Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00803/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- emesso il 17 maggio e notificato in data 1 giugno 2021 al ricorrente con cui veniva rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo e contestualmente negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 9, co. 9, D.Lgs 286/1998 nonché ogni atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Questura di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, riservata ogni più approfondita valutazione in sede di merito, ai fini della decisione sulla domanda cautelare formulata da parte ricorrente, non risulta sussistere il requisito del fumus boni iuris ;
che, infatti, la circostanza, sottolineata dal ricorrente, per cui la sentenza penale di condanna emessa dal GIP di -OMISSIS- - posta a fondamento del provvedimento impugnato -, era già stata pronunciata (27 settembre 2018) al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo nel febbraio 2019, non osta alla valorizzazione di tale precedente penale (non risalente) in quanto integrante un’ipotesi di reato ostativo ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, per di più concernente un delitto particolarmente grave, sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico, il ricorrente essendo stato condannato a -OMISSIS-, per la violazione dell’art. 73, commi 1 bis e 4, d.p.r. n. 309/90;
che, a fronte della mancanza di significativi legami familiari, gli elementi addotti da parte ricorrente a sostegno di un asseritamente rilevante collegamento con il territorio italiano sotto il profilo dei rapporti sociali e lavorativi non risultano sufficientemente pregnanti, rispetto alla gravità del fatto contestato, come sottolineato dalla Questura di -OMISSIS-;
che, in tal senso, il fatto che la Questura non abbia altresì revocato il precedente permesso di soggiorno emesso non rende di per sé contraddittorio e, quindi, irragionevole e illegittimo il provvedimento impugnato, non potendosi ammettere l’adozione di un provvedimento particolarmente favorevole quale il permesso ex art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, a fronte degli indici di pericolosità sottolineati dalla Questura nel provvedimento impugnato;
che, con riferimento al terzo motivo di impugnazione, lo stesso appare inammissibile, per difetto di giurisdizione, in quanto, premesso che il provvedimento impugnato non dispone l’espulsione o il respingimento, l’eventuale contestazione relativa all’omesso rilascio di permesso per protezione speciale e, quindi, l’omessa richiesta di parere alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- avrebbe dovuto essere fatta valere con ricorso avanti al giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione sul punto ( ex plurimis , Cass., sez. un., 27/11/2018, n. 30658);
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere respinta;
che le spese di lite della presente fase di giudizio devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.