Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 21.2.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2018 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra rapp.to e difeso dall'avv. Antonella Tommasello presso cui el.te dom.to in Pt_1
Napoli alla via Alcide De Gasperi 55 Appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Giovanna Donnarumma presso cui Controparte_1 el.te dom.ta in Gragnano via S. Croce 32 Appellata
Nonché
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luigi Mandes e Isabella Selvaggi presso cui el.te CP_2 dom.ta nella se de legale dell'ente Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 4.8.2023, l' chiedeva la riforma della sentenza del Pt_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 97 del 3.7.2023 che aveva accolto la domanda dell'appellato , solo nei suoi confronti , del ricalcolo ai fini del Tfs del CP_1 servizio prestato dall'1.8.78 al 12.6.85 presso la Regione Campania.
L' appellato non era iscritto e i contributi per quel periodo non gli erano stati versati quindi non aveva diritto ad alcun ricalcolo del Tfs comprendente anche il periodo in cui pacificamente aveva lavorato per la Regione. Eccepiva altresì la prescrizione del credito .
Si costituiva l'appellato ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza perché correttamente motivata.
Si costituiva anche l' che deduceva il suo difetto di legittimazione passiva e però la fondatezza dell'appello.
All'esito della discussione orale , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Come correttamente aveva stabilito la
Giudice di primo grado la mancata iscrizione all' Inadel e il versamento dei contributi ai fini del Tfs non erano ostativi al ricalcolo della somma dovuta a titolo di Tfs comprendente il periodo di lavoro alle dipendenze della svolto Controparte_3 dall'appellante. Il principio fondante tale interpretazione è quello dell'automaticità delle prestazioni che vige sempre e si potrebbe dire soprattutto quando al lavoratore non vengono accreditati i contributi previdenziali.
L'ente previdenziale sarà poi tenuto a recuperare quanto non versato dal datore di lavoro ma ciò non potrà essere a discapito dei diritti previdenziali del lavoratore.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14626 del 24.5.2024 ha ribadito tale principio anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 1997 fondandolo sull'art. 2116 cc . Gli unici limiti possono essere altre specifiche norme di legge e la prescrizione del diritto ai contributi da parte dell'ente previdenziale. Ma nella fattispecie il lavoratore chiedeva il pagamento del Tfs con un diverso calcolo a far data dalla cessazione del rapporto lavorativo avvenuto nel 2019 e quindi la prescrizione doveva decorrere da quest'ultima data poiché solo da allora il lavoratore poteva agire per ottenere il dovuto nell'ipotesi di una liquidazione inferiore a quella richiesta.
D'altra parte il lavoratore aveva avuto un unico rapporto di lavoro dal 1° agosto del
1978 alle dipendenze del con assunzione del carico Controparte_4 finanziario e poi era transitato nella Usl in sostituzione della e infine all' CP_3 nell'ambito delle aziende ospedaliere universitarie senza alcuna soluzione di continuità nelle mansioni e nel luogo lavorativo.
Pertanto in presenza di un unico rapporto di lavoro la cessazione di esso sarà il dies a quo della prescrizione del Tfs richiesto. Di conseguenza la prescrizione dei contributi non avrà nessun'incidenza su tale aspetto.
Il rigetto dell'appello assorbe anche le questioni relative all'asl che per mero refuso non è indicata nel dispositivo.
Le spese nei confronti dell' seguono la soccombenza solo nei confronti Pt_1 dell'appellata mentre si compensano nei confronti dell'asl.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello; B) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Pt_1
2000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto. Napoli 21.2.25 Il Presidente rel.