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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 955/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
GAITI MARIA CAROLINA e BANCHINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, Borgo Garimberti 4;
RICORRENTE contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Rettore p.t.;
); Controparte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
BOLOGNA, elettivamente domiciliati presso i relativi uffici in Bologna, via Testoni
6;
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto che gli atti e comportamenti descritti in premessa integrano condotte mobbizzanti o comunque costituiscono inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui all'art. 2087
c.c.:
1) dichiarare tenuti l' e l'avv. in via Controparte_1 Controparte_2 solidale fra loro, al risarcimento dei danni causati al geom. per i fatti di cui Parte_1 alle premesse;
2) per l'effetto, condannare l' e l'avv. in Controparte_1 Controparte_2 via solidale fra loro, al pagamento della somma di euro 238.578,26, o di quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condannare l' e l'avv. in via solidale fra Controparte_1 Controparte_2 loro al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA».
Per la parte convenuta:
«Piaccia al Tribunale di Parma respingere il ricorso e le domande ivi contenute perché inammissibili ed infondate.
Con vittoria delle spese.».
Pag. 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare l' della quale è stato Controparte_1 dipendente a tempo indeterminato in servizio presso lo staff dell'Area Edilizia e
Infrastrutture, inquadrato nell'area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, al pagamento in suo favore di € 238.578,26 a titolo di risarcimento del danno;
il ricorrente ha inoltre chiesto che fosse condannato al pagamento di tale somma, in solido con l' , altresì Direttore Generale CP_1 Controparte_2 dell' stessa. CP_1
2. L' si sono costituiti in Controparte_3 Controparte_2 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. La vicenda per cui è causa trae origine da una gara di appalto, indetta dall' CP_1
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione CDA/21-04-2020/155 (doc. 1 convenuti) per l'affidamento dei “Servizi integrati di eventi istituzionali e cerimoniale – Lotto 1 e Servizi integrati di front office delle biblioteche, CSAC e sistema museale – Lotto 2”, nell'ambito del quale il ricorrente era stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP) (doc. 2 ricorrente).
6. All'esito della gara, la Commissione giudicatrice aveva individuato la società
come vincitrice per il lotto 1 – nonché unico operatore Parte_2 economico che aveva presentato un'offerta – e la società Le NE LI soc. coop. come vincitrice per il lotto 2; per quanto qui interessa, era stata quindi formulata dal RUP proposta di aggiudicazione a favore di Parte_2
(doc. 7 convenuti).
[...]
7. Successivamente, avendo appreso che tra i soci della era Parte_2 presente una persona di nome il Direttore Generale ha Persona_1 CP_2
Pag. 3 di 8 chiesto chiarimenti al ricorrente circa l'esistenza di eventuali rapporti di parentela con la stessa (doc. 9 convenuti); il ricorrente, con nota prot. 55631 del 25.2.2021, ha risposto che tale persona è sua figlia e ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di
RUP alla luce dei profili di conflitto e incompatibilità connessi a tale rapporto di parentela (doc. 10 convenuti).
8. Con nota prot. 73396 del 22.3.2021, ha aperto un procedimento CP_2
disciplinare nei confronti del ricorrente, contestandogli di non avere segnalato un possibile conflitto di interessi, così violando l'art. 6 bis l. 241/1990 (doc. 12 convenuti).
9. Il procedimento disciplinare è stato successivamente definito con provvedimento di archiviazione del 31.8.2020, essendo emerso che, al momento dell'aggiudicazione della gara, la sig. non era socia della Cooperativa aggiudicataria (doc. 18 Persona_1 convenuti).
10. Con delibera del CdA n. 112 del 25.3.2021, l'amministrazione convenuta ha revocato la procedura di affidamento per entrambi i lotti (doc. 13 convenuti); la revoca è stata impugnata da Le NE LI – vincitrice della gara relativamente al lotto 2 – innanzi al TAR di Parma, che, con sentenza n. 101/2021, ha annullato la revoca limitatamente al lotto 2, accertando invece la legittimità della revoca relativa al lotto 1, ossia quello in relazione al quale era stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.
11. Secondo il ricorrente, l'amministrazione convenuta si sarebbe comportata illecitamente nella gestione della vicenda che ha portato al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. In particolare, il D.G. lo avrebbe indotto alle CP_2 dimissioni nonostante l'inconsistenza dell'addebito contestatogli;
inoltre, la supposta esistenza di un conflitto di interesse sarebbe stata indebitamente pubblicizzata dall'Ateneo, ledendo la reputazione professionale e l'onorabilità del ricorrente.
12. In conseguenza di tali asserite condotte illecite, il ricorrente avrebbe subito tanto un danno patrimoniale – consistito nella perdita della remunerazione per l'incarico di
Pag. 4 di 8 RUP – quanto un danno non patrimoniale – consistito nel danno alla salute patito dal ricorrente in conseguenza della vicenda, che lo avrebbe condotto a sviluppare un disturbo dell'adattamento con ansia persistente.
13. In proposito, si rileva che il ricorrente non provato né formulato richieste istruttorie volte a provare il disegno vessatorio ed escludente asseritamente posto in essere nei suoi confronti da in particolare, non è emerso in alcun modo che CP_2 abbia sollecitato o indotto le dimissioni del ricorrente, risultando al CP_2 contrario che sia stato lo stesso ricorrente a rassegnare le sue immediate dimissioni volontarie a seguito della richiesta di chiarimenti in merito ai suoi rapporti di parentela con Persona_1
14. L'avvio del procedimento disciplinare, considerato il fatto che il RUP di una gara di appalto dall'ingentissimo valore economico (oltre € 4.000.000,00) aveva rassegnato le dimissioni rappresentando un possibile conflitto di interesse, non può che essere ritenuto un atto dovuto da parte dell' , la quale era certamente tenuta ad CP_1 effettuare i necessari adempimenti istruttori volti a verificare se un funzionario pubblico avesse o meno indebitamente favorito un operatore economico partecipante alla gara.
15. Ciò anche in considerazione del fatto che l'esercizio dell'azione disciplinare, ai sensi degli artt. 55 bis ss. d.lgs. 165/2001, costituisce oggetto di uno specifico obbligo per il datore di lavoro pubblico: il suo mancato esercizio da parte del soggetto responsabile è, anzi, addirittura sanzionato esso stesso come illecito disciplinare (art. 55 sexies co. 3 d.lgs. 165/2001).
16. Né la decisione di avviare il procedimento disciplinare può essere ritenuta manifestamente irragionevole, dato che i fatti che erano stati rappresentati dal ricorrente nella sua lettera di dimissioni avevano certamente possibile rilievo disciplinare, essendo l'obbligo del responsabile del procedimento di astenersi in caso di conflitto di interessi nonché di tempestiva segnalazione dello stesso previsto
Pag. 5 di 8 dall'art. 6 bis l. 241/1990, dall'art. 7 del Codice di comportamento nazionale (d.P.R.
62/2013) e dall'art. 11 co. 3 lett. p) CCNL vigente.
17. L'amministrazione ha poi correttamente condotto l'istruttoria del procedimento disciplinare, verificando con la che il verbale da cui Parte_3 risultava che era stata ammessa tra i suoi soci, che aveva Persona_1 CP_2 visionato e sulla cui base aveva chiesto chiarimenti a era una fotocopia di Per_1 una bozza di deliberazione conforme al testo della delibera poi adottata dalla
(doc. 36 convenuti). Parte_2
18. Ciò confuta quindi la tesi del ricorrente circa la falsità del documento sulla cui base è stato avviato il procedimento disciplinare: in ogni caso, poi, l'Università non ha adottato alcun provvedimento nei confronti del ricorrente fino a quando lo stesso ha rassegnato spontaneamente le dimissioni e ha dato atto dell'esistenza di un potenziale conflitto di interesse non precedentemente segnalato, restando dunque irrilevanti le circostanze in cui è stata acquisita da la bozza del verbale. CP_2
19. Avendo appreso che il rapporto lavorativo della figlia del ricorrente con la
Cooperativa era cessato anteriormente alla data della dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/1990 resa dal ricorrente stesso, l'amministrazione ha poi appropriatamente deliberato l'archiviazione del procedimento disciplinare.
20. Non risulta poi che l'amministrazione abbia pubblicizzato o dato in alcun modo risonanza mediatica al procedimento disciplinare: la richiesta di chiarimenti è stata formulata in modo del tutto neutrale e oggettivo e il procedimento non risulta essere stato divulgato in misura superiore a quanto richiesto dalla legge. Al contrario, la circostanza della sussistenza di un'indagine in essere su possibili conflitti di interesse in capo al RUP non è stata pubblicata sul portale dedicato alle gare di appalto, ove è invece stato solo genericamente riportata l'indicazione: «Mancata conferma della proposta di aggiudicazione e revoca della procedura di affidamento» (doc. 37 convenuti).
Pag. 6 di 8 21. I capitoli istruttori formulati dal ricorrente in merito a tale circostanza sono inammissibilmente generici, richiedendosi di chiedere ai testimoni la presunta diffusione delle accuse «nell'intero ambiente universitario» e «nell'intero ambito cittadino» senza neppure indicare quali sarebbero i soggetti responsabili di tale diffusione, né tantomeno quale ruolo ricoprirebbero nell'organizzazione dell'Ateneo; viene infatti solamente articolato nel capitolo che le circostanze sarebbero state apprese da «amici e conoscenti» del ricorrente «da persone conoscenti personale universitario e/o imprenditori del settore».
22. Anche la decisione di revocare prudenzialmente l'aggiudicazione della procedura di affidamento costituisce una ragionevole cautela assunta dall'amministrazione a fronte delle gravi conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'affidamento di un appalto multimilionario in presenza di un conflitto di interessi in capo al RUP;
peraltro, la revoca è stata ritenuta «pienamente giustificata», per quanto riguarda il lotto 1, anche dalla sentenza del TAR di Parma che ha definito il giudizio di impugnazione della revoca.
23. Infine, il ricorrente ha lamentato che l'intenzione dell' di estrometterlo dal CP_4
servizio sarebbe confermata dal fatto che, con lettera prot. 0145698 del 17.6.2022, gli è stato comunicato il preavviso di risoluzione anticipata (doc. 36 ricorrente).
24. Tale assunto è confutato dal fatto che la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dei dipendenti che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata, prevista dall'art. 72 co. 11 d.l. 112/2008, è stata esercitata per l'anno 2023 nei confronti di tutti gli 11 dipendenti che, nell'arco temporale di riferimento, avrebbero maturato i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (cfr. delibera
CDA/26-05-2022/240 sub doc. 24 convenuti).
25. In conclusione, ogni eventuale danno subito dal ricorrente in conseguenza della vicenda per cui è causa non può essere oggetto di una condanna di risarcimento a carico dell' , dato che essa presupporrebbe la commissione di atti illeciti da CP_1
Pag. 7 di 8 parte dell'amministrazione, che, per i motivi esposti, nel caso di specie non sussistono.
26.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
27. Le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni necessarie a disporne la compensazione, totale o parziale, anche tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha aderito a una proposta conciliativa, accettata dall' , in forza della quale gli sarebbe stato corrisposto un importo di CP_4
€ 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno (cfr. verbali di udienza del 29.2.2024 e del 24.4.2024). La liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; si precisa che è liquidato un unico importo per entrambi i convenuti, dato che gli stessi sono stati difesi congiuntamente dall'Avvocatura dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e di delle spese di lite, che liquida in complessivi
[...] Controparte_2
€ 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 28/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
GAITI MARIA CAROLINA e BANCHINI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Parma, Borgo Garimberti 4;
RICORRENTE contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Rettore p.t.;
); Controparte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
BOLOGNA, elettivamente domiciliati presso i relativi uffici in Bologna, via Testoni
6;
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, dato atto che gli atti e comportamenti descritti in premessa integrano condotte mobbizzanti o comunque costituiscono inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui all'art. 2087
c.c.:
1) dichiarare tenuti l' e l'avv. in via Controparte_1 Controparte_2 solidale fra loro, al risarcimento dei danni causati al geom. per i fatti di cui Parte_1 alle premesse;
2) per l'effetto, condannare l' e l'avv. in Controparte_1 Controparte_2 via solidale fra loro, al pagamento della somma di euro 238.578,26, o di quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condannare l' e l'avv. in via solidale fra Controparte_1 Controparte_2 loro al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA».
Per la parte convenuta:
«Piaccia al Tribunale di Parma respingere il ricorso e le domande ivi contenute perché inammissibili ed infondate.
Con vittoria delle spese.».
Pag. 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2023, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare l' della quale è stato Controparte_1 dipendente a tempo indeterminato in servizio presso lo staff dell'Area Edilizia e
Infrastrutture, inquadrato nell'area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, al pagamento in suo favore di € 238.578,26 a titolo di risarcimento del danno;
il ricorrente ha inoltre chiesto che fosse condannato al pagamento di tale somma, in solido con l' , altresì Direttore Generale CP_1 Controparte_2 dell' stessa. CP_1
2. L' si sono costituiti in Controparte_3 Controparte_2 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. La vicenda per cui è causa trae origine da una gara di appalto, indetta dall' CP_1
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione CDA/21-04-2020/155 (doc. 1 convenuti) per l'affidamento dei “Servizi integrati di eventi istituzionali e cerimoniale – Lotto 1 e Servizi integrati di front office delle biblioteche, CSAC e sistema museale – Lotto 2”, nell'ambito del quale il ricorrente era stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP) (doc. 2 ricorrente).
6. All'esito della gara, la Commissione giudicatrice aveva individuato la società
come vincitrice per il lotto 1 – nonché unico operatore Parte_2 economico che aveva presentato un'offerta – e la società Le NE LI soc. coop. come vincitrice per il lotto 2; per quanto qui interessa, era stata quindi formulata dal RUP proposta di aggiudicazione a favore di Parte_2
(doc. 7 convenuti).
[...]
7. Successivamente, avendo appreso che tra i soci della era Parte_2 presente una persona di nome il Direttore Generale ha Persona_1 CP_2
Pag. 3 di 8 chiesto chiarimenti al ricorrente circa l'esistenza di eventuali rapporti di parentela con la stessa (doc. 9 convenuti); il ricorrente, con nota prot. 55631 del 25.2.2021, ha risposto che tale persona è sua figlia e ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di
RUP alla luce dei profili di conflitto e incompatibilità connessi a tale rapporto di parentela (doc. 10 convenuti).
8. Con nota prot. 73396 del 22.3.2021, ha aperto un procedimento CP_2
disciplinare nei confronti del ricorrente, contestandogli di non avere segnalato un possibile conflitto di interessi, così violando l'art. 6 bis l. 241/1990 (doc. 12 convenuti).
9. Il procedimento disciplinare è stato successivamente definito con provvedimento di archiviazione del 31.8.2020, essendo emerso che, al momento dell'aggiudicazione della gara, la sig. non era socia della Cooperativa aggiudicataria (doc. 18 Persona_1 convenuti).
10. Con delibera del CdA n. 112 del 25.3.2021, l'amministrazione convenuta ha revocato la procedura di affidamento per entrambi i lotti (doc. 13 convenuti); la revoca è stata impugnata da Le NE LI – vincitrice della gara relativamente al lotto 2 – innanzi al TAR di Parma, che, con sentenza n. 101/2021, ha annullato la revoca limitatamente al lotto 2, accertando invece la legittimità della revoca relativa al lotto 1, ossia quello in relazione al quale era stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.
11. Secondo il ricorrente, l'amministrazione convenuta si sarebbe comportata illecitamente nella gestione della vicenda che ha portato al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. In particolare, il D.G. lo avrebbe indotto alle CP_2 dimissioni nonostante l'inconsistenza dell'addebito contestatogli;
inoltre, la supposta esistenza di un conflitto di interesse sarebbe stata indebitamente pubblicizzata dall'Ateneo, ledendo la reputazione professionale e l'onorabilità del ricorrente.
12. In conseguenza di tali asserite condotte illecite, il ricorrente avrebbe subito tanto un danno patrimoniale – consistito nella perdita della remunerazione per l'incarico di
Pag. 4 di 8 RUP – quanto un danno non patrimoniale – consistito nel danno alla salute patito dal ricorrente in conseguenza della vicenda, che lo avrebbe condotto a sviluppare un disturbo dell'adattamento con ansia persistente.
13. In proposito, si rileva che il ricorrente non provato né formulato richieste istruttorie volte a provare il disegno vessatorio ed escludente asseritamente posto in essere nei suoi confronti da in particolare, non è emerso in alcun modo che CP_2 abbia sollecitato o indotto le dimissioni del ricorrente, risultando al CP_2 contrario che sia stato lo stesso ricorrente a rassegnare le sue immediate dimissioni volontarie a seguito della richiesta di chiarimenti in merito ai suoi rapporti di parentela con Persona_1
14. L'avvio del procedimento disciplinare, considerato il fatto che il RUP di una gara di appalto dall'ingentissimo valore economico (oltre € 4.000.000,00) aveva rassegnato le dimissioni rappresentando un possibile conflitto di interesse, non può che essere ritenuto un atto dovuto da parte dell' , la quale era certamente tenuta ad CP_1 effettuare i necessari adempimenti istruttori volti a verificare se un funzionario pubblico avesse o meno indebitamente favorito un operatore economico partecipante alla gara.
15. Ciò anche in considerazione del fatto che l'esercizio dell'azione disciplinare, ai sensi degli artt. 55 bis ss. d.lgs. 165/2001, costituisce oggetto di uno specifico obbligo per il datore di lavoro pubblico: il suo mancato esercizio da parte del soggetto responsabile è, anzi, addirittura sanzionato esso stesso come illecito disciplinare (art. 55 sexies co. 3 d.lgs. 165/2001).
16. Né la decisione di avviare il procedimento disciplinare può essere ritenuta manifestamente irragionevole, dato che i fatti che erano stati rappresentati dal ricorrente nella sua lettera di dimissioni avevano certamente possibile rilievo disciplinare, essendo l'obbligo del responsabile del procedimento di astenersi in caso di conflitto di interessi nonché di tempestiva segnalazione dello stesso previsto
Pag. 5 di 8 dall'art. 6 bis l. 241/1990, dall'art. 7 del Codice di comportamento nazionale (d.P.R.
62/2013) e dall'art. 11 co. 3 lett. p) CCNL vigente.
17. L'amministrazione ha poi correttamente condotto l'istruttoria del procedimento disciplinare, verificando con la che il verbale da cui Parte_3 risultava che era stata ammessa tra i suoi soci, che aveva Persona_1 CP_2 visionato e sulla cui base aveva chiesto chiarimenti a era una fotocopia di Per_1 una bozza di deliberazione conforme al testo della delibera poi adottata dalla
(doc. 36 convenuti). Parte_2
18. Ciò confuta quindi la tesi del ricorrente circa la falsità del documento sulla cui base è stato avviato il procedimento disciplinare: in ogni caso, poi, l'Università non ha adottato alcun provvedimento nei confronti del ricorrente fino a quando lo stesso ha rassegnato spontaneamente le dimissioni e ha dato atto dell'esistenza di un potenziale conflitto di interesse non precedentemente segnalato, restando dunque irrilevanti le circostanze in cui è stata acquisita da la bozza del verbale. CP_2
19. Avendo appreso che il rapporto lavorativo della figlia del ricorrente con la
Cooperativa era cessato anteriormente alla data della dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/1990 resa dal ricorrente stesso, l'amministrazione ha poi appropriatamente deliberato l'archiviazione del procedimento disciplinare.
20. Non risulta poi che l'amministrazione abbia pubblicizzato o dato in alcun modo risonanza mediatica al procedimento disciplinare: la richiesta di chiarimenti è stata formulata in modo del tutto neutrale e oggettivo e il procedimento non risulta essere stato divulgato in misura superiore a quanto richiesto dalla legge. Al contrario, la circostanza della sussistenza di un'indagine in essere su possibili conflitti di interesse in capo al RUP non è stata pubblicata sul portale dedicato alle gare di appalto, ove è invece stato solo genericamente riportata l'indicazione: «Mancata conferma della proposta di aggiudicazione e revoca della procedura di affidamento» (doc. 37 convenuti).
Pag. 6 di 8 21. I capitoli istruttori formulati dal ricorrente in merito a tale circostanza sono inammissibilmente generici, richiedendosi di chiedere ai testimoni la presunta diffusione delle accuse «nell'intero ambiente universitario» e «nell'intero ambito cittadino» senza neppure indicare quali sarebbero i soggetti responsabili di tale diffusione, né tantomeno quale ruolo ricoprirebbero nell'organizzazione dell'Ateneo; viene infatti solamente articolato nel capitolo che le circostanze sarebbero state apprese da «amici e conoscenti» del ricorrente «da persone conoscenti personale universitario e/o imprenditori del settore».
22. Anche la decisione di revocare prudenzialmente l'aggiudicazione della procedura di affidamento costituisce una ragionevole cautela assunta dall'amministrazione a fronte delle gravi conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'affidamento di un appalto multimilionario in presenza di un conflitto di interessi in capo al RUP;
peraltro, la revoca è stata ritenuta «pienamente giustificata», per quanto riguarda il lotto 1, anche dalla sentenza del TAR di Parma che ha definito il giudizio di impugnazione della revoca.
23. Infine, il ricorrente ha lamentato che l'intenzione dell' di estrometterlo dal CP_4
servizio sarebbe confermata dal fatto che, con lettera prot. 0145698 del 17.6.2022, gli è stato comunicato il preavviso di risoluzione anticipata (doc. 36 ricorrente).
24. Tale assunto è confutato dal fatto che la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dei dipendenti che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata, prevista dall'art. 72 co. 11 d.l. 112/2008, è stata esercitata per l'anno 2023 nei confronti di tutti gli 11 dipendenti che, nell'arco temporale di riferimento, avrebbero maturato i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (cfr. delibera
CDA/26-05-2022/240 sub doc. 24 convenuti).
25. In conclusione, ogni eventuale danno subito dal ricorrente in conseguenza della vicenda per cui è causa non può essere oggetto di una condanna di risarcimento a carico dell' , dato che essa presupporrebbe la commissione di atti illeciti da CP_1
Pag. 7 di 8 parte dell'amministrazione, che, per i motivi esposti, nel caso di specie non sussistono.
26.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
27. Le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni necessarie a disporne la compensazione, totale o parziale, anche tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha aderito a una proposta conciliativa, accettata dall' , in forza della quale gli sarebbe stato corrisposto un importo di CP_4
€ 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno (cfr. verbali di udienza del 29.2.2024 e del 24.4.2024). La liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; si precisa che è liquidato un unico importo per entrambi i convenuti, dato che gli stessi sono stati difesi congiuntamente dall'Avvocatura dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e di delle spese di lite, che liquida in complessivi
[...] Controparte_2
€ 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 28/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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