a Pt_1 rivalutazione in ragione dell'accordo con la medesima raggiunto relativamente alle spese straordinarie, come riportato nella parte che segue.
Il padre in riferimento a si impegna ed obbliga a farsi carico per l'intero delle seguenti Per_1
spese:
- Il Sig. si occuperà di pagare i costi legati all'utilizzo dell'autovettura intestata a e CP_1 Per_1 dicasi: tasse di proprietà, quindi il bollo che ammonta ad Euro 155,53 e l'assicurazione che ammonta ad Euro 750,00 ogni sei mesi e la manutenzione del mezzo relativo all'autovettura Fiat 500 – Tg.
GA198XA;
- Il sig. sosterrà le spese della polizza sanitaria della figlia;
CP_1
In riferimento a il padre si impegna ed obbliga a farsi carico per l'intero delle seguenti Per_2
spese:
- Pagamento spese universitarie per il figlio, dicasi retta annuale di circa Euro 9.452,00 e tassa di iscrizione di circa Euro 2.642,00, salvo variazioni anche per i prossimi due anni e quindi per l'anno
2026 nonché l'anno 2027, per permettere al figlio di finire il percorso accademico triennale presso lo IED;
- Pagamento rate finanziamento pari ad Euro 226,63 al mese per 3 anni per l'acquisto della vettura in uso a una Peugeot 208 targa: GV274ES; Per_2
- Pagamento dei costi legati all'utilizzo dell'autovettura intestata a e dicasi: tasse di Per_2
proprietà, quindi il bollo che ammonta ad Euro 130,38 e l'assicurazione che ammonta ad Euro
620,00 ogni sei mesi e la manutenzione del mezzo;
- Pagamento polizza sanitaria del figlio, come premio annuo Euro 500,19.
Ad eccezione di quanto stabilito in precedenza, i genitori concorreranno in ragione della metà nelle spese mediche, sportive, ludiche, scolastiche, straordinarie dei figli così come previste nel Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Velletri.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti quindi rinunciano espressamente alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli ed a carico del sig.
a fronte della ripartizione delle spese straordinarie. CP_1
Per quel che riguarda invece le detrazioni mediche sostenute per la prole, così come in generale le detrazioni familiari, queste saranno detratte fiscalmente per l'intero dal sig. quando questi CP_1
provveda per intero alla spesa;
6. Le parti, con l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo non avranno nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, avendo definito ogni questione patrimoniale, fatta eccezione per quanto stabilito nelle condizioni che precedono.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Rocca di Papa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. L'accordo include l'integrale compensazione delle spese legali stante la definizione dell'accordo.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale di decidere in conformità all'accordo raggiunto;
il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo in atti, sottoscritto dalle parti in data 2.7.2025, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della prole e ai provvedimenti di contenuto economico.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca di Papa (Rm) in data 15.5.1999;
2. omologa le condizioni di separazione concordate sopra trascritte in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Rocca di Papa (Rm) (atto n. 11, parte 2, serie A, anno 1999);
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 02/07/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT BR DO ER