Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 264/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 264/2021 R.G.A.C.C., di appello avverso la sentenza n. 220/2021 del Tribunale
di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 26.05.2021, a conclusione del giudizio n.
1088/2019 R.G.A.C.C, avente ad oggetto: “opposizione agli atti esecutivi”, vertente tra
Avv. Vincenzo Antonio La Corte, c.f. , in proprio, rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'Avv. Costantino Gemma per procura speciale conferita con foglio allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 10.11.2023; c.f. Parte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo Antonio La Corte in forza di procura conferita in calce all'atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo.
CP_1
e
dell'omonimo titolare e legale rappr. p.t. ; , c.f. CP_2 CP_2 [...]
in proprio come socio accomandatario, tutti elettivamente domiciliati in Roma, v. C.F._3
Francesco de Suppè n. 24, presso lo studio degli avv.ti Maria Rosaria Castellano e Antonio Lazzara,
che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione in appello.
Parte_2
e
Avv.ti Maria Rosaria Castellano, c.f. e Antonio Lazzara, c.f. CodiceFiscale_4 [...]
, entrambi in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, v. Francesco de Suppè n.24 C.F._5
presso il loro studio.
- APPELLATI -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica, in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024,
entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 26.09.2024, assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
IN FATTO e IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c., gli attuali appellanti proponevano opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 3.10.2019 emessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 25/2016
R.G. Es., pendente innanzi al Tribunale di , nonché avverso gli altri atti esecutivi posti in CP_3
essere dal G.E., nella misura in cui avevano disposto la distribuzione parziale di somme, introitate a fronte dell'istanza di conversione del pignoramento, a favore della creditrice intervenuta ex art. 511
c.p.c., soc. e del medesimo in proprio. Controparte_2 CP_2
I resistenti si costituivano in giudizio, contrastando gli assunti avversari. All'esito, l'adito Tribunale di Isernia, con sentenza 220/2021 così provvedeva: ”Dichiara l'avv.
[...]
privo di mandato difensivo nei confronti di , che pertanto non è parte Controparte_4 Parte_1
processuale del giudizio;
- Rigetta il ricorso e conferma la legittimità ed efficacia dell'ordinanza di assegnazione del
3.10.2019 emessa dal G.E. del Tribunale di Isernia nella procedura esecutiva R.G. Es.
25/2016, nonché delle successive adottate, di distribuzione e assegnazione, di conseguenza;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., e di in proprio, quale socio
[...] CP_2
accomandatario, e, per essi dei procuratori antistatari, delle spese processuali del giudizio,
che liquida in euro 5.534 per compensi, di cui euro 1.620,00 per I fase, euro 1.147,00 per II
fase, euro 2.767,00 per IV fase, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA
se dovuti”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 16/07/2017,
l'avv.to Vincenzo Antonio La Corte in proprio e quale difensore di , convenendo dinanzi Parte_1
l'intestata Corte la e in proprio quale socio Controparte_2 CP_2
accomandatario, nonché gli avv.ti Maria Rosaria Castellano e Antonio Lazzara in proprio, i quali si sono costituiti in giudizio con memorie del 18.11.2021, resistendo in rito e nel merito all'appello avversario.
Gli stessi appellati, nelle note di replica ex art. 190 c.p.c. del 16.12.2024, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza resa in seguito a giudizio di opposizione ex art. 617, comma secondo, c.p.c., questione rilevabile anche d'ufficio.
A tal riguardo va premesso che il rilievo d'ufficio di questioni di mero diritto, quali quelle di natura processuale, è possibile senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio (Cass., 22.2.2016,
n. 3432).Non è configurabile, in tale ipotesi, alcuna lesione del diritto di difesa, venendo in rilievo una questione sulla quale “Le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il
contraddittorio; e ciò vieppiù ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale error
in procedendo sia oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel qual caso
la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale” (Cass., 16.10.2017, n. 24312, riguardante la pronuncia di improcedibilità dell'appello, a seguito di rilievo ufficioso della tardiva costituzione dell'appellante).
Tanto premesso, senza dubbio il giudizio di primo grado, introdotto con ricorso, ha avuto ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma, c.p.c., ragione per la quale la sentenza n.
220/2021 del Tribunale di Isernia che lo ha definito non è impugnabile, come espressamente prevede l'art. 618, secondo comma, c.p.c.
A conforto dell'assunto si è espressa, tra le numerose altre, la Cassazione , sez. VI Civile -3, con sentenza 10 dicembre 2015 – 8 febbraio 2016, n. 2490, che questa Corte condivide, la quale ha rilevato come “Avendo il Tribunale di Milano deciso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, non
appellabile, è impugnabile soltanto con ricorso straordinario”, laddove era in oggetto una sentenza analoga a quella qui appellata, resa all'esito di giudizio di opposizione all'assegnazione di somme all'esito dell'esecuzione, ex art. 617, comma II, c.p.c.
Pertanto, l'appello in oggetto non poteva essere proposto e va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza degli appellanti, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri minimi (stante la definizione in rito della controversia e la non particolare novità e difficoltà delle questioni trattate) per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
Ricorrono per gli appellanti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 – quater
D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 264/2021 R.G. sull'appello proposto dall' Avv. Vincenzo Antonio La Corte e [...] con atto di citazione notificato il 16/07/2017, nei confronti della Pt_1 [...]
in persona dell'omonimo titolare e legale rappr. p.t. Controparte_2 [...]
, di , in proprio come socio accomandatario, degli Avv.ti Maria Rosaria CP_2 CP_2
Castellano e Antonio Lazzara, avverso la sentenza n. 220/2021 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 26.05.2021, a conclusione del giudizio n. 1088/2019
R.G.A.C.C, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore degli appellati, liquidandole in € 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è dichiarato inammissibile ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del
6.03.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico