Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1967, n. 1923
CASS
Sentenza 22 luglio 1967

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Il principio dell'inderogabilita dei minimi tariffari, stabilito dall'art.24 della legge 13 giugno 1942, n.794,sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, preventiva o successiva, alle competenze professionali. La prestazione d'opera del difensore puo, infatti, essere gratuita, in tutto o in parte, per ragioni varie, di amicizia,parentela o convenienza, e sotto questo riflesso la retribuzione costituisce un diritto patrimoniale disponibile, come tale suscettibile di rinuncia, anche preventiva. La relativa convenzione, che puo concretarsi sul terreno sostanziale in una remissione di debito o in un accordo transattivo, e pienamente lecita, rientrando sulla libera autonomia dispositiva delle parti contraenti, cui e soltanto inibito di infrangere il divieto legale sancito dal citato art.24, e cioe di predeterminare consensualmente l'ammontare di compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari. ( Cfr. 657-67, massima n.326656 2672-66, massima n325122 592-62 1212-60).*

Il mandato o la presenza alle liti e la dichiarazione rilasciata, nella Forma prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., dalla parte in causa, che investe della rappresentanza in giudizio il procuratore. Invece il rapporto interno tra cliente e difensore riguarda il conferimento dell'incarico ed e disciplinato dalle norme di diritto sostanziale circa il mandato. Il conferimento dell'incarico, in quanto disciplinato dalle norme sostanziali, non e vincolato ad alcuna Forma particolare e tanto meno a quella speciale prescritta per la procura ad litem dall'art. 83 cod.proc.civ.. ( Cfr. 1214-65, 2191-60, 3926-57, 1511-43).*

Il ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione deve essere inteso in senso ampio, in quanto il controllo di legittimita investe qualsiasi violazione di legge, sia sostanziale che processuale, e quindi anche il difetto di motivazione, non solo sotto l'aspetto formale, ma anche per quanto concerne la sua congruenza logica, secondo la specifica previsione del n 5 dell'art 360 cod proc civ. ( nella specie, si trattava di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni giudiziarie di cui all'art 30 della legge 13 giugno 1942, n 794). ( Cfr 1742'59).*

In difetto di esplicito mandato, l'iniziativa di transigere la lite esula dai poteri del difensore, in quanto importa disposizione del diritto in contesa, ai sensi dell'art. 84, secondo comma, cod.proc.civ.. ( Cfr. 1344-65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1967, n. 1923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1923
    Data del deposito : 22 luglio 1967

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