Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 34772 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 08/10/2024 e vertente
TRA
), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Brasile) in data 02/09/1978 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPUTO FRANCESCA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ALOE FRANCESCO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
8/10/2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni delle parti: provvedere come da note congiunte in data
17/3/2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/10/2024 , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito civile a Rho in data 18/7/2004 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Rho - A. 2004 -N 39 – P I) con
[...]
dalla cui unione sono nati in data 6/11/2004 e in data 27/6/2009, CP_1 Per_1 Per_2
ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi con contestuale istanza di ordine di protezione.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 8/10/2024, ha respinto l'istanza di ordine di protezione inaudita altera parte e fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 28/11/2024, il Giudice delegato ha proceduto ad assumere le ampie dichiarazioni delle parti e ha proceduto alla completa audizione del figlio minorenne e della LI maggiorenne. All'esito dell'udienza e dopo ampia discussione, le parti chiedevano un breve rinvio in vista di accordo. Fallito il tentativo di accordo, le parti venivano nuovamente convocate in data 23/1/2025 per un aggiornamento della situazione familiare. Le parti raggiungevano, questa volta davanti al
Giudice delegato, un complessivo accordo generale. Il Giudice delegato rinviava, con note in sostituzione di udienza, al 17/3/2025. Le parti depositavano, nella medesima data, accordo di cui chiedevano il recepimento. Il Giudice delegato, preso atto, rimetteva al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 26/03/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dalle parti, l'interruzione della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
La responsabilità genitoriale e gli aspetti economici
Le parti hanno da subito mostrato la capacità di concentrarsi sui ragazzi e su in Per_2
particolare. La situazione familiare è parsa sicuramente non facile. La GN sta attraversando una fase di fragilità anche psicologica e i figli si sono schierati dalla parte del padre, evidenziando un rapporto complicato con la madre. Nonostante ciò, grazie anche alle reiterate audizioni delle parti e dei figli, i genitori sono stati in grado di raggiungere un accordo che tuteli e che, allo stesso tempo, metta la GN nella condizione di potere Per_2
guardare al suo futuro, anche abitativo, con ragionevole sicurezza. Il tribunale valuta l'intesa raggiunta equilibrata e tutelante per la prole. Va detto chiaramente che la querela presentata dalla ricorrente, che oggi si impegna a revocare, non costituisce impedimento alcuno. Nel corso del giudizio e sentite le parti non è emersa alcuna condizione di soggezione da parte della ricorrente. Si sono senza dubbio verificati episodi che hanno messo in seria difficoltà la GN , ma che si inseriscono in problematiche relazionali, anche con i Parte_1
figli, non riconducibili ad alcun maltrattamento. L'accordo tra le parti non solo è del tutto ragionevole, ma ha il vantaggio di stemperare un clima di potenziale esasperazione che avrebbe portato anche i figli a schierarsi, con effetti sicuramente negativi sulle relazioni genitoriali.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
E che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile a Rho in data 18/7/2004 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Rho - A. 2004 -N 39 – P I).
2) DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso il padre nella casa coniugale sita in Rho (MI) alla Via Ponchielli n. 3, dove rimarrà a vivere anche la LI , maggiorenne Per_1
ed economicamente non autosufficiente. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunti da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti il figlio minore.
3) DÀ ATTO che la predetta casa familiare, di proprietà esclusiva del signor CP_1 rimane assegnata a quest'ultimo. I coniugi sono d'accordo che la GN Parte_1
rimanga a vivere nella predetta casa coniugale insieme ad entrambi i figli fino
[...]
al 16 agosto p.v.; dopo di che, si trasferirà a vivere altrove, impegnandosi a cambiare la residenza. Resta inteso che la GN , nel periodo transitorio, Parte_1
non potrà alienare alcun elemento del mobilio che compone la casa coniugale e, ove dovesse procedere a qualsiasi modifica dell'immobile, deve essere preventivamente autorizzata dal proprietario sig. il quale è libero di darne Controparte_1
l'autorizzazione. Fino ad allora, ovvero sino a che la GN non si trasferirà altrove, il signor si impegna a versare la somma mensile complessiva di Euro CP_1
1.000,00, di cui Euro 500,00 da corrispondere alla GN a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento del figlio minore e Euro 500,00 da corrispondere Per_2 direttamente alla LI per il contributo al mantenimento di quest'ultima, entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese.
4) DISPONE che, per quanto concerne le spese straordinarie di cui alle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Milano, esse verranno suddivise tra i coniugi in tale misura: il
70% a carico del signor e il 30% a carico della GN . CP_1 Parte_1
5) DÀ ATTO CHE la LI , dunque, nel periodo in cui continuerà a vivere con la Per_1
madre, provvederà in modo autonomo ad occuparsi delle proprie spese ordinarie: a titolo esemplificativo, spese alimentari, spese per l'abbigliamento, spese voluttuarie varie.
6) DÀ ATTO CHE fino a che la moglie non si trasferirà altrove, il signor si CP_1
impegna a non accedere nella casa coniugale, nemmeno in assenza della moglie.
7) DISPONE che, a far data dal momento in cui la GN andrà a Parte_1
vivere altrove, il signor provvederà a mantenere direttamente entrambi i CP_1
figli, comprese tutte le spese ad esclusione di quelle straordinarie che saranno corrisposte nella misura prevista sopra e ciò fino a che i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica. 8) DÀ ATTO che la madre potrà vedere liberamente secondo accordi presi Per_2
direttamente con lui;
9) DÀ ATTO che il signor a definizione dei reciproci rapporti economici e CP_1
patrimoniali esistenti tra le parti, anche alla luce della sproporzione reddituale tra i coniugi, quale condizione indefettibile per la soluzione della crisi matrimoniale si obbliga a versare alla moglie l'importo totale di Euro 50.000,00 (cinquantamila), con le seguenti modalità:
Euro 25.000,00 entro una settimana dal deposito delle presenti note scritte congiunte;
Euro 25.000,00 dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 16 agosto 2025, a condizione che, entro tale data, la moglie rilasci l'immobile, fermo restando che, in caso di rilascio anticipato, il pagamento dovrà avvenire contestualmente all'abbandono dell'abitazione
10) DÀ ATTO che le parti convengono che, in caso di un futuro giudizio di divorzio, la GN rinuncerà fin da ora alla ricezione dell'assegno divorzile da parte del Pt_1
signor e a qualsiasi altra forma di mantenimento, essendo la presente frutto CP_1
di accordo tra le parti. La GN dichiara, inoltre, che la decisione Parte_1 di richiedere l'importo indicato al punto 16 è stata il risultato di una valutazione approfondita delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, e che è stata effettuata e discussa alla presenza dei rispettivi legali. Tutto ciò fermi restando i limiti legali all'efficacia di rinunce anticipate;
11) DÀ ATTO che le parti danno atto che la proprietà dell'autovettura Toyota modello C-
HR targata FX662XR - Numero di telaio NMTKZ3BX70R298147, attualmente intestata al signor , ma in uso alla moglie, verrà trasferita senza Controparte_1
corrispettivo alla GN , la quale si occuperà del relativo Parte_1
cambio di intestazione, sostenendo ogni costo, presso il competente Registro far data dal momento di deposito delle presenti note scritte, con accollo e riconoscimento di debito di tutte le sanzioni amministrative che perverranno, nelle more, al signor
CP_1
12) DÀ ATTO che le parti sono d'accordo che l'assegno unico venga percepito interamente dal padre.
13) SPESE LEGALI compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà.
14) DÀ ATTO che la GN si obbliga a far pervenire al difensore del Parte_1
signor contestualmente alla sottoscrizione delle presenti note scritte, la sua CP_1 rimessione di querela per i reati presunti segnalati agli organi giudiziari a carico del signor dichiarando che non si costituirà parte civile. CP_1
15) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/03/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato