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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4395/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima Sezione – Persone e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4395 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
, CF. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.06.1968, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Spoleti, quale nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata in RS (PG) Via Tuderte 5, presso lo studio del suo difensore (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, CF. , nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Minelli, ed elettivamente domiciliato in
Perugia, Via Fiume n. 17, presso lo studio del suo difensore (pec:
; Email_2
pagina 1 di 12 Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 31.10.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio il coniuge esponendo: di avere contratto Controparte_1
con lui matrimonio il 14.3.1985; che dall'unione nasceva il 22.3.2008 la figlia
; di avere sporto nel 2019 denuncia nei confronti del marito, e di essersi Per_1
allontanata con la figlia dal domicilio domestico;
che a seguito della denuncia, il
Tribunale per i Minorenni apriva il procedimento RGN 519/19, nel corso del quale madre e figlia venivano collocate presso una struttura protetta, venivano sospesi entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, nonché nominata tutrice della minore, l'Avv. Eleonora Piermarini;
che con decreto del 13.1.2022, il Tribunale per i Minorenni confermava la sospensione della responsabilità genitoriali dei genitori e l'affido della minore al servizio sociale del Comune di
Orvieto con collocamento in struttura residenziale educativa con la madre, confermava la delega al Servizio affidatario di sostenere la minore e monitorare il nucleo familiare, delegava lo SREE del Trasimeno USL Umbria 1 a proseguire il percorso di presa in carico della minore, con il coinvolgimento dei genitori pagina 2 di 12 anche nell'ottica di valutare tempi e modalità della ripresa delle relazioni tra la minore ed il padre, delegava il Centro di Salute Mentale di Magione USL Umbria
1 a proseguire il percorso di presa in carico della madre e a mettere a disposizione del padre un analogo percorso di valutazione e sostegno, prescriveva ai genitori di collaborare con i Servizi Sociali e Specialistici e con il tutore, e al padre di non avvicinarsi e non comunicare con la figlia se non secondo le modalità concordate con i servizi.
La ricorrente ha aggiunto che il Tribunale di Terni – allora territorialmente competente - pronunciava la separazione con sentenza parziale del 25.5.2021, e poi con sentenza definitiva n. 888/22 del 29.11.2022, tra le altre cose, addebitava la separazione al marito, prevedendo contributo paterno di mantenimento in favore della figlia pari a € 100,00, con eguale ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, e refusione alla madre, con le somme corrisposte dal padre, del 50% delle spese sostenute per la minore.
Ha riferito di essersi sempre attenuta alle indicazioni dei servizi;
di dimorare con la figlia presso la struttura educativa Casa Concer di Passignano sul
Trasimeno; che non ha più voluto più incontrare il padre;
che il Per_1
rapporto madre-figlia era migliorato, come emergeva dalle relazioni dei Servizi;
che era stata prospettata la possibilità di uscita della diade dalla comunità, con inserimento di entrambe nel contesto familiare del fratello tanto che Per_1
veniva iscritta presso la scuola di Deruta;
che tuttavia a seguito di un ripensamento del fratello il progetto non veniva realizzato;
che pertanto veniva proposto l'inserimento di in una struttura educativa per adolescenti, Per_1
non potendo, la comunità Casa Concer, accompagnare la minore al di fuori del pagina 3 di 12 Comune di Passignano;
che madre e figlia erano contrarie ad un'eventuale separazione;
che la sig.ra ex moglie del fratello del Controparte_2
resistente, si era resa disponibile a sostenere madre e figlia, e monitorare la situazione, dandone formale comunicazione al servizio sociale.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con reintegro della stessa nelle responsabilità genitoriali, con ogni conseguente provvedimento relativo al collocamento della minore insieme alla madre, o comunque in via subordinata, disporre il collocamento della minore unitamente alla madre, anche in residenza esterna al contesto comunitario;
disporre incontri padre-figlia solo qualora la minore vi acconsenta;
confermare i sostegni psicologici già disposti in favore della minore e della madre;
confermare i provvedimenti economici già disposti.
Con decreto dell'8.11.2023 è stata fissata udienza di comparizione con incarico al Servizio Sociale del Comune di Orvieto – Zona Sociale n. 12, di far pervenire relazione illustrativa delle condizioni di vita del nucleo, situazione scolastica, familiare e sociale della minore.
Il Servizio Sociale incaricato ha provveduto a trasmettere relazione illustrativa del 14.3.2024, da cui è emersa la necessità di ridefinizione delle misure a tutela della minore, alla luce della urgente richiesta, da parte della Comunità “Casa
Paolo Concer”, delle dimissioni della diade madre-figlia.
Con decreto pubblicato il 19.3.2024, il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, stante la pendenza del procedimento di divorzio, ha dichiarato la propria incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c., archiviando il procedimento n. RG
448/22, con trasmissione degli atti al Tribunale ordinario.
pagina 4 di 12 si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1
depositata il 3.6.2024, contestando la ricostruzione dei fatti esposta in ricorso.
Ha dedotto in particolare: di non aver mai commesso i fatti di reato oggetto del proc. pen. n. 1716/2022 R.G. G.I.P. – n. 1087/2022 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinnanzi all'ufficio G.U.P. del Tribunale di Terni;
di essere contrario all'inserimento della figlia nel contesto familiare dello zio materno perché si sarebbero riprodotte le stesse dinamiche negative relazionali tra madre e figlia. Ha concluso quindi chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, nonché l'individuazione dei tempi e delle modalità della ripresa delle relazioni tra la minore e il padre e, all'esito, la reintegrazione di quest'ultimo nelle responsabilità genitoriali;
la messa a disposizione del padre di un analogo percorso di valutazione e sostegno nell'ottica del recupero delle capacità genitoriali di entrambi i genitori;
nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie;
e infine contributo paterno di mantenimento pari a €
100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata il 7.6.2024, si è costituita la tutrice,
Avv. Eleonora Piermarini, nell'interesse della minore, esponendo che la stessa è affetta da un ritardo cognitivo lieve e una retinopatia del prematuro trattata con laser-terapia, con minorazione psichica di entità media e nessuna minorazione fisica e sensoriale, nonchè disturbi del linguaggio nella sfera della comprensione e della produzione, difficoltà negli apprendimenti scolastici;
che dopo aver presentato denuncia nell'interesse della minore per i fatti accaduti nel 2019, si era aperto il procedimento penale n. 1087/2022 RG NR, n.
1716/2022 RG GIP a carico del Sig. , che vedeva come parte Controparte_1
pagina 5 di 12 offesa la minore, già ascoltata in modalità protetta;
che il padre non versava il mantenimento in favore della figlia;
che la comunità Casa P. Concer aveva rappresentato di non essere più adeguata ad ospitare madre e figlia, ormai adolescente;
di essere contraria alla proposta dei Servizi di spostare la diade presso la Casa Famiglia Lo Scoiattolo di Nepi. Ha concluso chiedendo in via d'urgenza pronuncia sul collocamento della minore;
disporsi una diversa soluzione di collocamento della minore che preveda la permanenza nelle vicinanze della scuola frequentata dal;
disporsi lo svolgimento di Per_1
indagini patrimoniali sul sig. nonché un contributo di mantenimento CP_1
da parte di entrambi i genitori nella misura di € 200,00 ciascuno, oltre alle spese straordinarie scolastiche e mediche come da protocollo.
Con decreto del 10.6.2024, il nuovo Magistrato Assegnatario, convocando i
Servizi Sociali di Orvieto e il responsabile della comunità Casa P. Concer per relazionare in merito al prospettato urgente trasferimento della diade madre- figlia da Passignano a Nepi, ha disposto il deposito da parte del Servizio Sociale della relazione integrale del 6.2.2024, inviata in precedenza al Tribunale per i minorenni, e relazione di aggiornamento, nonché il deposito da parte della dott.ssa (presso lo SREE del Trasimeno) di relazione aggiornata sulla CP_3
minore; e da parte del Csm di Magione di relazione sugli incontri dei genitori volti al recupero delle capacità genitoriali, invitando i Servizi Sociali ad attendere l'esito dell'udienza di comparizione per assumere determinazioni inerenti ad eventuali trasferimenti della diade.
pagina 6 di 12 Il Servizio Sociale del Comune di Orvieto ha depositato richiesta del 10.6.2024 di interventi urgenti a tutela della minore, individuando, quale diversa collocazione, la casa famiglia Lo scoiattolo di Nepi.
Con istanza del 13.6.2024, , gestore della Parte_2
comunità Casa Paolo Concer, manifestando l'urgenza di adottare un provvedimento di trasferimento nell'interesse della minore, ha formulato istanza di anticipazione dell'udienza di comparizione, poi rigettata.
Il Servizio sociale ha fatto pervenire la relazione integrale del 6.2.2024, precedentemente inviata al Tribunale per i Minorenni, nonché relazione di aggiornamento del 1.7.2024; mentre la e lo Controparte_4 CP_5
hanno depositato rispettive relazioni di aggiornamento del 3 e 4
[...]
luglio 2024.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17, co.1-3, c.p.c., all'esito dell'udienza del
9.7.2024, ove sono state sentite le parti, la causa è stata rinviata per sentire a sommarie informazioni la sig.ra che si era resa Controparte_2
disponibile ad accogliere la diade, e la stessa è stata sentita all'udienza del
23.7.2024. All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 31.7.2024, il giudice adottando i provvedimenti urgenti e provvisori, ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e l'affido della minore ai Servizi Sociali di Orvieto, autorizzando, in via urgente e temporanea
(sino al 28.9.2024), il trasferimento di madre e figlia presso l'abitazione della sig.ra disponendo senza indugio e sino al 28.9.2024 Controparte_2
la prosecuzione del monitoraggio della diade da parte del Servizio sociale affidatario di Orvieto, in collaborazione con il Servizio sociale territorialmente pagina 7 di 12 competente per San Venanzo, anche attraverso l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, per tre giorni a settimana, presso l'abitazione della sig.ra con relazione di aggiornamento;
ha disposto la prosecuzione da CP_2
parte dello SREE del Trasimeno del percorso di presa in carico della minore, con relazione di aggiornamento;
ha invitato la ricorrente a riprendere l'interrotto percorso di sostegno psicologico (nonchè psico-farmacologico) e alla genitorialità
(in maniera separata dal sig. presso il CSM di Magione, invitando il CP_1
padre a intraprendere un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità (in maniera separata dalla sig.ra presso il CSM di RS-Todi; ha Parte_1
posto a carico del Sig. quale contributo al mantenimento a favore della CP_1
figlia, il versamento di euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie da effettuarsi sul libretto intestato alla minore, prescrivendo al padre di non comunicare con la figlia o di avvicinarsi;
ha disposto l'aggiornamento, da parte della tutrice, sulle evoluzioni del procedimento penale a carico del ha rigettato in quanto superflue le prove orali, riservando CP_1
la decisione sull'audizione della minore all'esito delle relazioni richieste ai
Servizi Sociali e Specialistici;
ha ordinato al resistente di depositare tutta la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 473 bis.12 c.p.c. e alla ricorrente di integrare eventuali carenze documentali;
ha formulato alle parti avvertimento ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 26.9.2024.
Acquisite le relazioni di aggiornamento dello SREE del Trasimeno del 12.9.2024
e del Servizio Sociale del 24.9.2024, all'esito dell'udienza del 26.9.2024, il giudice con ordinanza del 28.9.2024, a parziale modifica ex art.473bis.23 c.p.c. dell'ordinanza del 31.7.2024 - rilevando che permaneva ancora un rapporto pagina 8 di 12 disfunzionale fra madre e figlia e che emergeva un divario fra i miglioramenti conseguiti da con la costanza e l'impegno nel percorso psicologico Per_1
intrapreso e la stasi della signora che non era ricorsa nel tempo al Parte_1
suggerito supporto psicoterapeutico (né a quello psicofarmacologico), divario tale da rendere inopportuno che madre e figlia continuassero ad essere collocate assieme, come anche suggerito dai Servizi sociali e specialistici- ha disposto il collocamento della sola minore presso la Comunità Educativa “La casa di Pollicino”, affidando la minore ai Servizi sociali competenti territorialmente per e disponendone la presa in carico presso lo Per_2
SREE territorialmente competente, salva la possibilità di presa in carico da parte del CSM Todi-RS; ha regolato il diritto di visita della madre in due pomeriggi a settimana, nel martedì e giovedì, da svolgersi alla presenza di un operatore (o domiciliare se svolte nella dimora della sig.ra o della Parte_1
comunità, se svolte in quella sede), autorizzando la minore a pernottare presso la madre per un solo week al mese e a frequentare i parenti materni nonché la sig.ra ha disposto la presa in carico della ricorrente da parte del CP_2
Csm di Todi-RS per il percorso di sostegno psicoterapeutico e alla genitorialità, ferme restando le restanti statuizioni dell'ordinanza del 31.7.2024.
La causa quindi è stata rinviata al 6.2.2025, invitando il nuovo Servizio sociale affidatario della minore, la Comunità “La casa di Pollicino”, lo SREE competente territorialmente (o in alternativa il Csm di Todi-RS) a far pervenire relazioni di aggiornamento sulla situazione della minore, disponendo il deposito dei “diari” dell'operatore domiciliare o della Comunità relativi agli incontri pomeridiani madre-figlia, e infine disponendo il deposito da parte del Csm di pagina 9 di 12 Todi-RS di relazioni di aggiornamento sui percorsi di sostegno psicoterapeutico e alla genitorialità di entrambi i genitori, con invito al Tutore di depositare nota di aggiornamento sugli ulteriori sviluppi del procedimento penale presso il Tribunale di Terni.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di RS del
5.12.2024, nonchè la relazione della Comunità “La Casa di Pollicino” del
30.12.2024, e la relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 3.2.2025 sugli incontri madre-figlia, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, il giudice ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla sola questione di status, sollecitando il Csm di Todi-RS al deposito della relazioni sui percorsi di sostegno intrapresi dai genitori, e disponendo il deposito da parte dei Servizi Sociali di ulteriore aggiornamento sulla situazione della minore e sugli incontri con la madre, nonché da parte dello di CP_5
relazione di aggiornamento sull'andamento del supporto e sostegno a favore della minore, con invito alla Tutrice a depositare aggiornamenti sul processo penale pendente presso il Tribunale di Terni.
In data 18.3.2025 il CSM di RS ha fatto pervenire separate relazioni su entrambi i genitori, e il 16.04.2025 il Servizio Sociale di RS ha depositato relazione di aggiornamento sugli incontri madre-figlia.
All'esito dell'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate, il giudice ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio sulla sola questione di stato.
****
pagina 10 di 12 La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1 legge 1.12.70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione e il tenore delle difese delle parti rendono palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della L. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di dodici mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RS, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle altre domande.
pagina 11 di 12 La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14.3.1985 a RS
(PG) tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] l'[...], iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di RS (PG) al n. 2, parte 1, anno 1985, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
3) Spese con la sentenza definitiva.
Perugia, 11.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima Sezione – Persone e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4395 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
, CF. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.06.1968, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Spoleti, quale nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata in RS (PG) Via Tuderte 5, presso lo studio del suo difensore (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, CF. , nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Minelli, ed elettivamente domiciliato in
Perugia, Via Fiume n. 17, presso lo studio del suo difensore (pec:
; Email_2
pagina 1 di 12 Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 31.10.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio il coniuge esponendo: di avere contratto Controparte_1
con lui matrimonio il 14.3.1985; che dall'unione nasceva il 22.3.2008 la figlia
; di avere sporto nel 2019 denuncia nei confronti del marito, e di essersi Per_1
allontanata con la figlia dal domicilio domestico;
che a seguito della denuncia, il
Tribunale per i Minorenni apriva il procedimento RGN 519/19, nel corso del quale madre e figlia venivano collocate presso una struttura protetta, venivano sospesi entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, nonché nominata tutrice della minore, l'Avv. Eleonora Piermarini;
che con decreto del 13.1.2022, il Tribunale per i Minorenni confermava la sospensione della responsabilità genitoriali dei genitori e l'affido della minore al servizio sociale del Comune di
Orvieto con collocamento in struttura residenziale educativa con la madre, confermava la delega al Servizio affidatario di sostenere la minore e monitorare il nucleo familiare, delegava lo SREE del Trasimeno USL Umbria 1 a proseguire il percorso di presa in carico della minore, con il coinvolgimento dei genitori pagina 2 di 12 anche nell'ottica di valutare tempi e modalità della ripresa delle relazioni tra la minore ed il padre, delegava il Centro di Salute Mentale di Magione USL Umbria
1 a proseguire il percorso di presa in carico della madre e a mettere a disposizione del padre un analogo percorso di valutazione e sostegno, prescriveva ai genitori di collaborare con i Servizi Sociali e Specialistici e con il tutore, e al padre di non avvicinarsi e non comunicare con la figlia se non secondo le modalità concordate con i servizi.
La ricorrente ha aggiunto che il Tribunale di Terni – allora territorialmente competente - pronunciava la separazione con sentenza parziale del 25.5.2021, e poi con sentenza definitiva n. 888/22 del 29.11.2022, tra le altre cose, addebitava la separazione al marito, prevedendo contributo paterno di mantenimento in favore della figlia pari a € 100,00, con eguale ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, e refusione alla madre, con le somme corrisposte dal padre, del 50% delle spese sostenute per la minore.
Ha riferito di essersi sempre attenuta alle indicazioni dei servizi;
di dimorare con la figlia presso la struttura educativa Casa Concer di Passignano sul
Trasimeno; che non ha più voluto più incontrare il padre;
che il Per_1
rapporto madre-figlia era migliorato, come emergeva dalle relazioni dei Servizi;
che era stata prospettata la possibilità di uscita della diade dalla comunità, con inserimento di entrambe nel contesto familiare del fratello tanto che Per_1
veniva iscritta presso la scuola di Deruta;
che tuttavia a seguito di un ripensamento del fratello il progetto non veniva realizzato;
che pertanto veniva proposto l'inserimento di in una struttura educativa per adolescenti, Per_1
non potendo, la comunità Casa Concer, accompagnare la minore al di fuori del pagina 3 di 12 Comune di Passignano;
che madre e figlia erano contrarie ad un'eventuale separazione;
che la sig.ra ex moglie del fratello del Controparte_2
resistente, si era resa disponibile a sostenere madre e figlia, e monitorare la situazione, dandone formale comunicazione al servizio sociale.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con reintegro della stessa nelle responsabilità genitoriali, con ogni conseguente provvedimento relativo al collocamento della minore insieme alla madre, o comunque in via subordinata, disporre il collocamento della minore unitamente alla madre, anche in residenza esterna al contesto comunitario;
disporre incontri padre-figlia solo qualora la minore vi acconsenta;
confermare i sostegni psicologici già disposti in favore della minore e della madre;
confermare i provvedimenti economici già disposti.
Con decreto dell'8.11.2023 è stata fissata udienza di comparizione con incarico al Servizio Sociale del Comune di Orvieto – Zona Sociale n. 12, di far pervenire relazione illustrativa delle condizioni di vita del nucleo, situazione scolastica, familiare e sociale della minore.
Il Servizio Sociale incaricato ha provveduto a trasmettere relazione illustrativa del 14.3.2024, da cui è emersa la necessità di ridefinizione delle misure a tutela della minore, alla luce della urgente richiesta, da parte della Comunità “Casa
Paolo Concer”, delle dimissioni della diade madre-figlia.
Con decreto pubblicato il 19.3.2024, il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, stante la pendenza del procedimento di divorzio, ha dichiarato la propria incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c., archiviando il procedimento n. RG
448/22, con trasmissione degli atti al Tribunale ordinario.
pagina 4 di 12 si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1
depositata il 3.6.2024, contestando la ricostruzione dei fatti esposta in ricorso.
Ha dedotto in particolare: di non aver mai commesso i fatti di reato oggetto del proc. pen. n. 1716/2022 R.G. G.I.P. – n. 1087/2022 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinnanzi all'ufficio G.U.P. del Tribunale di Terni;
di essere contrario all'inserimento della figlia nel contesto familiare dello zio materno perché si sarebbero riprodotte le stesse dinamiche negative relazionali tra madre e figlia. Ha concluso quindi chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, nonché l'individuazione dei tempi e delle modalità della ripresa delle relazioni tra la minore e il padre e, all'esito, la reintegrazione di quest'ultimo nelle responsabilità genitoriali;
la messa a disposizione del padre di un analogo percorso di valutazione e sostegno nell'ottica del recupero delle capacità genitoriali di entrambi i genitori;
nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie;
e infine contributo paterno di mantenimento pari a €
100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata il 7.6.2024, si è costituita la tutrice,
Avv. Eleonora Piermarini, nell'interesse della minore, esponendo che la stessa è affetta da un ritardo cognitivo lieve e una retinopatia del prematuro trattata con laser-terapia, con minorazione psichica di entità media e nessuna minorazione fisica e sensoriale, nonchè disturbi del linguaggio nella sfera della comprensione e della produzione, difficoltà negli apprendimenti scolastici;
che dopo aver presentato denuncia nell'interesse della minore per i fatti accaduti nel 2019, si era aperto il procedimento penale n. 1087/2022 RG NR, n.
1716/2022 RG GIP a carico del Sig. , che vedeva come parte Controparte_1
pagina 5 di 12 offesa la minore, già ascoltata in modalità protetta;
che il padre non versava il mantenimento in favore della figlia;
che la comunità Casa P. Concer aveva rappresentato di non essere più adeguata ad ospitare madre e figlia, ormai adolescente;
di essere contraria alla proposta dei Servizi di spostare la diade presso la Casa Famiglia Lo Scoiattolo di Nepi. Ha concluso chiedendo in via d'urgenza pronuncia sul collocamento della minore;
disporsi una diversa soluzione di collocamento della minore che preveda la permanenza nelle vicinanze della scuola frequentata dal;
disporsi lo svolgimento di Per_1
indagini patrimoniali sul sig. nonché un contributo di mantenimento CP_1
da parte di entrambi i genitori nella misura di € 200,00 ciascuno, oltre alle spese straordinarie scolastiche e mediche come da protocollo.
Con decreto del 10.6.2024, il nuovo Magistrato Assegnatario, convocando i
Servizi Sociali di Orvieto e il responsabile della comunità Casa P. Concer per relazionare in merito al prospettato urgente trasferimento della diade madre- figlia da Passignano a Nepi, ha disposto il deposito da parte del Servizio Sociale della relazione integrale del 6.2.2024, inviata in precedenza al Tribunale per i minorenni, e relazione di aggiornamento, nonché il deposito da parte della dott.ssa (presso lo SREE del Trasimeno) di relazione aggiornata sulla CP_3
minore; e da parte del Csm di Magione di relazione sugli incontri dei genitori volti al recupero delle capacità genitoriali, invitando i Servizi Sociali ad attendere l'esito dell'udienza di comparizione per assumere determinazioni inerenti ad eventuali trasferimenti della diade.
pagina 6 di 12 Il Servizio Sociale del Comune di Orvieto ha depositato richiesta del 10.6.2024 di interventi urgenti a tutela della minore, individuando, quale diversa collocazione, la casa famiglia Lo scoiattolo di Nepi.
Con istanza del 13.6.2024, , gestore della Parte_2
comunità Casa Paolo Concer, manifestando l'urgenza di adottare un provvedimento di trasferimento nell'interesse della minore, ha formulato istanza di anticipazione dell'udienza di comparizione, poi rigettata.
Il Servizio sociale ha fatto pervenire la relazione integrale del 6.2.2024, precedentemente inviata al Tribunale per i Minorenni, nonché relazione di aggiornamento del 1.7.2024; mentre la e lo Controparte_4 CP_5
hanno depositato rispettive relazioni di aggiornamento del 3 e 4
[...]
luglio 2024.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17, co.1-3, c.p.c., all'esito dell'udienza del
9.7.2024, ove sono state sentite le parti, la causa è stata rinviata per sentire a sommarie informazioni la sig.ra che si era resa Controparte_2
disponibile ad accogliere la diade, e la stessa è stata sentita all'udienza del
23.7.2024. All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 31.7.2024, il giudice adottando i provvedimenti urgenti e provvisori, ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e l'affido della minore ai Servizi Sociali di Orvieto, autorizzando, in via urgente e temporanea
(sino al 28.9.2024), il trasferimento di madre e figlia presso l'abitazione della sig.ra disponendo senza indugio e sino al 28.9.2024 Controparte_2
la prosecuzione del monitoraggio della diade da parte del Servizio sociale affidatario di Orvieto, in collaborazione con il Servizio sociale territorialmente pagina 7 di 12 competente per San Venanzo, anche attraverso l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, per tre giorni a settimana, presso l'abitazione della sig.ra con relazione di aggiornamento;
ha disposto la prosecuzione da CP_2
parte dello SREE del Trasimeno del percorso di presa in carico della minore, con relazione di aggiornamento;
ha invitato la ricorrente a riprendere l'interrotto percorso di sostegno psicologico (nonchè psico-farmacologico) e alla genitorialità
(in maniera separata dal sig. presso il CSM di Magione, invitando il CP_1
padre a intraprendere un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità (in maniera separata dalla sig.ra presso il CSM di RS-Todi; ha Parte_1
posto a carico del Sig. quale contributo al mantenimento a favore della CP_1
figlia, il versamento di euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie da effettuarsi sul libretto intestato alla minore, prescrivendo al padre di non comunicare con la figlia o di avvicinarsi;
ha disposto l'aggiornamento, da parte della tutrice, sulle evoluzioni del procedimento penale a carico del ha rigettato in quanto superflue le prove orali, riservando CP_1
la decisione sull'audizione della minore all'esito delle relazioni richieste ai
Servizi Sociali e Specialistici;
ha ordinato al resistente di depositare tutta la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 473 bis.12 c.p.c. e alla ricorrente di integrare eventuali carenze documentali;
ha formulato alle parti avvertimento ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 26.9.2024.
Acquisite le relazioni di aggiornamento dello SREE del Trasimeno del 12.9.2024
e del Servizio Sociale del 24.9.2024, all'esito dell'udienza del 26.9.2024, il giudice con ordinanza del 28.9.2024, a parziale modifica ex art.473bis.23 c.p.c. dell'ordinanza del 31.7.2024 - rilevando che permaneva ancora un rapporto pagina 8 di 12 disfunzionale fra madre e figlia e che emergeva un divario fra i miglioramenti conseguiti da con la costanza e l'impegno nel percorso psicologico Per_1
intrapreso e la stasi della signora che non era ricorsa nel tempo al Parte_1
suggerito supporto psicoterapeutico (né a quello psicofarmacologico), divario tale da rendere inopportuno che madre e figlia continuassero ad essere collocate assieme, come anche suggerito dai Servizi sociali e specialistici- ha disposto il collocamento della sola minore presso la Comunità Educativa “La casa di Pollicino”, affidando la minore ai Servizi sociali competenti territorialmente per e disponendone la presa in carico presso lo Per_2
SREE territorialmente competente, salva la possibilità di presa in carico da parte del CSM Todi-RS; ha regolato il diritto di visita della madre in due pomeriggi a settimana, nel martedì e giovedì, da svolgersi alla presenza di un operatore (o domiciliare se svolte nella dimora della sig.ra o della Parte_1
comunità, se svolte in quella sede), autorizzando la minore a pernottare presso la madre per un solo week al mese e a frequentare i parenti materni nonché la sig.ra ha disposto la presa in carico della ricorrente da parte del CP_2
Csm di Todi-RS per il percorso di sostegno psicoterapeutico e alla genitorialità, ferme restando le restanti statuizioni dell'ordinanza del 31.7.2024.
La causa quindi è stata rinviata al 6.2.2025, invitando il nuovo Servizio sociale affidatario della minore, la Comunità “La casa di Pollicino”, lo SREE competente territorialmente (o in alternativa il Csm di Todi-RS) a far pervenire relazioni di aggiornamento sulla situazione della minore, disponendo il deposito dei “diari” dell'operatore domiciliare o della Comunità relativi agli incontri pomeridiani madre-figlia, e infine disponendo il deposito da parte del Csm di pagina 9 di 12 Todi-RS di relazioni di aggiornamento sui percorsi di sostegno psicoterapeutico e alla genitorialità di entrambi i genitori, con invito al Tutore di depositare nota di aggiornamento sugli ulteriori sviluppi del procedimento penale presso il Tribunale di Terni.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali del Comune di RS del
5.12.2024, nonchè la relazione della Comunità “La Casa di Pollicino” del
30.12.2024, e la relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 3.2.2025 sugli incontri madre-figlia, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, il giudice ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla sola questione di status, sollecitando il Csm di Todi-RS al deposito della relazioni sui percorsi di sostegno intrapresi dai genitori, e disponendo il deposito da parte dei Servizi Sociali di ulteriore aggiornamento sulla situazione della minore e sugli incontri con la madre, nonché da parte dello di CP_5
relazione di aggiornamento sull'andamento del supporto e sostegno a favore della minore, con invito alla Tutrice a depositare aggiornamenti sul processo penale pendente presso il Tribunale di Terni.
In data 18.3.2025 il CSM di RS ha fatto pervenire separate relazioni su entrambi i genitori, e il 16.04.2025 il Servizio Sociale di RS ha depositato relazione di aggiornamento sugli incontri madre-figlia.
All'esito dell'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni sopra riportate, il giudice ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio sulla sola questione di stato.
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pagina 10 di 12 La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1 legge 1.12.70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione e il tenore delle difese delle parti rendono palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della L. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di dodici mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione.
Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RS, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle altre domande.
pagina 11 di 12 La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 14.3.1985 a RS
(PG) tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] l'[...], iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di RS (PG) al n. 2, parte 1, anno 1985, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
3) Spese con la sentenza definitiva.
Perugia, 11.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Elena Stramaccioni Loredana Giglio
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