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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20641/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20641/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. PEDRIONI VITTORIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. PEDRIONI VITTORIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
b) affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre e con possibilità Per_1
di frequentazione libera con il padre, data l'età, secondo le esigenze e nell'interesse primario della minore ed in accordo fra i genitori;
c) assegnazione alla madre dell'abitazione familiare di AN (BS) Via
GA LE n. 2; d) assegno mensile di € 300,00 a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge e da corrispondersi in via anticipata il 15 di ogni mese alla madre a mezzo bonifico bancario sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente. Spese straordinarie al 50% secondo il protocollo d'intesa in uso al Tribunale di Brescia;
e) l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla madre;
f) nessun contributo di mantenimento è dovuto poiché i coniugi sono economicamente autosufficienti;
g) i coniugi
1 danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per
l'espatrio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31/12/2008 in Tunisia, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AN (BS) (atto n. 1, parte II, serie C, anno 2009).
Dalla loro unione è nata la figlia (n. il 20/11/2009). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE EL RE MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20641/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. PEDRIONI VITTORIA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. PEDRIONI VITTORIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
b) affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre e con possibilità Per_1
di frequentazione libera con il padre, data l'età, secondo le esigenze e nell'interesse primario della minore ed in accordo fra i genitori;
c) assegnazione alla madre dell'abitazione familiare di AN (BS) Via
GA LE n. 2; d) assegno mensile di € 300,00 a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge e da corrispondersi in via anticipata il 15 di ogni mese alla madre a mezzo bonifico bancario sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente. Spese straordinarie al 50% secondo il protocollo d'intesa in uso al Tribunale di Brescia;
e) l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla madre;
f) nessun contributo di mantenimento è dovuto poiché i coniugi sono economicamente autosufficienti;
g) i coniugi
1 danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per
l'espatrio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31/12/2008 in Tunisia, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AN (BS) (atto n. 1, parte II, serie C, anno 2009).
Dalla loro unione è nata la figlia (n. il 20/11/2009). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE EL RE MA
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