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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/09/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2019/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2019/2025, promossa con ricorso depositato il 15/04/2025 da:
1) Parte_1 nato/a Gallarate il 24.12.1981 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Ilaria Caprotti e Daniela Baronchelli
e
2) Parte_2
nato/a BU ZI il 10/06/1984 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_2 C.F._2
residente in [...]; con l'Avv. Maria Cristina Marrapodi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Fagnano Olona (VA), in data 04.09.2010 (anno 2010, atto n. 19, parte II, serie A) con i seguenti figli minorenni:
- , C.F. nato a [...] in data [...]; Persona_1 C.F._3
- , C.F. , nato a [...] in data [...] Testimone_1 C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/04/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
2. I figli minori e , restano affidati a entrambi i genitori, con Testimone_1 Persona_1 prevalente collocamento e residenza dalla madre presso l'abitazione di quest'ultima, sita in Comune Fagnano Olona (VA), Via Liserta N. 10 /D.
3. Il padre – a far tempo dal suo allontanamento dalla casa coniugale concordato per la data dell'08.06.2024 – potrà vedere e tenere con sé i figli minori – salvo diversi e migliori accordi e compatibilmente con le esigenze, anche urgenti, dei minori – come segue:
3.1 un giorno in settimana, di preferenza il mercoledì (tenuto conto degli impegni lavorativi del padre, con un preavviso di 48 ore) dalle ore 18.00 sino alla mattina successiva allorquando li porterà direttamente a scuola. I figli inizieranno a pernottare presso il padre nel giorno infrasettimanale a partire da luglio 2025;
3.2 a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 della domenica con accompagnamento a casa della madre;
Co
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre o dalle ore 10:00 del 31 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche;
per l'anno 2025 il padre inizierà a tenere con sé i minori in detto primo periodo (inizio vacanze scolastiche – 31.12.2025);
3.4 in occasione delle vacanze pasquali, in concomitanza con i giorni di vacanza scolastica/chiusura della scuola, ad anni alterni, iniziando il padre a tenere con sé i minori nell'anno 2025. Se un genitore non potrà tenere i figli in detto periodo di sua spettanza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore con almeno dieci giorni di anticipo;
3.5 nel corso delle vacanze scolastiche estive, il padre terrà con sé i figli per almeno 2 settimane - anche non consecutive - da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
3.6 i cosiddetti “ponti” saranno di spettanza del genitore che avrà i figli minori durante il fine settimana più attiguo;
4. A partire dal mese di luglio 2024 e sino al mese di agosto 2025 compreso, il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla signora della somma Parte_2 mensile pari a € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) – comprensivi di contributo per la mensa scolastica - per 12 mensilità da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
A partire dal mese di settembre 2025 il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla signora della somma mensile pari a € 700,00 (€ 350,00 per Parte_2 ciascun figlio) – comprensivi di contributo per la mensa scolastica - per 12 mensilità da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale (a partire da aprile 2026) secondo gli indici Istat applicabili.
Dal gennaio 2025 ha provveduto direttamente a fare richiesta per il versamento Parte_2 diretto dell'assegno unico sul proprio conto corrente.
2 5. Le spese extra-assegno relative ai figli verranno divise tra i coniugi al 50% purché previamente concordate tra i genitori, salvo la comprovata urgenza.
Per spese extra-assegno si intendono – salvo quanto previsto al precedente articolo 4 - quelle definite dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano e diverse da quelle già previamente concordate tra i genitori.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro via email, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. Il versamento della quota parte a ciascuno spettante delle somme inerenti i titoli suindicati, verrà effettuato dal coniuge che non le ha sostenute a semplice presentazione dei consuntivi e giustificativi di spese da parte dell'altro coniuge.
Ove possibile gli scontrini dovranno contenere il codice fiscale del figlio per il quale viene effettuata la spesa.
In caso di garanzia assicurativa che dovesse consentire a uno o entrambi i coniugi di ottenere l'integrale rimborso delle spese medico-sanitarie, questi provvederanno ai rispettivi conguagli.
7. I coniugi concordano che le detrazioni fiscali legate ai figli vadano al 100% a beneficio del signor
(anche in considerazione del fatto che la signora aderendo al Parte_1 Parte_2 regime fiscale forfettario non potrebbe beneficiarne). Il signor provvederà, alla Parte_1 ricezione delle detrazioni fiscali connesse alle spese dei figli, a restituirne il 50% alla signora
Parte_2
Tutto ciò salvo diverso regime fiscale delle parti. Ove sopraggiunga la possibilità di detrazione per le spese legate ai figli per entrambi i genitori, queste saranno dichiarate al 50% da entrambi.
8. Per quanto attiene al mantenimento personale dei coniugi, le parti dichiarano di essere ciascuna indipendente e autosufficiente e che nulla è dovuto a questo titolo;
9. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alle volture o modifiche di intestazioni delle utenze della casa coniugale, della TARI e delle assicurazioni.
10. I coniugi concordano che continuerà a beneficiare delle detrazioni fiscali Parte_1 connesse ai versamenti (pari a € 20.000,00) effettuati per la ristrutturazione della casa coniugale nell'anno 2023.
11. La signora genitore prevalentemente collocatario dei figli minori, Parte_2 continuerà a vivere nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà e sita in Fagnano Olona (VA), via Liserta n. 10/D.
Tutte le eventuali spese connesse all'immobile siano esse ordinarie e straordinarie non potranno comportare alcun onere a carico del signor ulteriore rispetto all'obbligo di Parte_1 versamento del contributo al mantenimento per i figli nella misura indicata al precitato articolo 4.
I beni e gli arredi che si trovano nella casa coniugale resteranno di proprietà della signora Parte_2
[...]
3 Le parti danno atto che, per comune accordo, il signor ha lasciato la casa coniugale Parte_1
a partire dal giorno 8.6.2024; il medesimo signor ha già provveduto ad asportare i beni Pt_1 concordati e di sua esclusiva proprietà.
12. I coniugi autorizzano fin d'ora il rilascio di documenti validi per l'espatrio a sé stessi e per i figli minori, impegnandosi a firmare prontamente, ai sensi e per gli effetti della Legge vigente, i documenti richiesti dall'Autorità preposta.
I coniugi, a fronte di quanto sopra convenuto, dichiarano di essere economicamente autonomi, di avere regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e rinunciano vicendevolmente ad ogni e qualsiasi ulteriore richiesta di natura patrimoniale.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, i sottoscritti procuratori, nell'interesse dei propri rappresentati, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, nelle modalità indicate in atto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di BU ZI, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04.09.2010
(anno 2010, atto n. 19, parte II, serie A), in Fagnano Olona (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in BU ZI nella Camera di Consiglio del ____23.9.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2019/2025, promossa con ricorso depositato il 15/04/2025 da:
1) Parte_1 nato/a Gallarate il 24.12.1981 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Ilaria Caprotti e Daniela Baronchelli
e
2) Parte_2
nato/a BU ZI il 10/06/1984 cittadino/a: Cod. Fisc. CP_2 C.F._2
residente in [...]; con l'Avv. Maria Cristina Marrapodi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Fagnano Olona (VA), in data 04.09.2010 (anno 2010, atto n. 19, parte II, serie A) con i seguenti figli minorenni:
- , C.F. nato a [...] in data [...]; Persona_1 C.F._3
- , C.F. , nato a [...] in data [...] Testimone_1 C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/04/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
2. I figli minori e , restano affidati a entrambi i genitori, con Testimone_1 Persona_1 prevalente collocamento e residenza dalla madre presso l'abitazione di quest'ultima, sita in Comune Fagnano Olona (VA), Via Liserta N. 10 /D.
3. Il padre – a far tempo dal suo allontanamento dalla casa coniugale concordato per la data dell'08.06.2024 – potrà vedere e tenere con sé i figli minori – salvo diversi e migliori accordi e compatibilmente con le esigenze, anche urgenti, dei minori – come segue:
3.1 un giorno in settimana, di preferenza il mercoledì (tenuto conto degli impegni lavorativi del padre, con un preavviso di 48 ore) dalle ore 18.00 sino alla mattina successiva allorquando li porterà direttamente a scuola. I figli inizieranno a pernottare presso il padre nel giorno infrasettimanale a partire da luglio 2025;
3.2 a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 della domenica con accompagnamento a casa della madre;
Co
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre o dalle ore 10:00 del 31 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche;
per l'anno 2025 il padre inizierà a tenere con sé i minori in detto primo periodo (inizio vacanze scolastiche – 31.12.2025);
3.4 in occasione delle vacanze pasquali, in concomitanza con i giorni di vacanza scolastica/chiusura della scuola, ad anni alterni, iniziando il padre a tenere con sé i minori nell'anno 2025. Se un genitore non potrà tenere i figli in detto periodo di sua spettanza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore con almeno dieci giorni di anticipo;
3.5 nel corso delle vacanze scolastiche estive, il padre terrà con sé i figli per almeno 2 settimane - anche non consecutive - da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
3.6 i cosiddetti “ponti” saranno di spettanza del genitore che avrà i figli minori durante il fine settimana più attiguo;
4. A partire dal mese di luglio 2024 e sino al mese di agosto 2025 compreso, il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla signora della somma Parte_2 mensile pari a € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) – comprensivi di contributo per la mensa scolastica - per 12 mensilità da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
A partire dal mese di settembre 2025 il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla signora della somma mensile pari a € 700,00 (€ 350,00 per Parte_2 ciascun figlio) – comprensivi di contributo per la mensa scolastica - per 12 mensilità da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale (a partire da aprile 2026) secondo gli indici Istat applicabili.
Dal gennaio 2025 ha provveduto direttamente a fare richiesta per il versamento Parte_2 diretto dell'assegno unico sul proprio conto corrente.
2 5. Le spese extra-assegno relative ai figli verranno divise tra i coniugi al 50% purché previamente concordate tra i genitori, salvo la comprovata urgenza.
Per spese extra-assegno si intendono – salvo quanto previsto al precedente articolo 4 - quelle definite dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano e diverse da quelle già previamente concordate tra i genitori.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro via email, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. Il versamento della quota parte a ciascuno spettante delle somme inerenti i titoli suindicati, verrà effettuato dal coniuge che non le ha sostenute a semplice presentazione dei consuntivi e giustificativi di spese da parte dell'altro coniuge.
Ove possibile gli scontrini dovranno contenere il codice fiscale del figlio per il quale viene effettuata la spesa.
In caso di garanzia assicurativa che dovesse consentire a uno o entrambi i coniugi di ottenere l'integrale rimborso delle spese medico-sanitarie, questi provvederanno ai rispettivi conguagli.
7. I coniugi concordano che le detrazioni fiscali legate ai figli vadano al 100% a beneficio del signor
(anche in considerazione del fatto che la signora aderendo al Parte_1 Parte_2 regime fiscale forfettario non potrebbe beneficiarne). Il signor provvederà, alla Parte_1 ricezione delle detrazioni fiscali connesse alle spese dei figli, a restituirne il 50% alla signora
Parte_2
Tutto ciò salvo diverso regime fiscale delle parti. Ove sopraggiunga la possibilità di detrazione per le spese legate ai figli per entrambi i genitori, queste saranno dichiarate al 50% da entrambi.
8. Per quanto attiene al mantenimento personale dei coniugi, le parti dichiarano di essere ciascuna indipendente e autosufficiente e che nulla è dovuto a questo titolo;
9. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alle volture o modifiche di intestazioni delle utenze della casa coniugale, della TARI e delle assicurazioni.
10. I coniugi concordano che continuerà a beneficiare delle detrazioni fiscali Parte_1 connesse ai versamenti (pari a € 20.000,00) effettuati per la ristrutturazione della casa coniugale nell'anno 2023.
11. La signora genitore prevalentemente collocatario dei figli minori, Parte_2 continuerà a vivere nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà e sita in Fagnano Olona (VA), via Liserta n. 10/D.
Tutte le eventuali spese connesse all'immobile siano esse ordinarie e straordinarie non potranno comportare alcun onere a carico del signor ulteriore rispetto all'obbligo di Parte_1 versamento del contributo al mantenimento per i figli nella misura indicata al precitato articolo 4.
I beni e gli arredi che si trovano nella casa coniugale resteranno di proprietà della signora Parte_2
[...]
3 Le parti danno atto che, per comune accordo, il signor ha lasciato la casa coniugale Parte_1
a partire dal giorno 8.6.2024; il medesimo signor ha già provveduto ad asportare i beni Pt_1 concordati e di sua esclusiva proprietà.
12. I coniugi autorizzano fin d'ora il rilascio di documenti validi per l'espatrio a sé stessi e per i figli minori, impegnandosi a firmare prontamente, ai sensi e per gli effetti della Legge vigente, i documenti richiesti dall'Autorità preposta.
I coniugi, a fronte di quanto sopra convenuto, dichiarano di essere economicamente autonomi, di avere regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e rinunciano vicendevolmente ad ogni e qualsiasi ulteriore richiesta di natura patrimoniale.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, i sottoscritti procuratori, nell'interesse dei propri rappresentati, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, nelle modalità indicate in atto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di BU ZI, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 04.09.2010
(anno 2010, atto n. 19, parte II, serie A), in Fagnano Olona (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in BU ZI nella Camera di Consiglio del ____23.9.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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