Sentenza 8 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 08/04/2022, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00791/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2022, proposto da
3.M.C. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Asst Nord Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accesso
a delibere, determine e provvedimenti con relativi allegati, atti presupposti e conseguenti, ad esempio bandi di gara, offerte di 3.M.C. Spa, verbali di gara e di aggiudicazione nonché per il rilascio di copia degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Asst Nord Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Giovanni Zucchini e trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società 3.M.C. Spa, operante nel settore delle pubbliche forniture agli enti sanitari, presentava dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) Nord Milano una istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/1990, per ottenere copia degli atti relativi alle gare d’appalto alla stessa aggiudicate dalla Asst o dai suoi danti causa.
La domanda era giustificata con la necessità di acquisire la documentazione in vista di un contenzioso civile con la stessa Amministrazione, finalizzato al recupero di un asserito credito per interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.
A fronte della citata istanza di accesso si formava il silenzio rigetto di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990.
Era proposto di conseguenza il ricorso in epigrafe, ai sensi dell’art. 116 del c.p.a.
Si costituiva in giudizio l’Asst Nord Milano, concludendo per la reiezione del gravame.
All’udienza in camera di consiglio del 5.4.2022 la causa era trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
2.1 Nella propria istanza di accesso (cfr. il doc. 1 della ricorrente) la società esponente evidenzia di voler intraprendere un’azione giudiziaria per il pagamento delle somme indicate nella fattura n. 15023/2015, quest’ultima emessa a sua volta per asseriti interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 (cfr. per la copia della fattura il doc. 2 della ricorrente).
A comprova dell’intendimento di proporre azione giurisdizionale, è stata versata in atti la copia dell’invito alla negoziazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del DL n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014 e tale invito, come noto, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cfr. il doc. 3 della ricorrente).
2.2 Ciò premesso, l’istanza di accesso di cui sopra non appare generica né può attribuirsi alla medesima un carattere meramente esplorativo; al contrario il riferimento è alle gare aggiudicate alla ricorrente ed alle conseguenti forniture dalla stessa effettuate; si può semmai ammettere che si tratta di documenti numerosi ma tale circostanza non ha conseguenze sulla titolarità della pretesa all’accesso ma semmai sul termine entro cui l’Amministrazione deve rilasciare i documenti richiesti oltre che, e si perdoni l’ovvietà, sui costi di produzione delle copie rilasciate e sui diritti di ricerca e di visura.
Ad ogni buon conto l’esponente ha prodotto in giudizio la copia degli ordini di fornitura e delle relative comunicazioni, ai fini di una più agevole individuazione dei documenti, fermo restando sul punto il dovere dell’Amministrazione di chiedere eventuali chiarimenti alla società istante, che avrà a sua volta l’onere di riscontrare tempestivamente i chiarimenti stessi.
2.3 Quanto alla necessaria strumentalità fra l’ostensione documentale e la difesa in giudizio degli interessi giuridici del richiedente (ex art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990) è provato che la società istante intende avviare un contenzioso per il recupero di asseriti interessi di mora e tale situazione appare sufficiente a fondare la pretesa all’accesso considerato che, per pacifica giurisprudenza, l’Amministrazione titolare dei documenti non può svolgere considerazioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza dell’azione giudiziaria che il richiedente vuole proporre.
2.4 Sulla questione di cui è causa sia consentito altresì il richiamo alle sentenze indicate dalla stessa ricorrente e da quest’ultima versate in atti, fra cui quella del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1342/2022 e quella della scrivente Sezione n. 1877/2021 nella quale, pur dichiarandosi la cessazione della materia del contendere, è stata riconosciuta la legittimazione di 3.M.C. Spa alla richiesta di accesso.
Si tratta, giova evidenziare, di sentenze di diversi tribunali amministrativi che hanno tutte ritenuto fondate le istanze di accesso di 3.M.C. Spa per azioni di recupero di asseriti crediti derivanti dalle forniture.
2.5 In definitiva si conferma l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento del diniego di accesso ed ordine all’Amministrazione di rilasciare i documenti richiesti entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Asst Nord Milano al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO