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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento dell'udienza del giorno 11.02.2025, tenutasi tramite trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1241/2022 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...] Parte_1 C.F._1
alla via Cesare Firrao, rappresentato e difeso dall'avv. Fiore Cava con studio in Via Iotta n. 19 Casali del Manco -Pedace presso il cui studio elegge domicilio, come da procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(iva ), in persona del suo l. r. p.t. a rappresentata e difesa, dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Antonella Brancati, (CF: ) ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via C.F._2
Maddalena n. 18, presso lo studio del difensore, come da procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 4.11.2022, premetteva di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 della società convenuta dal 3 aprile 2019 al 28 febbraio 2021, con mansioni di conducente di furgone, inquadramento G1 a tempo determinato part time, in base al CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, maturando differenze retributive a titolo di straordinario, trattamento di fine rapporto, 13^
e 14 ^ mensilità, indennità per ferie non godute.
Deduceva, al riguardo che le ore di lavoro effettivamente svolte “erano di molto superiori a quelle descritte in busta paga, si iniziava dalle 6,30 del mattino sino a pomeriggio inoltrato (17,18)” .
Chiedeva, pertanto, che la soc. venisse condannata al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 22.340,89 a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte.
2.Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta eccepiva preliminarmente la nullità assoluta dell'atto introduttivo ai sensi dell'articolo 414 c.p.c. stante la totale omissione dei suoi elementi essenziali, risultando privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa, in quanto, completamente illeggibile (il contenuto risultava oscurato).
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
3. Concesso termine per la rinotifica del ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente depositava, all'udienza del 18.3.2024, documentazione dalla quale emergeva la chiusura del fallimento della società convenuta nell'ambito della procedura n.11/23 RG incardinata presso il Tribunale di CP_1
Lamezia, Sezione Fallimentare, per impossibilità di realizzazione di attivo.
Venivano, quindi, disposti alcuni rinvii al fine di consentire alla parte resistente di difendersi attesa la notifica del ricorso parzialmente illeggibile, nonché, al fine di verificare l'esito delle trattative di bonario componimento intercorse tra le parti, poi non andate a buon fine.
Ritenuta inammissibile per assoluta genericità la prova testimoniale articolata dal ricorrente, a seguito dell'udienza del 11.02.2025, tenutasi con trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dalla parte resistente, atteso che il ricorso in forma leggibile veniva depositato nel fascicolo telematico, con conseguente possibilità di parte resistente - alla quale veniva concesso dal Tribunale termine per difendersi - di prenderne visione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato con orientamento costante, che “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (cfr. ex multis
Cass. Civ. Sez. Lav. Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha indicato l'oggetto del giudizio e esposto, ancorchè genericamente, i fatti sui quali si fonda la domanda, con conseguente possibilità per la parte convenuta di difendersi adeguatamente.
5. Nel merito, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Il ricorrente assume di aver lavorato alle dipendenze della dal 3 aprile 2019 al 28 febbraio CP_1
2021 con mansioni di conducente di furgone, inquadramento G1 a tempo determinato e part time ma di aver osservato un orario di lavoro a tempo pieno (dalle 6.30 alle 17-18) e di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla qualità ed alla quantità dell'attività prestata.
Dalla documentazione prodotta in atti (buste paga) è possibile desumere che il ricorrente ha lavorato a favore della società convenuta con mansioni di autista di furgone. Non risultano, tuttavia, documentati il contratto di assunzione, il CCNL applicato al rapporto (non allegato), l'orario di lavoro contrattualmente previsto.
Tuttavia, confrontando il dato delle ore lavorate con quello dei giorni lavorati, come riportati sui prospetti paga, può evincersi che il ricorrente ha prestato attività lavorativa per circa 100 ore mensili ed è stato retribuito in misura pari ai giorni/ore effettivamente lavorati/e.
Al riguardo, anche a voler prescindere dal dato fattuale che le allegazioni contenute in ricorso sono assolutamente generiche circa l'orario di lavoro, deve concludersi che, quantomeno per le mensilità alle quali si riferiscono le buste paga in atti, il ricorrente sia stato retribuito per le ore lavorative prestate.
6. Quanto all'unico capitolo di prova articolato da parte ricorrente lo stesso è stato dichiarato inammissibile perché del tutto generico non essendo specificati i giorni, gli orari e le modalità in cui si sarebbe svolto il lavoro straordinario asseritamente svolto ed avendo parte ricorrente indicato, quale unico teste, un collega di lavoro che ha incardinato altra causa del tutto identica alla presente c/S. causa RG N. 1232/22). Persona_1 CP_2
Sul punto è il caso di rilevare che, in ordine alla prova del lavoro straordinario, la Corte di
Cassazione, con orientamento costante, ha statuito che “ il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare, in modo rigoroso, di aver lavorato oltre l'orario di lavoro” (cfr. ex multis Cass. Sez. La v.1389/03 e 12434/06).
Nel caso di specie, alcuna prova diversa da quella per testi (capitolata in maniera generica) è stata dedotta in giudizio (non sono state indicati i mezzi utilizzati, gli incarichi assegnati, le tratte percorse né prodotte eventuali copie dei cronotachigrafi attestanti gli orari di lavoro).
Né è possibile verificare la correttezza delle somme richieste a titolo di differenze retributive in quanto, oltre a non essere stato dedotto né l'orario contrattualmente previsto, né quello in concreto osservato, il ricorrente ha omesso di specificare sia le voci retributive prese in considerazione, sia i criteri di calcolo applicati.
Per quel che attiene al TFR maturato nel corso del rapporto lavorativo, la mancanza di un conteggio specifico o, quantomeno, di un'indicazione circa la retribuzione mensile di riferimento non consente di valutare la congruità dell'importo richiesto, ferme restando le considerazioni sopra svolte in relazione all'orario di lavoro ed all'inquadramento contrattuale.
Ne consegue il rigetto della domanda.
7. Attesa la natura giuridica delle parti e il rigetto delle eccezione di nullità formulata da parte convenuta, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 21.03.2025
Il G.L.
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara