Rigetto
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/05/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03728/2025REG.PROV.COLL.
N. 09283/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9283 del 2024, proposto da
Italgas Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Todarello e Andrea Conforto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Bim Belluno Infrastrutture S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alberto Gaz e Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Belluno, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 02599/2024,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bim Belluno Infrastrutture S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli Avvocati Gaz e, in delega di Todarello, Concordati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.BIM Belluno Infrastrutture s.p.a., precedente concessionario del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni dell’ambito territoriale minimo (a.t.e.m.), in cui è ubicato il Comune di Belluno, premessa la necessità di difendere i propri interessi nei confronti del nuovo gestore Italgas Reti s.p.a., che ha avviato un contenzioso, ancora in fase stragiudiziale, ha presentato istanza di accesso agli atti, relativamente all’offerta tecnica, al piano di investimenti, al contratto di servizio ed a tutta la relativa documentazione concernenti il nuovo aggiudicatario (Italgas Reti s.p.a.).
2. L’istanza è stata rigettata dal Comune di Belluno, anche in considerazione dell’opposizione di Italgas Reti s.p.a., che ha contestato il nesso di strumentalità della documentazione richiesta con le prospettate esigenze difensive, riferite ad un contenzioso avente ad oggetto lo stato degli impianti consegnati dal precedente gestore e, quindi, estraneo ai nuovi investimenti.
3. Bim Belluno Infrastrutture s.p.a. ha proposto ricorso al T.a.r. Veneto, che ha accolto per quanto di ragione il primo motivo, assorbito il secondo, fermo l’oscuramento delle specifiche parti dei documenti richiesti in cui sono contenuti segreti di carattere tecnico e commerciale. Il giudice di prime cure ha ritenuto che il Comune, a cui era stata inviata la nota di contestazione di Italgas a Bim, potesse agevolmente desumere il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il contenzioso in essere tra le parti. Si è, dunque, riconosciuto l’interesse di Bim a prendere visione dell’offerta tecnica presentata da Italgas per verificare in che misura le “difformità” degli impianti contestate da Italgs rientrino negli interventi di manutenzione e sviluppo previsti (e già assunti come obblighi) dalla controinteressata nella propria offerta e altresì per verificare “se i costi e gli interventi che Italgas lamenta di dover sostenere per colpa di Bim Infra, non costituiscano invece un suo preciso obbligo/impegno formalizzato in sede di gara”. Conseguentemente si è riconosciuto il diritto di BIM ad accedere all’offerta tecnica di Italgas e in particolare alla documentazione dettagliata riguardante il piano degli investimenti proposto da Italgas Reti s.p.a., inclusi dettagli su interventi previsti, tempistiche, e risorse allocate ed a quella relativa alla valutazione tecnica dell'offerta di Italgas Reti s.p.a., inclusi eventuali verbali di seduta riservata, e altro materiale di supporto utilizzato per valutare l'offerta presentata.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello Italgas Reti s.p.a., deducendo l’error in iudicando, con riferimento agli artt. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, 4, 9 e 15 d.m. 226 del 2011, oltre al travisamento dei presupposti ed alla mancata dimostrazione, da parte dell’istante, della stretta indispensabilità, visto che, nel caso di specie, vi è assoluta certezza circa la non pertinenza tra la documentazione richiesta e la situazione controversa, che origina dalla diffida inviata da Italgas Reti s.p.a. a BIM in ordine alla difformità, rispetto alle norme tecniche vigenti, di alcuni cespiti (una serie di valvole di intercettazione, allacciamenti, punti di misura della pressione di rete, un impianto di riduzione), consegnati dal precedente gestore all’attuale, senza alcuna segnalazione e, quindi, senza offrire ai concorrenti la possibilità di valutare, nell’offerta formulata, il costo dei necessari interventi di manutenzione straordinaria (cespiti che, peraltro, sino al passaggio degli impianti, sono stati nella disponibilità di BIM, già in possesso, quindi, di tutte le informazioni necessarie alla sua difesa).
5. BIM si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello, mentre il Comune, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
6.L’appellante ha depositato memoria di replica, in cui ha evidenziato, comunque, che la sentenza impugnata ha escluso l’ostensione relativamente ai documenti in cui sono contenuti segreti di carattere tecnico e commerciale, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. V, nell’ordinanza n. 2763 del 6 aprile 2021, tra cui, quindi, anche la relazione generale piano di sviluppo degli impianti (nominata da controparte come piano generale degli investimenti).
7. La causa è stata trattata ed è passata in decisione nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
DIRITTO
8. L’appello è infondato e va rigettato.
Con la censura formulata l’appellante ha contestato la valutazione, effettuata nella sentenza impugnata, sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare, insistendo nella propria prospettazione, secondo cui le pretese avanzate nei confronti della controparte riguardano interventi da eseguire che sono del tutto estranei all’offerta formulata (e che non si traducono, pertanto, in un obbligo contrattuale nei confronti del concedente), in quanto necessari per superare le difformità, rispetto alla normativa tecnica di settore, dei cespiti consegnati dal precedente gestore del servizio e da quest’ultimo non segnalati, per cui non valutati, nell’offerta formulata, da nessun concorrente. Si tratta, tuttavia, di una tesi difensiva, rispetto a cui, nell’ambito del contenzioso sorto, l’appellata può fornire prova contraria proprio alla luce della documentazione di gara ed in particolare dell’offerta formulata e degli interventi manutentivi programmati (ad esempio, degli interventi per il mantenimento in efficienza della rete e degli impianti o di quelli relativi all’innovazione tecnologica, v. p. 13 e 14 dell’appello), sicché la valutazione del Tar è del tutto corretta. Difatti, ai fini della difesa nel contenzioso insorto tra le parti, il contenuto dell’offerta, sebbene orientato dalla lex specialis, non può essere individuato in astratto, come sostenuto da Italgas Reti s.p.a., ma deve essere verificato in concreto. Peraltro, secondo le allegazioni della stessa appellante, gli interventi manutentivi di cui al punto C2 (i) e quelli relativi all’innovazione tecnologica prescindono dalle segnalazioni del gestore uscente.
Va, difatti, ribadito che, come affermato da Cons.St., Ad.Pl., 18 marzo 2021, n. 4, in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, posto che l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare, sebbene, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo, la p.a. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione.
Per completezza deve precisarsi che l’individuazione dei documenti in cui sono contenuti segreti di carattere tecnico e commerciale e che, quindi, sono esclusi dall’accesso non è oggetto del presente appello e va effettuata, come precisato nella sentenza, al punto 5.6., in ossequio all’ordinanza di questo Cons. St., Sez.V, 6 aprile 2021, n. 2763. Tale questione è estranea all’appello, non essendo stata censurata da nessuna delle parti la relativa statuizione 5.6 della sentenza del T.a.r., ed attiene, pertanto, alla esecuzione della decisione.
9. In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese vanno integralmente compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione della complessità del bilanciamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
Rigetta l 'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO