CASS
Sentenza 20 luglio 1971
Sentenza 20 luglio 1971
Massime • 2
La valutazione, in concreto, della effettiva opera mediatrice e della sua efficacia determinante ai fini della conclusione dell'affare, costituisce un apprezzamento di fatto, che sfugge al Sindacato di questa Corte, se giustificato da congrua e corretta motivazione.*
Per la esistenza del contratto di mediazione non occorre un esplicito incarico od un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte anche per facta concludentia, abbia accettato l'attivita di interposizione del mediatore.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/1971, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1971 |
Testo completo
Per la esistenza del contratto di mediazione non occorre un esplicito incarico od un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte anche per facta concludentia, abbia accettato l'attivita di interposizione del mediatore.*