Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2192 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2192/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1959 Con il patrocinio dell'Avv. NALDI CARLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SAMPIERI ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Orta San UL in data 22 maggio 1993 (trascritto nei registri dello Stato Civile: atto n 10, parte II serie C), tra il signor e la signora Controparte_1 [...]
, ordinando conseguentemente all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
Parte_1
- Darsi atto che il signor come previsto in sede di separazione personale dei coniugi, quale concorso ai CP_1 costi di gestione legati alla casa coniugale, sta provvedendo al pagamento dell'importo complessivo di €. 10.800,00
Pag. 1
il signor potrà decidere di saldare l'importo residuo alla CP_1 data del rogito di cui infra.
- Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto a ripartirsi le somme giacenti sui conti correnti ormai estinti e che nulla hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per detta ripartizione.
- Darsi atto che i coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e a tacitazione di ogni pretesa, anche indennitaria e rìsarcitoria, per quanto non riconosciuta, dipendente e comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale, nonché a saldo e stralcio, anticipazione e definizione degli aspetti eventualmente indennitari e risarcitori del futuro divorzio, ai sensi dell'art. 5 8° comma L. 898/70 e successive modificazioni, si obbigano come segue: I°) il signor si impegna a cedere e trasferire entro e non oltre giorni 30 dal passaggio in giudicato Controparte_1 della sentenza di divorzio, alla signora , che accetta, la piena proprietà dell'intero immobile Parte_1 sito in Novara via Adamello32, consistente in: a) appartamento distinto con la sigla 5/B, posto al terzo piano e composto da quattro vani più doppi servizi con annessa cantina anch'essa distinta con la sigla 5/B, censito nel N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita 26083, foglio 114, mappale 102 sub. 17; b) autorimessa distinta con la sigla 5/B, posta la piano terreno e censita nel N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita 26083, foglio 114, mappale 102 sub. 6; Il valore complessivo di detto immobile è dalle parti concordato in € 132.500,00 giusta stima redatta dal geometra con studio in Novara su mandato congiunto dei coniugi che ne hanno accettato l'ammontare; Persona_1
II°) la sig. corrisponderà alla parte venditrice la somma di € 66.250,00 pari al 50% del Parte_1 valore di detto immobile;
III°) la restante quota del 50% verrà ceduta dal sig. alla signora a titolo di "una tantum" ex CP_1 Pt_1 art. 5 comma 8 della L. 898/1970, così come modificata dalla L. 74/1987. In merito al trasferimento immobiliare le parti, sin da ora, invocano le agevolazioni previste dall'art. 19 della legge 06 marzo 1987 n. 74, nonché della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E, punto 9.2, in data 21 febbraio 2014.
- Dichiararsi e riconoscersi equa ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/70, la somma di € 66.250,00, a titolo di
“una tantum”, pari al valore del 50% dell'immobile sopra descritto;
- Darsi atto che le parti non avanzano reciprocamente domande di mantenimento e/o di alimenti. - Darsi atto che le spese legali e di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Per il PM
“Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 in Orta San UL (NO) in data 22 maggio 1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie C, anno 1993. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio maggiorenne ed autosufficiente. Per_2
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Pag. 2 Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Orta San UL (NO) in data 22 maggio 1993 da e con atto trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del predetto comune al n. 10, parte II, serie C, anno 1993;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10.1.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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