Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, dei seguenti contributi annui:
lire 3.000.000 a favore dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma;
lire 600.000 quale rimborso alla "Casa internazionale" in Roma per prestazioni ed ospitalita' a favore di studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali;
lire 500.000 in favore dell'Unione matematica italiana.
E' autorizzata la concessione, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, dei seguenti contributi annui:
lire 3.000.000 a favore dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma;
lire 600.000 quale rimborso alla "Casa internazionale" in Roma per prestazioni ed ospitalita' a favore di studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali;
lire 500.000 in favore dell'Unione matematica italiana.