Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 814/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Canicattì (AG), C.F._1
Corso Umberto I, n. 100 presso lo studio dell'Avv. Salvaggio Giovanni
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, congiunta- C.F._2
mente e disgiuntamente dall'Avv. La Vecchia Filomena (C.F.:
), per mandato in atti del procedimento di primo C.F._3
grado;
– parte appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Rug- C.F._4
gero Settimo, n. 55 presso lo studio dell'Avv. Di Bella Giuseppe (C.F.:
, che lo rappresenta e difende per mandato in at- C.F._5
Corte di Appello Palermo sez. II civile
ti;
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come in atto di appello;
per l'appellato –
come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 207/2019, emessa in data
05.02.2019, in accoglimento della domanda proposta da CP_2
contro , condannò quest'ultima alla restituzione, in
[...] Parte_1
favore del primo, del complessivo importo di € 14.500,00, ricevuto a titolo di mutuo, oltre interessi in misura legale a decorrere dal
10.07.2015, data di iscrizione a ruolo del procedimento, sino al soddi- sfo;
condannò, per l'effetto, la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 1.500,00 per compensi, ol- tre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello (di Parte_1
seguito, per brevità, “ ), chiedendone l'integrale riforma sul pre- Pt_1
supposto che fosse affetta dal vizio di ultrapetizione, difettasse tra le parti qualsivoglia rapporto contrattuale riconducibile allo schema del mutuo, oltre che per l'errata quantificazione dell'azionata pretesa cre- ditoria.
Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituiva (di seguito, per brevità, “ ”), in- Controparte_1 CP_1
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vocando la conferma dell'impugnata sentenza.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 5.3.2025 sostituita dal deposito telematico di note scrit- te, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante deduce la nulli- tà della sentenza per essere la stessa affetta da vizio di ultrapetizione a causa dell'errata qualificazione giuridica dell'azione proposta in primo grado da controparte, in realtà soltanto di accertamento e dichiarativa e non anche condannatoria.
2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto provata la sussistenza tra le parti di un contratto di mutuo. Espone, infatti, che dal compendio versato in atti poteva in realtà desumersi soltanto la concessione del mutuo a controparte e il successivo bonifico effettuato da questi in favore della e non un contratto di mutuo inter partes Pt_1
né la destinazione della somma oggetto di bonifico alla ristrutturazio- ne dell'immobile. La mancata contestazione del bonifico effettuato da
, soggiunge, non è di per sé sufficiente a fondare l'esistenza di un CP_1
rapporto contrattuale di mutuo. Argomenta, ancora, sull'incongruenza dell'avere il Tribunale ritenuto inattendibile la deposizione della figlia
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argomentando sulla base del rapporto di parentela con la stessa per poi ritenere, viceversa, attendibili le dichiarazioni rese dal fratello di controparte. Riferisce, ancora, che, in realtà, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la stessa ha fornito la prova, anche in relazione all'arco temporale, delle somme prestate ai coniugi, e ciò per il tramite delle dichiarazioni rese dalla figlia, escussa in primo grado, ancorché il relativo onere della prova doveva ritenersi gravante esclusivamente sull'attore.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza in punto di quantificazione della pretesa creditoria, lamentando che il
Tribunale non abbia tenuto in considerazione la circostanza che, es- sendo il bonifico riconducibile al conto corrente cointestato ad en- trambi i coniugi, avrebbe potuto richiedere solo la restituzione di CP_1
metà della somma erogata.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, merita di Pt_1
essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
XXXXX
In forza di un contratto di mutuo pluriennale stipulato con l' il 17.12.2010 ha ricevuto un finanziamento di € CP_3 CP_1
29.033,41, al lordo degli interessi trattenuti alla fonte, una parte del quale, pari a € 14.500,00, è stata oggetto di un bonifico, effettuato in data 07.02.2011, in favore di sua suocera. Pt_1
Se è pacifica, poiché non attinta da contestazione alcuna,
l'erogazione della predetta somma dal alla viceversa costi- CP_1 Pt_1
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tuisce oggetto di contrasto l'esatta qualificazione del rapporto venuto- si a instaurare tra le parti. Da un lato, infatti, ne invoca la natura CP_1
contrattuale, richiamando la disciplina del mutuo, tanto che chiede la condanna di controparte all'adempimento dell'obbligazione restituto- ria dell'importo oggetto del bonifico, obbligo che troverebbe fonte nel contratto di mutuo e, solo in subordine, propone azione di ingiustifica- to arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cc.. Dall'altro lato, invece, Pt_1
rileva come il rapporto con il genero non sia ascrivibile a tale tipologia contrattuale, atteso che la causa sottesa a tale bonifico sarebbe, in real- tà, da rinvenire nel rimborso, da parte del genero, di somme dalla stes- sa erogate in passato alla famiglia del , allo scopo di fornire un CP_1
aiuto economico nel periodo in cui la figlia, moglie di controparte, non solo non svolgeva più alcun impiego lavorativo ma si era pure ammala- ta di tumore.
1. Tanto premesso in punto di fatto, passando all'esame del primo motivo di gravame, con esso parte appellante lamenta che la sentenza sia viziata sotto il profilo dell'ultrapetizione e ne deduce, per- tanto, la nullità. Sostiene infatti che il giudice abbia errato nella qualifi- cazione giuridica dell'azione proposta in primo grado da controparte, intendendola come condannatoria e non invece di accertamento, e quindi dichiarativa.
Il motivo è infondato.
Va sul punto rammentato che al giudice compete il potere di qualificazione giuridica della domanda giudiziale, pur nei limiti di quanto esposto e richiesto dalle parti, in ossequio al principio della
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domanda di cui all'art. 99 c.p.c., che governa il processo in materia civi- le e che permea lo stesso principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sopra declinato. Si può, in proposito, richiamare l'ormai costante insegnamento giurisprudenziale in base al quale “non sussiste violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronun- ziato, fissato dall'art. 112 c.p.c., quando il giudice, senza alterare nessu- no degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), proceda alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individui le norme di diritto applicabili, an- che in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti. Il giudice, infatti, sempre che non sostituisca la domanda proposta con una diversa (ossia fondata su una diversa "causa petendi", con mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti), ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il
"nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. civ., Sez. II, or- dinanza del 21.02.2019, n. 5153).
Orbene, nel caso di specie, dalle argomentazioni svolte sin dall'atto di citazione introduttivo del precedente grado di giudizio, dal- le memorie depositate e dalle complessive difese emerge chiaramente come ciò che invocava fosse non già una mera pronuncia dichia- CP_1
rativa dell'altrui obbligo di restituzione della somma erogata a titolo di mutuo ma la condanna di controparte all'esatto adempimento dell'obbligo restitutorio. Nel senso della domanda di condanna si può, del resto, valorizzare il richiamo, operato dal , all'art. 1817 c.c., CP_1
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disposizione che detta il regime dell'obbligo restitutorio nell'ipotesi di mancata fissazione del termine per adempiervi e accorda al giudice il potere di stabilirlo.
Alla luce di quanto osservato, la censura mossa da parte appel- lante in punto di nullità della sentenza non coglie nel segno, con la conseguenza che la pronuncia gravata non è affetta da alcuna violazio- ne del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
2. Con il secondo motivo di gravame, invoca la riforma del- Pt_1
la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la sussi- stenza tra le parti di un contratto di mutuo. A sostegno dell'assunto, espone, in particolare, che dal compendio versato in atti poteva in real- tà desumersi soltanto la concessione del mutuo da parte dell' a CP_3
controparte e il successivo bonifico effettuato da questi in favore della stessa, bonifico che, benché pacifico, non era comunque tale da fonda- re l'esistenza del contratto di mutuo, poiché la causa era da rinvenire nel rimborso delle somme trasferite al genero allo scopo di fornire un aiuto economico alla famiglia della figlia. riferisce, ancora, di ave- Pt_1
re, in realtà, contrariamente a quanto affermato in sentenza, fornito la prova, anche in relazione all'arco temporale, delle somme prestate al
, e ciò per il tramite delle dichiarazioni rese dalla figlia, escussa in CP_1
primo grado. Rileva inoltre che il Tribunale ha errato nell'applicare il principio dell'onere della prova, poiché ha di fatto dato luogo a una forma di inversione dello stesso, facendo gravare la prova della causa dell'attribuzione patrimoniale a carico della stessa onere che in- Pt_1
vece doveva fare capo all'attore.
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Il motivo è infondato.
Ed invero, è bene richiamare, in ipotesi, il consolidato principio per il quale: “la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo
è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi
l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la do- manda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordi- ne una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibil- mente ricevuto dall'altra” (Cass. civ. Sez. III, 28 luglio 2014, n. 17050).
Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tra- latizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiusti- ficati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di pro- va della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qua- lora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta.
La prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza
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formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carat- tere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di ar- ricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questio- ne il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta.
Ora, nella specie, come dianzi rilevato, l'attore in primo grado oltre che proporre una domanda di restituzione fondata sul mutuo concesso a vantaggio della ha, in subordine, proposto domanda di Pt_1
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Quanto alla domanda avanzata in via principale, chiede la CP_1
condanna di all'adempimento dell'obbligo di restituzione della Pt_1
somma oggetto del bonifico effettuato in data 07.02.2011, sul presup- posto che il rapporto instauratosi con la controparte sia da qualificare come contrattuale, in particolare scaturente da un contratto di mutuo, già perfezionatosi per effetto della datio rei, realizzatasi appunto con il bonifico.
Deve in proposito rilevarsi che, in assenza di una specifica pre- scrizione di legge in senso contrario, il contratto di mutuo è a forma li- bera, sicché il non avere prodotto in atti alcuna documentazione CP_1
che consacri la formalizzazione del rapporto tra le parti non è circo- stanza di per sé preclusiva ai fini della ricostruzione della vicenda per cui è causa, in applicazione delle regole che governano la responsabili- tà contrattuale. A tal fine, è però necessario che il creditore alleghi e fornisca elementi che siano comunque in grado di provare l'intervenuta instaurazione del rapporto contrattuale.
Nel senso richiamato devono ritenersi idonei non solo la prova
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della datio rei, offerta mediante la produzione in atti dell'estratto conto relativo, tra l'altro, alla data del 07.02.2011, data del bonifico effettua- to in favore della (cfr. pag. 3 dell'estratto conto fino al Pt_1
31.03.2011, versato in atti da parte appellante l'11.07.2019), dazione mai peraltro contestata dall'appellante, ma anche, come argomentato dal Tribunale con statuizione che è senz'altro da condividere, le dichia- razioni rese dai testi e , escussi Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente alle udienze del 26.09.2017 e del 09.05.2017.
Il teste , fratello dell'odierno appellato, della cui Testimone_1
attendibilità non vi è motivo di dubitare, non avendo lo stesso alcun in- teresse in relazione al presente giudizio, ha riferito di aver partecipato ad una conversazione tra le parti, nel corso della quale era emersa la volontà della non solo di approfittare della possibilità riconosciu- Pt_1
ta al fratello di ottenere un prestito a condizioni agevolate ma anche di restituire la somma ricevuta in prestito (cfr. verbale di udienza del
26.09.2017), circostanza che depone senz'altro nel senso della rico- struzione del bonifico non già come atto di liberalità, mai qualificato come tale dalle parti, bensì alla stregua di una prestazione che si in- scrive nell'ambito di un negozio sinallagmatico. Dichiarazioni di analo- go contenuto e del tutto coincidente con quelle rese dal sono CP_1
quelle rese dal teste , amico di famiglia che ha, in- Testimone_2
fatti, confermato sia la circostanza del bonifico eseguito on line sia di avere assistito, nel corso di una cena, alla discussione da cui emergeva l'avvenuta erogazione del mutuo: “Discutendo con il signor nel CP_1
corso di cene fatte assieme a casa sua fino al mese di Ottobre 2011, ho
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appreso che una parte del cennato finanziamento è stata da lui utilizza- ta per comprare un immobile, mentre la rimanente parte è stata usata dalla suocera per fare dei lavori. Preciso che, ad alcune delle citate cene ha partecipato anche la RA , che all'epoca viveva con Persona_1
lui e la moglie.. Preciso che, nel corso delle cene di cui sopra è capitato che, parlando, il signor ha chiesto alla suocera la restituzione dei CP_1
soldi che le aveva prestato” (si veda verbale dell'udienza del 9.5.2017).
Attese le superiori argomentazioni, deve ritenersi che Braia ab- bia certamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante con- sistente nell'allegazione e prova del contratto di mutuo, quale fatto co- stitutivo dell'obbligazione di restituzione della somma erogata alla controparte, e nell'allegazione dell'inadempimento della della Pt_1
quale chiede la condanna all'esatto adempimento.
In applicazione delle coordinate sopra declinate in punto di onere della prova che grava sul debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c. e consistente nella causalità liberatorio-estintiva, deve rilevarsi come parte appellante non abbia offerto alcun elemento che valga a mandar- la esente da responsabilità. infatti, si è limitata a rappresentare Pt_1
che il bonifico effettuato in suo favore sarebbe stato giustificato, sotto il profilo causale, dal rimborso di somme versate alla famiglia di con- troparte, somme però non suffragate dal benché minimo principio di prova precostituita. Si tratta di una carenza istruttoria alla quale non avrebbe potuto supplire la pur espletata prova testimoniale con la fi- glia, , di cui si condivide la valutazione di scarsa Testimone_3
attendibilità formulata dal primo giudice trattandosi di ex coniuge se-
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parata dal che, pertanto, avrà avuto ragioni di acredine nei con- CP_1
fronti dell'ex marito, non essendo, peraltro, tale dichiarazione suffra- gata da alcun altro elemento di prova.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi l'instaurazione del rapporto contrattuale di mutuo tra le parti, rimasto inadempiuto, con la conseguenza che va condannata alla restitu- Pt_1
zione del complessivo importo di € 14.500,00, oltre interessi al saggio legale con decorrenza, in assenza di domanda volta alla riforma della relativa statuizione sul punto, come determinata dal Tribunale, a far data dal 10.07.2015, data di iscrizione a ruolo del procedimento di primo grado, sino all'effettivo soddisfo.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza in punto di quantificazione della pretesa creditoria, lamentando che il
Tribunale non abbia tenuto in considerazione la circostanza che, es- sendo il bonifico riconducibile al conto corrente intestato a entrambi i coniugi, ciò di cui al più poteva chiedere la restituzione era non CP_1
già l'intero importo oggetto del bonifico, ma la sola metà dello stesso.
Il motivo è inammissibile, poiché non sfugge all'applicazione del di- vieto dei nova in appello, espresso all'art. 345, co. I, c.p.c. A tenore di tale disposizione, infatti, “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili
d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.”. Considerato che si tratta di una do- glianza mai rappresentata in primo grado e formulata soltanto nel pre-
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sente giudizio, rilevato inoltre che non si fa questione di alcuna so- pravvenienza, non può che dichiararsene l'inammissibilità.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato con la conseguenza che la sentenza impugnata è integralmente da Pt_2
[...]
***
In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante deve es- sere condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al
D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, da di- strarre in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi di- strattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così co- me modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
nei confronti della sentenza n. 207/2019 emessa dal Tribunale di
Agrigento il 05.02.2019; condanna al pagamento delle spese di lite del presen- Parte_1
te giudizio che liquida in € 3.184,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte appella-
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ta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 15.5.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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