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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2495 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, cessazione degli effetti civili e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( cf ),, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Piazza Carità 32 presso lo studio degli avv.ti Donatella D'Ambrosio ( cf
) ed Anne Marie Garofalo ( cf ), dalle quali è C.F._2 C.F._3 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente come da procura in atti.
Per le comunicazioni: pec Email_1
Appellante
E
nato a [...] l'[...] (cf Controparte_1 C.F._4
Appellato contumace
CONCLUSIONI
L'appellante, unica parte costituita, ha concluso riportandosi integralmente all'atto di gravame e chiedendo il totale accoglimento delle richieste nello stesso formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.2.2020 presso il Tribunale di Torre Annunziata, aveva Parte_1 chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in data 19.09.2009 con . Controparte_1 Nel menzionato ricorso la predetta aveva rilevato che in costanza di matrimonio non erano nati figli e che i coniugi erano separati dal 21.06.2016, allorquando il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale con apposito decreto, previa comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale.
Ebbene, in detta sede i coniugi avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti ( lei infermiera e lui agente immobiliare ) ed avevano rinunciato reciprocamente al mantenimento, affermando di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Premesso quanto sopra va rilevato che la ricorrente aveva chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando che nulla era dovuto dall'uno o dall'altro a titolo di assegno divorzile.
AIl'udienza presidenziale, assente il che non si era ancora costituito, il Presidente aveva CP_1 provveduto in via provvisoria confermando le statuizioni della separazione consensuale di cui al verbale del 21.10.2016 - omologata dal Tribunale di Napoli - ed aveva disposto per il prosieguo.
In data 24.12.2021 si era costituito il , il quale aveva aderito alla domanda di divorzio CP_1 chiedendo tuttavia la condanna della ricorrente al versamento di un assegno divorzile in suo favore pari ad euro 200,00, in ragione delle differenti condizioni economiche dei coniugi rispetto all'epoca della separazione. A sostegno di quanto richiesto il aveva dichiarato di non avere redditi CP_1 propri, in quanto aveva cessato ogni attività lavorativa dal marzo del 2018, di essere affetto da
“disturbo schizoaffettivo cronico” e di percepire unicamente la relativa indennità di accompagnamento.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n.1083/24, il primo giudice aveva accolto la domanda di divorzio.
In ordine poi alla domanda formulata dal resistente, volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, il Tribunale, dopo aver richiamato i principi di cui alla sentenza n.18287/2018 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, aveva rilevato che il rapporto coniugale in questione era durato 15 anni, di cui 8 in separazione e che, nell'ambito dello stesso, a fronte della carriera lavorativa della moglie ( infermiera professionale ), non vi era stato un inquadramento altrettanto stabile del marito nel mondo del lavoro, tale da consentire allo stesso quella indipendenza economica richiesta ai fini dell'esclusione in radice del diritto all'assegno.
Vi era inoltre un obiettivo squilibrio tra le posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che - a fronte dell'occupazione stabile della che (come documentato in atti tramite modello 730 ) aveva Pt_1 percepito la somma di euro 27.545,00 lordi per l'esercizio 2021 (e dunque circa euro 1650,00 mensili), il resistente non aveva la disponibilità di mezzi economici adeguati, in quanto - come documentato in atti- era stato costretto ad interrompere la sua attività lavorativa dal 2018, essendo stato riconosciuto affetto da “schizofrenia cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali in terapia farmacologica in soggetto obeso”. Ancora, il conviveva con la madre che provvedeva alle sue necessità, in quanto dopo CP_1
l'ultima revisione in data 10.03.2022 gli era stata revocata l'indennità di accompagnamento, pur permanendo una condizione di “invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%” . Il predetto inoltre, come emergeva dalle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate depositate in atti, negli anni 2017-2019 non aveva prodotto reddito.
A fronte di quanto sopra il Tribunale aveva quindi ritenuto che la domanda relativa al riconoscimento in favore del di un assegno divorzile dovesse essere accolta, tenuto conto della componente CP_1 assistenziale dello stesso, il cui ammontare era stato quantificato nella misura mensile di euro 150,00, con rivalutazione ISTAT.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la che ha impugnato la stessa per la parte in cui Pt_1 era stato riconosciuto al l'assegno divorzile chiedendone la revoca. CP_1
A fondamento di tale motivo di gravame la predetta ha lamentato che il primo giudice:
- I – aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, argomentando a tal proposito che il non aveva allegato nè provato che la chiusura della propria attività lavorativa era Controparte_1 stata determinata dalla patologia sofferta, né aveva dato prova della sua impossibilità di procurarsi mezzi adeguati e quindi di essersi attivato senza successo per la ricerca di una occupazione lavorativa, pur consona alle proprie condizioni di salute. Il predetto inoltre non aveva prodotto nemmeno l'iscrizione alle liste di disoccupazione che, come noto, consentivano anche l'annotazione della disabilità come titolo di preferenza. Inoltre il Tribunale, incorrendo anche in un vizio di ultrapetizione, aveva concluso che la cessazione dell'attività lavorativa di agente di commercio era stata determinata dall'invalidità mentre il , in comparsa di costituzione e risposta, non aveva mai neanche CP_1 dedotto tale specifica circostanza.
-II- aveva errato nella applicazione dei principi di diritto incorrendo in una motivazione contraddittoria. Il Tribunale di Torre Annunziata difatti, aveva dapprima affermato che la decisione in ordine all'an ed al quantum dell'assegno divorzile dovesse muovere innanzitutto dalla verifica in ordine alla disparità economica tra gli ex coniugi, verificando altresì se la stessa fosse ascrivibile ad una precisa scelta di conduzione di vita familiare con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo all'interno della famiglia, per poi riconoscere al l'assegno in questione anche se la disparità economica tra gli ex coniugi non CP_1 era ascrivibile a scelte di vita familiare.
Il tutto, dovendosi tenere presente che nel 2018 - a distanza di due anni dalla separazione - il CP_1 aveva volontariamente cessato l'attività di agente immobiliare e che dal 2018 soffriva di disturbo schizoaffettivo per il quale attualmente usufruiva dell'assegno di invalidità all'80%; circostanza questa che non era stata la causa della cessazione del lavoro e che non gli inibiva l'attività lavorativa ( con la quale era compatibile ) e che non si premurava neanche di ricercare.
-III- aveva omesso di valutare e pronunciarsi su circostanze eccepite e documentate dalla ricorrente.
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva omesso di pronunciarsi su circostanze documentate dalla quali: Pt_1
- la nascita del piccolo nato il [...], completamente a suo carico, come Persona_1 documentato dallo stato di famiglia uso assegni familiari e dal modello 730/2021;
- la circostanza che lei era gravata del pagamento di un canone di locazione per l'importo di euro 550,00 oltre oneri condominiali per l'importo di euro 100,00, a fronte di uno stipendio pari ad euro 1650,00 al mese;
- il fatto che la convivenza con il coniuge era durata solo sette anni;
- la circostanza che il di anni 43 attualmente, senza figli, viveva presso l'abitazione Controparte_1 della di lui madre, percepiva ed avrebbe sempre percepito euro 300,00 al mese a titolo di assegno di invalidità. La ha quindi concluso chiedendo: Pt_1
-il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dal ed in via esclusivamente CP_1 subordinata, la notevole riduzione dell'importo determinato dal Tribunale di Torre Annunziata;
- la correzione dell'errore materiale risultante dalla sentenza alle pagg. 2 e 3 laddove il Tribunale aveva dato atto che la separazione consensuale veniva omologata il 21.06.2016 con decreto n. cron. 5139/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, anziché, come correttamente, del Tribunale di Napoli.
Spese vinte, con attribuzione.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, l'appellante, unica parte costituita, ha depositato note nel rispetto del termine stabilito ed alla scadenza dello stesso, con apposita ordinanza, questa Corte ha riservato la causa in decisione senza termini.
Tanto premesso, si deve anzitutto rilevare che il a seguito di regolare notifica non ha inteso CP_1 costituirsi, per cui se ne dichiara la contumacia.
In ordine poi alle doglianze di parte appellante sopra indicate ai punti I e II, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente e che invero si ritengono fondate, va anzitutto ricordato in via di principio che, con la nota sentenza resa a Sezioni Unite avente n. 18287/18, la Suprema Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno…Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
Va inoltre sottolineato che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass. ord. n. 9144/23 e sent. n. 23583/22 ).
In sostanza, ai fini della predetta verifica deve essere effettuato un rigoroso accertamento per accertare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari;
quanto sopra giustificherebbe difatti il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare.
Ebbene, alla luce dei principi riportati si ritiene determinante chiarire sin da ora che nel caso di specie il nesso causale tra il riscontrato squilibrio economico delle parti e l'eventuale sacrificio da parte del
, coniuge più debole, a favore delle esigenze familiari non è stato provato ed invero nemmeno CP_1 dedotto, come condivisibilmente affermato da parte appellante, per cui va escluso il riconoscimento di un assegno divorzile in favore del predetto che abbia funzione perequativo- compensativa.
Tanto rilevato si deve ora considerare che l'assegno in questione è stato riconosciuto dal primo giudice con particolare riferimento al profilo della componente assistenziale.
Va quindi sottolineato che tale riconoscimento può trovare giustificazione solo in relazione ad una esigenza che sia strettamente assistenziale, la quale sussiste solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive ( cfr. Cass. sent. n. 35434/23). A ciò deve aggiungersi che il sopravvenuto e incolpevole peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi, non deve essere altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico.
Ebbene, nel caso in esame va rilevato: - che il vive presso la madre che provvede alle sue CP_1 necessità; - che percepisce l'assegno di invalidità; che l'invalidità civile non preclude necessariamente lo svolgimento di attività lavorative sia pure con eventuali limitazioni ed altresì - che il predetto nulla ha dedotto né provato in ordine alla sua impossibilità di procurarsi mezzi adeguati e quindi di essersi attivato senza successo per la ricerca di una occupazione lavorativa, pur consona alle proprie condizioni di salute.
Alla luce di quanto esposto l'appello deve ritenersi fondato, dovendosi considerare che tale fondatezza trova conforto anche nella contumacia del convenuto, che non ha inteso difendersi.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata per la parte in cui ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore del , che va quindi revocato. CP_1
Va inoltre accolta la richiesta di correzione di errore materiale formulata dalla nel senso che Pt_1 nella sentenza di primo grado, là dove è scritto alla pagina 2 righi 13 e 14 nonché righi 25 e 26 ed alla pagine 3 rigo 24 “ Tribunale di Torre Annunziata” debba invece leggersi ed intendersi: “ Tribunale di Napoli”.
Quanto alle spese di lite, relativamente al primo grado di giudizio ritiene questa Corte che -in ragione della materia di cui si tratta ed in specie delle questioni esaminate- debba trovare conferma la compensazione delle stesse tra le parti, già disposta dal giudice di prime cure.
Per le stesse ragioni ed in considerazione della condotta processuale del , nulla sulle spese CP_1 relativamente al presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 1083/24 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto rigetta la domanda del avente ad oggetto il CP_1 riconoscimento dell'assegno divorzile, che va pertanto revocato;
- dispone la correzione dei seguenti errori materiali riportati nella sentenza di primo grado nel senso che nella stessa là dove è scritto alla pagina 2 righi 13 e 14 nonché righi 25 e 26 ed alla pagine 3 rigo 24 “Tribunale di Torre Annunziata” debba invece leggersi ed intendersi: “Tribunale di Napoli”;
- conferma la compensazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio;
- nulla sulle spese relativamente al presente grado.
Napoli, c.c. del 26.2.2025
Il cons. rel. Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano) ( dott. Antonio Di Marco )
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2495 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, cessazione degli effetti civili e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( cf ),, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Piazza Carità 32 presso lo studio degli avv.ti Donatella D'Ambrosio ( cf
) ed Anne Marie Garofalo ( cf ), dalle quali è C.F._2 C.F._3 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente come da procura in atti.
Per le comunicazioni: pec Email_1
Appellante
E
nato a [...] l'[...] (cf Controparte_1 C.F._4
Appellato contumace
CONCLUSIONI
L'appellante, unica parte costituita, ha concluso riportandosi integralmente all'atto di gravame e chiedendo il totale accoglimento delle richieste nello stesso formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.2.2020 presso il Tribunale di Torre Annunziata, aveva Parte_1 chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in data 19.09.2009 con . Controparte_1 Nel menzionato ricorso la predetta aveva rilevato che in costanza di matrimonio non erano nati figli e che i coniugi erano separati dal 21.06.2016, allorquando il Tribunale di Napoli aveva omologato la separazione consensuale con apposito decreto, previa comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale.
Ebbene, in detta sede i coniugi avevano dichiarato di essere economicamente autosufficienti ( lei infermiera e lui agente immobiliare ) ed avevano rinunciato reciprocamente al mantenimento, affermando di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Premesso quanto sopra va rilevato che la ricorrente aveva chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando che nulla era dovuto dall'uno o dall'altro a titolo di assegno divorzile.
AIl'udienza presidenziale, assente il che non si era ancora costituito, il Presidente aveva CP_1 provveduto in via provvisoria confermando le statuizioni della separazione consensuale di cui al verbale del 21.10.2016 - omologata dal Tribunale di Napoli - ed aveva disposto per il prosieguo.
In data 24.12.2021 si era costituito il , il quale aveva aderito alla domanda di divorzio CP_1 chiedendo tuttavia la condanna della ricorrente al versamento di un assegno divorzile in suo favore pari ad euro 200,00, in ragione delle differenti condizioni economiche dei coniugi rispetto all'epoca della separazione. A sostegno di quanto richiesto il aveva dichiarato di non avere redditi CP_1 propri, in quanto aveva cessato ogni attività lavorativa dal marzo del 2018, di essere affetto da
“disturbo schizoaffettivo cronico” e di percepire unicamente la relativa indennità di accompagnamento.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n.1083/24, il primo giudice aveva accolto la domanda di divorzio.
In ordine poi alla domanda formulata dal resistente, volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, il Tribunale, dopo aver richiamato i principi di cui alla sentenza n.18287/2018 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, aveva rilevato che il rapporto coniugale in questione era durato 15 anni, di cui 8 in separazione e che, nell'ambito dello stesso, a fronte della carriera lavorativa della moglie ( infermiera professionale ), non vi era stato un inquadramento altrettanto stabile del marito nel mondo del lavoro, tale da consentire allo stesso quella indipendenza economica richiesta ai fini dell'esclusione in radice del diritto all'assegno.
Vi era inoltre un obiettivo squilibrio tra le posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che - a fronte dell'occupazione stabile della che (come documentato in atti tramite modello 730 ) aveva Pt_1 percepito la somma di euro 27.545,00 lordi per l'esercizio 2021 (e dunque circa euro 1650,00 mensili), il resistente non aveva la disponibilità di mezzi economici adeguati, in quanto - come documentato in atti- era stato costretto ad interrompere la sua attività lavorativa dal 2018, essendo stato riconosciuto affetto da “schizofrenia cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali in terapia farmacologica in soggetto obeso”. Ancora, il conviveva con la madre che provvedeva alle sue necessità, in quanto dopo CP_1
l'ultima revisione in data 10.03.2022 gli era stata revocata l'indennità di accompagnamento, pur permanendo una condizione di “invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%” . Il predetto inoltre, come emergeva dalle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate depositate in atti, negli anni 2017-2019 non aveva prodotto reddito.
A fronte di quanto sopra il Tribunale aveva quindi ritenuto che la domanda relativa al riconoscimento in favore del di un assegno divorzile dovesse essere accolta, tenuto conto della componente CP_1 assistenziale dello stesso, il cui ammontare era stato quantificato nella misura mensile di euro 150,00, con rivalutazione ISTAT.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la che ha impugnato la stessa per la parte in cui Pt_1 era stato riconosciuto al l'assegno divorzile chiedendone la revoca. CP_1
A fondamento di tale motivo di gravame la predetta ha lamentato che il primo giudice:
- I – aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, argomentando a tal proposito che il non aveva allegato nè provato che la chiusura della propria attività lavorativa era Controparte_1 stata determinata dalla patologia sofferta, né aveva dato prova della sua impossibilità di procurarsi mezzi adeguati e quindi di essersi attivato senza successo per la ricerca di una occupazione lavorativa, pur consona alle proprie condizioni di salute. Il predetto inoltre non aveva prodotto nemmeno l'iscrizione alle liste di disoccupazione che, come noto, consentivano anche l'annotazione della disabilità come titolo di preferenza. Inoltre il Tribunale, incorrendo anche in un vizio di ultrapetizione, aveva concluso che la cessazione dell'attività lavorativa di agente di commercio era stata determinata dall'invalidità mentre il , in comparsa di costituzione e risposta, non aveva mai neanche CP_1 dedotto tale specifica circostanza.
-II- aveva errato nella applicazione dei principi di diritto incorrendo in una motivazione contraddittoria. Il Tribunale di Torre Annunziata difatti, aveva dapprima affermato che la decisione in ordine all'an ed al quantum dell'assegno divorzile dovesse muovere innanzitutto dalla verifica in ordine alla disparità economica tra gli ex coniugi, verificando altresì se la stessa fosse ascrivibile ad una precisa scelta di conduzione di vita familiare con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo all'interno della famiglia, per poi riconoscere al l'assegno in questione anche se la disparità economica tra gli ex coniugi non CP_1 era ascrivibile a scelte di vita familiare.
Il tutto, dovendosi tenere presente che nel 2018 - a distanza di due anni dalla separazione - il CP_1 aveva volontariamente cessato l'attività di agente immobiliare e che dal 2018 soffriva di disturbo schizoaffettivo per il quale attualmente usufruiva dell'assegno di invalidità all'80%; circostanza questa che non era stata la causa della cessazione del lavoro e che non gli inibiva l'attività lavorativa ( con la quale era compatibile ) e che non si premurava neanche di ricercare.
-III- aveva omesso di valutare e pronunciarsi su circostanze eccepite e documentate dalla ricorrente.
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva omesso di pronunciarsi su circostanze documentate dalla quali: Pt_1
- la nascita del piccolo nato il [...], completamente a suo carico, come Persona_1 documentato dallo stato di famiglia uso assegni familiari e dal modello 730/2021;
- la circostanza che lei era gravata del pagamento di un canone di locazione per l'importo di euro 550,00 oltre oneri condominiali per l'importo di euro 100,00, a fronte di uno stipendio pari ad euro 1650,00 al mese;
- il fatto che la convivenza con il coniuge era durata solo sette anni;
- la circostanza che il di anni 43 attualmente, senza figli, viveva presso l'abitazione Controparte_1 della di lui madre, percepiva ed avrebbe sempre percepito euro 300,00 al mese a titolo di assegno di invalidità. La ha quindi concluso chiedendo: Pt_1
-il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dal ed in via esclusivamente CP_1 subordinata, la notevole riduzione dell'importo determinato dal Tribunale di Torre Annunziata;
- la correzione dell'errore materiale risultante dalla sentenza alle pagg. 2 e 3 laddove il Tribunale aveva dato atto che la separazione consensuale veniva omologata il 21.06.2016 con decreto n. cron. 5139/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, anziché, come correttamente, del Tribunale di Napoli.
Spese vinte, con attribuzione.
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta, l'appellante, unica parte costituita, ha depositato note nel rispetto del termine stabilito ed alla scadenza dello stesso, con apposita ordinanza, questa Corte ha riservato la causa in decisione senza termini.
Tanto premesso, si deve anzitutto rilevare che il a seguito di regolare notifica non ha inteso CP_1 costituirsi, per cui se ne dichiara la contumacia.
In ordine poi alle doglianze di parte appellante sopra indicate ai punti I e II, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente e che invero si ritengono fondate, va anzitutto ricordato in via di principio che, con la nota sentenza resa a Sezioni Unite avente n. 18287/18, la Suprema Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno…Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
Va inoltre sottolineato che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass. ord. n. 9144/23 e sent. n. 23583/22 ).
In sostanza, ai fini della predetta verifica deve essere effettuato un rigoroso accertamento per accertare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari;
quanto sopra giustificherebbe difatti il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare.
Ebbene, alla luce dei principi riportati si ritiene determinante chiarire sin da ora che nel caso di specie il nesso causale tra il riscontrato squilibrio economico delle parti e l'eventuale sacrificio da parte del
, coniuge più debole, a favore delle esigenze familiari non è stato provato ed invero nemmeno CP_1 dedotto, come condivisibilmente affermato da parte appellante, per cui va escluso il riconoscimento di un assegno divorzile in favore del predetto che abbia funzione perequativo- compensativa.
Tanto rilevato si deve ora considerare che l'assegno in questione è stato riconosciuto dal primo giudice con particolare riferimento al profilo della componente assistenziale.
Va quindi sottolineato che tale riconoscimento può trovare giustificazione solo in relazione ad una esigenza che sia strettamente assistenziale, la quale sussiste solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive ( cfr. Cass. sent. n. 35434/23). A ciò deve aggiungersi che il sopravvenuto e incolpevole peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi, non deve essere altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico.
Ebbene, nel caso in esame va rilevato: - che il vive presso la madre che provvede alle sue CP_1 necessità; - che percepisce l'assegno di invalidità; che l'invalidità civile non preclude necessariamente lo svolgimento di attività lavorative sia pure con eventuali limitazioni ed altresì - che il predetto nulla ha dedotto né provato in ordine alla sua impossibilità di procurarsi mezzi adeguati e quindi di essersi attivato senza successo per la ricerca di una occupazione lavorativa, pur consona alle proprie condizioni di salute.
Alla luce di quanto esposto l'appello deve ritenersi fondato, dovendosi considerare che tale fondatezza trova conforto anche nella contumacia del convenuto, che non ha inteso difendersi.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata per la parte in cui ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore del , che va quindi revocato. CP_1
Va inoltre accolta la richiesta di correzione di errore materiale formulata dalla nel senso che Pt_1 nella sentenza di primo grado, là dove è scritto alla pagina 2 righi 13 e 14 nonché righi 25 e 26 ed alla pagine 3 rigo 24 “ Tribunale di Torre Annunziata” debba invece leggersi ed intendersi: “ Tribunale di Napoli”.
Quanto alle spese di lite, relativamente al primo grado di giudizio ritiene questa Corte che -in ragione della materia di cui si tratta ed in specie delle questioni esaminate- debba trovare conferma la compensazione delle stesse tra le parti, già disposta dal giudice di prime cure.
Per le stesse ragioni ed in considerazione della condotta processuale del , nulla sulle spese CP_1 relativamente al presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 1083/24 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto rigetta la domanda del avente ad oggetto il CP_1 riconoscimento dell'assegno divorzile, che va pertanto revocato;
- dispone la correzione dei seguenti errori materiali riportati nella sentenza di primo grado nel senso che nella stessa là dove è scritto alla pagina 2 righi 13 e 14 nonché righi 25 e 26 ed alla pagine 3 rigo 24 “Tribunale di Torre Annunziata” debba invece leggersi ed intendersi: “Tribunale di Napoli”;
- conferma la compensazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio;
- nulla sulle spese relativamente al presente grado.
Napoli, c.c. del 26.2.2025
Il cons. rel. Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano) ( dott. Antonio Di Marco )