Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 14/06/2023, n. 10128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10128 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 10128/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05126/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5126 del 2023, proposto da LE OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Tortorici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 10563/2022 del 25.07.2022 notificata il 27.07.2022, non impugnata e, quindi, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si chiede, in sostanza, che questo Tribunale voglia disporre l’esecuzione della sentenza in epigrafe, relativa all’annullamento di un erroneo provvedimento di diniego di riconoscimento di un titolo estero, sostituendosi all’amministrazione nel rilasciare il titolo richiesto dalla ricorrente, ovvero ordinare al Ministero resistente di dare piena ed integrale esecuzione alla predetta pronuncia nominando un commissario ad acta che provveda, in via sostitutiva per il caso di infruttuosa scadenza del termine concesso.
L’amministrazione si è costituita solo formalmente.
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le deduzioni del ricorrente non sono state oggetto di contestazione specifica ex art. 64 c.p.a. e pertanto devono considerarsi, ai fini processuali, dimostrate.
Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento richiesto, salva la determinazione dei relativi contenuti, e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine indicato in dispositivo.
Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito i punti essenziali della questione.
Non sussistono invece i presupposti per un intervento sostitutivo di questo Tribunale, trattandosi di questioni che implicano l’accertamento di elementi tecnici afferenti alla formazione dell’istante e la ponderazione di elementi riguardanti la qualità ed il livello della formazione estera della ricorrente, anche ai fini dell’imposizione di eventuali misure compensative, intrinsecamente rientranti nelle prerogative dell’amministrazione.
In considerazione della parziale soccombenza, delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto all’accertamento della sussistenza della inottemperanza della p.a. nei limiti e nei termini di cui in motivazione; per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con l’ottemperanza della sentenza in epigrafe nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla scadenza del primo termine.
Respinge la domanda di sentenza sostitutiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Daniele Profili, Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO