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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5076 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
26/09/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dalla Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. NANNI CP_1 C.F._2
NICOLA (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3146/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 28/02/2022.
Conclusioni dell'appellante: “Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza gravata, rigettare nel merito le domande proposte in primo grado dalla controparte perché infondate, in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, condannare l'odierna appellata al pagamento della somma di €
121.735,54 in favore dell' . Con vittoria di spese e compensi del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellata: “Respingere l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto e in diritto;
Condannare al pagamento delle Parte_1
spese di lite del secondo grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma, in accoglimento della domanda di ha annullato la determinazione ingiuntiva con la quale le si chiedeva il CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione di un immobile di proprietà pubblica;
ciò perché l'importo dell'indennità era stato autodeterminato dall'amministrazione e con sentenze passate in giudicato era stato dichiarato non dovuto. Si rimanda, per una più completa cognizione della vicenda, all'integrale lettura della sentenza impugnata.
L' ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al gravame. CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 26/09/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene tre motivi, di seguito esaminati anche alla luce delle difese della convenuta.
Sul primo motivo.
E' rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 189 e 190 c.p.c.” e con esso si lamenta che la sentenza sulla cui base il tribunale aveva rilevato il giudicato
(sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 872/2019 che confermava la sentenza del
Tribunale di Roma n. 18824/2014) era stata depositata dalla controparte solo con la memoria conclusionale e quindi oltre i termini dell'art. 183 cpc;
ciò senza provocare il contraddittorio sul nuovo documento.
Su questa base ha chiesto la riforma integrale della sentenza appellata.
Il motivo non può essere accolto nei sensi voluti dall'impugnante, in disparte il rilievo che la produzione del documento avvenne col deposito telematico della conclusionale avversaria del 16.11.2021 alla quale aveva fatto seguito, il 10.12.2021 il deposito della conclusionale dell' che nulla rilevò in ordine alla Parte_1
(tardiva) produzione avversaria.
Il giudicato, quale principio d'ordine pubblico, è rilevabile d'ufficio; la sentenza sulla cui base il primo giudice è pervenuto al rilievo del giudicato fa parte dei documenti dell'appello e la Corte condivide l'impostazione, nel merito, proposta nella r.g. n. 2 sentenza oggetto di impugnazione.
Lo scrutinio nel merito della questione del giudicato segue con la disamina del motivo d'appello che ne propone il riesame.
Sul secondo motivo.
Intitolato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. 324 c.p.c.”, il motivo fa leva sulla diversità dell'immobile oggetto della pronuncia passata in giudicato e sull'inopponibilità di quel titolo che aveva preso in disamina l'indennità dovuta per periodi pregressi con l'ulteriore notazione che il 29 luglio 2005 l'immobile occupato era stato trasferito all' con apposito decreto del Ministro Parte_1 delle Finanze;
anche la mutata titolarità dell'immobile avrebbe avuto l'effetto di escludere l'opponibilità del giudicato.
Il motivo risulterebbe, in sé, inammissibile nella parte che denuncia la diversità dell'immobile perché il tema era stato affrontato dal primo giudice con argomentazione non fatta segno di critica. Aveva, invero, rilevato il tribunale che “…anche nella sentenza ormai definitiva del tribunale di Roma n. 18824/2014 si dà atto di tale sostituzione dell'immobile occupato.”.
Il tema resta il medesimo anche se il vaglio è compiuto alla stregua di una mera difesa (o eccezione) rispetto all'altrui domanda, anziché come motivo di gravame
(contro una sentenza nulla).
Il subentro dell' nella titolarità dell'immobile occupato non Parte_1 determina l'inefficacia del giudicato formatosi nei confronti del dante causa dell' , vale a dire il Ministero delle Finanze, sui criteri per la Parte_1 determinazione dell'indennità di occupazione che furono il frutto di una negoziazione e non di auto liquidazione operata con decreto ministeriale.
In materia la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 6907/2025) è consolidata nel senso che “…nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021). Il giudicato, infatti, copre il
r.g. n. 3 dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n.
6091/2020, Cass. n. 33021/2022)”.
Va pertanto condivisa la soluzione adottata dal primo giudice secondo cui
“L impregiudicato ovviamente il diritto di intraprendere Parte_1
qualsivoglia azione per il rilascio dell'immobile, compresa quella diretta all'accertamento della mancanza in capo alla del diritto ad ottenere la stipula di CP_1
un contratto di locazione (come affermato riguardo ad altri occupanti dello stesso complesso immobiliare nelle sentenze prodotte da parte opposta, cfr. docc. da 16 a 18) non poteva emettere, nei confronti della stessa l'ingiunzione di pagamento di CP_1
ulteriori importi pretesi per le annualità 2005-2017 in virtù dei medesimi criteri ritenuti illegittimi dal Tribunale di Roma e dalla Corte d'Appello di Roma con le sentenze nn.
18824/2014 e 1377/2006 passate in giudicato.”
Sul terzo motivo.
In esso sono racchiuse le questioni non esaminate dal tribunale perché assorbite ed il rigetto dei precedenti motivi dispensa dal relativo esame.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, in misura inferiore alla media data la semplicità delle questioni esaminate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite CP_1
del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 10/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4