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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5392 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LU VA Presidente rel.est. dott. Vincenza Agnese Giudice dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per insinuazione tardiva di credito, promosso con ricorso depositato in data 26-4-24 rubricato al n. 15805/2024 R.G.;
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTOLA Parte_1 C.F._1 TEODOMIRO e dell'avv. RIZZI DANIELA ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2 CORSO ROMA, 115 71100 FOGGIA presso il difensore avv. CENTOLA TEODOMIRO ricorrente NEI CONFROTNI DI
(cod. fisc. ) per decreto ministeriale in data Controparte_1 P.IVA_1 16 luglio 2012, con sede legale ed uffici della procedura in Milano, P.tta Guastalla, 1 in persona del Commissario Liquidatore prof. avv. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Nova Controparte_2 (cod. fisc. ) con domicilio eletto presso il suo studio in Milano 20129, Corso CodiceFiscale_3 Plebisciti, 12, per procura in atti resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda di insinuazione depositata il 26-4-2024, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo della procedura della per la somma di €.64.920,09in via Controparte_1 privilegiata, atteso che il credito consegue a versamenti di somme non dovute ed accertati anche in sede penale;
inoltre, trattandosi di crediti conseguenti a fatti illeciti di rilevanza penale e in applicazione dell'art.2778 c.p.p., ha chiesto l'ammissione in via privilegiata “ovvero in via chirografaria con fissazione dell'udienza di c.p. dinanzi al
Giudice Delegato, ex art. 101 l.f., con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento al curatore designato”
In particolare, il ricorrente esponeva: 1) che la Corte di Appello di Bari -III^ Sezione Penale -, con sentenza n. 2175/2010 del 03.12.2010, disponeva nei confronti di (del Controparte_3 quale vi era stata condanna in I grado) il non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione dei pagina 1 di 5 reati ma confermava le statuizioni relative al risarcimento dei danni patiti dall'istante, costituitosi parte civile, con liquidazione da richiedersi in separata sede in uno alla refusione delle spese di costituzione di parte civile;
2) di aver intrapreso l'azione civile nei confronti del CP_3
e della poi conferita in in data
[...] Controparte_4 Controparte_1
09.12.2003) dinanzi il Tribunale di Foggia il cui procedimento, contraddistinto dal n. 92000864/2009 R.G. veniva definito con sentenza n. 106/2015 del 15.01.2015 che condannava la e in solido, al pagamento in favore dell'istante medesimo della somma di €. CP_1 CP_3
38.217,81, oltre interessi legali da ogni singolo versamento all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 4.900,00 oltre oneri accessori;
3) che l'insinuazione non sarebbe tradiva, in quanto il ritardo è dipeso da cause allo stesso istante non imputabili per essere il titolo (sentenza) su cui è fondato il suo credito “venuto in essere nell'anno 2015 e, cioè, ben 3 anni dopo l'avvio della procedura di l.c.a., riconducibile all'anno 2012”; 4) di non aver ricevuto alcuna comunicazione di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa da parte dei commissari (assimilati al curatore fallimentare agli effetti di legge ) ex art. 92 L.F.; 5) che, semmai, un ritardo nella insinuazione sarebbe dovuto alla negligenza e inerzia di precedenti procuratori officiati dall'istante, i quali non si erano “ attivati per la predisposizione degli opportuni atti esecutivi ovvero per la tempestiva presentazione della domanda di insinuazione al passivo ovvero hanno commesso errori inescusabili nella presentazione di detta domanda, senza neppure premurarsi di notiziare il circa la loro Pt_1 attività - o piuttosto inattività - venendo così meno al rapporto fiduciario instaurato con il
medesimo al momento del conferimento dell'incarico professionale”; 6) che ulteriore Pt_1 causa di ritardo è dovuto alla pandemia che ha impedito la tempestiva nomina di nuovo procuratore;
7) che, pertanto, sarebbe di tutta evidenza che “sussistono ragioni valide e ben fondate, nonostante parte resistente sostenga il contrario, a giustificazione dell'ultra-tardività della domanda di ammissione al passivo del ragioni queste che sono ben Parte_1 documentate e provate e dimostrano, in modo inequivocabile, che la causa del ritardo non può essere in alcun modo imputata al medesimo in quanto lo stesso si è trovato Pt_1 nell'impossibilità di provvedere con tempestività ed entro i termini di legge al deposito dell'istanza di ammissione al passivo per i suoi crediti nei confronti della sia Controparte_5 perché in attesa della definizione dei giudizi sia in sede penale che in sede civile e sia perché successivamente alla definizione del giudizio per l'innanzi evidenziata inerzia dei suoi procuratori costituiti e per altri fattori esterni quali le difficoltà economiche del Pt_1 conseguenti prima alla truffa subita da parte del promotore finanziario Controparte_3 presso la e in seguito anche alla pandemia da Covid 19”. Controparte_5
Si è costituita la Procedura che ha eccepito: -la tardività della insinuazione in quanto in violazione dei termini di cui all'art.3 5° co d.lgs.181/2015 (ossia sei mesi decorrenti dalla entrata in vigore del d.lgs. detto, per cui termine il finale è al 16.5.2016); -che, in ogni caso, la sentenza di condanna emessa dalla Corte era del 15.01.2015 e dunque nulla avrebbe impedito ai ricorrenti di osservare il termine di cui all'art.89 TUB (cioè sei mesi dopo il 16.11.2015, data di entrata in vigore del d.lgs 181/2015); - che dunque l'istanza del signor è inammissibile in quanto Pt_1 proposta solo in data 15 aprile 2024 ben oltre il termine di decadenza (e dopo quasi 9 anni) previsto dall'art. 3 comma V° D. Lgs. 16.11.2015 n. 181 (in Gazzetta Ufficiale n. 267 in pari data) e nonostante ne avesse avuto tutto il tempo necessario (la sentenza è del 15 gennaio 2015 e pagina 2 di 5 il termine di decadenza previsto dal decreto legislativo - sei mesi dall'entrata in vigore – veniva a scadere il 16 maggio 2016); - che comunque la comunicazione ex art.207 lf non poteva essere inviata dal Commissario, in quanto non aveva un credito risultante da contabilità ma Pt_1 esso è semmai risultato noto solo a seguito della sentenza del Tribunale di Foggia del 2015 e, quindi, ben oltre la formazione dello stato passivo mentre prima non era noto quale Pt_1 creditore;
- che le negligenze dei legali inizialmente incaricati (i quali in data 20 marzo 2015 inoltravano alcuni documenti alla procedura senza, peraltro, provvedere al deposito di istanza/ricorso di ammissione al passivo;
in data 12 febbraio 2019, i legali chiedevano aggiornamenti e la Procedura confermava di aver ricevuto i documenti ma che nessuna istanza ex art. 89 T.U.B. era stata depositata) non possono costituire causa non imputabile del ritardo né una scusante e comunque non si tratta di circostanze opponibili alla Procedura. La Procedura ha concluso chiedendo: nel merito dichiarare inammissibile l'istanza di insinuazione tardiva presentata dal signor perché infondata in fatto ed in diritto Parte_1 per le motivazioni esposte in narrativa, con ogni e più opportuna statuizione. La controversia, senza attività istruttoria, è passata in decisione sugli scritti conclusivi depositati dalle parti.
*** Va premesso che, trattandosi di liquidazione coatta amministrativa di una banca, vanno applicate le norme speciali di cui agli artt. 89, 88 e 87 comma 4 del D. L. vo n. 385/93; le nuove norme, introdotte dal D. L.vo n. 181/15, non trovano applicazione nella fattispecie in esame, in forza dell'art. 3 comma 6 di tale testo normativo (pertanto, la causa va decisa con sentenza dal Collegio e secondo le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione) -ad eccezione della modifica al comma 1 dell'art. 89 (disposta con art.1 co.31 d.lgs cit) e relativa appunto al termine per le insinuazioni tardive. Difatti, il comma 4 dell'art.3 (relativo all'entrata in vigore) dispone che l'art.89 come modificato si applica anche alle procedure di LCA in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per le quali non sia già stato autorizzato il deposito della documentazione finale. Detto art.89, come modificato, prevede un termine per le insinuazioni tardive di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (dunque, dal 16 novembre 2015, perciò a scadenza 16 maggio 2016) salva solo l'ipotesi in cui l'stante dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile. Si precisa subito che la tempestività non può dirsi assolta mediante mero inoltro via pec della insinuazione (il che non costituisce rituale adempimento al termine di cui all'art.89 d.lvo 385/93) e ciò per l'evidente motivo che l'art.87 dispone che la domanda (sia opposizione che insinuazione tardiva) deve essere avanzata mediante ricorso da depositarsi al Presidente del Tribunale del luogo dove la banca ha la sede, con applicazione delle previsioni di cui all'art.99 LF. Il deposito del ricorso, unica modalità processuale che consente di adire l'autorità giudiziaria, non ammette equipollenti e non può essere equiparato ad una PEC ai commissari della procedura. L'introduzione del giudizio (per opposizione o per insinuazione tardiva) è affidata dal legislatore ad una forma vincolata, espressamente prevista per adire l'autorità giudiziaria che è quella del ricorso da depositarsi presso l'Ufficio Giudiziario (e che produce effetti dalla data del deposito). La argomentazione difensiva, relativa al tempo trascorso nella omessa informazione (da parte dei legali), non costituisce di certo alcuna causa di giustificazione del ritardo o di scusabilità, posto pagina 3 di 5 che l'attività richiesta e da espletarsi è una attività “tecnica”, da svolgersi secondo il modello processuale previsto per l'atto, da ritenersi nota al professionista deputato. E, soprattutto, deve essere affermata come doverosamente nota la previsione di legge circa un termine per la proposizione delle insinuazioni tardive (termine introdotto dal d.lgs.181/2015, ossia sei mesi dalla entrata in vigore della modifica, del 16.11.2015, dunque scadente al 16 maggio 2016). L'omessa osservanza di tale termine, espressamente previsto a pena di inammissibilità delle domande cd.ultratardive (salva la prova del ritardo non imputabile) comporta perciò che la insinuazione debba essere dichiarata tardiva e perciò il ricorso inammissibile. Difatti, considerato che ai sensi dell'art.89 TUB come modificato dal d.lgs.181/2015, vi è termine di mesi sei decorrente dalla entrata in vigore (al 16.11.2015) della riforma ed eccetto che sia dimostrata la causa non imputabile, si deve ravvisare il superamento di detto termine, in quanto il l'insinuazione è di aprile 2024 La domanda di insinuazione proposta dal ricorrente è inoltre inammissibile, anche perché non risulta provata una causa di non imputabilità. Essa non può ravvisarsi nella -così è dedotta- negligenza per errori inescusabili dei precedenti difensori, in quanto tale condotta non è in ogni caso tale da poter costituire ed integrare una causa avente carattere di impedimento assoluto, giacchè sono assenti i profili della assolutezza ed inevitabilità (esclusi, per esmepio, da mancanza di diligenza o da difetto di organizzazione della attività professionale da parte del difensore, o anche per esempio da una causazione della condotta del legale da omesse comunicazioni o omessa consegna documenti da pate dell'assistito). Per di più, lo stesso ricorrente afferma che un precedente difensore, fin dal 21.1.2020 era stato informato della necessità di presentare istanza per l'ammissione al passivo fallimentare con deposito presso la cancelleria del Tribunale di Milano unitamente ai documenti comprovanti. A fronte di tale dato, non è condivisibilmente ravvisabile un impedimento assoluto, che sarebbe costituito da non meglio specificati nè documentati ostacoli rappresentati da omesse informazioni dal legale all'assistito, o dal periodo di pandemia sopravvenuto, o da precarie condizioni economiche, fattori tutti non costituenti impedimento assoluto (e di tale insuperabilità da consentire all'interessato di incaricare nuovo attuale difensore solo dopo alcuni anni, cioè a febbraio 2024). Difatti, anche in disparte il fatto che la asserita inerzia dei primi due difensori officiati (incaricati fin dal 2015) non può costituire causa non imputabile del ritardo, ritiene il collegio che pure il
“ritardo” successivo (fino ad arrivare -e in concomitanza- al secondo incarico, dicembre 2023) non assuma affatto il carattere dell'assolutezza bensì semmai della mera difficoltà (che non è causa non imputabile) discendendo tale ritardo da asserite omesse informazioni o dal periodo di pandemia o da precarie condizioni economiche, che non giustificano affatto la nomina dell'attuale difensore solo a febbraio 2024. In definitiva, non è dimostrata una causa legittimante una rimessione in termini, nella condotta professionale tenuta dai professionisti (in caso assimilabile, la Suprema Corte non ha ravvisato una causa non imputabile ove collegata a violazioni, commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi pagina 4 di 5 confini) e neanche, in ogni caso, una tempestiva attivazione dopo il “primo” incarico (del 2015), cioè in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, per addivenire al rituale deposito della insinuazione (del 26.4.24, entro tre mesi dal conferimento del terzo incarico). La domanda del ricorrente si presenta, pertanto, colpevolmente ultratardiva e non può dirsi assolto il suo onere probatorio circa la ricorrenza di una causa non imputabile del ritardo. Alle ulteriori contestazioni del ricorrente, in generale volte a contestare l'applicabilità dell'art.89 TUB, va osservato che la disciplina della insinuazione tardiva di cui alla norma in esame è istituto di particolare favore per i creditori, in quanto è rimedio eccezionale attraverso il quale gli interessati possono avanzare senza limiti temporali -eccetto quanto stabilito dall'ultimo periodo di recente introduzione- pretese delle quali non si è rinvenuta alcuna valida traccia prima e per tutto il corso della fase amministrativa (ma nel caso di specie, come visto, la sentenza è del 2015). La preclusione temporale, invece, risponde all'ottica di funzionalità, speditezza e snellezza della procedura liquidatoria, esigenze tutte che rimarrebbero eluse dal contegno del ricorrente che, si ripete, pur con una sentenza di riconoscimento del giugno 2015, non hanno osservato il termine finale ultimo del 16 maggio 2016 (il ricorso in esame è del 26-4-24). In considerazione della particolare natura delle cause ostative dedotte dal ricorrente, si reputa di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Milano, sezione seconda civile, il 28 giugno 2025
Il Presidente
Dott.LU VA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LU VA Presidente rel.est. dott. Vincenza Agnese Giudice dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per insinuazione tardiva di credito, promosso con ricorso depositato in data 26-4-24 rubricato al n. 15805/2024 R.G.;
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTOLA Parte_1 C.F._1 TEODOMIRO e dell'avv. RIZZI DANIELA ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2 CORSO ROMA, 115 71100 FOGGIA presso il difensore avv. CENTOLA TEODOMIRO ricorrente NEI CONFROTNI DI
(cod. fisc. ) per decreto ministeriale in data Controparte_1 P.IVA_1 16 luglio 2012, con sede legale ed uffici della procedura in Milano, P.tta Guastalla, 1 in persona del Commissario Liquidatore prof. avv. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Nova Controparte_2 (cod. fisc. ) con domicilio eletto presso il suo studio in Milano 20129, Corso CodiceFiscale_3 Plebisciti, 12, per procura in atti resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda di insinuazione depositata il 26-4-2024, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo della procedura della per la somma di €.64.920,09in via Controparte_1 privilegiata, atteso che il credito consegue a versamenti di somme non dovute ed accertati anche in sede penale;
inoltre, trattandosi di crediti conseguenti a fatti illeciti di rilevanza penale e in applicazione dell'art.2778 c.p.p., ha chiesto l'ammissione in via privilegiata “ovvero in via chirografaria con fissazione dell'udienza di c.p. dinanzi al
Giudice Delegato, ex art. 101 l.f., con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento al curatore designato”
In particolare, il ricorrente esponeva: 1) che la Corte di Appello di Bari -III^ Sezione Penale -, con sentenza n. 2175/2010 del 03.12.2010, disponeva nei confronti di (del Controparte_3 quale vi era stata condanna in I grado) il non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione dei pagina 1 di 5 reati ma confermava le statuizioni relative al risarcimento dei danni patiti dall'istante, costituitosi parte civile, con liquidazione da richiedersi in separata sede in uno alla refusione delle spese di costituzione di parte civile;
2) di aver intrapreso l'azione civile nei confronti del CP_3
e della poi conferita in in data
[...] Controparte_4 Controparte_1
09.12.2003) dinanzi il Tribunale di Foggia il cui procedimento, contraddistinto dal n. 92000864/2009 R.G. veniva definito con sentenza n. 106/2015 del 15.01.2015 che condannava la e in solido, al pagamento in favore dell'istante medesimo della somma di €. CP_1 CP_3
38.217,81, oltre interessi legali da ogni singolo versamento all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 4.900,00 oltre oneri accessori;
3) che l'insinuazione non sarebbe tradiva, in quanto il ritardo è dipeso da cause allo stesso istante non imputabili per essere il titolo (sentenza) su cui è fondato il suo credito “venuto in essere nell'anno 2015 e, cioè, ben 3 anni dopo l'avvio della procedura di l.c.a., riconducibile all'anno 2012”; 4) di non aver ricevuto alcuna comunicazione di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa da parte dei commissari (assimilati al curatore fallimentare agli effetti di legge ) ex art. 92 L.F.; 5) che, semmai, un ritardo nella insinuazione sarebbe dovuto alla negligenza e inerzia di precedenti procuratori officiati dall'istante, i quali non si erano “ attivati per la predisposizione degli opportuni atti esecutivi ovvero per la tempestiva presentazione della domanda di insinuazione al passivo ovvero hanno commesso errori inescusabili nella presentazione di detta domanda, senza neppure premurarsi di notiziare il circa la loro Pt_1 attività - o piuttosto inattività - venendo così meno al rapporto fiduciario instaurato con il
medesimo al momento del conferimento dell'incarico professionale”; 6) che ulteriore Pt_1 causa di ritardo è dovuto alla pandemia che ha impedito la tempestiva nomina di nuovo procuratore;
7) che, pertanto, sarebbe di tutta evidenza che “sussistono ragioni valide e ben fondate, nonostante parte resistente sostenga il contrario, a giustificazione dell'ultra-tardività della domanda di ammissione al passivo del ragioni queste che sono ben Parte_1 documentate e provate e dimostrano, in modo inequivocabile, che la causa del ritardo non può essere in alcun modo imputata al medesimo in quanto lo stesso si è trovato Pt_1 nell'impossibilità di provvedere con tempestività ed entro i termini di legge al deposito dell'istanza di ammissione al passivo per i suoi crediti nei confronti della sia Controparte_5 perché in attesa della definizione dei giudizi sia in sede penale che in sede civile e sia perché successivamente alla definizione del giudizio per l'innanzi evidenziata inerzia dei suoi procuratori costituiti e per altri fattori esterni quali le difficoltà economiche del Pt_1 conseguenti prima alla truffa subita da parte del promotore finanziario Controparte_3 presso la e in seguito anche alla pandemia da Covid 19”. Controparte_5
Si è costituita la Procedura che ha eccepito: -la tardività della insinuazione in quanto in violazione dei termini di cui all'art.3 5° co d.lgs.181/2015 (ossia sei mesi decorrenti dalla entrata in vigore del d.lgs. detto, per cui termine il finale è al 16.5.2016); -che, in ogni caso, la sentenza di condanna emessa dalla Corte era del 15.01.2015 e dunque nulla avrebbe impedito ai ricorrenti di osservare il termine di cui all'art.89 TUB (cioè sei mesi dopo il 16.11.2015, data di entrata in vigore del d.lgs 181/2015); - che dunque l'istanza del signor è inammissibile in quanto Pt_1 proposta solo in data 15 aprile 2024 ben oltre il termine di decadenza (e dopo quasi 9 anni) previsto dall'art. 3 comma V° D. Lgs. 16.11.2015 n. 181 (in Gazzetta Ufficiale n. 267 in pari data) e nonostante ne avesse avuto tutto il tempo necessario (la sentenza è del 15 gennaio 2015 e pagina 2 di 5 il termine di decadenza previsto dal decreto legislativo - sei mesi dall'entrata in vigore – veniva a scadere il 16 maggio 2016); - che comunque la comunicazione ex art.207 lf non poteva essere inviata dal Commissario, in quanto non aveva un credito risultante da contabilità ma Pt_1 esso è semmai risultato noto solo a seguito della sentenza del Tribunale di Foggia del 2015 e, quindi, ben oltre la formazione dello stato passivo mentre prima non era noto quale Pt_1 creditore;
- che le negligenze dei legali inizialmente incaricati (i quali in data 20 marzo 2015 inoltravano alcuni documenti alla procedura senza, peraltro, provvedere al deposito di istanza/ricorso di ammissione al passivo;
in data 12 febbraio 2019, i legali chiedevano aggiornamenti e la Procedura confermava di aver ricevuto i documenti ma che nessuna istanza ex art. 89 T.U.B. era stata depositata) non possono costituire causa non imputabile del ritardo né una scusante e comunque non si tratta di circostanze opponibili alla Procedura. La Procedura ha concluso chiedendo: nel merito dichiarare inammissibile l'istanza di insinuazione tardiva presentata dal signor perché infondata in fatto ed in diritto Parte_1 per le motivazioni esposte in narrativa, con ogni e più opportuna statuizione. La controversia, senza attività istruttoria, è passata in decisione sugli scritti conclusivi depositati dalle parti.
*** Va premesso che, trattandosi di liquidazione coatta amministrativa di una banca, vanno applicate le norme speciali di cui agli artt. 89, 88 e 87 comma 4 del D. L. vo n. 385/93; le nuove norme, introdotte dal D. L.vo n. 181/15, non trovano applicazione nella fattispecie in esame, in forza dell'art. 3 comma 6 di tale testo normativo (pertanto, la causa va decisa con sentenza dal Collegio e secondo le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione) -ad eccezione della modifica al comma 1 dell'art. 89 (disposta con art.1 co.31 d.lgs cit) e relativa appunto al termine per le insinuazioni tardive. Difatti, il comma 4 dell'art.3 (relativo all'entrata in vigore) dispone che l'art.89 come modificato si applica anche alle procedure di LCA in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per le quali non sia già stato autorizzato il deposito della documentazione finale. Detto art.89, come modificato, prevede un termine per le insinuazioni tardive di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (dunque, dal 16 novembre 2015, perciò a scadenza 16 maggio 2016) salva solo l'ipotesi in cui l'stante dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile. Si precisa subito che la tempestività non può dirsi assolta mediante mero inoltro via pec della insinuazione (il che non costituisce rituale adempimento al termine di cui all'art.89 d.lvo 385/93) e ciò per l'evidente motivo che l'art.87 dispone che la domanda (sia opposizione che insinuazione tardiva) deve essere avanzata mediante ricorso da depositarsi al Presidente del Tribunale del luogo dove la banca ha la sede, con applicazione delle previsioni di cui all'art.99 LF. Il deposito del ricorso, unica modalità processuale che consente di adire l'autorità giudiziaria, non ammette equipollenti e non può essere equiparato ad una PEC ai commissari della procedura. L'introduzione del giudizio (per opposizione o per insinuazione tardiva) è affidata dal legislatore ad una forma vincolata, espressamente prevista per adire l'autorità giudiziaria che è quella del ricorso da depositarsi presso l'Ufficio Giudiziario (e che produce effetti dalla data del deposito). La argomentazione difensiva, relativa al tempo trascorso nella omessa informazione (da parte dei legali), non costituisce di certo alcuna causa di giustificazione del ritardo o di scusabilità, posto pagina 3 di 5 che l'attività richiesta e da espletarsi è una attività “tecnica”, da svolgersi secondo il modello processuale previsto per l'atto, da ritenersi nota al professionista deputato. E, soprattutto, deve essere affermata come doverosamente nota la previsione di legge circa un termine per la proposizione delle insinuazioni tardive (termine introdotto dal d.lgs.181/2015, ossia sei mesi dalla entrata in vigore della modifica, del 16.11.2015, dunque scadente al 16 maggio 2016). L'omessa osservanza di tale termine, espressamente previsto a pena di inammissibilità delle domande cd.ultratardive (salva la prova del ritardo non imputabile) comporta perciò che la insinuazione debba essere dichiarata tardiva e perciò il ricorso inammissibile. Difatti, considerato che ai sensi dell'art.89 TUB come modificato dal d.lgs.181/2015, vi è termine di mesi sei decorrente dalla entrata in vigore (al 16.11.2015) della riforma ed eccetto che sia dimostrata la causa non imputabile, si deve ravvisare il superamento di detto termine, in quanto il l'insinuazione è di aprile 2024 La domanda di insinuazione proposta dal ricorrente è inoltre inammissibile, anche perché non risulta provata una causa di non imputabilità. Essa non può ravvisarsi nella -così è dedotta- negligenza per errori inescusabili dei precedenti difensori, in quanto tale condotta non è in ogni caso tale da poter costituire ed integrare una causa avente carattere di impedimento assoluto, giacchè sono assenti i profili della assolutezza ed inevitabilità (esclusi, per esmepio, da mancanza di diligenza o da difetto di organizzazione della attività professionale da parte del difensore, o anche per esempio da una causazione della condotta del legale da omesse comunicazioni o omessa consegna documenti da pate dell'assistito). Per di più, lo stesso ricorrente afferma che un precedente difensore, fin dal 21.1.2020 era stato informato della necessità di presentare istanza per l'ammissione al passivo fallimentare con deposito presso la cancelleria del Tribunale di Milano unitamente ai documenti comprovanti. A fronte di tale dato, non è condivisibilmente ravvisabile un impedimento assoluto, che sarebbe costituito da non meglio specificati nè documentati ostacoli rappresentati da omesse informazioni dal legale all'assistito, o dal periodo di pandemia sopravvenuto, o da precarie condizioni economiche, fattori tutti non costituenti impedimento assoluto (e di tale insuperabilità da consentire all'interessato di incaricare nuovo attuale difensore solo dopo alcuni anni, cioè a febbraio 2024). Difatti, anche in disparte il fatto che la asserita inerzia dei primi due difensori officiati (incaricati fin dal 2015) non può costituire causa non imputabile del ritardo, ritiene il collegio che pure il
“ritardo” successivo (fino ad arrivare -e in concomitanza- al secondo incarico, dicembre 2023) non assuma affatto il carattere dell'assolutezza bensì semmai della mera difficoltà (che non è causa non imputabile) discendendo tale ritardo da asserite omesse informazioni o dal periodo di pandemia o da precarie condizioni economiche, che non giustificano affatto la nomina dell'attuale difensore solo a febbraio 2024. In definitiva, non è dimostrata una causa legittimante una rimessione in termini, nella condotta professionale tenuta dai professionisti (in caso assimilabile, la Suprema Corte non ha ravvisato una causa non imputabile ove collegata a violazioni, commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi pagina 4 di 5 confini) e neanche, in ogni caso, una tempestiva attivazione dopo il “primo” incarico (del 2015), cioè in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, per addivenire al rituale deposito della insinuazione (del 26.4.24, entro tre mesi dal conferimento del terzo incarico). La domanda del ricorrente si presenta, pertanto, colpevolmente ultratardiva e non può dirsi assolto il suo onere probatorio circa la ricorrenza di una causa non imputabile del ritardo. Alle ulteriori contestazioni del ricorrente, in generale volte a contestare l'applicabilità dell'art.89 TUB, va osservato che la disciplina della insinuazione tardiva di cui alla norma in esame è istituto di particolare favore per i creditori, in quanto è rimedio eccezionale attraverso il quale gli interessati possono avanzare senza limiti temporali -eccetto quanto stabilito dall'ultimo periodo di recente introduzione- pretese delle quali non si è rinvenuta alcuna valida traccia prima e per tutto il corso della fase amministrativa (ma nel caso di specie, come visto, la sentenza è del 2015). La preclusione temporale, invece, risponde all'ottica di funzionalità, speditezza e snellezza della procedura liquidatoria, esigenze tutte che rimarrebbero eluse dal contegno del ricorrente che, si ripete, pur con una sentenza di riconoscimento del giugno 2015, non hanno osservato il termine finale ultimo del 16 maggio 2016 (il ricorso in esame è del 26-4-24). In considerazione della particolare natura delle cause ostative dedotte dal ricorrente, si reputa di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Milano, sezione seconda civile, il 28 giugno 2025
Il Presidente
Dott.LU VA
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